Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2757/2025 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
difensore avv. CIRILLO ROSANNA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
Difensore avv. FERRARA CLELIA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in NAPOLI CP_1
l'11/12/2018 (atto n. 69, P. I, Sez. Z, anno 2018), riferendo che dall'unione tra i predetti nasceva il 23/03/2009, minorenne. Per_1
Nel corso del procedimento la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza non definitiva di separazione personale, chiedendo la prosecuzione della causa per l'ulteriore corso.
Premesso che in ordine alla richiesta di sentenza non definitiva di separazione il Tribunale è tenuto a
Il Pubblico Ministero concludeva in modo conforme.
Va pertanto emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse reciprocamente mosse e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1 comma c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) ((atto n. 69, P. I, Sez. Z, anno
2018);
• spese al definitivo;
• dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 9/05/2024
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti