CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Ludovica Dotti consigliere dott. Maria Aversano consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5862 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2016 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Ambrosi
Appellanti
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Rubba
Appellato e Appellante incidentale condizionato
E
(c.f. e P.Iva ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'avv. Iginio De Cesaris
Appellata
E
(c.f. e P.Iva ) Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Natalino Guerrieri
Appellata
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Il - sito in via G. Gimignani – conveniva in Parte_1 CP_1 giudizio il avanti al Tribunale di Frosinone per sentirli condannare, Controparte_1 Controparte_2 in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli immobili di loro proprietà, ed in particolare il piazzale antistante la palazzina e i muri di contenimento, a seguito dello smottamento del terreno determinatosi a seguito di continue e copiose perdite della condotta idrica pubblica, di proprietà del Controparte_1
e in gestione alla società , e/o in subordine all'esecuzione in forma specifica delle opere CP_2 necessarie alla bonifica dell'area già oggetto di frana. CP_4
si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
Il i costitutiva in giudizio chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa Controparte_1 di RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. (oggi ) e, nel merito, chiedeva in via principale CP_3 il rigetto della domanda e, in via subordinata, che la società assicurativa fosse condannata a garantire e manlevare l'ente comunale. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_3
Nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ammetteva CTU tecnica su istanza di parte attrice
- che assumeva essere dirimente ai fini del decidere – al fine di “verificare il nesso eziologico tra le perdite d'acqua ed i danni subiti, quantificare i danni e valutare i costi per il ripristino e la messa in sicurezza degli immobili danneggiati”
(v. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Il consulente tecnico nominato, dopo i primi sopralluoghi, in considerazione della precarietà geologica della zona, evidenziava al tribunale la necessità di effettuare più approfonditi e costosi esami geologici.
Alle successive udienza, il “di fatto esprimeva – tacitamente – la volontà di Parte_1 non dare seguito alle costosissime indagini prospettate dal CTU” (v. pag. 3 dell'atto di appello), il quale di conseguenza rinunciava all'incarico.
Il giudice di primo grado, preso atto della rinuncia del CTU per mancato impulso di parte attrice, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 591/2016, rigettava le domande formulate dal perché questo “non [aveva] provato la responsabilità dei convenuti per i danni lamentati” (v. pag. 4 Parte_1 della sentenza di primo grado), condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute.
§2. Sostanzialmente con un unico motivo di appello, il ) ha Parte_1 impugnato la sentenza deducendo al riguardo che:
1) il tribunale, nel ritenere che il non avesse provato il nesso eziologico tra l'evento e Parte_1 il danno lamentato, ha erroneamente fatto applicazione dell'art. 2051 c.c., dovendo invece essere il
“ e con esso la società di gestione dell'acquedotto a dimostrare che l'evento si è verificato per cause geologiche CP_1 eccezionali, imprevedibili e completamente estranee alla conduttura stessa ed alla striscia di terreno su cui è collocata di cui erano e sono responsabili” (v. pag. 8 dell'atto di appello);
2) la conclusione a cui è giunto il tribunale – secondo cui l'attore avrebbe rinunciato “all'unica prova certa che le avrebbe permesso di accertare le cause del danno e del rapporto eziologico tra l'asserita causa e l'evento” (v. pag.
5 della sentenza di primo grado) – sarebbe totalmente arbitraria ed illegittima poiché “il condominio ha mai inteso rinunciare all'ammissione prove richieste sia nell'atto di citazione sia nelle memorie 183 cpc per quanto all'udienza di precisazione delle conclusioni l'attore non avrebbe reiterato la richiesta di ammissione delle prove invece richieste in precedenti atti” (v. pag. 9 dell'atto di appello);
3) la conclusione a cui è giunto il tribunale sarebbe illogica e immotivata poiché “i fatti presupposti della domanda, accertati, certamente non contestati, e confortati da una perizia di parte […] sono fatti dai quali discende giuridicamente la responsabilità oggettiva dei convenuti in quanto responsabili dell'area e della struttura crollata senza necessità di ulteriori dimostrazioni” (v. pag. 11 dell'atto di appello);
4) il valore economico dei danni e della domanda, come richiesto da parte attrice (24.000,00€), deve ritenersi provato poiché non puntualmente contestato dalle controparti.
Il ha concluso chiedendo – previa ammissione ed espletamento delle Parte_1 prove già richieste e non ammesse in primo grado, tra le quali la CTU sul quantum – l'accertamento della responsabilità dell per la produzione dell'evento per cui è causa (quale società incaricata Controparte_2 dal alla gestione e manutenzione della condotta idrica) e, per l'effetto, condannare ai Controparte_1 sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. il in solido tra loro, al risarcimento Controparte_5 dei danni subiti dal con e quantificati nella somma di 24.000,00 €. Parte_1
In via subordinata ha chiesto la condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie a bonificare l'area.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e formulando Controparte_1 appello incidentale condizionato con il quale ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda proposta dal nei confronti dell'ente comunale, la condanna della compagnia assicuratrice Parte_1 [...]
a garantire e manlevare il di tutto quanto lo stesso venga condannato. Controparte_3 CP_1
Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto delle istanze istruttore Controparte_2 formulate dall'appellante e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 principale e, con riferimento alla domanda di manleva del dichiarare che la compagnia Controparte_1 assicurativa sarebbe tenuta a rispondere dei danni solo per quota superiore a 20.000,00 € ovvero, in via gradata, a 3.000,00 € attese le franchigie previste nel contratto assicurativo.
Questa Corte, con ordinanza del 20 aprile 2022, ritenuto che “secondo quanto rappresentato dall'appellante appare necessario disporre CTU per accertare le cause dei danni lamentati” e che “non può essere condivisa la prospettazione del Tribunale secondo cui vi sarebbe stata rinuncia alla CTU da parte dell'odierno appellante”, ha disposto CTU tecnica ponendo il consulente i seguenti quesiti: P
“1) Se l'area condominiale dei A , si trovi nella parte anteriore di un costone Parte_2 montagnoso interessato da vasta attività edificatoria e caratterizzato dalla presenza della strada e dei manufatti edilizi ivi presenti realizzati mediante accumulo di terra di riporto instabile;
2) Se tali attività edificatorie siano state poste in essere su terrapieni costituiti con accumulo di terra di riporto e senza adeguate opere e strutture di contenimento, consolidamento e stabilizzazione, e se abbiano provocato continui franamenti dell'area nella quale si trovano i suddetti edifici condominiali ed il suo slittamento a valle con franamento dell'area adiacente
e parziale interessamento dei fondi più a valle;
3) Se tali frane abbiano danneggiato la rete idrica (oltre che la rete fognaria) provocando le perdite d'acqua indicate
e lamentate dal appellante nell'atto di citazione”. Parte_1
L'indagine del CTU è stata poi integrata con ulteriori tre quesiti formulati dal Controparte_1 con un ulteriore quesito formulato dal appellante: Parte_1
4) Accerti il CTU se i fenomeni denunciati dall'appellante siano da ricondurre allo stato e/o a difetto di manutenzione della condotta idrica;
5) Dica il CTU se le continue perdite riferite dall'appellante provenienti dalla condotta idrica abbiano determinato
i fenomeni dedotti dall'appellante;
6) Accerti il CTU se tali fenomeni siano stati prodotti o favoriti da difetti strutturali degli immobili di proprietà degli appellanti e, in particolare, dalla carenza di adeguati sistema di drenaggio a servizio degli immobili;
7) Il consulente verifichi l'idoneità dell'area di sedime rispetto alla collocazione dell'acquedotto primario.
§3. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia ha natura oggettiva (si parla al riguardo di rischio da cose in custodia,
e non più di colpa per violazione dell'obbligo di custodia): Cass. 11152/2023; Cass., Sez. Un.,
20943/2022; Cass. 27724/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 6753/2004; Cass. 5236/2004; Cass. 12219/2003;
Cass. 584/2001; Cass. 5031/1998.
Al riguardo si osserva che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa (presupponendo solamente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo).
Nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'onere probatorio è tutto incentrato sul piano della causalità: il danneggiato deve dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia e la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso;
il custode si libera da responsabilità provando il caso fortuito
(e cioè dimostrando che l'evento si è prodotto a causa del verificarsi di fattori eccezionali e imprevedibili, tali da alterare il nesso di regolarità causale secondo una valutazione prognostica), mentre è irrilevante il fatto che egli abbia usato l'ordinaria diligenza nel custodire la cosa.
Richiamando i princìpi in materia di causalità nel diritto civile elaborati da Cass., Sez. Un.,
576/2008, si precisa al riguardo che la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale: affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla cosa, questa deve porsi rispetto all'evento come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale).
Tale accertamento non ha ad oggetto l'esistenza di un rapporto di causalità di tipo meramente naturalistico (non è cioè sufficiente provare che l'esistenza della cosa sia una condicio sine qua non dell'evento).
Si tratta invece di dimostrare che tra la cosa e l'evento sussista una relazione riconducibile nell'ambito di leggi statistiche, sulla base delle quali poter affermare che l'evento sia una conseguenza certa (o altamente probabile) del dinamismo della cosa o dell'insorgenza in essa di un agente dannoso esterno, accertamento da effettuare attraverso un giudizio prognostico ex ante (per l'utilizzazione di questo criterio v. già Cass. 2480/2018).
Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro (per desumerne l'oggettiva potenzialità dannosa assunta dalla cosa) e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto.
Infatti, allorquando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea - che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato – si rientra nell'ambito del caso fortuito, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva quanto segue.
