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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
SANNA MARIA GIUSEPPA, Presidente e Relatore
CECI ROSSANA, Giudice
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 E C. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2/o Difensore - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Sassari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240025309176000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 417/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 srl proponeva impugnazione contro la cartella di pagamento n. 102 2024 0025309176000 recante l'ordine di pagamento della somma di € 273.781,58 emessa a seguito di controllo effettuato sulle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2019 e 2020.
Esponeva preliminarmente che dopo la notifica della cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto allo sgravio della somma di € 55.116, 56 per l'anno di imposta 2019 e della somma di € 33.467,66 per l'anno di imposta 2020 con evidente riduzione della pretesa tributaria rispetto a quella portata dalla cartella oggi impugnata.
Con riferimento al residuo credito vantato il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa atteso il decorso del termine quinquennale applicabile al caso di specie essendo la cartella portatrice di sanzioni e interessi e la decadenza dell'ente dal potere di emettere la cartella in quanto decorso il terzo anno successivo alla dichiarazione concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e tutti i motivi posti a suo fondamento;
precisava di avere provveduto allo sgravio parziale delle somme portate dalla cartella impugnata e nel merito concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
Si costituiva anche Agenzia delle Entrate-CO la quale evidenziava di avere emesso la cartella di pagamento a seguito dell'iscrizione a ruolo delle somme da parte di Agenzia delle Entrate e di essere venuta a conoscenza dello sgravio effettuato in data successiva alla emissione. Contestava sia l'eccezione di prescrizione che di decadenza e concludeva per il rigetto del ricorso con riferimento alle somme residue allo sgravio.
Deve preliminarmente prendersi atto della cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alle somme oggetto di sgravio da parte di Agenzia delle Entrate.
Come emerge dalle concordi allegazioni delle parti l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a sgravare per l'anno di imposta 2019 la somma di € 55.116,56 e per l'anno di imposta 2020 la somma di € 33.467,66 così riducendo la pretesa portata dalla cartella di pagamento alla somma complessivo di € 185.191,58.
Con riferimento alla residua somma portata dalla cartella di pagamento il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato atteso il decorso del termine quinquennale applicabile al caso di specie trattandosi di crediti costituiti da sanzioni e interessi.
Pacifica l'applicazione del termine quinquennale al credito portato dalla cartella, trattandosi di sanzioni e interessi e ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che anche di recente ha affermato “in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.”Cass.23052/2025 conforme a Cass.2095/2023 e Cass. 7486/2022.
Ciò posto, il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine quinquennale non può che essere dal momento nel quale il diritto può essere valere con riferimento al caso di specie, accertamento automatico ex art. 36 bis DPR 600/73, dal momento in cui l'imposta può essere accertata , comunque prima dell'esaurirsi del potere accertativo e precisamente ex art. 25 DPR 600/73 entro il quinto anno successivo all'anno in cui è avvenuta la dichiarazione .
Gli importi per entrambe le annualità sono stati iscritti a ruolo in data 4.11.2024 entro il quinto anno dal deposito delle dichiarazione dei redditi per il 2019 avvenuta nell'anno 2020 e per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 avvenuta nell'anno 2021.
Occorre premettere che l'art. 25 DPR 602/73 nella formulazione applicabile al caso concreto risultante dalla modifica apportata dal D.lgs 159/2015 art. 4 dispone che : “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;”.
In applicazione di dette disposizioni l'agente della riscossione doveva emettere la cartella di pagamento con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 effettuata nell'anno 2020 entro il 31.12.2024.
Deve a riguardo essere tenuto in considerazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 158, L. 197/2022, il quale ha previsto che “In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno” con conseguente proroga del termine del 31.12.2024 al 31.12.2025.
Pertanto con riferimento alla di imposta 2019, ( dichiarazione effettuata nell'anno 2020) avendo l'Agenzia provveduto all'accertamento automatico della dichiarazione presentata dal ricorrente, il termine per la riscossione di quanto rilevato andava a scadere il 31.12.2025 con conseguente tempestività della richiesta portata dalla Cartella impugnata. Con riferimento al termine prescrizionale eccepito va osservato che il termine quinquennale non appare in alcun modo scaduto atteso che lo stesso andava a scadere nel quinto anno successivo al deposito della dichiarazione che per l'anno 2019 è stata effettuata nell'anno 2020 . La notifica della cartella di pagamento impugnata è avvenuta ampiamente prima del 31.12.2025 impedendo in tal modo il compimento del termine quinquennale di prescrizione.
Ovvio che il termine prescrizionale poteva avere rilevanza esclusivamente per l'anno di imposta 2019 essendo pacifico che non appariva in alcun modo compiuto detto termine per l'anno di imposta 2020
( dichiarazione dei redditi effettuata nell'anno 2021) andando lo stesso a scadere nell'anno 2026.
Concludendo deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme sgravate e contenute nella cartella impugnata e rigettato il ricorso con riferimento alle residue somme.
Stante la parziale fondatezza del ricorso con riferimento alle somme portate dalla cartella e sgravate dalla
Agenzia delle Entrate appare equo e giusto compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle somma oggetto di sgravio, rigetto il ricorso per il resto;
dichiara interamente compensate e spese del giudizio
Sassari 22.5.2025
Il Presidente rel.
