Articolo 6 della Legge 6 febbraio 1981, n. 42
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 marzo 1981
Art. 6.
Gli uffici unici costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono designati a ricevere dall'autorita' consolare o diplomatica dello Stato al quale appartiene il richiedente, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della convenzione, gli atti da notificare.
Entrata in vigore il 19 marzo 1981