I CTU, in risposta ai quesiti formulati dalla Corte e integrati dalle parti, hanno rilevato che:
“1) gli stabili dei Condomini appellanti sono stati realizzati sulle pendici di un costone collinare (e non montagnoso) interessato da modesta attività edificatoria. I manufatti edilizi non sono stati realizzati mediante accumulo di terra di riporto instabile;
2) nell'area sono assenti movimenti franosi. Il muro di contenimento è stato adeguatamente dimensionato e non è stato realizzato su terreno di riporto. La strada vicinale che costeggia il predetto muro di contenimento è stata realizzata a mezza costa parzialmente su rilevato stradale, tuttora con fenomeni di smottamento in corso;
3) secondo quanto documentato anche dalla rete satellitare l'area di interesse, non è oggetto di eventi franosi;
4) i fenomeni lamentati dagli appellanti appaiono compatibili con perdite dalla condotta idrica a servizio dei
Condomini appellanti interrata nel piazzale condominiale. Tale perdita si sarebbe infiltrata anche al di sotto della platea di fondazione del muro di contenimento, dilavando in parte il terreno di fondazione, con conseguente assestamento del muro di contenimento, rottura della condotta fognaria condominiale e cedimenti differenziali del piazzale condominiale;
5) vedasi punto precedente;
6) gli accertamenti svolti portano ad escludere difetti strutturali degli immobili degli appellanti e/o carenze del sistema di drenaggio;
7) nell'area di lite non esiste alcun acquedotto primario, ma, più semplicemente, una diramazione a servizio dei condomini appellanti, per la quale non sono necessarie particolari caratteristiche dell'area di sedime” (v. pagg. 79 e 80 della relazione tecnica).
I consulenti tecnici nominati hanno, tuttavia, precisato che “a fronte di eventi di causa ed un mandato peritale relativamente complessi, i documenti versati in atti sono alquanto lacunosi” e che, “pertanto, allo stato attuale poco
o nulla è noto circa le caratteristiche delle perdite idriche lamentate […]: in particolare la carenza della documentazione prodotta dalle parti circa lo sviluppo nel tempo dei fenomeni lamentati, introduce molteplici elementi di incertezza, che le ricerche documentali e gli accertamenti svolti (illustrati nel prosieguo) hanno solo in parte dissolto” (v. pagg. 30 e 31 della consulenza tecnica).
Le conclusioni cui giungono i CTU (circa il fatto che i fenomeni lamentati dagli appellanti appaiono compatibili con perdite dalla condotta idrica di proprietà del in gestione alla società Controparte_1
) – “espresse inevitabilmente in termini di compatibilità e/o di maggiore o minore probabilità” (v. pag. 31 CP_2 della consulenza tecnica) – si fondano dunque su una mera congettura (cioè sul fatto che ulteriori e diverse cause - diverse dalle infiltrazioni provenienti dalla rottura della condotta idrica - non appaiono compatibili con i danni al muro di contenimento – v. pag. 65 e ss. della consulenza tecnica).
Alla luce di queste premesse, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, si evidenzia che la consulenza tecnica è formulata in termini probabilistici, attraverso un giudizio di compatibilità tra il danno e i possibili eventi che lo hanno causato.
Inoltre, il fatto che la consulenza tecnica sia intervenuta a distanza di tempo dal verificarsi degli eventi in causa, anche in assenza di adeguata documentazione probatoria di parte, incidono ulteriormente sulle valutazioni già probabilistiche dei ctu.
A ciò si aggiunga il fatto che le richieste documentali formulate dai consulenti tecnici alle parti
“hanno avuto scarso esito, quando non nullo. Ad esempio, parte appellante lamenta copiose perdite dalla rete idrica, ma tali perdite non vengono localizzate né tantomeno documentate né fotograficamente né graficamente” (v. pag. 30 della consulenza tecnica).
In secondo luogo, le conclusioni dei CTU risultano in contrasto col fatto che:
1) benché il muro soggetto al cedimento sia stato “adeguatamente dimensionato” [v. risposta al quesito n. 2)] l'area condominiale (piazzale) oggetto di lite è stata realizzata in modo difforme rispetto a quanto rappresentato nel progetto depositato al Genio Civile, oggetto di nulla osta e, in particolare nel progetto trasmesso, il muro di contenimento a sostegno della predetta area è risultato privo dei CP_4 relativi calcoli strutturali oltre ad essere difforme per sviluppo ed ubicazione (cfr. consulenza tecnica e istanza del CTU del 12 ottobre 2022);
2) l'Amministratore dei Condomini appellanti nella riunione di sopralluogo del Parte_3 CP_ 28 marzo 2023 ha riferito che “il cedimento del muro è avvenuto in data antecedente alle perdite (v. all. 1 all'istanza del CTU del 13 maggio 2023).
