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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4004/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4004/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PURCARO Parte_1 C.F._1
ROBERTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNALIRE Controparte_1 C.F._2
SANDRO
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario - contenzioso
CONCLUSIONI
Così come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 05/11/2024 e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 17
1. Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 04.09.2010, tra i sig.ri e presso la Pt_1 CP_1
Chiesa di Santa Maria in Binda nel Comune di Nosate (MI), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nosate (Anno 2010, Parte II, Serie A, n. 9);
Per_ 2. Respingere le domande avversarie di “affidamento alternato” settimanale dei minori e e Per_2
di contributo diretto al mantenimento dei figli;
Per_ 3. Disporre/confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
4. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto della volontà dei ragazzi,
Per_ tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi, relazionali e ludico-ricreativi di e Per_2
a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle 21,30 quando il genitore avrà cura di riaccompagnare i figli presso la casa materna. fino a due volte durante la settimana nei giorni di lunedì e martedì nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre e nei giorni di lunedì e giovedì, nelle settimane in cui i ragazzi trascorreranno il fine settimana con la mamma, dall'uscita da scuola e sino alle 21,30, quando
Per_ il padre riaccompagnerà e presso la casa materna. Il calendario della frequentazione Per_2
padre-figli nel corso della settimana potrà subire variazioni di giorni ed orari, per accordo tra i genitori, in relazione ai turni di lavoro/riposo del sig. A tal fine il sig. continuerà CP_1 CP_1
a trasmettere all'inizio di ciascun mese via e-mail o whatsapp alla signora il calendario dei Pt_1
turni. In caso di mancata trasmissione del calendario o, in caso di mancato accordo tra i genitori varranno le regole sopra stabilite.
Per_ Durante le vacanze estive e, più precisamente, nei mesi di giugno, luglio e agosto, e Per_2
potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori. I giorni saranno comunicati da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno. Per_ Durante le vacanze scolastiche nel corso dell'anno (Natale, Epifania, Carnevale e Pasqua) e potranno trascorrere fino a metà del periodo di vacanza con ciascun genitore. In difetto Per_2
varranno le regole ordinarie per la settimana ed il fine settimana.
Per_ Festività. e trascorreranno il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 8 dicembre, ultimo giorno Per_2 dell'anno e primo giorno dell'anno nuovo, Epifania, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ecc, con il padre
o con la madre secondo il principio dell'alternanza delle Feste e degli anni.
5. Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli minori, a partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la
pagina 2 di 17 somma mensile di €1.300,00 (in considerazione dei redditi documentati dal resistente ed in ragione delle crescenti esigenze dei minori in ragione dell'età) o, in subordine, la somma ritenuta di giustizia dall'intestato Tribunale, e comunque in misura non inferiore ad €500,00 (Cinquecento/00) - che rivalutati ISTAT sono pari ad €587,50 – (importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, omologata il 11.12.2018). La somma riconosciuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori dovrà essere corrisposta dal sig. alla signora entro il giorno 10 di CP_1 Pt_1
ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate già note al resistente e subirà adeguamento annuale in base agli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello di debenza.
6. Disporre che l'assegno unico per i figli resti a favore della signora nella misura del 100%. Pt_1
7. Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le restanti spese ordinarie e straordinarie per i figli, disciplinate nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 17 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
IN OGNI CASO
8. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari determinati ai sensi del D.M. 55/2014, nonché successive occorrende”.
Parte resistente:
“In principalità:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 4/9/2010 in Nosate tra e Parte_2 Parte_1
trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Nosate (anno 2010, Parte II, Serie A, n.
[...]
9).
Per_ 2) Disporre il regime di affidamento condiviso dei figli minorenni e , con collocamento Per_2
alternato degli stessi fra i genitori su base settimanale.
3) Disporre il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, con conseguente obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese straordinarie, da ripartire al 50%, secondo le modalità stabilite nelle “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, e quindi come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
pagina 4 di 17 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per_ 4) Disporre che durante le vacanze estive e, più precisamente, nei mesi di giugno, luglio e agosto,
e potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, da Per_2
comunicare e concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Disporre che durante le vacanze scolastiche nel corso dell'anno (Natale, Epifania, Carnevale e Per_ Pasqua) e potranno trascorrere fino a metà del periodo di vacanza con ciascun genitore, in Per_2
giorni da comunicare e concordare con anticipo di un mese.
Per_ Disporre che e trascorreranno il 25 dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre. Per_2
Per le altre festività, 8 dicembre, ultimo giorno dell'anno e primo giorno dell'anno nuovo, Epifania,
Carnevale, Pasqua, Pasquetta ecc., varrà il principio dell'alternanza delle feste e degli anni.
pagina 5 di 17 Per_ Disporre che e se possibile, trascorreranno il compleanno con la madre e con il padre in Per_2
momenti diversi della giornata (ad es. se festeggeranno il mezzogiorno o il pomeriggio con la madre, la sera potranno festeggiare con il padre o viceversa).
In subordine:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 4/9/2010 in Nosate tra e Parte_2 Parte_1
trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Nosate (anno 2010, Parte II, Serie A, n.
[...]
9). Per_ 2) Disporre il regime di affidamento condiviso dei figli minorenni e , con collocamento Per_2
prevalente degli stessi presso la casa materna, a Nosate - via San Francesco n. 9.
Per_ 3) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e Per_2
a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle
21,30 quando il genitore avrà cura di riaccompagnare i figli presso la casa materna. fino a due volte durante la settimana nei giorni di lunedì e martedì nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre oppure, in alternativa, il giovedì, nelle settimane in cui i ragazzi trascorreranno il fine settimana con la madre, dall'uscita da scuola e sino alle 21,30, quando
Per_ il padre riaccompagnerà e presso la casa materna. Il calendario della frequentazione Per_2
padre-figli nel corso della settimana potrà subire variazioni di giorni ed orari per accordo tra i genitori in relazione ai turni di lavoro/riposo del sig. a tal fine il sig. continuerà CP_1 CP_1
a trasmettere all'inizio di ciascun mese via e-mail o whatsapp alla signora il calendario dei Pt_1
turni.
4) Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli minorenni l'importo complessivo di € 700,00, mediante bonifico bancario alle coordinate a lui già note, entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento della somma in base dell'indice ISTAT a partire dall'anno successivo a quello del primo versamento.
5) Disporre la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli nella misura e con le modalità di cui al sopra esteso punto 3 delle conclusioni “in principalità”.
6) Disporre la regolamentazione di vacanze, festività e compleanni dei figli come da sopra esteso punto 4 delle conclusioni “in principalità”.
Con riserva di ogni eventuale richiesta in via istruttoria.
Col favore di spese e compensi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 6 di 17 I Sigg.ri e contraevano matrimonio concordatario in Nosate il 04/09/2010. Pt_1 CP_1
Per_ Dall'unione nascevano i figli il 09/07/2011, e il 14/01/2015. Per_2
A seguito del ricorso promosso dalla i coniugi comparivano in data 11/12/2018 innanzi al Pt_1
Presidente del Tribunale di Busto Arsizio. Con decreto di omologa dell'11/12/2018 veniva pronunciata la separazione alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
previsione a titolo di contributo al mantenimento dei minori a carico del padre di un assegno di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuzione alla madre degli assegni familiari.