G.SA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
SANNA MARIA GIUSEPPA, Presidente e Relatore
CECI ROSSANA, Giudice
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 E C. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2/o Difensore - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Sassari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240025309176000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 417/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 srl proponeva impugnazione contro la cartella di pagamento n. 102 2024 0025309176000 recante l'ordine di pagamento della somma di € 273.781,58 emessa a seguito di controllo effettuato sulle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2019 e 2020.
Esponeva preliminarmente che dopo la notifica della cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto allo sgravio della somma di € 55.116, 56 per l'anno di imposta 2019 e della somma di € 33.467,66 per l'anno di imposta 2020 con evidente riduzione della pretesa tributaria rispetto a quella portata dalla cartella oggi impugnata.
Con riferimento al residuo credito vantato il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa atteso il decorso del termine quinquennale applicabile al caso di specie essendo la cartella portatrice di sanzioni e interessi e la decadenza dell'ente dal potere di emettere la cartella in quanto decorso il terzo anno successivo alla dichiarazione concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e tutti i motivi posti a suo fondamento;
precisava di avere provveduto allo sgravio parziale delle somme portate dalla cartella impugnata e nel merito concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
Si costituiva anche Agenzia delle Entrate-CO la quale evidenziava di avere emesso la cartella di pagamento a seguito dell'iscrizione a ruolo delle somme da parte di Agenzia delle Entrate e di essere venuta a conoscenza dello sgravio effettuato in data successiva alla emissione. Contestava sia l'eccezione di prescrizione che di decadenza e concludeva per il rigetto del ricorso con riferimento alle somme residue allo sgravio.
Deve preliminarmente prendersi atto della cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alle somme oggetto di sgravio da parte di Agenzia delle Entrate.
Come emerge dalle concordi allegazioni delle parti l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a sgravare per l'anno di imposta 2019 la somma di € 55.116,56 e per l'anno di imposta 2020 la somma di € 33.467,66 così riducendo la pretesa portata dalla cartella di pagamento alla somma complessivo di € 185.191,58.
Con riferimento alla residua somma portata dalla cartella di pagamento il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato atteso il decorso del termine quinquennale applicabile al caso di specie trattandosi di crediti costituiti da sanzioni e interessi.
Pacifica l'applicazione del termine quinquennale al credito portato dalla cartella, trattandosi di sanzioni e interessi e ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che anche di recente ha affermato “in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.”Cass.23052/2025 conforme a Cass.2095/2023 e Cass. 7486/2022.
Ciò posto, il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine quinquennale non può che essere dal momento nel quale il diritto può essere valere con riferimento al caso di specie, accertamento automatico ex art. 36 bis DPR 600/73, dal momento in cui l'imposta può essere accertata , comunque prima dell'esaurirsi del potere accertativo e precisamente ex art. 25 DPR 600/73 entro il quinto anno successivo all'anno in cui è avvenuta la dichiarazione .
Gli importi per entrambe le annualità sono stati iscritti a ruolo in data 4.11.2024 entro il quinto anno dal deposito delle dichiarazione dei redditi per il 2019 avvenuta nell'anno 2020 e per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 avvenuta nell'anno 2021.
Occorre premettere che l'art. 25 DPR 602/73 nella formulazione applicabile al caso concreto risultante dalla modifica apportata dal D.lgs 159/2015 art. 4 dispone che : “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;”.
In applicazione di dette disposizioni l'agente della riscossione doveva emettere la cartella di pagamento con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 effettuata nell'anno 2020 entro il 31.12.2024.
Deve a riguardo essere tenuto in considerazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 158, L. 197/2022, il quale ha previsto che “In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno” con conseguente proroga del termine del 31.12.2024 al 31.12.2025.
Pertanto con riferimento alla di imposta 2019, ( dichiarazione effettuata nell'anno 2020) avendo l'Agenzia provveduto all'accertamento automatico della dichiarazione presentata dal ricorrente, il termine per la riscossione di quanto rilevato andava a scadere il 31.12.2025 con conseguente tempestività della richiesta portata dalla Cartella impugnata. Con riferimento al termine prescrizionale eccepito va osservato che il termine quinquennale non appare in alcun modo scaduto atteso che lo stesso andava a scadere nel quinto anno successivo al deposito della dichiarazione che per l'anno 2019 è stata effettuata nell'anno 2020 . La notifica della cartella di pagamento impugnata è avvenuta ampiamente prima del 31.12.2025 impedendo in tal modo il compimento del termine quinquennale di prescrizione.
Ovvio che il termine prescrizionale poteva avere rilevanza esclusivamente per l'anno di imposta 2019 essendo pacifico che non appariva in alcun modo compiuto detto termine per l'anno di imposta 2020
( dichiarazione dei redditi effettuata nell'anno 2021) andando lo stesso a scadere nell'anno 2026.
Concludendo deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme sgravate e contenute nella cartella impugnata e rigettato il ricorso con riferimento alle residue somme.
Stante la parziale fondatezza del ricorso con riferimento alle somme portate dalla cartella e sgravate dalla
Agenzia delle Entrate appare equo e giusto compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle somma oggetto di sgravio, rigetto il ricorso per il resto;
dichiara interamente compensate e spese del giudizio
Sassari 22.5.2025
Il Presidente rel.
G.SA