3) in accordo con quanto dedotto dal CTP di Acea Ato 5 S.p.a. “lo smottamento della strada vicinale
Via Pescante, nella porzione che costeggia il muro di contenimento, potrebbe verosimilmente aver provocato l'inclinazione del muro stesso. Infatti, la mancanza di materiale al disotto della scarpa esterna del muro di contenimento, dovuta alla erosione delle acque meteoriche e da eventuali perdite del tubo fognario, potrebbe verosimilmente aver provocato l'inclinazione verso valle del muro. Del resto, questa ipotesi dell'inclinazione del muro, non dovuta alle perdite acquedottistiche bensì al franamento parziale della via vicinale sottostante, ben si accorda con quanto asserito dall'Amministratore Parte_3 di cui al verbale del 28.03.2023 in cui afferma che l'inclinazione del muro è avvenuta prima della lamentata perdita acquedottistica. Al tempo stesso, i lamentati sprofondamenti del manto di asfalto del piazzale sono dovuti verosimilmente al naturale assestamento del materiale nel tempo in quanto, come si evince dalla relazione geologica e dalla Sezione geologica in fig. 17 . pag. 41 della al di sotto del piazzale sono presenti materiali di riporto eterogeneo non costipati e quindi Pt_4 soggetti a naturale compattazione nel tempo” (v. pag. 7 delle Note critiche dei Consulenti tecnici di parte convenuta;
CP_2
4) i consulenti tecnici d'ufficio hanno individuato l'iniziale cedimento della strada vicinale in corrispondenza della porzione intermedia del muro di contenimento, laddove passa la condotta idrica soggetta alle perdite lamentate dai nel 2007: nello stesso punto, nel 2019, è stato effettuato Parte_2 un intervento di riparazione da 5 per una “copiosa perdita” (v. all. 11 alla istanza del CTU del 12 CP_2 ottobre 2022), ciò che può indurre a ritenere che lo stato dei luoghi sia mutato negli anni, e in ogni caso a ritenere risolto l'eventuale problema prospettato.
Tali considerazioni portano a ritenere che:
1) non può escludersi che nel tempo siano intervenuti ulteriori fattori che abbiano determinato un decadimento dello stato dei luoghi (v. eventi atmosferici, naturale assestamento del terrapieno su cui poggia il piazzale);
2) appare probabile che il cedimento verso valle della stradina vicinale (la cui proprietà privata non
è dalle parti contestata) nella porzione che costeggia il muro di contenimento abbia provocato lo scivolamento verso il basso e la rotazione della porzione intermedia del muro, non avendo, quest'ultimo, più trovato uno stato basale su cui appoggiarsi;
3) questa ipotesi trova conforto nel fatto che il cedimento del muro sarebbe avvenuto in epoca antecedente alla lamentata perdita idrica (v. verbale delle operazioni peritali del 28 marzo 2023 e in particolare le dichiarazioni rese in quella sede dall'Amministratore dei Condomini appellanti Pt_3
): a tal riguardo si osserva che, già nel 2007, la stradina vicinale era stata interessata da consistenti
[...] movimenti franosi e versava in condizioni dissestate (v. foto 4 allegata alla relazione tecnica illustrativa del geom. – allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice). CP_6
Va dunque escluso che sia stata fornita la prova del nesso causale tra i fenomeni lamentati dai ppellanti e eventuali perdite della condotta idrica. Parte_2
Si osserva in ogni caso che dalla documentazione depositata e dagli accertamenti eseguiti dai CTU sono emerse delle vistose difformità dei luoghi rispetto al progetto architettonico depositato;
in particolare, l'area condominiale (piazzale) oggetto di lite è stata realizzata in modo difforme rispetto a quanto rappresentato nel progetto depositato al Genio Civile, oggetto di nulla osta;
- in particolare nel progetto trasmesso il muro di contenimento a sostegno della predetta area condominiale (oggetto di un vistoso cedimento) è risultato privo dei relativi calcoli strutturali oltre ad essere difforme per sviluppo ed ubicazione;
né risulta che il – a seguito delle richieste pervenute dal CTU ing. – Parte_1 Per_1 abbia mai provveduto a depositare “eventuale documentazione progettuale e/o autorizzativa che giustifichi le difformità riscontrate” (v. all. 34 alla istanza del CTU del 12 ottobre 2022).
In particolare, il CTU ha evidenziato che nel progetto architettonico trasmesso dalla Regione Lazio
“è prevista una sola rampa carrabile a servizio del ed un muro di contenimento in Parte_1 posizione arretrata rispetto a quello attuale, e non era previsto l'attuale rampa di accesso al Parte_1
B” (v. comunicazione del CTU del 7 settembre 2022 - all. 34 alla istanza del CTU del 12 ottobre
[...]
2022).
Pertanto, non può escludersi nemmeno l'incidenza di questo elemento sulla consequenzialità causale e, dunque, sui danni lamentati. (v. dvd depositato dal CTU).
In considerazione di quanto sopra esposto non risulta integrato neppure il presupposto del “più probabile che non” idoneo ad istituire il nesso di causalità tra le infiltrazioni provenienti dalla condotta idrica e i danni lamentati dal (scala A e B). Parte_1
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato, sostanzialmente compendiatosi in un'eventuale azione di manleva, formulato dal Controparte_1
Alla soccombenza di parte appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi 5.800,00 € per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti in favore rispettivamente del di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Le spese di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 591/2016, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal e dal Parte_1 Parte_1
;
[...]
