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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3952/2023 promossa da
i (C.F. ) E_ Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Picchiotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.so Canalgrande, 86 Pt_1
ATTRICE OPPONENTE contro
e (C.F. Controparte_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Malagoli ed P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carpi (MO), Via Darfo
Dallai, 2/A
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1264/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di E_ Controparte_1
sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1264/2023 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 14.772,47=, oltre spese ed interessi, emesso in forza delle fatture ivi indicate e relative alla fornitura di merce, asserendo che nulla era dovuto, per infondatezza del credito preteso ed avendo già corrisposto quanto dovuto, chiedendo in via subordinata di rideterminare il credito, tenuto conto di quanto già versato.
Si costituiva in giudizio la quale, dando atto di aver Controparte_1 ricevuto nelle more del giudizio la somma di € 1.767,93=, chiedeva il rigetto della opposizione in quanto infondata.
Nel merito, il creditore ha assolto all'onere, su di lui incombente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Difatti, le circostanze fattuali poste in essere dall'opponente non rilevano una specifica contestazione della merce consegnata.
Rileva, benchè, la fattura avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione del contratto, laddove il rapporto è contestato tra le parti, non possa costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo costituire un indizio” (valga per tutte Civ. Pt_3
n. 299/2016), che nel caso de quo non viene contestato il rapporto intercorso tra le parti, tanto che nelle more del giudizio l'opponente provvedeva a corrispondere la somma di € 1.767,93=, quanto piuttosto la corresponsione di quanto dovuto.
La invocata mail del 18.09.2020 inviata da a E_
, ad avviso dello scrivente, può costituire riconoscimento CP_1 del debito, posto che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza
Pag. 2 di 4 del debito e rilevi il carattere della volontarietà” (Cass. Civ. n.
9097/2018).
In effetti nella suindicata mail (doc. n. 7 fascicolo monitorio), inviata in riscontro al sollecito di pagamento della convenuta,
[...]
dichiara di avere preso un appuntamento con la direttrice E_
della banca, verosimilmente per verificare quali pagamenti fossero stati corrisposti, senza sollevare esplicitamente alcuna contestazione sui ddt e/o sulla merce fornita.
Viepiù che i testi escussi di parte convenuta hanno confermato la consegna della merce e la modalità di inviare i ddt anche tramite mail.
Sul punto, il teste , già dipendente della convenuta e della Testimone_1
cui attendibilità, non vi è motivo di dubitare, anche se non poteva ricordare il quantitativo di merce dichiara: “confermo la circostanza in quanto essendo magazziniere della convenuta ero io che mi occupavo di caricare e consegnare la merce;
ovviamente non posso ricordare tutta la merce ma era il materiale di cui normalmente faceva uso
l'opponente”; ed aggiunge: “da uno sguardo veloce delle fatture rammostratemi ho potuto ricordare che era il materiale che fornivamo assiduamente all'opponente; con riferimento invece a quale materiale era destinato a e quale a Carpi è possibile solo riscontrarlo Pt_1 dalle bolle”; ed ancora: “preciso che i ddt se non rilasciati nell'immediato venivano inviati su accordo col sig. Pt_2
successivamente tramite mail;
non mi è possibile riconoscere tutti i ddt dato il tempo trascorso, ma in alcune bolle viene segnalata la spese di traporto che avveniva sempre da Carpi, anche se poteva capitare di redigere i ddt a ; Pt_1
Parte opponente non ha dimostrato, pertanto, elementi impeditivi e/o estintivi del credito preteso da . CP_1
Il decreto ingiuntivo va comunque revocato, avendo parte opponente corrisposto la somma di € 1.767,93= e di conseguenza
[...]