Con ricorso depositato il 10/08/2021 la premesso che non era intervenuta alcuna Pt_1
riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi oramai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra lei e il e la previsione di un CP_1 regime di collocamento e frequentazione del genitore non collocatario “che verrà ritenuto come maggiormente rispondente al superiore interesse dei minori” all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali del coniuge. Chiedeva, inoltre, all'intestato Tribunale di determinare la misura del contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico del in un CP_1 importo in ogni caso non inferiore ad € 500,00, somma concordata dalle parti in sede di separazione personale.
In data 01/10/2021 il si costituiva mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile, ma formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nello specifico il chiedeva disporre “un regime di affidamento condiviso dei CP_1
Per_ minori, con domiciliazione alternata di e fra i genitori su base settimanale” e il Per_2
mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, in luogo del contributo indiretto al mantenimento dei figli a suo carico.
In sede di prima udienza, in data 07/10/2021, le parti concordavano sulla necessità di espletare ctu finalizzata al monitoraggio dei nuclei familiari di ambedue i genitori e alla verifica della idoneità genitoriale degli stessi. Il Presidente confermava le condizioni di separazione.
All'esito della prima udienza dinnanzi al Giudice Istruttore, veniva disposta CTU e veniva conferito incarico ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare.
In data 02/06/2022 la CTU depositava l'elaborato peritale, il quale evidenziava “aspetti di inadeguatezza genitoriale da parte del signor attinenti le sue modalità comunicative e CP_1
relazionali con i minori, la labilità delle sue capacità di regolazione degli impulsi e modulazione delle
pagina 7 di 17 emozioni, la ridotta capacità riflessiva e di mentalizzazione e gli irrisolti del rapporto con l'ex-moglie che rischia di essere, pur se in modo intermittente, conflittuale e disfunzionale”.
Ciò nonostante il perito dava atto della sussistenza di legami significativi tra padre e bambini e non riteneva di disporre una riduzione della frequentazione, quanto piuttosto proponeva che i rapporti tra il padre e i minori venissero “monitorati da una figura educativa che possa garantire che i minori non vivano situazioni di pregiudizio nell'ambiente paterno e che osservi le modalità relazionali ed educative messe in atto dal padre in modo da poterlo aiutare ad evidenziare e correggere eventuali aspetti disfunzionali. Si ritiene infatti che il padre debba essere sostenuto sul piano della genitorialità e guidato a sintonizzarsi sui bisogni e gli stati d'animo dei propri bambini in modo da adottare con loro condotte più consone e maggiormente rispondenti alle loro esigenze”.
Rispetto alla invece, si riscontrava la necessità di interventi a sostegno della genitorialità, in Pt_1 particolare al fine di aiutarla “a mettere a fuoco e correggere gli aspetti di criticità del proprio rapporto con i minori, particolarmente rispetto alla rappresentazione della figura paterna”.
Quanto ai profili attinenti alla coppia il CTU esprimeva l'opportunità di interventi di sostegno volti “ad addivenire a migliori modalità comunicative” al fine di assumere “le decisioni più opportune per i minori attraverso un percorso di mediazione che possa anche 'bonificare' la relazione e stemperare i sentimenti reciproci acutamente negativi”.
Da ultimo, si rilevava l'opportunità di una presa in carico di per un percorso di psicoterapia volto Per_2
ad aiutarlo ad imparare a riconoscere ed esprimere i suoi vissuti emotivi.
Quanto al quesito relativo al migliore regime di affidamento, il CTU concludeva per un affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione della frequentazione padre/figli veniva strutturata secondo il seguente palinsesto:
“I minori trascorreranno fine settimana alterni con il padre dall'uscita da scuola del venerdì alle
21.30 della domenica sera. Trascorreranno inoltre presso il padre due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle 21.30: il lunedì (tutte le settimane) e il martedì o giovedì (a settimane alterne). Le festività e le vacanze estive dovranno essere equamente suddivise tra i due genitori con modalità che potranno essere stabilite di volta in volta dai diretti interessati che non hanno mai mostrato particolari difficoltà nell'accordarsi in proposito”.
All'udienza del 30/06/2022 il Giudice disponeva che i rapporti genitoriali fossero regolati come da conclusioni della CTU, incaricando i Servizi Sociali competenti di attuare gli interventi individuati in sede di elaborato peritale.
I SS provvedevano a monitorare il nucleo, ad attivare un intervento educativo domiciliare presso le case di entrambe i genitori e, sentite le scuole, ritenevano non più necessaria la presa in carico pagina 8 di 17 psicologica di le cui difficoltà venivano circoscritte sia dai SS che dalla scuola al solo periodo in Per_2 cui si svolgeva la CTU, caratterizzato peraltro da un'accesa conflittualità fra i genitori.
A gennaio 2024 la causa veniva riassegnata al nuovo Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 438/2024 del 27.5.2024, Tribunale di Busto Arsizio, il veniva condannato CP_1
ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 e
612 bis c.p., avvinti dal vincolo di continuazione, ammettendo l'imputato al beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione, entro il termine di un anno, a specifico percorso di recupero presso ente o associazione che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica relativamente ai reati per i quali la pena si applica.
Il resistente veniva ritenuto responsabile dei seguenti reati, commessi nel 2018 e 2019:
Il 5.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Si precisa che non venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. in quanto alla prima udienza dinnanzi al GI (24.11.2021) le parti concordavano di riservare all'esito della CTU la concessione dei termini e, successivamente, nonostante la CTU fosse stata depositata il 2.6.2022, omettevano di chiedere i termini sino a novembre 2024, nonostante si fossero nel frattempo svolte almeno altre quattro udienze.
Solo all'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente domandava per la prima volta, quindi, tardivamente, la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
pagina 9 di 17 1) Domanda divorzile
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I fatti dedotti dalla ricorrente a sostegno di tale domanda sono documentalmente provati (copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato, allegati 1 e 2 al ricorso introduttivo).
È pacifico che, in seguito alla separazione, i coniugi non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
2) Affidamento e collocamento dei minori
Nel ricorso introduttivo la ricorrente chiedeva “assumere ogni più opportuno provvedimento che verrà ritenuto come maggiormente rispondente al superiore interesse dei minori in punto di collocamento prevalente e frequentazione del genitore non collocatario, anche all'esito dell'espletamento di
Consulenza Tecnica d'Ufficio ovvero dei diversi ed ulteriori accertamenti ed approfondimenti che verranno disposti dall'Ill.mo Giudice”.
Il resistente, invece, sin dalla costituzione in giudizio avanzava richiesta di affidamento condiviso dei Per_ minori, con collocamento alternato di e fra i genitori su base settimanale. Per_2
Accogliendo le concordi richieste istruttorie formulate dalle parti, in data 24/11/2022 il Giudice istruttore provvedeva alla nomina di CTU, al quale veniva richiesto di valutare l'idoneità delle parti ad assolvere ai propri compiti genitoriali e di esprimere parere motivato in ordine alle modalità di affido e di collocazione dei minori maggiormente idonee ad assicurare a questi ultimi adeguata cura ed educazione.
In sede di elaborato peritale, la CTU individuava quale regime maggiormente idoneo alle esigenze dei minori quello di affido congiunto degli stessi ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
In merito alla frequentazione padre/figli la CTU proponeva che i minori trascorressero presso il padre due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita da scuola alle 21.30) a settimane alterne e che, a fine settimana alterni, i minori trascorressero il fine settimana con il padre dall'uscita da scuola del venerdì sino alle 21.30 della domenica sera.