2) condanna i Condomini appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del di e che si liquidano in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 complessivi 5.800,00 € per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, ciascuno;
B) al pagamento delle spese di CTU. Parte_2Parte_1Parte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei Condomini appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 3.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Ludovica Dotti consigliere dott. Maria Aversano consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5862 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2016 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Ambrosi
Appellanti
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Rubba
Appellato e Appellante incidentale condizionato
E
(c.f. e P.Iva ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'avv. Iginio De Cesaris
Appellata
E
(c.f. e P.Iva ) Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Natalino Guerrieri
Appellata
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Il - sito in via G. Gimignani – conveniva in Parte_1 CP_1 giudizio il avanti al Tribunale di Frosinone per sentirli condannare, Controparte_1 Controparte_2 in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli immobili di loro proprietà, ed in particolare il piazzale antistante la palazzina e i muri di contenimento, a seguito dello smottamento del terreno determinatosi a seguito di continue e copiose perdite della condotta idrica pubblica, di proprietà del Controparte_1
e in gestione alla società , e/o in subordine all'esecuzione in forma specifica delle opere CP_2 necessarie alla bonifica dell'area già oggetto di frana. CP_4
si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
Il i costitutiva in giudizio chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa Controparte_1 di RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. (oggi ) e, nel merito, chiedeva in via principale CP_3 il rigetto della domanda e, in via subordinata, che la società assicurativa fosse condannata a garantire e manlevare l'ente comunale. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_3
Nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ammetteva CTU tecnica su istanza di parte attrice
- che assumeva essere dirimente ai fini del decidere – al fine di “verificare il nesso eziologico tra le perdite d'acqua ed i danni subiti, quantificare i danni e valutare i costi per il ripristino e la messa in sicurezza degli immobili danneggiati”
(v. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Il consulente tecnico nominato, dopo i primi sopralluoghi, in considerazione della precarietà geologica della zona, evidenziava al tribunale la necessità di effettuare più approfonditi e costosi esami geologici.
Alle successive udienza, il “di fatto esprimeva – tacitamente – la volontà di Parte_1 non dare seguito alle costosissime indagini prospettate dal CTU” (v. pag. 3 dell'atto di appello), il quale di conseguenza rinunciava all'incarico.
Il giudice di primo grado, preso atto della rinuncia del CTU per mancato impulso di parte attrice, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 591/2016, rigettava le domande formulate dal perché questo “non [aveva] provato la responsabilità dei convenuti per i danni lamentati” (v. pag. 4 Parte_1 della sentenza di primo grado), condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute.
§2. Sostanzialmente con un unico motivo di appello, il ) ha Parte_1 impugnato la sentenza deducendo al riguardo che:
1) il tribunale, nel ritenere che il non avesse provato il nesso eziologico tra l'evento e Parte_1 il danno lamentato, ha erroneamente fatto applicazione dell'art. 2051 c.c., dovendo invece essere il
“ e con esso la società di gestione dell'acquedotto a dimostrare che l'evento si è verificato per cause geologiche CP_1 eccezionali, imprevedibili e completamente estranee alla conduttura stessa ed alla striscia di terreno su cui è collocata di cui erano e sono responsabili” (v. pag. 8 dell'atto di appello);
2) la conclusione a cui è giunto il tribunale – secondo cui l'attore avrebbe rinunciato “all'unica prova certa che le avrebbe permesso di accertare le cause del danno e del rapporto eziologico tra l'asserita causa e l'evento” (v. pag.
5 della sentenza di primo grado) – sarebbe totalmente arbitraria ed illegittima poiché “il condominio ha mai inteso rinunciare all'ammissione prove richieste sia nell'atto di citazione sia nelle memorie 183 cpc per quanto all'udienza di precisazione delle conclusioni l'attore non avrebbe reiterato la richiesta di ammissione delle prove invece richieste in precedenti atti” (v. pag. 9 dell'atto di appello);
3) la conclusione a cui è giunto il tribunale sarebbe illogica e immotivata poiché “i fatti presupposti della domanda, accertati, certamente non contestati, e confortati da una perizia di parte […] sono fatti dai quali discende giuridicamente la responsabilità oggettiva dei convenuti in quanto responsabili dell'area e della struttura crollata senza necessità di ulteriori dimostrazioni” (v. pag. 11 dell'atto di appello);
4) il valore economico dei danni e della domanda, come richiesto da parte attrice (24.000,00€), deve ritenersi provato poiché non puntualmente contestato dalle controparti.
Il ha concluso chiedendo – previa ammissione ed espletamento delle Parte_1 prove già richieste e non ammesse in primo grado, tra le quali la CTU sul quantum – l'accertamento della responsabilità dell per la produzione dell'evento per cui è causa (quale società incaricata Controparte_2 dal alla gestione e manutenzione della condotta idrica) e, per l'effetto, condannare ai Controparte_1 sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. il in solido tra loro, al risarcimento Controparte_5 dei danni subiti dal con e quantificati nella somma di 24.000,00 €. Parte_1
In via subordinata ha chiesto la condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie a bonificare l'area.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e formulando Controparte_1 appello incidentale condizionato con il quale ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda proposta dal nei confronti dell'ente comunale, la condanna della compagnia assicuratrice Parte_1 [...]
a garantire e manlevare il di tutto quanto lo stesso venga condannato. Controparte_3 CP_1
Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto delle istanze istruttore Controparte_2 formulate dall'appellante e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 principale e, con riferimento alla domanda di manleva del dichiarare che la compagnia Controparte_1 assicurativa sarebbe tenuta a rispondere dei danni solo per quota superiore a 20.000,00 € ovvero, in via gradata, a 3.000,00 € attese le franchigie previste nel contratto assicurativo.
