Articolo 4 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 3Articolo 5
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10 dicembre 2000
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2 agosto 2007
Art. 4. Norma interpretativa 1. L' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 , concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate. ((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (17) La Corte Costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 330 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2007, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto" e "ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342 del 2000 , nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto".
Entrata in vigore il 2 agosto 2007
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