Questo in quanto l'elaborato peritale evidenziava profili di inadeguatezza in capo al CP_1
“attinenti le sue modalità comunicative e relazionali con i minori, la labilità delle sue capacità di regolazione degli impulsi e modulazione delle emozioni, la ridotta capacità riflessiva e di
pagina 10 di 17 mentalizzazione e gli irrisolti del rapporto con l'ex-moglie che rischia di essere, pur se in modo intermittente, conflittuale e disfunzionale”.
Tali profili di inadeguatezza non venivano ritenuti tali da giustificare una contrazione della frequentazione padre/figli, ma si reputava opportuno avviare degli interventi a sostegno della genitorialità (precipuamente intervento di educativa domiciliare e monitoraggio dei Servizi Sociali).
All'esito dello svolgimento dell'istruttoria, la in sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1 chiedeva confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé secondo il calendario proposto dal CTU e già applicato dalle parti.
In data 02/11/2024 il rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo, in via principale, CP_1
l'affidamento condiviso dei figli ai genitori con collocamento alternato e, in via subordinata,
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente degli stessi presso la casa materna secondo il calendario proposto anche da quest'ultima.
La lunga istruttoria e gli esiti degli interventi di supporto e monitoraggio del nucleo familiare giustificano il mantenimento del regime di affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre.
Ciò in quanto, premesso un netto miglioramento della comunicazione tra le parti in causa e le conseguenti benefiche ripercussioni anche sui minori, la domanda del resistente, volta ad ottenere un regime di affidamento condiviso con collocamento alternato dei figli, non può, rebus sic stantibus, trovare accoglimento.
Ostano a tale regime non solo gli esiti della ctu, ma anche le relazioni dei Servizi Sociali che hanno seguito, nel corso del procedimento e per un lungo lasso di tempo, il nucleo familiare.
Infatti, pur riconoscendosi un legame significativo tra i figli e il si deve evidenziare che il CP_1
resistente, in ragione degli orari lavorativi che svolge (organizzati su turni notturni), si avvale sistematicamente dell'ausilio della propria madre nella gestione dei figli, delegandole il trasporto dei minori, lo svolgimento di attività ludiche e di aiuto allo svolgimento dei compiti .
Dai rendiconti degli interventi di educativa domiciliare paterna emerge, inoltre, come l'area di intervento degli operatori sia stata limitata al supporto dei minori, non potendo intervenire, invece, rispetto ai profili inerenti alle “debolezze paterne” (quali modalità comunicative e relazionali con i minori, modulazione delle emozioni, regolazione degli impulsi, miglioramento della comunicazione con l'ex coniuge).
Nella relazione conclusiva (recante data 25/10/2024) l'operatrice incaricata degli interventi di educativa domiciliare paterna riporta di aver “avuto modo di osservare lo stile genitoriale del sig. poche volte nel periodo considerato, a causa dei turni di lavoro per lo più notturni, che CP_1
pagina 11 di 17 costringevano quindi il padre al riposo pomeridiano. All'inizio di molte domiciliari è capitato che il sig. andasse a riposare dopo l'arrivo dell'educatrice e di entrambi i figli, salutandoli in CP_1
modo affettuoso, con un bacio sulla fronte e un abbraccio e chiedendo loro come stessero”.
Ancora, non è stato possibile notare progressi del né rispetto alle criticità emerse in sede di CP_1 ctu (agli esiti della quale, si ricorda, si stabiliva che i rapporti padre/figli venissero “monitorati da una figura educativa che possa garantire che i minori non vivano situazioni di pregiudizio nell'ambiente paterno e che osservi le modalità relazionali ed educative messe in atto dal padre in modo da poterlo aiutare ad evidenziare e correggere eventuali aspetti disfunzionali”) né rispetto agli obiettivi che l'educativa domiciliare si poneva, quali “aumentare la sensibilità nei confronti dei figli”, “renderlo più partecipe delle problematiche extra scolastiche dei figli”. Pertanto, non si è potuto beneficiare a pieno dell'intervento degli educatori e apprezzare margini di miglioramento.
La invece, lavora part-time ed è, quindi, in condizione di accudire i figli in prima persona, Pt_1
senza dover ricorrere costantemente al supporto dei nonni, come emerso anche dalle relazioni di EDM.
Pertanto, poiché il principio di bigenitorialità non implica necessariamente che i minori trascorrano con ciascun genitore lo stesso periodo di tempo e poiché nel caso di specie, ove venisse adottato il collocamento paritario, i minori, nelle settimane di competenza del padre, verrebbero accuditi dalla nonna paterna e non dal genitore, deve essere confermato il collocamento prevalente presso la madre
(in un caso per molti aspetti affine a quello avente ad oggetto il presente giudizio, la giurisprudenza di merito aveva rigettato la richiesta di collocamento alternato, motivando sulla scorta delle difficoltà di dialogo e di confronto tra i genitori e sulla incompatibilità di questo con gli impegni lavorativi dell'istante, il quale in ragione del contratto di lavoro full time e dell'attività professionale svolta non si trovava nella condizione di offrire ai figli eguale assistenza rispetto alla madre1).
Tutto quanto sopra considerato, si ritiene, pertanto, che vada confermato il regime di affidamento così come delineato in sede di ctu, sperimentato con esiti positivi nel corso del processo e capace di assicurare maggiore stabilità ai minori.
Quanto alla frequentazione con il genitore non collocatario, del pari, va mantenuto il palinsesto contenuto nell'elaborato peritale, fermi restando migliori accordi tra ex coniugi volti a rendere tale calendarizzazione maggiormente flessibile. Come, infatti, emerge anche dalle ultime relazioni dei S.S., dall'estate del 2023 il clima tra le parti è maggiormente disteso, vi è spazio per un dialogo costruttivo tra i due che ha loro consentito di prendere autonomamente accordi in merito alla regolamentazione o a variazioni dei momenti di visita già programmati.
pagina 12 di 17 Le conclusioni delle parti relative a ferie estive e festività sono, poi, identiche.
Si precisa che, nonostante la sentenza ex art. 444 c.p.p., deve essere disposto l'affido condiviso, peraltro domandato da tutte le parti, in considerazione delle conclusioni della CTU, del tempo trascorso rispetto ai fatti contestati (commessi nel 2018 e 2019), della diminuzione della conflittualità e della capacità delle parti di confrontarsi e accordarsi emersa dalle relazioni dei SS relative all'estate 2023 ed al periodo successivo (relazioni del 16.2.24 e 28.10.24).
3) Mantenimento dei minori
In punto di mantenimento dei figli minori la chiedeva, in sede di precisazione delle Pt_1
conclusioni, di prevedere un contributo al mantenimento dei figli in capo al pari ad CP_1
€1.300,00 mensili o, in subordine, della somma ritenuta di giustizia, comunque in misura non inferiore ad € 500,00, importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, come rivalutato alla luce degli indici ISTAT. La somma domandava veniva aumentata a seguito del deposito della documentazione economica aggiornata.
Il resistente, in via principale, negava la sussistenza dei presupposti fondanti un obbligo di mantenimento indiretto, chiedendo “disporre il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, con conseguente obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese straordinarie, da ripartire al 50%”.
In via subordinata, chiedeva quantificarsi il suo contributo al mantenimento dei figli nell'importo complessivo di € 700,00, da rivalutarsi, a partire dall'anno successivo a quello del primo versamento, in base agli indici ISTAT.
La domanda di contributo al mantenimento diretto formulata dal principaliter va rigettata in CP_1
quanto si fonda su un collocamento paritetico.
Ritiene invece il Collegio che, all'esito della ricostruzione del quadro patrimoniale delle parti, tale assegno vada quantificato in € 600,00 per figlio a far data da gennaio 2023 (ossia da quando vi è prova dell'aumento del reddito del padre), oltre rivalutazione annuale. Per il periodo precedente e sino a dicembre 2022, invece, si confermano i provvedimenti adottati dal Presidente.
Inoltre, come richiesto da entrambe le parti, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% fra i due genitori ed essere regolate come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
L'assegno a carico del padre viene quantificato tenendo conto della profonda differenza fra i redditi delle parti.
La ricorrente, infatti, assunta con contratto a tempo indeterminato e part- time, percepisce uno stipendio netto di circa € 900/1.000, calcolato su tredici mensilità (si veda la documentazione pagina 13 di 17 depositata ad ottobre 2024). Inoltre, percepisce interamente l'AU che, per i due figli avuti con il resistente, ammonta a circa € 400. In sede di separazione le parti concordavano che gli assegni familiari venissero percepiti dalla madre e nel presente giudizio il padre non domandava una diversa regolamentazione dell'AU.
La poi, on sostiene canoni di locazione, mutui per l'immobile in cui vive, donatole dai Pt_1
genitori.
Ha da poco avuto une terza figlia con il nuovo compagno.
Il resistente, invece, ha uno stipendio di €1.800/1.900 netti, oltre alla tredicesima mensilità.
Questi, però, oltre ad avere un contratto di lavoro subordinato con svolge l'attività Controparte_2 di libero professionista dalla quale ricavava nel 2023 un reddito netto di € 31.160 (si vedano la memoria di replica del e la documentazione depositata il 15.10.2024 ed il 2.11.2024). CP_1
Quindi nell'ultima dichiarazione del resistente risulta un reddito netto complessivo di almeno €
52.884,00 (come riconosciuto nella memoria di replica) che corrisponde ad € 4.400 per tredici mensilità.
Il poi, vive insieme alla propria madre, nell'abitazione di proprietà di quest'ultima. CP_1
Dagli estratti conto del resistente risultano alcuni esborsi per mutuo o finanziamenti. Il resistente, però, in nessuno dei propri atti chiariva le ragioni per le quali erano stati contratti i finanziamenti (spese di famiglia o esborsi voluttuari) né la loro durata. Negli atti nemmeno veniva allegata l'esistenza di dette spese. Sarebbe, invece, stato onere del resistente fornire dette informazioni.
Così chiarite le condizioni economiche delle parti, tenuto conto del miglioramento - icto oculi apprezzabile dal raffronto delle dichiarazioni dei redditi del - della situazione patrimoniale CP_1
Per_ del resistente rispetto al giudizio di separazione, delle modalità di mantenimento diretto di e Per_2
da parte di ambedue i genitori (anche considerato che il padre trascorre con i minori un lasso di tempo tutt'altro che simbolico), dell'accrescimento delle esigenze dei minori rispetto al momento della separazione (risalente al 2018), l'assegno deve essere quantificato in € 600 per minore.
Peraltro, si deve evidenziare che, anche in caso di collocamento paritario, non sarebbe stato revocato, ma solo ridotto l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente per i figli.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli non in misura identica bensì proporzionale al reddito al fine di assicurare che il tenore di vita dei figli non muti a seguito della fine della convivenza fra i genitori.
Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento, infatti, il Giudice non deve tenere conto solo dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ma anche delle esigenze dei figli, del precedente tenore pagina 14 di 17 di vita, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore.
Pertanto, considerata la marcata differenza di redditi fra le parti, anche in caso di collocamento paritario sarebbe stato previsto a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della madre affinchè i figli potessero sempre mantenere lo stesso tenore di vita.
4) Spese di lite
In ragione della prevalente soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese di lite della ricorrente.
Le spese di CTU devono essere poste a carico della parte resistente nella misura di due terzi e di un terzo a carico della ricorrente.
Anche quest'ultima deve sostenere una quota (seppur minoritaria) di spese di CTU considerato che l'iniziale conflittualità rilevata dalla CTU era imputabile ad entrambe le parti: “la conflittualità tra i genitori, sostenuta dalla rabbia del signor e dalla paura, almeno parzialmente di natura CP_1 paranoidea, della signora rappresenta un grave ostacolo all'esercizio di una buona co- Pt_1 genitorialità”. Veniva, infatti, evidenziata la necessità di un sostegno per entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando fra le aprti di cui in epigrafe:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.09.2010, tra i sig.ri e in Nosate (MI), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Pt_1 CP_1
Comune di Nosate (Anno 2010, Parte II, Serie A, n. 9);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) DISPONE l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle 21,30, quando il genitore avrà cura di riaccompagnare i figli presso la casa materna. Due volte durante la settimana nei giorni di lunedì e martedì nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre e nei giorni di lunedì e giovedì, nelle settimane in cui i ragazzi trascorreranno il fine settimana con la mamma, dall'uscita da scuola e sino alle 21,30, quando il padre pagina 15 di 17 Per_ riaccompagnerà e presso la casa materna. Il calendario della frequentazione padre- Per_2
figli nel corso della settimana potrà subire variazioni di giorni ed orari per accordo tra i genitori in relazione ai turni di lavoro/riposo del sig. a tal fine il sig. continuerà a CP_1 CP_1
trasmettere all'inizio di ciascun mese via e-mail o whatsapp alla signora il calendario Pt_1
dei turni. Per_ Durante le vacanze estive, e potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non Per_2
consecutivi con ciascuno dei genitori. I giorni saranno comunicati da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno. Per_ Durante le vacanze scolastiche nel corso dell'anno (Natale, Epifania, Carnevale e Pasqua)
e potranno trascorrere fino a metà del periodo di vacanza con ciascun genitore. In difetto Per_2
varranno le regole ordinarie per la settimana ed il fine settimana.
Per_ e trascorreranno il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 8 dicembre, ultimo giorno Per_2 dell'anno e primo giorno dell'anno nuovo, Epifania, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ecc, con il padre o con la madre secondo il principio dell'alternanza delle Feste e degli anni;
5) PONE A CARICO del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, a far data da gennaio 2023, un assegno mensile di € 600,00 per figlio, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita. Dal deposito del ricorso a dicembre 2022 conferma il contributo nella misura stabilita all'udienza presidenziale;
6) DISPONE che le spese straordinarie, regolate come da Protocollo vigente della Corte
d'Appello di Milano, siano ripartite al 50% fra i genitori;
7) DISPONE che la madre percepisca integralmente l'assegno unico;
8) PONE le spese di CTU definitivamente a carico del resistente nella misura di due terzi e della ricorrente nella misura di un terzo;
9) CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in €
98,00 per spese ed in € 6.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi.
