Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 2293
CASS
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del contributo concorsuale e dell'elemento soggettivo

    La Corte territoriale ha ritenuto provato il concorso morale della ricorrente, basandosi sulla sua presenza sul luogo, sull'aver fatto proprio l'intento del marito, sull'averlo affiancato nell'apprensione della merce, sull'aver aggirato tra i corridoi per scongiurare la presenza di personale di guardia e sull'essere uscita con il marito dalla porta di emergenza. È stato inoltre considerato che la coppia aveva già commesso furti simili nello stesso esercizio commerciale.

  • Rigettato
    Reato consumato e non tentativo

    La Corte ha ritenuto il reato consumato poiché la ricorrente e il marito hanno guadagnato l'uscita dal punto vendita tramite la porta di emergenza e si sono allontanati senza essere bloccati. La merce era uscita definitivamente dalla sfera di vigilanza e controllo dell'offeso e i coniugi ne avevano conseguito la disponibilità.

  • Rigettato
    Esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.

    La Corte ha confermato l'aggravante, ribadendo che un sistema di videosorveglianza non esclude l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, essendo esso un mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato e non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità

    La Corte ha escluso il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, rilevando che, sebbene la catena commerciale Carrefour possa sopportare un danno di 500 euro, tale danno non può considerarsi né irrisorio né di minima rilevanza. Si sottolinea che la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico non è rilevante.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e illogicità del trattamento sanzionatorio

    La Corte ha confermato la valutazione del primo giudice sul trattamento sanzionatorio, rigettando l'esclusione della recidiva in ragione delle recenti condanne riportate dalla ricorrente. Ha inoltre rigettato la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, in ossequio al divieto previsto dall'art. 69, co. 4, cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 2293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2293
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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