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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr. 1948/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 domiciliato a Valverde (CT), in via Monaci di Belfiore 60, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società ELSA SRL, C.F./P.I. , con P.IVA_1 sede a Gravina di Catania (CT) via Etnea 54, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Maria Tornabene (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. Luca Saglimbene (C.F. , con domicilio digitale C.F._3 eletto presso l'indirizzo PEC Email_1
- opponente -
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_2
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._4 C.F._5 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e;
Email_2 Email_3
- opposto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/12/2024, il sig. , in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della soc. ELSA SRL ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002659785 e OI-002659784, notificate il
25/11/2024. Con ciascuno dei suddetti atti, l' ha intimato il pagamento della somma CP_1 di € 15.069,00 (oltre € 9,05 per spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno
2021. A fondamento dell'impugnativa, l'opponente ha dedotto:
- che il presupposto atto di accertamento non è stato mai notificato;
- che la violazione è stata contestata tardivamente, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981;
- che il provvedimento gravato è affetto da carenza motivazionale e non sono state indicate le modalità di determinazione delle somme ingiunte;
- che, nel merito, non ricorrono i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria;
1 - che è stato disatteso il principio di proporzionalità;
- che è maturato il termine di prescrizione;
L' si è costituito in giudizio, rappresentando che “l' CP_1 Controparte_3 CP_ credito ha comunicato che il Direttore della Sede di Caltanissetta ha annullato l'Ordinanza ingiunzione opposta stante la mancata osservanza del termine di cui all'art. 14, L. 689/81 (doc. 1)”. Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale tenuta. All'odierna udienza la difesa del ricorrente ha aderito all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione n.
OI-002659785 mentre ha insistito per l'accoglimento del ricorso rispetto all'altro provvedimento impugnato (n. OI-002659784), chiedendo altresì la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' circa la parziale definizione CP_1 in via amministrativa della vicenda, con l'annullamento in autotutela dell'ordinanza n. OI-002659785. In forza di tale circostanza sopravvenuta, l'Ente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e la difesa del ricorrente, all'odierna udienza, ha aderito a tale richiesta.
2.1 Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata in rapporto all'ordinanza ingiunzione n. OI-002659785 e che, in ordine alla stessa, siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. L'opposizione va vagliata, invece, con riguardo all'ordinanza n. OI- 002659784 [non attinta da alcun provvedimento in autotutela] notificata da in CP_1 data 25/11/2024.
Con tale ordinanza, l'Ente ha irrogato al sig. , nella qualità di legale Pt_1 rappresentante della soc. ELSA Srl la sanzione pecuniaria di € 15.069,00 (oltre € 9,05 per spese di notifica) addebitandogli la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. n. 463/1981, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali) relativamente all'anno 2021.
3.1. L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002659784 è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Deve premettersi che - come peraltro pacifico tra le parti - l'ordinanza ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
<
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a
2 carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto.
Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>>
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora <da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso>>. Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00. Come anche indicato dall' nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_1 (“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, <… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.
In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia>>. Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000. Secondo la Corte, infatti, <In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini
3 del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>. Nell'occasione, le SS.UU. della S.C. - evidenziato che nel sistema anteriore alla (parziale) depenalizzazione, non era contemplata la c.d. soglia di punibilità (penale), onde <il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza… come omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi…>> - hanno precisato che, <<… nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere perfezionato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato i
10.000 euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati>>.
4. Parte opponente sostiene la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria, CP_1 per non avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi, ex art. 14 l. n. 689/1981. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti:
<La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento>>.
Nel caso in questione, come indicato nello stesso provvedimento caducatorio adottato dall' , la notifica dell'atto di accertamento è avvenuta in data CP_1
09/05/2023 [cfr. doc. 1 ]. CP_1
La disciplina ex art. 14 cit. può spiegare effetti nella vicenda in esame. La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale
“meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito. La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto
4 lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del
1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione>>.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit. Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l' ), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, CP_1 notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Peraltro, l' , nella menzionata Circolare n. 121/2016 ha evidenziato CP_1
<<…che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.
Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti
o fare richiesta di audizione.
Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1- bis - da euro 10.000 a euro 50.000>>.
Detta impostazione ha trovato altresì conferma:
➢ nella successiva circolare 32/2022 e nel messaggio del CP_1 CP_1
27.9.2022, n. 3516, contenenti, del pari, richiami alla Circolare n.
6/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione
Generale per l'Attività Ispettiva;
➢ nella Circolare n. 1931/2023 (sulla riduzione delle sanzioni e sul CP_1 nuovo termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del d.l. 4.5.2023, n. 48).
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l.
5 n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
4. È da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ.>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine, Cass. ord. n. 27903/2019).
Occorre chiedersi, tuttavia, in generale e con riguardo al caso di specie, come debba individuarsi la data di decorrenza del termine di decadenza.
Anche in questo caso, le indicazioni dei Giudici di legittimità appaiono univoche, nel senso che <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981.
16. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019).
Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto <… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>>
(cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
5. Quanto appena esposto vale, in particolare, nel caso di specie, atteso che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto. Non sembra potersi dubitare che gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Unico, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
6 Le SS.UU. penali della S.C., nella decisione prima menzionata (n. 10424/2018), hanno evidenziato che l' , individuato (nei termini di cui supra) il CP_1 criterio temporale sulla base del quale valutare il superamento della soglia annuale di punibilità (penale), <… ha emanato proprie disposizioni, riorganizzando i processi amministrativi di gestione e commissionando appositi programmi informatici, computando [appunto], ai fini del calcolo della soglia di punibilità dei 10.000 euro annui,… il periodo compreso tra il mese di dicembre dell'annualità considerata - con versamento da effettuare entro il 16 gennaio successivo - ed il mese di novembre della stessa annualità, con versamento entro il successivo 16 dicembre…>>. Se ne deduce la disponibilità, in capo all' , di strumenti telematici e CP_1 informatici tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali. La stessa circolare 121/2016, dopo aver delineato, <l'arco temporale CP_1 da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre)>> ne deduce che <tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione>>. Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l' effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti CP_1 del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze. Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta.
Non emergono, dunque, se mai se ne possano astrattamente ipotizzare, elementi indicativi della “complessità delle indagini” (invece consistite - come già evidenziato - nella consultazione degli archivi informatici dell' , come da
CP_1 indicazioni dello stesso Istituto), ovvero esigenze di valutazione di (ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Ciò non toglie che - come anticipato - all' deve accordarsi un certo lasso
CP_1 di tempo, necessario per valutare i dati a disposizione e per effettuare, quindi, la contestazione. Contestazione che non presenta, neppur essa, elementi di apprezzabile complessità. Tenuto anche conto della consistente mole di dati che l' deve vagliare in
CP_1 relazione a ciascun anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi contributivi, appare all'uopo congruo, in specie a fronte d'ipotesi, quale quella in questione, scevre da complessità di sorta, un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all' per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a disposizione del
CP_1
“contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione).
6. In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, va osservato che – per i dipendenti non agricoli - l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai
7 contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Allo stesso tempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo). Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l' è in grado, in linea di massima, di verificare CP_1 se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
Nella specie, le omissioni contributive contestate al ricorrente concernono l'anno 2021, sicché può ritenersi che fin dal 01/01/2022, l' era in grado, in linea CP_1 di massima, di verificare se fosse intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno; L' non ha fornito riscontri chiari circa il momento di perfezionamento CP_1 della notifica dell'atto di accertamento. Nell'atto di autotutela, però, l' evidenzia che l'accertamento è stato CP_4 notificato in data 09/05/2023 [doc. 1 ]. CP_1
Ne deriva che la contestazione risulta tardiva, pur considerando la decorrenza non immediata del termine decadenziale. Erano infatti trascorsi, al momento della notifica segnalata da [si ripete in data 09/05/2023] più di un anno a partire dal CP_1 giorno 01/01/2022. La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002659784 e la non debenza delle somme di cui alla medesima
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i coefficienti tariffari minimi delle cause di previdenza comprese nello scaglione tra € 5201 ed € 26000 ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Maria Tornabene e Luca Saglimbene, procuratori antistatari.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: i) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI-002659785; ii) in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI-002659784 e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme di cui alla medesima, a seguito d'intervenuta decadenza;
iii) condanna l' a rifondere le spese di lite a parte ricorrente, spese che CP_1 liquida in complessivi € 1865, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Maria Tornabene e Luca Saglimbene, procuratori antistatari.
Caltanissetta, 22/05/2025 IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 domiciliato a Valverde (CT), in via Monaci di Belfiore 60, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società ELSA SRL, C.F./P.I. , con P.IVA_1 sede a Gravina di Catania (CT) via Etnea 54, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Maria Tornabene (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. Luca Saglimbene (C.F. , con domicilio digitale C.F._3 eletto presso l'indirizzo PEC Email_1
- opponente -
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_2
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._4 C.F._5 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e;
Email_2 Email_3
- opposto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/12/2024, il sig. , in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della soc. ELSA SRL ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002659785 e OI-002659784, notificate il
25/11/2024. Con ciascuno dei suddetti atti, l' ha intimato il pagamento della somma CP_1 di € 15.069,00 (oltre € 9,05 per spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno
2021. A fondamento dell'impugnativa, l'opponente ha dedotto:
- che il presupposto atto di accertamento non è stato mai notificato;
- che la violazione è stata contestata tardivamente, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981;
- che il provvedimento gravato è affetto da carenza motivazionale e non sono state indicate le modalità di determinazione delle somme ingiunte;
- che, nel merito, non ricorrono i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria;
1 - che è stato disatteso il principio di proporzionalità;
- che è maturato il termine di prescrizione;
L' si è costituito in giudizio, rappresentando che “l' CP_1 Controparte_3 CP_ credito ha comunicato che il Direttore della Sede di Caltanissetta ha annullato l'Ordinanza ingiunzione opposta stante la mancata osservanza del termine di cui all'art. 14, L. 689/81 (doc. 1)”. Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale tenuta. All'odierna udienza la difesa del ricorrente ha aderito all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione n.
OI-002659785 mentre ha insistito per l'accoglimento del ricorso rispetto all'altro provvedimento impugnato (n. OI-002659784), chiedendo altresì la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' circa la parziale definizione CP_1 in via amministrativa della vicenda, con l'annullamento in autotutela dell'ordinanza n. OI-002659785. In forza di tale circostanza sopravvenuta, l'Ente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e la difesa del ricorrente, all'odierna udienza, ha aderito a tale richiesta.
2.1 Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata in rapporto all'ordinanza ingiunzione n. OI-002659785 e che, in ordine alla stessa, siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. L'opposizione va vagliata, invece, con riguardo all'ordinanza n. OI- 002659784 [non attinta da alcun provvedimento in autotutela] notificata da in CP_1 data 25/11/2024.
Con tale ordinanza, l'Ente ha irrogato al sig. , nella qualità di legale Pt_1 rappresentante della soc. ELSA Srl la sanzione pecuniaria di € 15.069,00 (oltre € 9,05 per spese di notifica) addebitandogli la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. n. 463/1981, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali) relativamente all'anno 2021.
3.1. L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002659784 è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Deve premettersi che - come peraltro pacifico tra le parti - l'ordinanza ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
<
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a
2 carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto.
Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>>
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora <da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso>>. Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00. Come anche indicato dall' nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_1 (“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, <… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.
In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia>>. Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000. Secondo la Corte, infatti, <In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini
3 del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>. Nell'occasione, le SS.UU. della S.C. - evidenziato che nel sistema anteriore alla (parziale) depenalizzazione, non era contemplata la c.d. soglia di punibilità (penale), onde <il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza… come omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi…>> - hanno precisato che, <<… nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere perfezionato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato i
10.000 euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati>>.
4. Parte opponente sostiene la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria, CP_1 per non avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi, ex art. 14 l. n. 689/1981. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti:
<La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento>>.
Nel caso in questione, come indicato nello stesso provvedimento caducatorio adottato dall' , la notifica dell'atto di accertamento è avvenuta in data CP_1
09/05/2023 [cfr. doc. 1 ]. CP_1
La disciplina ex art. 14 cit. può spiegare effetti nella vicenda in esame. La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale
“meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito. La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto
4 lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del
1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione>>.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit. Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l' ), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, CP_1 notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Peraltro, l' , nella menzionata Circolare n. 121/2016 ha evidenziato CP_1
<<…che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.
Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti
o fare richiesta di audizione.
Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1- bis - da euro 10.000 a euro 50.000>>.
Detta impostazione ha trovato altresì conferma:
➢ nella successiva circolare 32/2022 e nel messaggio del CP_1 CP_1
27.9.2022, n. 3516, contenenti, del pari, richiami alla Circolare n.
6/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione
Generale per l'Attività Ispettiva;
➢ nella Circolare n. 1931/2023 (sulla riduzione delle sanzioni e sul CP_1 nuovo termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del d.l. 4.5.2023, n. 48).
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l.
5 n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
4. È da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ.>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine, Cass. ord. n. 27903/2019).
Occorre chiedersi, tuttavia, in generale e con riguardo al caso di specie, come debba individuarsi la data di decorrenza del termine di decadenza.
Anche in questo caso, le indicazioni dei Giudici di legittimità appaiono univoche, nel senso che <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981.
16. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019).
Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto <… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>>
(cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
5. Quanto appena esposto vale, in particolare, nel caso di specie, atteso che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto. Non sembra potersi dubitare che gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Unico, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
6 Le SS.UU. penali della S.C., nella decisione prima menzionata (n. 10424/2018), hanno evidenziato che l' , individuato (nei termini di cui supra) il CP_1 criterio temporale sulla base del quale valutare il superamento della soglia annuale di punibilità (penale), <… ha emanato proprie disposizioni, riorganizzando i processi amministrativi di gestione e commissionando appositi programmi informatici, computando [appunto], ai fini del calcolo della soglia di punibilità dei 10.000 euro annui,… il periodo compreso tra il mese di dicembre dell'annualità considerata - con versamento da effettuare entro il 16 gennaio successivo - ed il mese di novembre della stessa annualità, con versamento entro il successivo 16 dicembre…>>. Se ne deduce la disponibilità, in capo all' , di strumenti telematici e CP_1 informatici tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali. La stessa circolare 121/2016, dopo aver delineato, <l'arco temporale CP_1 da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre)>> ne deduce che <tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione>>. Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l' effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti CP_1 del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze. Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta.
Non emergono, dunque, se mai se ne possano astrattamente ipotizzare, elementi indicativi della “complessità delle indagini” (invece consistite - come già evidenziato - nella consultazione degli archivi informatici dell' , come da
CP_1 indicazioni dello stesso Istituto), ovvero esigenze di valutazione di (ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Ciò non toglie che - come anticipato - all' deve accordarsi un certo lasso
CP_1 di tempo, necessario per valutare i dati a disposizione e per effettuare, quindi, la contestazione. Contestazione che non presenta, neppur essa, elementi di apprezzabile complessità. Tenuto anche conto della consistente mole di dati che l' deve vagliare in
CP_1 relazione a ciascun anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi contributivi, appare all'uopo congruo, in specie a fronte d'ipotesi, quale quella in questione, scevre da complessità di sorta, un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all' per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a disposizione del
CP_1
“contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione).
6. In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, va osservato che – per i dipendenti non agricoli - l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai
7 contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Allo stesso tempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo). Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l' è in grado, in linea di massima, di verificare CP_1 se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
Nella specie, le omissioni contributive contestate al ricorrente concernono l'anno 2021, sicché può ritenersi che fin dal 01/01/2022, l' era in grado, in linea CP_1 di massima, di verificare se fosse intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno; L' non ha fornito riscontri chiari circa il momento di perfezionamento CP_1 della notifica dell'atto di accertamento. Nell'atto di autotutela, però, l' evidenzia che l'accertamento è stato CP_4 notificato in data 09/05/2023 [doc. 1 ]. CP_1
Ne deriva che la contestazione risulta tardiva, pur considerando la decorrenza non immediata del termine decadenziale. Erano infatti trascorsi, al momento della notifica segnalata da [si ripete in data 09/05/2023] più di un anno a partire dal CP_1 giorno 01/01/2022. La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002659784 e la non debenza delle somme di cui alla medesima
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i coefficienti tariffari minimi delle cause di previdenza comprese nello scaglione tra € 5201 ed € 26000 ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Maria Tornabene e Luca Saglimbene, procuratori antistatari.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: i) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI-002659785; ii) in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI-002659784 e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme di cui alla medesima, a seguito d'intervenuta decadenza;
iii) condanna l' a rifondere le spese di lite a parte ricorrente, spese che CP_1 liquida in complessivi € 1865, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Maria Tornabene e Luca Saglimbene, procuratori antistatari.
Caltanissetta, 22/05/2025 IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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