MANDA la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte d'Appello di Torino, decreto 14 marzo 2024 -Presidente Rel. Mecca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4004/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PURCARO Parte_1 C.F._1
ROBERTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANNALIRE Controparte_1 C.F._2
SANDRO
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario - contenzioso
CONCLUSIONI
Così come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 05/11/2024 e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 17
1. Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 04.09.2010, tra i sig.ri e presso la Pt_1 CP_1
Chiesa di Santa Maria in Binda nel Comune di Nosate (MI), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nosate (Anno 2010, Parte II, Serie A, n. 9);
Per_ 2. Respingere le domande avversarie di “affidamento alternato” settimanale dei minori e e Per_2
di contributo diretto al mantenimento dei figli;
Per_ 3. Disporre/confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
4. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto della volontà dei ragazzi,
Per_ tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi, relazionali e ludico-ricreativi di e Per_2
a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle 21,30 quando il genitore avrà cura di riaccompagnare i figli presso la casa materna. fino a due volte durante la settimana nei giorni di lunedì e martedì nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre e nei giorni di lunedì e giovedì, nelle settimane in cui i ragazzi trascorreranno il fine settimana con la mamma, dall'uscita da scuola e sino alle 21,30, quando
Per_ il padre riaccompagnerà e presso la casa materna. Il calendario della frequentazione Per_2
padre-figli nel corso della settimana potrà subire variazioni di giorni ed orari, per accordo tra i genitori, in relazione ai turni di lavoro/riposo del sig. A tal fine il sig. continuerà CP_1 CP_1
a trasmettere all'inizio di ciascun mese via e-mail o whatsapp alla signora il calendario dei Pt_1
turni. In caso di mancata trasmissione del calendario o, in caso di mancato accordo tra i genitori varranno le regole sopra stabilite.
Per_ Durante le vacanze estive e, più precisamente, nei mesi di giugno, luglio e agosto, e Per_2
potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori. I giorni saranno comunicati da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno. Per_ Durante le vacanze scolastiche nel corso dell'anno (Natale, Epifania, Carnevale e Pasqua) e potranno trascorrere fino a metà del periodo di vacanza con ciascun genitore. In difetto Per_2
varranno le regole ordinarie per la settimana ed il fine settimana.
Per_ Festività. e trascorreranno il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 8 dicembre, ultimo giorno Per_2 dell'anno e primo giorno dell'anno nuovo, Epifania, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ecc, con il padre
o con la madre secondo il principio dell'alternanza delle Feste e degli anni.
5. Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli minori, a partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la
pagina 2 di 17 somma mensile di €1.300,00 (in considerazione dei redditi documentati dal resistente ed in ragione delle crescenti esigenze dei minori in ragione dell'età) o, in subordine, la somma ritenuta di giustizia dall'intestato Tribunale, e comunque in misura non inferiore ad €500,00 (Cinquecento/00) - che rivalutati ISTAT sono pari ad €587,50 – (importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, omologata il 11.12.2018). La somma riconosciuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori dovrà essere corrisposta dal sig. alla signora entro il giorno 10 di CP_1 Pt_1
ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate già note al resistente e subirà adeguamento annuale in base agli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello di debenza.
6. Disporre che l'assegno unico per i figli resti a favore della signora nella misura del 100%. Pt_1
7. Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le restanti spese ordinarie e straordinarie per i figli, disciplinate nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 17 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
IN OGNI CASO
8. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari determinati ai sensi del D.M. 55/2014, nonché successive occorrende”.
Parte resistente:
“In principalità:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 4/9/2010 in Nosate tra e Parte_2 Parte_1
trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Nosate (anno 2010, Parte II, Serie A, n.
[...]
9).
Per_ 2) Disporre il regime di affidamento condiviso dei figli minorenni e , con collocamento Per_2
alternato degli stessi fra i genitori su base settimanale.
3) Disporre il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, con conseguente obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese straordinarie, da ripartire al 50%, secondo le modalità stabilite nelle “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, e quindi come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
pagina 4 di 17 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per_ 4) Disporre che durante le vacanze estive e, più precisamente, nei mesi di giugno, luglio e agosto,
e potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, da Per_2
comunicare e concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Disporre che durante le vacanze scolastiche nel corso dell'anno (Natale, Epifania, Carnevale e Per_ Pasqua) e potranno trascorrere fino a metà del periodo di vacanza con ciascun genitore, in Per_2
giorni da comunicare e concordare con anticipo di un mese.
Per_ Disporre che e trascorreranno il 25 dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre. Per_2
Per le altre festività, 8 dicembre, ultimo giorno dell'anno e primo giorno dell'anno nuovo, Epifania,
Carnevale, Pasqua, Pasquetta ecc., varrà il principio dell'alternanza delle feste e degli anni.
pagina 5 di 17 Per_ Disporre che e se possibile, trascorreranno il compleanno con la madre e con il padre in Per_2
momenti diversi della giornata (ad es. se festeggeranno il mezzogiorno o il pomeriggio con la madre, la sera potranno festeggiare con il padre o viceversa).
In subordine:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 4/9/2010 in Nosate tra e Parte_2 Parte_1
trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Nosate (anno 2010, Parte II, Serie A, n.
[...]
9). Per_ 2) Disporre il regime di affidamento condiviso dei figli minorenni e , con collocamento Per_2
prevalente degli stessi presso la casa materna, a Nosate - via San Francesco n. 9.
Per_ 3) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e Per_2
a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle
21,30 quando il genitore avrà cura di riaccompagnare i figli presso la casa materna. fino a due volte durante la settimana nei giorni di lunedì e martedì nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre oppure, in alternativa, il giovedì, nelle settimane in cui i ragazzi trascorreranno il fine settimana con la madre, dall'uscita da scuola e sino alle 21,30, quando
Per_ il padre riaccompagnerà e presso la casa materna. Il calendario della frequentazione Per_2
padre-figli nel corso della settimana potrà subire variazioni di giorni ed orari per accordo tra i genitori in relazione ai turni di lavoro/riposo del sig. a tal fine il sig. continuerà CP_1 CP_1
a trasmettere all'inizio di ciascun mese via e-mail o whatsapp alla signora il calendario dei Pt_1
turni.
4) Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli minorenni l'importo complessivo di € 700,00, mediante bonifico bancario alle coordinate a lui già note, entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento della somma in base dell'indice ISTAT a partire dall'anno successivo a quello del primo versamento.
5) Disporre la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli nella misura e con le modalità di cui al sopra esteso punto 3 delle conclusioni “in principalità”.
6) Disporre la regolamentazione di vacanze, festività e compleanni dei figli come da sopra esteso punto 4 delle conclusioni “in principalità”.
Con riserva di ogni eventuale richiesta in via istruttoria.
Col favore di spese e compensi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 6 di 17 I Sigg.ri e contraevano matrimonio concordatario in Nosate il 04/09/2010. Pt_1 CP_1
Per_ Dall'unione nascevano i figli il 09/07/2011, e il 14/01/2015. Per_2
A seguito del ricorso promosso dalla i coniugi comparivano in data 11/12/2018 innanzi al Pt_1
Presidente del Tribunale di Busto Arsizio. Con decreto di omologa dell'11/12/2018 veniva pronunciata la separazione alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
previsione a titolo di contributo al mantenimento dei minori a carico del padre di un assegno di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuzione alla madre degli assegni familiari.