Questa Corte, con ordinanza del 20 aprile 2022, ritenuto che “secondo quanto rappresentato dall'appellante appare necessario disporre CTU per accertare le cause dei danni lamentati” e che “non può essere condivisa la prospettazione del Tribunale secondo cui vi sarebbe stata rinuncia alla CTU da parte dell'odierno appellante”, ha disposto CTU tecnica ponendo il consulente i seguenti quesiti: P
“1) Se l'area condominiale dei A , si trovi nella parte anteriore di un costone Parte_2 montagnoso interessato da vasta attività edificatoria e caratterizzato dalla presenza della strada e dei manufatti edilizi ivi presenti realizzati mediante accumulo di terra di riporto instabile;
2) Se tali attività edificatorie siano state poste in essere su terrapieni costituiti con accumulo di terra di riporto e senza adeguate opere e strutture di contenimento, consolidamento e stabilizzazione, e se abbiano provocato continui franamenti dell'area nella quale si trovano i suddetti edifici condominiali ed il suo slittamento a valle con franamento dell'area adiacente
e parziale interessamento dei fondi più a valle;
3) Se tali frane abbiano danneggiato la rete idrica (oltre che la rete fognaria) provocando le perdite d'acqua indicate
e lamentate dal appellante nell'atto di citazione”. Parte_1
L'indagine del CTU è stata poi integrata con ulteriori tre quesiti formulati dal Controparte_1 con un ulteriore quesito formulato dal appellante: Parte_1
4) Accerti il CTU se i fenomeni denunciati dall'appellante siano da ricondurre allo stato e/o a difetto di manutenzione della condotta idrica;
5) Dica il CTU se le continue perdite riferite dall'appellante provenienti dalla condotta idrica abbiano determinato
i fenomeni dedotti dall'appellante;
6) Accerti il CTU se tali fenomeni siano stati prodotti o favoriti da difetti strutturali degli immobili di proprietà degli appellanti e, in particolare, dalla carenza di adeguati sistema di drenaggio a servizio degli immobili;
7) Il consulente verifichi l'idoneità dell'area di sedime rispetto alla collocazione dell'acquedotto primario.
§3. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia ha natura oggettiva (si parla al riguardo di rischio da cose in custodia,
e non più di colpa per violazione dell'obbligo di custodia): Cass. 11152/2023; Cass., Sez. Un.,
20943/2022; Cass. 27724/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 6753/2004; Cass. 5236/2004; Cass. 12219/2003;
Cass. 584/2001; Cass. 5031/1998.
Al riguardo si osserva che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa (presupponendo solamente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo).
Nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'onere probatorio è tutto incentrato sul piano della causalità: il danneggiato deve dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia e la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso;
il custode si libera da responsabilità provando il caso fortuito
(e cioè dimostrando che l'evento si è prodotto a causa del verificarsi di fattori eccezionali e imprevedibili, tali da alterare il nesso di regolarità causale secondo una valutazione prognostica), mentre è irrilevante il fatto che egli abbia usato l'ordinaria diligenza nel custodire la cosa.
Richiamando i princìpi in materia di causalità nel diritto civile elaborati da Cass., Sez. Un.,
576/2008, si precisa al riguardo che la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale: affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla cosa, questa deve porsi rispetto all'evento come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale).
Tale accertamento non ha ad oggetto l'esistenza di un rapporto di causalità di tipo meramente naturalistico (non è cioè sufficiente provare che l'esistenza della cosa sia una condicio sine qua non dell'evento).
Si tratta invece di dimostrare che tra la cosa e l'evento sussista una relazione riconducibile nell'ambito di leggi statistiche, sulla base delle quali poter affermare che l'evento sia una conseguenza certa (o altamente probabile) del dinamismo della cosa o dell'insorgenza in essa di un agente dannoso esterno, accertamento da effettuare attraverso un giudizio prognostico ex ante (per l'utilizzazione di questo criterio v. già Cass. 2480/2018).
Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro (per desumerne l'oggettiva potenzialità dannosa assunta dalla cosa) e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto.
Infatti, allorquando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea - che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato – si rientra nell'ambito del caso fortuito, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva quanto segue.
