Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2538/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2538/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. OPERAMOLLA VINCENZO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 06.04.2018 parte ricorrente impugnava l'invito a regolarizzare notificato il 05.04.2018 per un importo totale pari ad €
6.187,00 relativo ad omessi contributi in quanto oramai prescritti.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione, giunta per la prima volta in decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
3) In via preliminare appare opportuno chiarire i principi relativi all'ammissibilità dell'azione di impugnazione di un invito alla regolarizzazione che consiste in un'azione di accertamento negativo del credito contributivo.
Tale azione è equiparabile a quella esperita a seguito di conoscenza di crediti contributivi con estratto della situazione debitoria previdenziale.
1
Nell'ordinanza n. 3990/2020 si legge che “questa Corte di legittimità (cfr.
SSUU n. 19704 del 02/10/2015) ha affermato il principio della autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posto a fondamento di cartelle non notificate, nei termini che seguono: <<il contribuente pu impugnare la cartella di pagamento della quale a causa dell relativa notifica>
- sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazioni>>”.
Inoltre si chiarisce che “debba essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella. ( sul punto si veda: Cass. sez V
418/2018 Cass. sez.VI, 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez.
VI n. 24932/2017)”.
Nel caso di specie la società ricorrente si è limitata a contestare la prescrizione dei crediti emersi dall'invito a regolarizzare e la domanda risulta, pertanto, ammissibile.
2 4) Nel merito si consideri che la legge 335 del 1995 ha ridotto la prescrizione dei contributi da decennale a quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996.
La Corte ha chiarito al riguardo che la prescrizione resta decennale se entro il
31 dicembre 1995 siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi o siano iniziate procedure per il recupero del credito contributivo vantato (cfr. Cass.
SS. UU. 5784/2008).
E stato, altresì, ribadito di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
7409/2020 “il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite
(Sez. U. nr. 23397 del 2016), secondo il quale: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha CP_1 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del CP_2
2010)»”.
E' da chiarire, infine, che “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile
d'ufficio” (cfr. Cass. 1830/2014).
3 5) Nel caso di specie il credito più recente riguarda contributi di giugno 2012 accertati con verbale del Ministero del Lavoro del 19.02.2013.
Non risulta agli atti alcuna interruzione della prescrizione quinquennale che alla data della notifica dell'invito a regolarizzare del 05.04.2018 risulta ampiamente maturata.
Sul punto l' non osserva niente nè sulla decorrenza o durata della CP_1 prescrizione nè sull'avvenuta interruzione della stessa. A tal proposito, infatti,
l'avviso di addebito notificato il 12.11.2018 è successivo alla maturazione della prescrizione quinquennale.
I contributi indicati nell'invito a regolarizzare risultano, dunque, tutti prescritti ed irricevibili dall' . CP_1
6) Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento, fase istruttoria esclusa, con riduzione ai minimi alla luce dell'effettiva attività svolta e per le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i contributi oggetto dell'invito a regolarizzare del 05.04.2018
b. condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in € 1.865,00, per compensi oltre accessori
(IVA, CPA e spese generali al 15%).
Trani, 12/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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