Con ricorso depositato il 10/08/2021 la premesso che non era intervenuta alcuna Pt_1
riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi oramai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra lei e il e la previsione di un CP_1 regime di collocamento e frequentazione del genitore non collocatario “che verrà ritenuto come maggiormente rispondente al superiore interesse dei minori” all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali del coniuge. Chiedeva, inoltre, all'intestato Tribunale di determinare la misura del contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico del in un CP_1 importo in ogni caso non inferiore ad € 500,00, somma concordata dalle parti in sede di separazione personale.
In data 01/10/2021 il si costituiva mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile, ma formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nello specifico il chiedeva disporre “un regime di affidamento condiviso dei CP_1
Per_ minori, con domiciliazione alternata di e fra i genitori su base settimanale” e il Per_2
mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, in luogo del contributo indiretto al mantenimento dei figli a suo carico.
In sede di prima udienza, in data 07/10/2021, le parti concordavano sulla necessità di espletare ctu finalizzata al monitoraggio dei nuclei familiari di ambedue i genitori e alla verifica della idoneità genitoriale degli stessi. Il Presidente confermava le condizioni di separazione.
All'esito della prima udienza dinnanzi al Giudice Istruttore, veniva disposta CTU e veniva conferito incarico ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare.
In data 02/06/2022 la CTU depositava l'elaborato peritale, il quale evidenziava “aspetti di inadeguatezza genitoriale da parte del signor attinenti le sue modalità comunicative e CP_1
relazionali con i minori, la labilità delle sue capacità di regolazione degli impulsi e modulazione delle
pagina 7 di 17 emozioni, la ridotta capacità riflessiva e di mentalizzazione e gli irrisolti del rapporto con l'ex-moglie che rischia di essere, pur se in modo intermittente, conflittuale e disfunzionale”.
Ciò nonostante il perito dava atto della sussistenza di legami significativi tra padre e bambini e non riteneva di disporre una riduzione della frequentazione, quanto piuttosto proponeva che i rapporti tra il padre e i minori venissero “monitorati da una figura educativa che possa garantire che i minori non vivano situazioni di pregiudizio nell'ambiente paterno e che osservi le modalità relazionali ed educative messe in atto dal padre in modo da poterlo aiutare ad evidenziare e correggere eventuali aspetti disfunzionali. Si ritiene infatti che il padre debba essere sostenuto sul piano della genitorialità e guidato a sintonizzarsi sui bisogni e gli stati d'animo dei propri bambini in modo da adottare con loro condotte più consone e maggiormente rispondenti alle loro esigenze”.
Rispetto alla invece, si riscontrava la necessità di interventi a sostegno della genitorialità, in Pt_1 particolare al fine di aiutarla “a mettere a fuoco e correggere gli aspetti di criticità del proprio rapporto con i minori, particolarmente rispetto alla rappresentazione della figura paterna”.
Quanto ai profili attinenti alla coppia il CTU esprimeva l'opportunità di interventi di sostegno volti “ad addivenire a migliori modalità comunicative” al fine di assumere “le decisioni più opportune per i minori attraverso un percorso di mediazione che possa anche 'bonificare' la relazione e stemperare i sentimenti reciproci acutamente negativi”.
Da ultimo, si rilevava l'opportunità di una presa in carico di per un percorso di psicoterapia volto Per_2
ad aiutarlo ad imparare a riconoscere ed esprimere i suoi vissuti emotivi.
Quanto al quesito relativo al migliore regime di affidamento, il CTU concludeva per un affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione della frequentazione padre/figli veniva strutturata secondo il seguente palinsesto:
“I minori trascorreranno fine settimana alterni con il padre dall'uscita da scuola del venerdì alle
21.30 della domenica sera. Trascorreranno inoltre presso il padre due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola alle 21.30: il lunedì (tutte le settimane) e il martedì o giovedì (a settimane alterne). Le festività e le vacanze estive dovranno essere equamente suddivise tra i due genitori con modalità che potranno essere stabilite di volta in volta dai diretti interessati che non hanno mai mostrato particolari difficoltà nell'accordarsi in proposito”.
All'udienza del 30/06/2022 il Giudice disponeva che i rapporti genitoriali fossero regolati come da conclusioni della CTU, incaricando i Servizi Sociali competenti di attuare gli interventi individuati in sede di elaborato peritale.
I SS provvedevano a monitorare il nucleo, ad attivare un intervento educativo domiciliare presso le case di entrambe i genitori e, sentite le scuole, ritenevano non più necessaria la presa in carico pagina 8 di 17 psicologica di le cui difficoltà venivano circoscritte sia dai SS che dalla scuola al solo periodo in Per_2 cui si svolgeva la CTU, caratterizzato peraltro da un'accesa conflittualità fra i genitori.
A gennaio 2024 la causa veniva riassegnata al nuovo Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 438/2024 del 27.5.2024, Tribunale di Busto Arsizio, il veniva condannato CP_1
ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 e
612 bis c.p., avvinti dal vincolo di continuazione, ammettendo l'imputato al beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione, entro il termine di un anno, a specifico percorso di recupero presso ente o associazione che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica relativamente ai reati per i quali la pena si applica.
Il resistente veniva ritenuto responsabile dei seguenti reati, commessi nel 2018 e 2019:
Il 5.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Si precisa che non venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. in quanto alla prima udienza dinnanzi al GI (24.11.2021) le parti concordavano di riservare all'esito della CTU la concessione dei termini e, successivamente, nonostante la CTU fosse stata depositata il 2.6.2022, omettevano di chiedere i termini sino a novembre 2024, nonostante si fossero nel frattempo svolte almeno altre quattro udienze.
Solo all'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente domandava per la prima volta, quindi, tardivamente, la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
pagina 9 di 17 1) Domanda divorzile
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I fatti dedotti dalla ricorrente a sostegno di tale domanda sono documentalmente provati (copia dell'atto di matrimonio e del verbale di separazione consensuale omologato, allegati 1 e 2 al ricorso introduttivo).
È pacifico che, in seguito alla separazione, i coniugi non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
2) Affidamento e collocamento dei minori
Nel ricorso introduttivo la ricorrente chiedeva “assumere ogni più opportuno provvedimento che verrà ritenuto come maggiormente rispondente al superiore interesse dei minori in punto di collocamento prevalente e frequentazione del genitore non collocatario, anche all'esito dell'espletamento di
Consulenza Tecnica d'Ufficio ovvero dei diversi ed ulteriori accertamenti ed approfondimenti che verranno disposti dall'Ill.mo Giudice”.
Il resistente, invece, sin dalla costituzione in giudizio avanzava richiesta di affidamento condiviso dei Per_ minori, con collocamento alternato di e fra i genitori su base settimanale. Per_2
Accogliendo le concordi richieste istruttorie formulate dalle parti, in data 24/11/2022 il Giudice istruttore provvedeva alla nomina di CTU, al quale veniva richiesto di valutare l'idoneità delle parti ad assolvere ai propri compiti genitoriali e di esprimere parere motivato in ordine alle modalità di affido e di collocazione dei minori maggiormente idonee ad assicurare a questi ultimi adeguata cura ed educazione.
In sede di elaborato peritale, la CTU individuava quale regime maggiormente idoneo alle esigenze dei minori quello di affido congiunto degli stessi ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
In merito alla frequentazione padre/figli la CTU proponeva che i minori trascorressero presso il padre due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita da scuola alle 21.30) a settimane alterne e che, a fine settimana alterni, i minori trascorressero il fine settimana con il padre dall'uscita da scuola del venerdì sino alle 21.30 della domenica sera.
