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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6266/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARUSO PAOLO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il difensore, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO PAOLO del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso il difensore, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 14 del 21.6.2023 (doc.
2), notificato a mezzo p.e.c. il 23.6.2023 (doc. 3) dalla per conto del CP_1 CP_2
e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico, in
[...]
quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al , per l'anno 2021 a titolo di canone Parte_1 Controparte_2
unico annuale, indennità, interessi e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”.
Per parte convenuta CP_1
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta.
In via preliminare per tutti i motivi dedotti, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di competente per valore;
CP_2
Nel merito, in via principale
Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ad avviso di accertamento esecutivo in Parte_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. del suo procuratore speciale ha Parte_2
adito il Tribunale di Verona al fine di ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dell'
“avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 1 del 21/06/2023” notificato a mezzo p.e.c. il 23.6.2023 dalla convenuta CP_1
per conto del con il quale era stato intimato a il
[...] Controparte_2 Parte_1
pagamento della somma, comprensiva di sanzioni, interessi e spese, di €1.113,00 a titolo di “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico” per l'anno di competenza 2021.
pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione ha dedotto plurimi motivi. Parte_1
In via preliminare ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per difetto di motivazione e grave genericità, lamentando la violazione dei diritti di difesa del destinatario e la violazione dell'art. 3, l. 241/1990. Ha sostenuto infatti che nell'avviso di accertamento esecutivo opposto non fosse adeguatamente indicato il fondamento della pretesa né adeguatamente specificata la causale di applicazione del canone.
Con il secondo motivo, ipotizzando la riferibilità dell'intimazione alla posa di cavi e condutture, ha contestato l'opponente la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 1 comma 831 L. 160/2019, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha infatti negato di avere conseguito Pt_1
una concessione di suolo pubblico nel territorio del Comune di ed ha evidenziato non essere CP_2 oggetto di accertamento un'occupazione abusiva, assumendo quindi l'insussistenza dei presupposti di fatto e diritto per l'applicazione del canone;
ha in ogni caso negato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei suoi confronti dell'art. 1 co 831 L. 160/2019, invocando l'interpretazione autentica, di cui all'art. 5 comma 14- quinquies del D.L. 146/21 e rappresentando di avvalersi, nella maggior parte dei casi, dei cavi e/o cabinet di TIM per il servizio di collegamento all'utente finale.
Con ulteriori motivi di opposizione ha poi sostenuto la nullità e/o illegittimità del Parte_1
provvedimento impugnato per violazione del Regolamento Comunale sul canone patrimoniale di concessione, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 co. 831 – bis L.
160/2019 - eccependo anche per tale fattispecie il proprio difetto di legittimazione passiva per aver ceduto il ramo d'azienda inerente alle cd. infrastrutture passive di supporto agli apparati attivi di trasmissione radio – ed ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento opposto relativamente alla quantificazione dell'importo allegatamente dovuto.
Si è costituita in giudizio concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e CP_1
riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazione di suolo pubblico (di seguito Canone Unico Patrimoniale o CUP) per il Comune di
, giusta determina di affidamento n. 221/2022, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
In via preliminare ha eccepito il difetto di competenza per valore del Tribunale di Verona, CP_1
rilevando come il giudizio abbia ad oggetto una pretesa di natura patrimoniale non sottoposta alla competenza esclusiva per materia del Tribunale;
ha quindi fermamente contestato, nel merito, i motivi di opposizione, ribadendo la ritenuta correttezza e legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Non si è costituito in giudizio il , dichiarato contumace con il decreto ex art. 171 Controparte_2
pagina 3 di 5 bis c.p.c.
Non essendosi resa necessaria attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione.
Va innanzitutto presa in esame l'eccezione preliminare di difetto di competenza per valore del
Tribunale adito sollevata dalla difesa della convenuta costituita CP_1
Eccezione che, per quanto si dirà di seguito, deve essere accolta.
È oggetto di opposizione l'Avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 1 del 21/06/2023, emesso nei confronti di Parte_1
da quale concessionaria per il Comune di del servizio di accertamento,
[...] CP_1 CP_2
liquidazione e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazione di suolo pubblico (di seguito CUP), ai sensi della Legge 160/2019; avviso con il quale è stato intimato all'opponente il pagamento della complessiva somma di €1.113,00 comprensiva di sanzioni, interessi e spese, quale CUP relativo all'annualità 2021.
Trattasi di “canone” introdotto dall'art. 1 co 816 L. 160/2019 a decorrere dal 2021, espressamente sostitutivo, fra l'altro, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e al quale può attribuirsi, alla luce della definizione data dalla norma, natura di entrata patrimoniale.
Il che consente di affermare la giurisdizione del giudice ordinario, peraltro già precedentemente riconosciuta dalla Suprema Corte con riferimento alle controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Aveva infatti chiarito la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, che: "Le controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa" (Cass. 2552/2018; Cass. SSUU 21950/2015).
