TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 10.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 16.07.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2206 del ruolo generale per l'anno 2023, riassunta da
1. nata a [...], il [...], ivi Controparte_1
residente nella via XX Settembre, n. 64;
2. nata a [...], il [...], residente in Controparte_2
Pratovecchio Stia (AR), nella via La Chiusa, n. 12/A;
3. nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Forlì (FC), via Bruno Cantarelli n. 17;
nella loro qualità di eredi di nato a [...], il Persona_1
25.12.1956, deceduto in Carbonia, il 09.09.2024, tutti elettivamente domiciliati in
Iglesias, via Roma n. 78, presso lo Studio dell'Avv. Federico MELIS, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti in prosecuzione
contro
pagina 1 4. Controparte_3
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto DI TUCCI e dall'Avv. Giuliana MURINO, in forza di procura generale, rogito Notaio Per_2
del 05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“1. , , sono Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
rispettivamente la prima coniuge superstite e gli altri due figli, eredi di
[...]
, nato a [...] il [...], deceduto in Carbonia (SU) il Per_1
09/09/2024.
2. Stante che ha in corso una causa iscritta al RACL n° Persona_1
2206/2023, nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Carta, contro l'
[...]
, per il Controparte_4
riconoscimento della rendita per tendinopatia degenerativa spalla destra e
sinistra, per sindrome del tunnel carpale, per artrosi delle mani “esiti
anatomofunzionali con deficit maggiore a destra” di natura professionale, in
dipendenza delle domande amministrative del 12/07/2019, col presente atto si
costituiscono in giudizio i suindicati eredi, nella loro anzidetta qualità, i quali
fanno ampio ed integrale riferimento a tutte le difese, deduzioni, conclusioni
formulate nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al RACL. N° 2206/2023.
3. Si chiede che l'ausiliare designato dal Giudice, effettui la valutazione sugli atti.
pagina 2 4. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore dei difensori costituiti,
anticipatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché
infondata.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Persona_1
confronti dell' Controparte_3
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale e da stress da lavoro correlato.
In particolare, essi hanno esposto:
− di avere trasportato a mani i grossi sacchi di farina del peso di kg 50/60, per poi travasarli nelle impastatrici;
− di essersi occupato di impastare e successivamente togliere l'impasto dalle grosse impastatrici sempre a mani per poi inserirla dentro i contenitori ove veniva lasciata lievitare;
− di essersi occupato anche di realizzare le sfoglie a mani o col macchinario e di spezzare i rotoli di pasta con le mani e, ogni giorno, di produrre circa 500 pezzi (paste);
− che le teglie vuote per la cottura delle paste avevano un peso di 2 kg circa, ma una volta riempite dei prodotti da cuocere raggiungevano il peso di 8/10
kg, una volta piene venivano sollevate a mani e poste dentro il forno per la cottura
pagina 3 e, terminata la cottura, di essersi occupato di estrarre le teglie dal forno e riporle su un ripiano;
− di avere, altresì, utilizzato la sac a poche per farcire le paste e che, una volta riempita, questa raggiungeva il peso di circa 2/3 kg;
− di avere svolto, per oltre 40 anni, mansioni che avevano comportato una grave sollecitazione delle spalle e delle mani e di avere contratto la tendinopatia degenerativa spalla destra e sinistra, la sindrome del tunnel carpale, la artrosi delle mani “esiti anatomofunzionali con deficit maggiore a destra” di natura professionale;
− di avere presentato il 12.07.2019, con n. 3 distinte domande, richiesta di prestazioni assicurative per la presenza delle malattie professionali: tendinopatia degenerativa spalla destra e sinistra (malattia professionale n° 516961448/123 del
12/07/2019), sindrome del tunnel carpale (malattia professionale n°
516961449/123 del 12/07/2019), artrosi delle mani “esiti anatomofunzionali con
deficit maggiore a destra” (malattia professionale n° 516961450/123 del
12.07.2019) (costituzione della rendita prevista dalla legge ovvero, in subordine,
la liquidazione in capitale del danno biologico);
− che l' il 26.10.2019, aveva respinto le domande per CP_4
tendinopatia degenerativa spalla destra e sinistra e per sindrome del tunnel carpale e, il 29.10.2019, per la malattia professionale contraddistinta con il n.
516961450/123 aveva comunicato a lui ricorrente: la menomazione accertata è la seguente: “esiti anatomofunzionali con deficit maggiore a destra”; con grado accertato e complessivo del 4%;
− che, avverso i suddetti provvedimenti, aveva presentato tempestivi ricorsi il 01.07.2021, rigettati dall'Ente.