Questo in quanto l'elaborato peritale evidenziava profili di inadeguatezza in capo al CP_1
“attinenti le sue modalità comunicative e relazionali con i minori, la labilità delle sue capacità di regolazione degli impulsi e modulazione delle emozioni, la ridotta capacità riflessiva e di
pagina 10 di 17 mentalizzazione e gli irrisolti del rapporto con l'ex-moglie che rischia di essere, pur se in modo intermittente, conflittuale e disfunzionale”.
Tali profili di inadeguatezza non venivano ritenuti tali da giustificare una contrazione della frequentazione padre/figli, ma si reputava opportuno avviare degli interventi a sostegno della genitorialità (precipuamente intervento di educativa domiciliare e monitoraggio dei Servizi Sociali).
All'esito dello svolgimento dell'istruttoria, la in sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1 chiedeva confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé secondo il calendario proposto dal CTU e già applicato dalle parti.
In data 02/11/2024 il rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo, in via principale, CP_1
l'affidamento condiviso dei figli ai genitori con collocamento alternato e, in via subordinata,
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente degli stessi presso la casa materna secondo il calendario proposto anche da quest'ultima.
La lunga istruttoria e gli esiti degli interventi di supporto e monitoraggio del nucleo familiare giustificano il mantenimento del regime di affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre.
Ciò in quanto, premesso un netto miglioramento della comunicazione tra le parti in causa e le conseguenti benefiche ripercussioni anche sui minori, la domanda del resistente, volta ad ottenere un regime di affidamento condiviso con collocamento alternato dei figli, non può, rebus sic stantibus, trovare accoglimento.
Ostano a tale regime non solo gli esiti della ctu, ma anche le relazioni dei Servizi Sociali che hanno seguito, nel corso del procedimento e per un lungo lasso di tempo, il nucleo familiare.
Infatti, pur riconoscendosi un legame significativo tra i figli e il si deve evidenziare che il CP_1
resistente, in ragione degli orari lavorativi che svolge (organizzati su turni notturni), si avvale sistematicamente dell'ausilio della propria madre nella gestione dei figli, delegandole il trasporto dei minori, lo svolgimento di attività ludiche e di aiuto allo svolgimento dei compiti .
Dai rendiconti degli interventi di educativa domiciliare paterna emerge, inoltre, come l'area di intervento degli operatori sia stata limitata al supporto dei minori, non potendo intervenire, invece, rispetto ai profili inerenti alle “debolezze paterne” (quali modalità comunicative e relazionali con i minori, modulazione delle emozioni, regolazione degli impulsi, miglioramento della comunicazione con l'ex coniuge).
Nella relazione conclusiva (recante data 25/10/2024) l'operatrice incaricata degli interventi di educativa domiciliare paterna riporta di aver “avuto modo di osservare lo stile genitoriale del sig. poche volte nel periodo considerato, a causa dei turni di lavoro per lo più notturni, che CP_1
pagina 11 di 17 costringevano quindi il padre al riposo pomeridiano. All'inizio di molte domiciliari è capitato che il sig. andasse a riposare dopo l'arrivo dell'educatrice e di entrambi i figli, salutandoli in CP_1
modo affettuoso, con un bacio sulla fronte e un abbraccio e chiedendo loro come stessero”.
Ancora, non è stato possibile notare progressi del né rispetto alle criticità emerse in sede di CP_1 ctu (agli esiti della quale, si ricorda, si stabiliva che i rapporti padre/figli venissero “monitorati da una figura educativa che possa garantire che i minori non vivano situazioni di pregiudizio nell'ambiente paterno e che osservi le modalità relazionali ed educative messe in atto dal padre in modo da poterlo aiutare ad evidenziare e correggere eventuali aspetti disfunzionali”) né rispetto agli obiettivi che l'educativa domiciliare si poneva, quali “aumentare la sensibilità nei confronti dei figli”, “renderlo più partecipe delle problematiche extra scolastiche dei figli”. Pertanto, non si è potuto beneficiare a pieno dell'intervento degli educatori e apprezzare margini di miglioramento.
La invece, lavora part-time ed è, quindi, in condizione di accudire i figli in prima persona, Pt_1
senza dover ricorrere costantemente al supporto dei nonni, come emerso anche dalle relazioni di EDM.
Pertanto, poiché il principio di bigenitorialità non implica necessariamente che i minori trascorrano con ciascun genitore lo stesso periodo di tempo e poiché nel caso di specie, ove venisse adottato il collocamento paritario, i minori, nelle settimane di competenza del padre, verrebbero accuditi dalla nonna paterna e non dal genitore, deve essere confermato il collocamento prevalente presso la madre
(in un caso per molti aspetti affine a quello avente ad oggetto il presente giudizio, la giurisprudenza di merito aveva rigettato la richiesta di collocamento alternato, motivando sulla scorta delle difficoltà di dialogo e di confronto tra i genitori e sulla incompatibilità di questo con gli impegni lavorativi dell'istante, il quale in ragione del contratto di lavoro full time e dell'attività professionale svolta non si trovava nella condizione di offrire ai figli eguale assistenza rispetto alla madre1).
Tutto quanto sopra considerato, si ritiene, pertanto, che vada confermato il regime di affidamento così come delineato in sede di ctu, sperimentato con esiti positivi nel corso del processo e capace di assicurare maggiore stabilità ai minori.
Quanto alla frequentazione con il genitore non collocatario, del pari, va mantenuto il palinsesto contenuto nell'elaborato peritale, fermi restando migliori accordi tra ex coniugi volti a rendere tale calendarizzazione maggiormente flessibile. Come, infatti, emerge anche dalle ultime relazioni dei S.S., dall'estate del 2023 il clima tra le parti è maggiormente disteso, vi è spazio per un dialogo costruttivo tra i due che ha loro consentito di prendere autonomamente accordi in merito alla regolamentazione o a variazioni dei momenti di visita già programmati.
pagina 12 di 17 Le conclusioni delle parti relative a ferie estive e festività sono, poi, identiche.
Si precisa che, nonostante la sentenza ex art. 444 c.p.p., deve essere disposto l'affido condiviso, peraltro domandato da tutte le parti, in considerazione delle conclusioni della CTU, del tempo trascorso rispetto ai fatti contestati (commessi nel 2018 e 2019), della diminuzione della conflittualità e della capacità delle parti di confrontarsi e accordarsi emersa dalle relazioni dei SS relative all'estate 2023 ed al periodo successivo (relazioni del 16.2.24 e 28.10.24).
3) Mantenimento dei minori
In punto di mantenimento dei figli minori la chiedeva, in sede di precisazione delle Pt_1
conclusioni, di prevedere un contributo al mantenimento dei figli in capo al pari ad CP_1
€1.300,00 mensili o, in subordine, della somma ritenuta di giustizia, comunque in misura non inferiore ad € 500,00, importo concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, come rivalutato alla luce degli indici ISTAT. La somma domandava veniva aumentata a seguito del deposito della documentazione economica aggiornata.
Il resistente, in via principale, negava la sussistenza dei presupposti fondanti un obbligo di mantenimento indiretto, chiedendo “disporre il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, con conseguente obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione delle spese straordinarie, da ripartire al 50%”.