I CTU, in risposta ai quesiti formulati dalla Corte e integrati dalle parti, hanno rilevato che:
“1) gli stabili dei Condomini appellanti sono stati realizzati sulle pendici di un costone collinare (e non montagnoso) interessato da modesta attività edificatoria. I manufatti edilizi non sono stati realizzati mediante accumulo di terra di riporto instabile;
2) nell'area sono assenti movimenti franosi. Il muro di contenimento è stato adeguatamente dimensionato e non è stato realizzato su terreno di riporto. La strada vicinale che costeggia il predetto muro di contenimento è stata realizzata a mezza costa parzialmente su rilevato stradale, tuttora con fenomeni di smottamento in corso;
3) secondo quanto documentato anche dalla rete satellitare l'area di interesse, non è oggetto di eventi franosi;
4) i fenomeni lamentati dagli appellanti appaiono compatibili con perdite dalla condotta idrica a servizio dei
Condomini appellanti interrata nel piazzale condominiale. Tale perdita si sarebbe infiltrata anche al di sotto della platea di fondazione del muro di contenimento, dilavando in parte il terreno di fondazione, con conseguente assestamento del muro di contenimento, rottura della condotta fognaria condominiale e cedimenti differenziali del piazzale condominiale;
5) vedasi punto precedente;
6) gli accertamenti svolti portano ad escludere difetti strutturali degli immobili degli appellanti e/o carenze del sistema di drenaggio;
7) nell'area di lite non esiste alcun acquedotto primario, ma, più semplicemente, una diramazione a servizio dei condomini appellanti, per la quale non sono necessarie particolari caratteristiche dell'area di sedime” (v. pagg. 79 e 80 della relazione tecnica).
I consulenti tecnici nominati hanno, tuttavia, precisato che “a fronte di eventi di causa ed un mandato peritale relativamente complessi, i documenti versati in atti sono alquanto lacunosi” e che, “pertanto, allo stato attuale poco
o nulla è noto circa le caratteristiche delle perdite idriche lamentate […]: in particolare la carenza della documentazione prodotta dalle parti circa lo sviluppo nel tempo dei fenomeni lamentati, introduce molteplici elementi di incertezza, che le ricerche documentali e gli accertamenti svolti (illustrati nel prosieguo) hanno solo in parte dissolto” (v. pagg. 30 e 31 della consulenza tecnica).
Le conclusioni cui giungono i CTU (circa il fatto che i fenomeni lamentati dagli appellanti appaiono compatibili con perdite dalla condotta idrica di proprietà del in gestione alla società Controparte_1
) – “espresse inevitabilmente in termini di compatibilità e/o di maggiore o minore probabilità” (v. pag. 31 CP_2 della consulenza tecnica) – si fondano dunque su una mera congettura (cioè sul fatto che ulteriori e diverse cause - diverse dalle infiltrazioni provenienti dalla rottura della condotta idrica - non appaiono compatibili con i danni al muro di contenimento – v. pag. 65 e ss. della consulenza tecnica).
Alla luce di queste premesse, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, si evidenzia che la consulenza tecnica è formulata in termini probabilistici, attraverso un giudizio di compatibilità tra il danno e i possibili eventi che lo hanno causato.
Inoltre, il fatto che la consulenza tecnica sia intervenuta a distanza di tempo dal verificarsi degli eventi in causa, anche in assenza di adeguata documentazione probatoria di parte, incidono ulteriormente sulle valutazioni già probabilistiche dei ctu.
A ciò si aggiunga il fatto che le richieste documentali formulate dai consulenti tecnici alle parti
“hanno avuto scarso esito, quando non nullo. Ad esempio, parte appellante lamenta copiose perdite dalla rete idrica, ma tali perdite non vengono localizzate né tantomeno documentate né fotograficamente né graficamente” (v. pag. 30 della consulenza tecnica).
In secondo luogo, le conclusioni dei CTU risultano in contrasto col fatto che:
1) benché il muro soggetto al cedimento sia stato “adeguatamente dimensionato” [v. risposta al quesito n. 2)] l'area condominiale (piazzale) oggetto di lite è stata realizzata in modo difforme rispetto a quanto rappresentato nel progetto depositato al Genio Civile, oggetto di nulla osta e, in particolare nel progetto trasmesso, il muro di contenimento a sostegno della predetta area è risultato privo dei CP_4 relativi calcoli strutturali oltre ad essere difforme per sviluppo ed ubicazione (cfr. consulenza tecnica e istanza del CTU del 12 ottobre 2022);
2) l'Amministratore dei Condomini appellanti nella riunione di sopralluogo del Parte_3 CP_ 28 marzo 2023 ha riferito che “il cedimento del muro è avvenuto in data antecedente alle perdite (v. all. 1 all'istanza del CTU del 13 maggio 2023).