Riconosciuta dunque la giurisdizione del giudice ordinario ed esclusa la natura tributaria del contenzioso, va osservato come la normativa che ha introdotto il CUP non abbia previsto la competenza funzionale del Tribunale.
L'art. 1 comma 792 della legge 160/2019, nel prevedere l'utilizzo dell'avviso di accertamento sia per i tributi che per le “entrate patrimoniali”, richiama infatti l'art. 32 del Dlgs 150/2011 che, in tema di opposizione alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, si limita a regolare la competenza territoriale (indicando quale giudice competente il pagina 4 di 5 giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto) senza in alcun modo prevedere una competenza esclusiva del Tribunale.
Né si ritiene invocabile nella specie l'art. 9 c.p.c., atteso che il richiamo alla competenza esclusiva del
Tribunale in materia di imposte e tasse, finirebbe per attribuire al canone in esame natura tributaria, da escludere per quanto si è detto sopra.
Va parimenti escluso che possa attribuirsi alla vertenza natura immobiliare, dovendosi anche al riguardo richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, laddove ha affermato (v: Cass. civ.
11/07/2018, n. 18201) che allorquando si eserciti una pretesa creditoria da parte della pubblica amministrazione, senza profili di esercizio autoritativo del potere da parte della p.a., anche quando la pretesa patrimoniale abbia la sua fonte in rapporto giuridico o di fatto riguardante un bene immobile demaniale, il diritto fatto valere, avendo ad oggetto una somma di danaro e, quindi, un petitum mediato inerente il conseguimento di un bene della vita rappresentato da un bene mobile, è per definizione un diritto concernente una cosa mobile, qual è il danaro e, pertanto, agli effetti dell'art. 7 c.p.c., comma 1, la relativa domanda è senz'altro riconducibile all'ambito della competenza generale mobiliare colà prevista a favore del giudice di pace, con la sola condizione che la questione del rapporto presupposto non debba venire in rilievo neppure in via incidentale (v. Cass. Sez. Un. n. 21582 del 2011).
In ragione di quanto esposto deve quindi essere accolta l'eccezione di difetto di competenza per valore del Tribunale adito, rientrando la controversia nella competenza per valore del giudice di pace.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle contrastanti pronunce giurisprudenziali sul punto, si ravvisano i presupposti per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il difetto di competenza per valore del Tribunale di Verona, rientrando la controversia nella competenza per valore del Giudice di Pace.
- Assegna termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio avanti al Giudice di Pace competente.
- Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Verona, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6266/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CARUSO PAOLO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il difensore, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO PAOLO del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso il difensore, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 14 del 21.6.2023 (doc.
2), notificato a mezzo p.e.c. il 23.6.2023 (doc. 3) dalla per conto del CP_1 CP_2
e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico, in
[...]
quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al , per l'anno 2021 a titolo di canone Parte_1 Controparte_2
unico annuale, indennità, interessi e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.”.
Per parte convenuta CP_1
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta.
In via preliminare per tutti i motivi dedotti, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di competente per valore;
CP_2
Nel merito, in via principale
Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ad avviso di accertamento esecutivo in Parte_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. del suo procuratore speciale ha Parte_2
adito il Tribunale di Verona al fine di ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dell'
“avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 1 del 21/06/2023” notificato a mezzo p.e.c. il 23.6.2023 dalla convenuta CP_1
per conto del con il quale era stato intimato a il
[...] Controparte_2 Parte_1
pagamento della somma, comprensiva di sanzioni, interessi e spese, di €1.113,00 a titolo di “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico” per l'anno di competenza 2021.
pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione ha dedotto plurimi motivi. Parte_1
In via preliminare ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per difetto di motivazione e grave genericità, lamentando la violazione dei diritti di difesa del destinatario e la violazione dell'art. 3, l. 241/1990. Ha sostenuto infatti che nell'avviso di accertamento esecutivo opposto non fosse adeguatamente indicato il fondamento della pretesa né adeguatamente specificata la causale di applicazione del canone.
Con il secondo motivo, ipotizzando la riferibilità dell'intimazione alla posa di cavi e condutture, ha contestato l'opponente la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 1 comma 831 L. 160/2019, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha infatti negato di avere conseguito Pt_1
una concessione di suolo pubblico nel territorio del Comune di ed ha evidenziato non essere CP_2 oggetto di accertamento un'occupazione abusiva, assumendo quindi l'insussistenza dei presupposti di fatto e diritto per l'applicazione del canone;
ha in ogni caso negato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei suoi confronti dell'art. 1 co 831 L. 160/2019, invocando l'interpretazione autentica, di cui all'art. 5 comma 14- quinquies del D.L. 146/21 e rappresentando di avvalersi, nella maggior parte dei casi, dei cavi e/o cabinet di TIM per il servizio di collegamento all'utente finale.
Con ulteriori motivi di opposizione ha poi sostenuto la nullità e/o illegittimità del Parte_1
provvedimento impugnato per violazione del Regolamento Comunale sul canone patrimoniale di concessione, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 co. 831 – bis L.
