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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Causa N. 1048/2025 Reg. Gen.
Promossa da (avv. Giuseppina Sibio - PEC: ) Parte_1 Email_1
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(avv.ti Domenico Barillari ed Ercole Massara - PEC: e Email_2
) Email_3
Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Angela Damiani, designata per la trattazione del procedimento cau- telare in oggetto, all'udienza del 21.07.2025, concedeva, alle parti, termine per note, fino al 28.7.2025; letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze di parte ricorrente;
premesso: che con ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., depositato in data 5.6.2025 parte ricorrente rappresentava di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze, a tempo indeterminato, dal 17.1.2013, con la qualifica di “ falegname agricolo “, inquadrato al livello B1 del CCNL per gli operai agricoli e floro -vivaisti, di di Serra San Bruno – Controparte_1 piccola impresa, con meno di 15 dipendenti, ossia 4 braccianti agricoli e 1 falegname agricolo – anche se, di fatto, adibito, oltre alla mansione propria, anche a quella di coltivatore. Al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo (conseguenziale alla crisi economica del settore produttivo e alla necessità di riduzione del personale) intimato dalla datrice di lavoro, faceva seguito la conciliazione sottoscritta dalle parti, con verbale del 12.5.2020, quest'ultimo impugnato dal lavoratore e dichiarato nullo con sentenza n. 241/2023 emessa da questo Tribunale il 28/2/2023. A fronte della cessazione del rapporto lavorativo con tacitazione di ogni ulteriore pretesa riguardante il rapporto lavorativo intercorso, con il menzionato accordo transattivo, il ricorrente aveva accettato la corresponsione, da parte del resistente, della somma pari a € 20.000,00. Chiedeva quindi, vista l'illegittimità del licenziamento intimato, la riassunzione nel posto di lavoro. Sotto il profilo del fumus boni iuris, deduceva la mancata intimazione del licenziamento, in forma scritta, successivamente alla dichiarazione di nullità del
1 verbale di accordo transattivo, sopra menzionato e, in ogni caso, l'illegittimità dello stesso per il mancato esperimento della procedura conciliativa obbligatoria, nonché il mancato rispetto dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Deduceva, dunque, di avere diritto alla riassunzione nel posto di lavoro, ai sensi art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, vista la sussistenza, anche, del periculum in mora, rappresentato dallo stato di bisogno e dalla necessità di lavorare, al fine di garantire un'esistenza libera e dignitosa alla propria famiglia, composta da due figlie, una minore e l'altra maggiorenne con problemi di salute. Concludeva quindi chiedendo al Tribunale adito: “In via cautelare poiché sussistono il fumus boni iuris ed il periculum in mora, in quanto il ricorrente lavoratore ha necessità di un lavoro al fine di garantire una vita libera e dignitosa alla famiglia, oggi, composta da una figlia minore e da una figlia di maggiore età affetta da una malattia autoimmune ed essendo vedovo in quanto la moglie è morta prematuramente a causa di un male incurabile ed in vita contribuiva al mantenimento della famiglia con una prestazione lavorativa ( contratto a tempo indeterminato presso un affermato studio medico) e non ha possibilità di reimpiego attesa la età, e comunque, non è stato mai licenziato dopo la pubblicazione della sentenza che ha dichiarato nullo il verbale di conciliazione, diversamente, le missive, inviate prima dell'accordo conciliativo dichiarato nullo, provengono dalla Casa religiosa madre e da quella in loco con le quali il ricorrente non ha mia intrattenuto alcun rapporto lavorativo, insta per una pronuncia di un provvedimento di reintegra nel rapporto di lavoro immediato”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che contestava l'assenza dello stato di bisogno del ricorrente, essendo
[...] CP_1 quest'ultimo assunto alle dipendenze di altra società e concludeva chiedendo il rigetto della domanda cautelare, con il favore delle spese di lite.