In via subordinata, chiedeva quantificarsi il suo contributo al mantenimento dei figli nell'importo complessivo di € 700,00, da rivalutarsi, a partire dall'anno successivo a quello del primo versamento, in base agli indici ISTAT.
La domanda di contributo al mantenimento diretto formulata dal principaliter va rigettata in CP_1
quanto si fonda su un collocamento paritetico.
Ritiene invece il Collegio che, all'esito della ricostruzione del quadro patrimoniale delle parti, tale assegno vada quantificato in € 600,00 per figlio a far data da gennaio 2023 (ossia da quando vi è prova dell'aumento del reddito del padre), oltre rivalutazione annuale. Per il periodo precedente e sino a dicembre 2022, invece, si confermano i provvedimenti adottati dal Presidente.
Inoltre, come richiesto da entrambe le parti, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% fra i due genitori ed essere regolate come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
L'assegno a carico del padre viene quantificato tenendo conto della profonda differenza fra i redditi delle parti.
La ricorrente, infatti, assunta con contratto a tempo indeterminato e part- time, percepisce uno stipendio netto di circa € 900/1.000, calcolato su tredici mensilità (si veda la documentazione pagina 13 di 17 depositata ad ottobre 2024). Inoltre, percepisce interamente l'AU che, per i due figli avuti con il resistente, ammonta a circa € 400. In sede di separazione le parti concordavano che gli assegni familiari venissero percepiti dalla madre e nel presente giudizio il padre non domandava una diversa regolamentazione dell'AU.
La poi, on sostiene canoni di locazione, mutui per l'immobile in cui vive, donatole dai Pt_1
genitori.
Ha da poco avuto une terza figlia con il nuovo compagno.
Il resistente, invece, ha uno stipendio di €1.800/1.900 netti, oltre alla tredicesima mensilità.
Questi, però, oltre ad avere un contratto di lavoro subordinato con svolge l'attività Controparte_2 di libero professionista dalla quale ricavava nel 2023 un reddito netto di € 31.160 (si vedano la memoria di replica del e la documentazione depositata il 15.10.2024 ed il 2.11.2024). CP_1
Quindi nell'ultima dichiarazione del resistente risulta un reddito netto complessivo di almeno €
52.884,00 (come riconosciuto nella memoria di replica) che corrisponde ad € 4.400 per tredici mensilità.
Il poi, vive insieme alla propria madre, nell'abitazione di proprietà di quest'ultima. CP_1
Dagli estratti conto del resistente risultano alcuni esborsi per mutuo o finanziamenti. Il resistente, però, in nessuno dei propri atti chiariva le ragioni per le quali erano stati contratti i finanziamenti (spese di famiglia o esborsi voluttuari) né la loro durata. Negli atti nemmeno veniva allegata l'esistenza di dette spese. Sarebbe, invece, stato onere del resistente fornire dette informazioni.
Così chiarite le condizioni economiche delle parti, tenuto conto del miglioramento - icto oculi apprezzabile dal raffronto delle dichiarazioni dei redditi del - della situazione patrimoniale CP_1
Per_ del resistente rispetto al giudizio di separazione, delle modalità di mantenimento diretto di e Per_2
da parte di ambedue i genitori (anche considerato che il padre trascorre con i minori un lasso di tempo tutt'altro che simbolico), dell'accrescimento delle esigenze dei minori rispetto al momento della separazione (risalente al 2018), l'assegno deve essere quantificato in € 600 per minore.
Peraltro, si deve evidenziare che, anche in caso di collocamento paritario, non sarebbe stato revocato, ma solo ridotto l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente per i figli.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli non in misura identica bensì proporzionale al reddito al fine di assicurare che il tenore di vita dei figli non muti a seguito della fine della convivenza fra i genitori.
Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento, infatti, il Giudice non deve tenere conto solo dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ma anche delle esigenze dei figli, del precedente tenore pagina 14 di 17 di vita, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore.
Pertanto, considerata la marcata differenza di redditi fra le parti, anche in caso di collocamento paritario sarebbe stato previsto a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della madre affinchè i figli potessero sempre mantenere lo stesso tenore di vita.
4) Spese di lite
In ragione della prevalente soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese di lite della ricorrente.
Le spese di CTU devono essere poste a carico della parte resistente nella misura di due terzi e di un terzo a carico della ricorrente.
Anche quest'ultima deve sostenere una quota (seppur minoritaria) di spese di CTU considerato che l'iniziale conflittualità rilevata dalla CTU era imputabile ad entrambe le parti: “la conflittualità tra i genitori, sostenuta dalla rabbia del signor e dalla paura, almeno parzialmente di natura CP_1 paranoidea, della signora rappresenta un grave ostacolo all'esercizio di una buona co- Pt_1 genitorialità”. Veniva, infatti, evidenziata la necessità di un sostegno per entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando fra le aprti di cui in epigrafe:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.09.2010, tra i sig.ri e in Nosate (MI), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Pt_1 CP_1
Comune di Nosate (Anno 2010, Parte II, Serie A, n. 9);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) DISPONE l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei minori presso la madre;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle 21,30, quando il genitore avrà cura di riaccompagnare i figli presso la casa materna. Due volte durante la settimana nei giorni di lunedì e martedì nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre e nei giorni di lunedì e giovedì, nelle settimane in cui i ragazzi trascorreranno il fine settimana con la mamma, dall'uscita da scuola e sino alle 21,30, quando il padre pagina 15 di 17 Per_ riaccompagnerà e presso la casa materna. Il calendario della frequentazione padre- Per_2
figli nel corso della settimana potrà subire variazioni di giorni ed orari per accordo tra i genitori in relazione ai turni di lavoro/riposo del sig. a tal fine il sig. continuerà a CP_1 CP_1
trasmettere all'inizio di ciascun mese via e-mail o whatsapp alla signora il calendario Pt_1
dei turni. Per_ Durante le vacanze estive, e potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non Per_2
consecutivi con ciascuno dei genitori. I giorni saranno comunicati da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno. Per_ Durante le vacanze scolastiche nel corso dell'anno (Natale, Epifania, Carnevale e Pasqua)
e potranno trascorrere fino a metà del periodo di vacanza con ciascun genitore. In difetto Per_2
varranno le regole ordinarie per la settimana ed il fine settimana.
Per_ e trascorreranno il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 8 dicembre, ultimo giorno Per_2 dell'anno e primo giorno dell'anno nuovo, Epifania, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ecc, con il padre o con la madre secondo il principio dell'alternanza delle Feste e degli anni;
5) PONE A CARICO del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, a far data da gennaio 2023, un assegno mensile di € 600,00 per figlio, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita. Dal deposito del ricorso a dicembre 2022 conferma il contributo nella misura stabilita all'udienza presidenziale;
6) DISPONE che le spese straordinarie, regolate come da Protocollo vigente della Corte
d'Appello di Milano, siano ripartite al 50% fra i genitori;
7) DISPONE che la madre percepisca integralmente l'assegno unico;
8) PONE le spese di CTU definitivamente a carico del resistente nella misura di due terzi e della ricorrente nella misura di un terzo;
9) CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in €
98,00 per spese ed in € 6.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi.
MANDA la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte d'Appello di Torino, decreto 14 marzo 2024 -Presidente Rel. Mecca