160/2019 - eccependo anche per tale fattispecie il proprio difetto di legittimazione passiva per aver ceduto il ramo d'azienda inerente alle cd. infrastrutture passive di supporto agli apparati attivi di trasmissione radio – ed ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento opposto relativamente alla quantificazione dell'importo allegatamente dovuto.
Si è costituita in giudizio concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e CP_1
riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazione di suolo pubblico (di seguito Canone Unico Patrimoniale o CUP) per il Comune di
, giusta determina di affidamento n. 221/2022, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
In via preliminare ha eccepito il difetto di competenza per valore del Tribunale di Verona, CP_1
rilevando come il giudizio abbia ad oggetto una pretesa di natura patrimoniale non sottoposta alla competenza esclusiva per materia del Tribunale;
ha quindi fermamente contestato, nel merito, i motivi di opposizione, ribadendo la ritenuta correttezza e legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Non si è costituito in giudizio il , dichiarato contumace con il decreto ex art. 171 Controparte_2
pagina 3 di 5 bis c.p.c.
Non essendosi resa necessaria attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione.
Va innanzitutto presa in esame l'eccezione preliminare di difetto di competenza per valore del
Tribunale adito sollevata dalla difesa della convenuta costituita CP_1
Eccezione che, per quanto si dirà di seguito, deve essere accolta.
È oggetto di opposizione l'Avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 1 del 21/06/2023, emesso nei confronti di Parte_1
da quale concessionaria per il Comune di del servizio di accertamento,
[...] CP_1 CP_2
liquidazione e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazione di suolo pubblico (di seguito CUP), ai sensi della Legge 160/2019; avviso con il quale è stato intimato all'opponente il pagamento della complessiva somma di €1.113,00 comprensiva di sanzioni, interessi e spese, quale CUP relativo all'annualità 2021.
Trattasi di “canone” introdotto dall'art. 1 co 816 L. 160/2019 a decorrere dal 2021, espressamente sostitutivo, fra l'altro, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e al quale può attribuirsi, alla luce della definizione data dalla norma, natura di entrata patrimoniale.
Il che consente di affermare la giurisdizione del giudice ordinario, peraltro già precedentemente riconosciuta dalla Suprema Corte con riferimento alle controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Aveva infatti chiarito la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, che: "Le controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa" (Cass. 2552/2018; Cass. SSUU 21950/2015).
Riconosciuta dunque la giurisdizione del giudice ordinario ed esclusa la natura tributaria del contenzioso, va osservato come la normativa che ha introdotto il CUP non abbia previsto la competenza funzionale del Tribunale.
L'art. 1 comma 792 della legge 160/2019, nel prevedere l'utilizzo dell'avviso di accertamento sia per i tributi che per le “entrate patrimoniali”, richiama infatti l'art. 32 del Dlgs 150/2011 che, in tema di opposizione alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, si limita a regolare la competenza territoriale (indicando quale giudice competente il pagina 4 di 5 giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto) senza in alcun modo prevedere una competenza esclusiva del Tribunale.
Né si ritiene invocabile nella specie l'art. 9 c.p.c., atteso che il richiamo alla competenza esclusiva del
Tribunale in materia di imposte e tasse, finirebbe per attribuire al canone in esame natura tributaria, da escludere per quanto si è detto sopra.
Va parimenti escluso che possa attribuirsi alla vertenza natura immobiliare, dovendosi anche al riguardo richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, laddove ha affermato (v: Cass. civ.
11/07/2018, n. 18201) che allorquando si eserciti una pretesa creditoria da parte della pubblica amministrazione, senza profili di esercizio autoritativo del potere da parte della p.a., anche quando la pretesa patrimoniale abbia la sua fonte in rapporto giuridico o di fatto riguardante un bene immobile demaniale, il diritto fatto valere, avendo ad oggetto una somma di danaro e, quindi, un petitum mediato inerente il conseguimento di un bene della vita rappresentato da un bene mobile, è per definizione un diritto concernente una cosa mobile, qual è il danaro e, pertanto, agli effetti dell'art. 7 c.p.c., comma 1, la relativa domanda è senz'altro riconducibile all'ambito della competenza generale mobiliare colà prevista a favore del giudice di pace, con la sola condizione che la questione del rapporto presupposto non debba venire in rilievo neppure in via incidentale (v. Cass. Sez. Un. n. 21582 del 2011).
In ragione di quanto esposto deve quindi essere accolta l'eccezione di difetto di competenza per valore del Tribunale adito, rientrando la controversia nella competenza per valore del giudice di pace.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle contrastanti pronunce giurisprudenziali sul punto, si ravvisano i presupposti per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il difetto di competenza per valore del Tribunale di Verona, rientrando la controversia nella competenza per valore del Giudice di Pace.
- Assegna termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio avanti al Giudice di Pace competente.
- Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Verona, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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