rilevato: che, a norma dell'art. 700 c.p.c., costituisce requisito di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza di un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”; che, in linea generale, ai fini che in questa sede occupano occorre valutare la contemporanea sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 700 c.p.c., costituiti dal cd. fumus boni juris (vale a dire dell'apparente fondatezza della pretesa dedotta in giudizio) e dal cd. periculum in mora (del pericolo che nelle more dell'istaurando giudizio ordinario la parte ricorrente abbia a soffrire un pregiudizio imminente ed irreparabile al suo diritto); ritenuto: che, anche a prescindere dalla fondatezza o meno delle doglianze del ricorrente sotto il profilo del cd. fumus boni juris, nel caso di specie si ravvisa una dirimente carenza del requisito del periculum in mora, inteso quale pericolo di un danno grave e irreparabile, concreto e attuale del ricorrente, stante I) l'omessa proposizione dell'azione di riassunzione/reintegra nel posto di lavoro nell'immediatezza della conoscenza dei fatti dedotti, considerato il decorso di oltre cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (19/1/2020) e del conseguente accordo conciliativo, in seguito annullato con sentenza (12/5/2020); II) lo svolgimento, da parte del
2 ricorrente, di un'attività lavorativa alle dipendenze di altra società, come rilevato da parte resistente e non contestato dal ricorrente , utile a sopperire allo stato di bisogno lamentato Pt_1 ed argomentato come giustificativo dell'invocato provvedimento di tutela urgente;
che, il “periculum in mora” non può ritenersi sussistere in re ipsa, per il solo dedotto illegittimo licenziamento ed è necessario che vengano offerte prove sufficienti a dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile;
che, nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di dedurre e documentare l'effettiva sussistenza della condizione di bisogno, rendendo, per questa ragione, non fondata l'azione intrapresa in questa sede;
che non può ritenersi, dunque, la sussistenza del requisito del periculum, non ravvisandosi alcun
“irreparabile danno”, idoneo a giustificare l'immediatezza della tutela giurisdizionale;
che la carenza del requisito del cd. periculum in mora esime il giudice dal valutare la fondatezza o meno della domanda cautelare sotto il profilo del fumus boni juris;
che, alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda cautelare in questa sede deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
il Giudice del lavoro:
- rigetta la domanda cautelare avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 5/6/2025; Controparte_1 CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.600,00€, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da corrispondere in favore di
[...]
. Controparte_1 CP_1
Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.
Vibo Valentia, 29/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
Causa N. 1048/2025 Reg. Gen.
Promossa da (avv. Giuseppina Sibio - PEC: ) Parte_1 Email_1
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(avv.ti Domenico Barillari ed Ercole Massara - PEC: e Email_2
) Email_3
Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Angela Damiani, designata per la trattazione del procedimento cau- telare in oggetto, all'udienza del 21.07.2025, concedeva, alle parti, termine per note, fino al 28.7.2025; letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze di parte ricorrente;
premesso: che con ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., depositato in data 5.6.2025 parte ricorrente rappresentava di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze, a tempo indeterminato, dal 17.1.2013, con la qualifica di “ falegname agricolo “, inquadrato al livello B1 del CCNL per gli operai agricoli e floro -vivaisti, di di Serra San Bruno – Controparte_1 piccola impresa, con meno di 15 dipendenti, ossia 4 braccianti agricoli e 1 falegname agricolo – anche se, di fatto, adibito, oltre alla mansione propria, anche a quella di coltivatore. Al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo (conseguenziale alla crisi economica del settore produttivo e alla necessità di riduzione del personale) intimato dalla datrice di lavoro, faceva seguito la conciliazione sottoscritta dalle parti, con verbale del 12.5.2020, quest'ultimo impugnato dal lavoratore e dichiarato nullo con sentenza n. 241/2023 emessa da questo Tribunale il 28/2/2023. A fronte della cessazione del rapporto lavorativo con tacitazione di ogni ulteriore pretesa riguardante il rapporto lavorativo intercorso, con il menzionato accordo transattivo, il ricorrente aveva accettato la corresponsione, da parte del resistente, della somma pari a € 20.000,00. Chiedeva quindi, vista l'illegittimità del licenziamento intimato, la riassunzione nel posto di lavoro. Sotto il profilo del fumus boni iuris, deduceva la mancata intimazione del licenziamento, in forma scritta, successivamente alla dichiarazione di nullità del
