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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/08/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6500/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. FILANNINO PAOLO, Parte_1 ricorrente
E
CP_1 resistente
Motivi della decisione
All'esito della trattazione scritta, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita.
La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. SU.
20604/2008).
Si consideri che il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. risulta comunicato al ricorrente da parte della Cancelleria e che, pertanto, non sussistono ragioni per disporre una rinnovazione della notifica al fine di salvaguardare l'effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. 1483/2015).
1 A seguito dell'improcedibilità del giudizio di merito ex art. 445bis, comma 6
c.p.c. occorre, dunque, pronunciarsi sull'accertamento effettuato nella fase di
ATP rimasto privo di contestazione.
Risulta, dunque, insussistente il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento così come accertato dal CTU dott. nel Persona_1 procedimento n. 5662/2023. Le spese di tale procedimento seguono, dunque, la soccombenza della parte ricorrente, ma devono essere compensate parzialmente nella misura indicata in dispositivo alla luce delle condizioni della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda di merito;
-nulla per le spese processuali del giudizio di merito;
- accerta l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte resistente che liquida per la fase di ATP nella misura compensata pari ad €
500,00 oltre accessori (IVA, CPA, spese al 15%).
Trani, 12/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
2
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6500/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. FILANNINO PAOLO, Parte_1 ricorrente
E
CP_1 resistente
Motivi della decisione
All'esito della trattazione scritta, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita.
La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. SU.
20604/2008).
Si consideri che il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. risulta comunicato al ricorrente da parte della Cancelleria e che, pertanto, non sussistono ragioni per disporre una rinnovazione della notifica al fine di salvaguardare l'effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. 1483/2015).
1 A seguito dell'improcedibilità del giudizio di merito ex art. 445bis, comma 6
c.p.c. occorre, dunque, pronunciarsi sull'accertamento effettuato nella fase di
ATP rimasto privo di contestazione.
Risulta, dunque, insussistente il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento così come accertato dal CTU dott. nel Persona_1 procedimento n. 5662/2023. Le spese di tale procedimento seguono, dunque, la soccombenza della parte ricorrente, ma devono essere compensate parzialmente nella misura indicata in dispositivo alla luce delle condizioni della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda di merito;
-nulla per le spese processuali del giudizio di merito;
- accerta l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte resistente che liquida per la fase di ATP nella misura compensata pari ad €
500,00 oltre accessori (IVA, CPA, spese al 15%).
Trani, 12/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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