Articolo 1 della Legge 18 giugno 1986, n. 308
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15 luglio 1986
Art. 1. 1. Il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale superiore di Pisa e' equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , conseguito presso le Universita' della Repubblica italiana, a partire dai diplomi rilasciati ai perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-1984.
2. Alle autorita' accademiche della Scuola normale e' affidato il compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.

Nota all' art. 1, comma 1:
Il D.P.R. n. 382/1980 concernente: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica".
Entrata in vigore il 15 luglio 1986