1 verbale di accordo transattivo, sopra menzionato e, in ogni caso, l'illegittimità dello stesso per il mancato esperimento della procedura conciliativa obbligatoria, nonché il mancato rispetto dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Deduceva, dunque, di avere diritto alla riassunzione nel posto di lavoro, ai sensi art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, vista la sussistenza, anche, del periculum in mora, rappresentato dallo stato di bisogno e dalla necessità di lavorare, al fine di garantire un'esistenza libera e dignitosa alla propria famiglia, composta da due figlie, una minore e l'altra maggiorenne con problemi di salute. Concludeva quindi chiedendo al Tribunale adito: “In via cautelare poiché sussistono il fumus boni iuris ed il periculum in mora, in quanto il ricorrente lavoratore ha necessità di un lavoro al fine di garantire una vita libera e dignitosa alla famiglia, oggi, composta da una figlia minore e da una figlia di maggiore età affetta da una malattia autoimmune ed essendo vedovo in quanto la moglie è morta prematuramente a causa di un male incurabile ed in vita contribuiva al mantenimento della famiglia con una prestazione lavorativa ( contratto a tempo indeterminato presso un affermato studio medico) e non ha possibilità di reimpiego attesa la età, e comunque, non è stato mai licenziato dopo la pubblicazione della sentenza che ha dichiarato nullo il verbale di conciliazione, diversamente, le missive, inviate prima dell'accordo conciliativo dichiarato nullo, provengono dalla Casa religiosa madre e da quella in loco con le quali il ricorrente non ha mia intrattenuto alcun rapporto lavorativo, insta per una pronuncia di un provvedimento di reintegra nel rapporto di lavoro immediato”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che contestava l'assenza dello stato di bisogno del ricorrente, essendo
[...] CP_1 quest'ultimo assunto alle dipendenze di altra società e concludeva chiedendo il rigetto della domanda cautelare, con il favore delle spese di lite.
rilevato: che, a norma dell'art. 700 c.p.c., costituisce requisito di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza di un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”; che, in linea generale, ai fini che in questa sede occupano occorre valutare la contemporanea sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 700 c.p.c., costituiti dal cd. fumus boni juris (vale a dire dell'apparente fondatezza della pretesa dedotta in giudizio) e dal cd. periculum in mora (del pericolo che nelle more dell'istaurando giudizio ordinario la parte ricorrente abbia a soffrire un pregiudizio imminente ed irreparabile al suo diritto); ritenuto: che, anche a prescindere dalla fondatezza o meno delle doglianze del ricorrente sotto il profilo del cd. fumus boni juris, nel caso di specie si ravvisa una dirimente carenza del requisito del periculum in mora, inteso quale pericolo di un danno grave e irreparabile, concreto e attuale del ricorrente, stante I) l'omessa proposizione dell'azione di riassunzione/reintegra nel posto di lavoro nell'immediatezza della conoscenza dei fatti dedotti, considerato il decorso di oltre cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (19/1/2020) e del conseguente accordo conciliativo, in seguito annullato con sentenza (12/5/2020); II) lo svolgimento, da parte del
2 ricorrente, di un'attività lavorativa alle dipendenze di altra società, come rilevato da parte resistente e non contestato dal ricorrente , utile a sopperire allo stato di bisogno lamentato Pt_1 ed argomentato come giustificativo dell'invocato provvedimento di tutela urgente;
che, il “periculum in mora” non può ritenersi sussistere in re ipsa, per il solo dedotto illegittimo licenziamento ed è necessario che vengano offerte prove sufficienti a dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile;
che, nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di dedurre e documentare l'effettiva sussistenza della condizione di bisogno, rendendo, per questa ragione, non fondata l'azione intrapresa in questa sede;
che non può ritenersi, dunque, la sussistenza del requisito del periculum, non ravvisandosi alcun
“irreparabile danno”, idoneo a giustificare l'immediatezza della tutela giurisdizionale;
che la carenza del requisito del cd. periculum in mora esime il giudice dal valutare la fondatezza o meno della domanda cautelare sotto il profilo del fumus boni juris;
che, alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda cautelare in questa sede deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
il Giudice del lavoro:
- rigetta la domanda cautelare avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 5/6/2025; Controparte_1 CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.600,00€, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da corrispondere in favore di
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. Controparte_1 CP_1
Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.
Vibo Valentia, 29/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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