è tenuta a corrispondere a la complessiva E_ Controparte_1
Pag. 3 di 4 somma di € 13.004,07= (ottenuta detraendo da € 14.772,47= importo del monitorio € 1.767,93= versati), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3952/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1264/2023 e condanna
[...]
a corrispondere a Controparte_3 Controparte_1
e la somma di € 13.004,54=, oltre
[...] CP_2
interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione, in Controparte_3
favore di e , delle Controparte_1 CP_1 CP_2 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 8 marzo 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3952/2023 promossa da
i (C.F. ) E_ Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Picchiotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.so Canalgrande, 86 Pt_1
ATTRICE OPPONENTE contro
e (C.F. Controparte_1 CP_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Malagoli ed P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carpi (MO), Via Darfo
Dallai, 2/A
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1264/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di E_ Controparte_1
sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1264/2023 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 14.772,47=, oltre spese ed interessi, emesso in forza delle fatture ivi indicate e relative alla fornitura di merce, asserendo che nulla era dovuto, per infondatezza del credito preteso ed avendo già corrisposto quanto dovuto, chiedendo in via subordinata di rideterminare il credito, tenuto conto di quanto già versato.
Si costituiva in giudizio la quale, dando atto di aver Controparte_1 ricevuto nelle more del giudizio la somma di € 1.767,93=, chiedeva il rigetto della opposizione in quanto infondata.
Nel merito, il creditore ha assolto all'onere, su di lui incombente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Difatti, le circostanze fattuali poste in essere dall'opponente non rilevano una specifica contestazione della merce consegnata.
Rileva, benchè, la fattura avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione del contratto, laddove il rapporto è contestato tra le parti, non possa costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo costituire un indizio” (valga per tutte Civ. Pt_3
n. 299/2016), che nel caso de quo non viene contestato il rapporto intercorso tra le parti, tanto che nelle more del giudizio l'opponente provvedeva a corrispondere la somma di € 1.767,93=, quanto piuttosto la corresponsione di quanto dovuto.
La invocata mail del 18.09.2020 inviata da a E_
, ad avviso dello scrivente, può costituire riconoscimento CP_1 del debito, posto che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza
Pag. 2 di 4 del debito e rilevi il carattere della volontarietà” (Cass. Civ. n.
9097/2018).
In effetti nella suindicata mail (doc. n. 7 fascicolo monitorio), inviata in riscontro al sollecito di pagamento della convenuta,
[...]
dichiara di avere preso un appuntamento con la direttrice E_
della banca, verosimilmente per verificare quali pagamenti fossero stati corrisposti, senza sollevare esplicitamente alcuna contestazione sui ddt e/o sulla merce fornita.
Viepiù che i testi escussi di parte convenuta hanno confermato la consegna della merce e la modalità di inviare i ddt anche tramite mail.
Sul punto, il teste , già dipendente della convenuta e della Testimone_1
cui attendibilità, non vi è motivo di dubitare, anche se non poteva ricordare il quantitativo di merce dichiara: “confermo la circostanza in quanto essendo magazziniere della convenuta ero io che mi occupavo di caricare e consegnare la merce;
ovviamente non posso ricordare tutta la merce ma era il materiale di cui normalmente faceva uso
l'opponente”; ed aggiunge: “da uno sguardo veloce delle fatture rammostratemi ho potuto ricordare che era il materiale che fornivamo assiduamente all'opponente; con riferimento invece a quale materiale era destinato a e quale a Carpi è possibile solo riscontrarlo Pt_1 dalle bolle”; ed ancora: “preciso che i ddt se non rilasciati nell'immediato venivano inviati su accordo col sig. Pt_2
successivamente tramite mail;
non mi è possibile riconoscere tutti i ddt dato il tempo trascorso, ma in alcune bolle viene segnalata la spese di traporto che avveniva sempre da Carpi, anche se poteva capitare di redigere i ddt a ; Pt_1
Parte opponente non ha dimostrato, pertanto, elementi impeditivi e/o estintivi del credito preteso da . CP_1
Il decreto ingiuntivo va comunque revocato, avendo parte opponente corrisposto la somma di € 1.767,93= e di conseguenza
[...]
è tenuta a corrispondere a la complessiva E_ Controparte_1
Pag. 3 di 4 somma di € 13.004,07= (ottenuta detraendo da € 14.772,47= importo del monitorio € 1.767,93= versati), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3952/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1264/2023 e condanna
[...]
a corrispondere a Controparte_3 Controparte_1
e la somma di € 13.004,54=, oltre
[...] CP_2
interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione, in Controparte_3
favore di e , delle Controparte_1 CP_1 CP_2 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 8 marzo 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4