2. L' ha resistito in giudizio e ha domandato il rigetto della domanda. CP_4
pagina 4 3. è deceduto il 09.09.2024 e, in prosecuzione del Persona_1
giudizio, si sono costituiti la moglie e i figli Controparte_1 [...]
e in qualità di eredi dell'originario CP_2 Parte_1
ricorrente, con memoria del 16.10.2024.
4. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Preliminarmente, devono essere confermati i provvedimenti istruttori assunti da questo Giudice che ha ritenuto di non ammettere l'espletamento della
C.T.U., non essendo stata raggiunta la prova dell'an della prestazione richiesta e non avendo il ricorrente indicato neppure ulteriori testi, rispetto a quelli sentiti nell'udienza del 26.03.2024, al fine di provare adeguatamente il nesso di causalità.
6. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'istruzione probatoria non ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni secondo le modalità descritte nel ricorso introduttivo.
Deve essere evidenziata, anzitutto, la genericità delle allegazioni di parte ricorrente, non essendo stato neppure rappresentato con precisione in quali anni e in quali luoghi (attività commerciali come panifici ovvero pasticcerie) si fosse svolta la predetta attività lavorativa.
Oltre alla evidenziata carenza di allegazioni, le testimonianze acquisite nel presente giudizio non sono risultate idonee a provare quanto dedotto in ricorso,
poiché, segnatamente, le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente appaiono di per sé poco significative.
In particolare, il teste , sentito nell'udienza del 26.03.2024, autista, ha Tes_1
riferito di avere, genericamente, aiutato “qualche volta” il ricorrente, di sapere che
“ha iniziato come panettiere e poi è una vita che fa il pasticcere”, ma il Per_1
pagina 5 teste non ha ricordato né in quale periodo, né fino a quando e neppure dove avesse visto lavorare . Per_1
In maniera analoga al teste il teste (udienza del Tes_1 Testimone_2
26.03.2024), ha riferito di essere stato, in passato, dipendente di “per Per_1
circa sette o otto mesi negli anni 90”.
Ancora, il teste sentito nell'udienza del 06.12.2024, ha pure Tes_3
genericamente rammentato di essere stato un cliente di e, al Persona_1
pari dei testi e non ha ricordato né in quale periodo, né fino a Tes_1 Tes_2
quando avesse visto svolgere le sue mansioni. Tes_1
Testi Ebbene, è di tutta evidenza che le dichiarazione dei testi ed Tes_1 Tes_2
sono prive di contenuti e dettagli adeguati che consentano di collocare nel tempo l'attività lavorativa del ricorrente ovvero di ottenere, con la necessaria precisione,
la ricostruzione del nesso causale tra le malattie professionali asseritamente lamentate e le lavorazioni svolte nel corso della carriera lavorativa di . Per_1
Per altro verso, tutti i testi hanno reso dichiarazioni, comunque, superficiali circa le modalità lavorative, nonché sull'intensità del relativo e asserito rischio.
Non colgono nel segno le difese di parte ricorrente, laddove, nelle note del
01.07.2025, è stato rappresentato che “l' riconosce un 4% di danno CP_4
biologico per esiti anatomofunzionali (artrosi delle mani) prevalentemente a
destra, ed il cui riconoscimento da parte dell' supera ogni eventuale CP_4
eccezione di esposizione al rischio e di nesso causale, essendo già un esplicito
riconoscimento da parte dell'istituto in via amministrativa”.
In proposito, questo Giudice, infatti, richiama, per condividerle e farle proprie,
poiché congrue e fondate, le argomentazioni in punto di diritto spese dall' per cui “l'artrosi alle mani è una malattia non tabellata con le CP_4
ovvie conseguenze in punto di prova e da qualificarsi, pertanto, come malattie
pagina 6 comuni di frequente riscontro nella popolazione generale, che riconoscono
prevalentemente fattori endogeni legati alla fisiologica senescenza;
stesse
Con considerazioni per la (v, in particolare la relazione medico-legale del
10/01/2024 alla quale si fa pieno e integrale riferimento)”.
Alla luce della documentazione citata e dal complesso delle testimonianze assunte nel giudizio, deve ritenersi, pertanto, non provato il nesso causale tra lo svolgimento delle mansioni del ricorrente e le tecnopatie asseritamente contratte.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato in quanto infondato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77
del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da;
Persona_1
2. nulla sulle spese;
Cagliari, 16.07.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7