Articolo 64 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 63Articolo 65
Versione
14 maggio 1968
Art. 64.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario 1957-58
(articolo 60)............................. L. 16.535.555.190 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 62)... L. 31.069.927.432 Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)............... L. ---
--------------- Residui attivi al 30 giugno 1958... L. 47.605.482.622
Entrata in vigore il 14 maggio 1968