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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/02/2024, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14239/2020 R.G. proposto da: AGRICOLA ROSALE SOCIETA' SEMPLICE, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CLEMENTE IO ([...]) -ricorrente- contro DE CC GERARDO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIZZUTI PASQUALE ([...]) -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 5382 Anno 2024 Presidente: MOCCI MAURO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 29/02/2024 2 di 9 nonchè contro DE CC NT, DE CC LF -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 280/2020 depositata il 05/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Presidente dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Salerno accolse il ricorso per manutenzione del possesso proposto dalla s.s. RI SA nei confronti di AN De AR, GE De AR e RI IU, ordinando ai resistenti di non impedire all’attrice di installare sullo stradone del fondo di sua proprietà, riportato nel catasto terreni del Comune di Eboli al f. 29, p.lla 33, un nuovo cancello in sostituzione di quello in atto. La Corte d’appello di Salerno accolse l’impugnazione avanzata da GE De AR e RI IU e rigettò la domanda di manutenzione della s.s. RI, sul presupposto che l’area sulla quale l’appellata società intendeva installare il cancello fosse di proprietà del De AR, il quale, pertanto, aveva legittimamente contrapposto al possesso vantato dalla ricorrente quello incompatibile vantato da costui, in quanto proprietario e come tale legittimato ad opporsi alla trasformazione dei luoghi. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 280 del 5 marzo 2020, ha respinto la revocazione che la s.s. RI SA aveva proposto, a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c., avverso la sentenza n. 978 pronunciata dalla stessa Corte in data 28 giugno 2018. La Corte distrettuale, al riguardo, ha ritenuto che, sebbene la sentenza impugnata fosse incorsa in un errore di fatto, laddove aveva affermato che “dal grafico allegato alla consulenza tecnica 3 di 9 d’ufficio posta a base della sentenza n. 615/2014 del Tribunale di Salerno risultava che la fascia di terreno riportata nel catasto del Comune di Eboli al foglio 29, particelle 167, 168 e 169, vale a dire quella di proprietà De AR, è quella dove la società SA pretendeva di installare il cancello”, nonostante, in realtà, l’ausiliario avesse espressamente evidenziato nella relazione peritale che “il tratto iniziale dello stradone su cui è posizionato il cancello oggetto dell’azione di manutenzione ricade nella particella 98 del foglio 29 e, dunque, su un fondo appartenente a terzi (PI GE) e non agli attuali convenuti”, tale inesatta percezione della realtà sarebbe stata, tuttavia, priva del carattere della decisività “non essendo sufficiente ex se a determinare il mutamento dell’esito della controversia definita con la pronuncia impugnata per revocazione”. Al riguardo - ha osservato la sentenza impugnata - quand’anche la Corte d’appello avesse correttamente rilevato che il cancello in questione insisteva sul terreno censito in catasto al foglio 29, particella 98, e non su quello identificato dal foglio 29, particelle 167, 168 e 169, sarebbe comunque giunta alla conclusione che la società appellata non aveva né la proprietà, né il possesso del tratto iniziale dello stradone, a tutela del quale aveva proposto la domanda introduttiva del giudizio, giacché il predetto tratto non sarebbe ricaduto sul fondo di sua proprietà, identificato nel catasto del Comune di Eboli al foglio 29, particella 33. Conseguentemente, pur in mancanza dell’errore di fatto consistito nell’affermazione dell’ubicazione del cancello sulla consistenza immobiliare del De AR, anziché su quella di GE PI, la decisione impugnata non avrebbe potuto avere un esito diverso, non essendo comunque configurabili i presupposti per il positivo esperimento dell’azione di cui agli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. In altri termini, l’errore di fatto commesso dalla Corte d’appello non si sarebbe posto in un rapporto di causalità necessaria con la 4 di 9 sentenza impugnata, poiché la decisione sulla domanda di manutenzione del possesso, anche se la consulenza tecnica fosse stata adeguatamente esaminata, non sarebbe stata diversa. Infatti, anche nel caso in cui i giudici di secondo grado avessero puntualmente riscontrato che il cancello era installato sul tratto iniziale dello stradone del fondo censito al foglio 29, particella 98 (appartenente a PI GE), l’esatta percezione di tale circostanza non avrebbe comunque consentito l’accoglimento della domanda di manutenzione poiché, in realtà, la società appellata aveva la proprietà e il possesso non di quel cespite ma di quello confinante, per cui, in definitiva, l’errore di fatto denunciato non avrebbe avuto il carattere dell’essenzialità “in ragione della mancanza, in capo a tale società, della proprietà e del possesso del tratto dello stradone per il quale era stato incardinato il procedimento previsto dagli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c.”.. La s.s. RI SA, con ricorso notificato il 18 maggio 2020 a GE De AR e trasmesso per la notifica ad AN De AR e LF De AR, nella dichiarata qualità coeredi di RI IU, il successivo 21 maggio 2020, ha chiesto, con due motivi, la cassazione della sentenza. GE De AR ha resistito con controricorso. AN De AR e LF De AR sono rimasti intimati. All’udienza del 29 novembre 2022 la causa è stata rinviata per la rinnovazione della notifica nei confronti di AN De AR e LF De AR. Attesosi a tale incombente, la causa è stata rimessa per la decisione all’udienza del 27 febbraio 2024. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. In particolare, la società ricorrente ha fatto rilevare che, nei confronti della sentenza n. 978/18, era stato proposto altresì ricorso per cassazione, conclusosi con il rigetto (ordinanza 23831, depositata il 4 agosto 2023). Contro tale ultima ordinanza, è stato 5 di 9 proposto ricorso per revocazione, radicando così il nuovo giudizio n. 225/24 R.G., del quale ha richiesto la trattazione congiunta, attesa la connessione. Il P.G. ha richiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte deve previamente dare atto che la trattazione congiunta con la causa n. 225/24 non appare opportuna, perché determinerebbe un allungamento anomalo dei tempi processuali. 1) Attraverso il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe stata nulla per motivazione contrastante in relazione ad una serie di affermazioni svolte. In particolare, la motivazione dell’apprezzamento dei fatti di causa risulterebbe “omessa, apparente, irriducibilmente contrastante per la inconciliabilità delle affermazioni svolte, perplessa ed oggettivamente incomprensibile”. Infatti, la Corte territoriale in sede di decisione sull’appello proposto dai De AR (sentenza n. 978/2018) avrebbe stabilito che lo stradone de quo, in virtù del grafico allegato dal C.T.U., sarebbe ricaduto sul fondo De AR e non sul fondo PI. Il motivo è inammissibile. 1.a) Per un verso, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve essere interpretata come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze 6 di 9 processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). In particolare, il contrasto irriducibile fra affermazioni deve risultare nel contesto della medesima decisione, mentre tutti i brani estrapolati dalla sentenza impugnata sono concordi nel richiamare il fatto che l’errore della Corte d’appello sarebbe stato comunque inidoneo ad incidere sulla decisione finale, giacché l’area su cui la società agricola intendeva apporre il cancello non era ad essa appartenente. 1.b) Per altro verso, il contrasto irriducibile sarebbe stato invero esistente rispetto all’affermazione contenuta nella sentenza d’appello oggetto di revocazione, senza che però la ricorrente riporti testualmente l’asserito passo o ne indichi l’esatta localizzazione nel corpo della decisione n. 978/2018. E ciò determina l’inammissibilità della doglianza, sotto il profilo della carenza di specificità (Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020). 2) Mediante la seconda censura, la società agricola SA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 comma 1 ° n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe illegittimamente esaminato la deduzione di controparte circa la proprietà dello stradone, così da far venire meno la decisività dell’errore revocatorio accertato. Inoltre, la suddetta circostanza non avrebbe potuto interferire sugli effetti della sentenza revocanda, perché da introdurre nel successivo giudizio rescissorio. L’errore sarebbe dunque consistito nel non aver valutato la decisività con esclusivo riferimento al solo 7 di 9 contenuto della sentenza impugnata, sicché la Corte territoriale avrebbe effettuato un nuovo e diverso esame di merito della materia del contendere prospettata nel giudizio di appello. Il motivo è manifestamente infondato. 2.a) La Corte d’appello ha affermato “Sebbene questa Corte sia incorsa in un errore di fatto nell’affermare che…la fascia di terreno riportata nel catasto del Comune di Eboli…vale a dire quella di proprietà della famiglia AR… è quella dove la società SA pretendeva di installare il cancello, avendo, di contro, l’ausiliario ing. F. D’Anna espressamente evidenziato…che il tratto iniziale dello stradone su cui è posizionato il cancello oggetto dell’azione di manutenzione ricade nella particella 98 del foglio 29 e dunque su un fondo appartenente a terzi (PI GE) e non agli attuali convenuti, tuttavia tale inesatta percezione della realtà è priva del carattere della decisività, non essendo sufficiente ex se a determinare il mutamento dell’esito della controversia definita con la pronuncia impugnata per revocazione.. Ed, infatti, quand’anche la Corte d’Appello avesse correttamente rilevato che il cancello in questione insisteva sul terreno contraddistinto nel catasto del Comune di Eboli al foglio 29 particella 98, sarebbe comunque giunta alla conclusione che l’RI SA non aveva né la proprietà, né il possesso del tratto iniziale dello stradone, a tutela del quale aveva proposto la domanda introduttiva del giudizio, per non ricadere lo stesso sul fondo di sua proprietà”. 2.b) In buona sostanza, la Corte distrettuale ha preso atto che la diversa proprietà dell’area considerata non avrebbe giovato alla ricorrente, giacché per ottenere la manutenzione del cancello sarebbe stata necessaria la prova della proprietà o quella del possesso dell’area contestata, comunque non fornita dalla società. 8 di 9 La motivazione adottata era pertanto in grado di sorreggere la sentenza impugnata, anche a prescindere dall’errore commesso, così da reputarlo giustamente non decisivo. 2.c) I giudici di secondo grado hanno dunque fatto corretta applicazione del principio di questa Corte per il quale nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Sez. 2, n. 8051 del 23 aprile 2020; Sez. 2, n. 6881 del 24 marzo 2014). Al rigetto del ricorso consegue la condanna della s.s. RI SA alla rifusione delle spese di lite di GE De AR, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la s.s. RI SA al pagamento delle spese processuali a favore di GE De AR, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. 9 di 9 Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la società ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2024, nella camera di consiglio
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Sez. 2, n. 8051 del 23 aprile 2020; Sez. 2, n. 6881 del 24 marzo 2014). Al rigetto del ricorso consegue la condanna della s.s. RI SA alla rifusione delle spese di lite di GE De AR, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la s.s. RI SA al pagamento delle spese processuali a favore di GE De AR, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. 9 di 9 Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la società ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2024, nella camera di consiglio