3) in accordo con quanto dedotto dal CTP di Acea Ato 5 S.p.a. “lo smottamento della strada vicinale
Via Pescante, nella porzione che costeggia il muro di contenimento, potrebbe verosimilmente aver provocato l'inclinazione del muro stesso. Infatti, la mancanza di materiale al disotto della scarpa esterna del muro di contenimento, dovuta alla erosione delle acque meteoriche e da eventuali perdite del tubo fognario, potrebbe verosimilmente aver provocato l'inclinazione verso valle del muro. Del resto, questa ipotesi dell'inclinazione del muro, non dovuta alle perdite acquedottistiche bensì al franamento parziale della via vicinale sottostante, ben si accorda con quanto asserito dall'Amministratore Parte_3 di cui al verbale del 28.03.2023 in cui afferma che l'inclinazione del muro è avvenuta prima della lamentata perdita acquedottistica. Al tempo stesso, i lamentati sprofondamenti del manto di asfalto del piazzale sono dovuti verosimilmente al naturale assestamento del materiale nel tempo in quanto, come si evince dalla relazione geologica e dalla Sezione geologica in fig. 17 . pag. 41 della al di sotto del piazzale sono presenti materiali di riporto eterogeneo non costipati e quindi Pt_4 soggetti a naturale compattazione nel tempo” (v. pag. 7 delle Note critiche dei Consulenti tecnici di parte convenuta;
CP_2
4) i consulenti tecnici d'ufficio hanno individuato l'iniziale cedimento della strada vicinale in corrispondenza della porzione intermedia del muro di contenimento, laddove passa la condotta idrica soggetta alle perdite lamentate dai nel 2007: nello stesso punto, nel 2019, è stato effettuato Parte_2 un intervento di riparazione da 5 per una “copiosa perdita” (v. all. 11 alla istanza del CTU del 12 CP_2 ottobre 2022), ciò che può indurre a ritenere che lo stato dei luoghi sia mutato negli anni, e in ogni caso a ritenere risolto l'eventuale problema prospettato.
Tali considerazioni portano a ritenere che:
1) non può escludersi che nel tempo siano intervenuti ulteriori fattori che abbiano determinato un decadimento dello stato dei luoghi (v. eventi atmosferici, naturale assestamento del terrapieno su cui poggia il piazzale);
2) appare probabile che il cedimento verso valle della stradina vicinale (la cui proprietà privata non
è dalle parti contestata) nella porzione che costeggia il muro di contenimento abbia provocato lo scivolamento verso il basso e la rotazione della porzione intermedia del muro, non avendo, quest'ultimo, più trovato uno stato basale su cui appoggiarsi;
3) questa ipotesi trova conforto nel fatto che il cedimento del muro sarebbe avvenuto in epoca antecedente alla lamentata perdita idrica (v. verbale delle operazioni peritali del 28 marzo 2023 e in particolare le dichiarazioni rese in quella sede dall'Amministratore dei Condomini appellanti Pt_3
): a tal riguardo si osserva che, già nel 2007, la stradina vicinale era stata interessata da consistenti
[...] movimenti franosi e versava in condizioni dissestate (v. foto 4 allegata alla relazione tecnica illustrativa del geom. – allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice). CP_6
Va dunque escluso che sia stata fornita la prova del nesso causale tra i fenomeni lamentati dai ppellanti e eventuali perdite della condotta idrica. Parte_2
Si osserva in ogni caso che dalla documentazione depositata e dagli accertamenti eseguiti dai CTU sono emerse delle vistose difformità dei luoghi rispetto al progetto architettonico depositato;
in particolare, l'area condominiale (piazzale) oggetto di lite è stata realizzata in modo difforme rispetto a quanto rappresentato nel progetto depositato al Genio Civile, oggetto di nulla osta;
- in particolare nel progetto trasmesso il muro di contenimento a sostegno della predetta area condominiale (oggetto di un vistoso cedimento) è risultato privo dei relativi calcoli strutturali oltre ad essere difforme per sviluppo ed ubicazione;
né risulta che il – a seguito delle richieste pervenute dal CTU ing. – Parte_1 Per_1 abbia mai provveduto a depositare “eventuale documentazione progettuale e/o autorizzativa che giustifichi le difformità riscontrate” (v. all. 34 alla istanza del CTU del 12 ottobre 2022).
In particolare, il CTU ha evidenziato che nel progetto architettonico trasmesso dalla Regione Lazio
“è prevista una sola rampa carrabile a servizio del ed un muro di contenimento in Parte_1 posizione arretrata rispetto a quello attuale, e non era previsto l'attuale rampa di accesso al Parte_1
B” (v. comunicazione del CTU del 7 settembre 2022 - all. 34 alla istanza del CTU del 12 ottobre
[...]
2022).
Pertanto, non può escludersi nemmeno l'incidenza di questo elemento sulla consequenzialità causale e, dunque, sui danni lamentati. (v. dvd depositato dal CTU).
In considerazione di quanto sopra esposto non risulta integrato neppure il presupposto del “più probabile che non” idoneo ad istituire il nesso di causalità tra le infiltrazioni provenienti dalla condotta idrica e i danni lamentati dal (scala A e B). Parte_1
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato, sostanzialmente compendiatosi in un'eventuale azione di manleva, formulato dal Controparte_1
Alla soccombenza di parte appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi 5.800,00 € per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti in favore rispettivamente del di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Le spese di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 591/2016, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal e dal Parte_1 Parte_1
;
[...]
2) condanna i Condomini appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del di e che si liquidano in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 complessivi 5.800,00 € per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, ciascuno;
B) al pagamento delle spese di CTU. Parte_2Parte_1Parte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei Condomini appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 3.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto