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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 3310/2021
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
dispone come da ordinanza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
Pagina 1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
______________________
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex artt. 669 bis e ss., 702 bis C.P.C. iscritto al n. 3310/2021 R.G., promosso da in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di Parte_1 iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. ), la con P.IVA_1 Parte_2 sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F., P. IVA e
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , quale mandataria con rappresentanza in P.IVA_2 forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del Persona_1
18.12.2019 (Rep. 55730 – Racc. n. 41254, registrato a Pordenone il 20.12.2019 al n. 17833 serie 1t) di
" con unico socio, (già Controparte_1 Controparte_2 giusta fusione per incorporazione del 26.10.2020) numero di codice fiscale e
[...] iscrizione al Registro Imprese di Treviso R.E.A. n. TV-372945, quest'ultima, a propria P.IVA_3 volta, mandataria con rappresentanza di , giusta procura autenticata nella firma per atto a Pt_1 rogito del Notaio del 9 dicembre 2019 (Rep. 28365/12029, registrato a Milano DP Persona_2
I al n. 50268 s.1T), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti, giusta procura in atti. ricorrente –
CONTRO
(cf ) Controparte_3 C.F._1
Resistente contumace
OSSERVA con ricorso ex art. 702 bis C.P.C. depositato il 24.06.2021, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, deduzione, eccezione, accertare e dichiarare che i cespiti ipotecati in favore dell' e siti in Roccapiemonte (SA), Via CP_4
S. Gargiulo, censiti al NCEU Foglio 3, Particella 107, subalterni 90 e 97, Categoria C/6 sono divenuti di proprietà del Signor , nato in [...], il [...], Cod. Fiscale Controparte_3 C.F._2
Pagina 2 quale unico socio dell'estinta C.F. Il tutto con C.F._3 Parte_3 P.IVA_4 vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Parte ricorrente assumeva in fatto:
a) che il (GIà ed incorporante la Controparte_5 CP_6 [...]
) ha ceduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 L. 130/99 e dell'art. Controparte_7
58 Testo Unico Bancario – come da avviso sulla G.U. – Parte Seconda – n. 119 del 15.10.15 a
(cessionaria) una parte dei suoi crediti, tra cui è compreso quello vantato nei CP_8 confronti della in persona del legale rappresentante p.t., e CP_3 Parte_3 dei Signori e in virtù del decreto ingiuntivo n. Controparte_3 CP_9
787/2021 (n. 2381/2012 RG) emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in date 01 - 03.07.2012, notificato in date 01.08.2012 e 04.09.2012, dichiarato esecutivo, limitatamente alla sorte ingiunta, il 23.05.2013 con apposizione della relativa formula il 24.06.2013;
b) che a sua volta ha ceduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 L. 130/99 e CP_8 dell'art. 58 Testo Unico Bancario, a come da avviso sulla G.U. – Parte_1
Parte Seconda – n. 141 del 30.11.2019 il credito di cui al precedente punto A);
c) che il cessionario ha conferito a (già CP_1 Controparte_1 Controparte_2
) ogni espressa facoltà di sub delegare l'attività di gestione in qualità di soggetto incaricato
[...] alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e che a sua volta Controparte_1
(già ) ha delegato al compimento di tutti gli atti
[...] Controparte_2 Pt_2 Parte_2 relativi alla migliore gestione dei crediti.
d) Che - Con decreto ingiuntivo n. 787/2012 (n. 2381/12 R.G.) emesso in forma non esecutiva in data 01 - 03.07.2012, notificato in date 01.08.2021 e 01.10.2012, dichiarato esecutivo, limitatamente alla sorte ingiunta, il 23.05.2013 con apposizione della relativa formula il
24.06.2013, il Tribunale Civile di Nocera Inferiore ha ingiunto alla Parte_3 in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , con sede in
[...] P.IVA_4
Roccapiemonte, alla Via Salvatore Gargiulo n. 30 ed ai Signori C.F. Controparte_3 [...]
e C.F. di pagare solidalmente C.F._4 CP_9 CodiceFiscale_5 in favore dell'Istituto istante la somma di € 58.643,62=, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda e fino al soddisfo e le spese della procedura liquidate nella somma complessiva di €
1.106,00, di cui € 595,00 per onorari, € 388,00 per diritti ed € 123,00 per spese, oltre accessori di legge (doc.n. 1);
e) Che a garanzia del predetto credito è stata iscritta ipoteca giudiziale in data 01.07.2013 presso la
Conservatoria dei RR.II. di Salerno al n. 23101/2219 di formalità in danno della
[...] sulle seguenti porzioni immobiliari: “quota pari a 1/1 del diritto di Parte_3 piena proprietà: - della porzione immobiliare sita in Roccapiemonte (SA), alla Via S. Gargiulo,
Pagina 3 Foglio 3, Particella 107, subalterno 90, Categoria C/6; - della porzione immobiliare sita in
Roccapiemonte (SA), alla Via S. Gargiulo, Foglio 3, Particella 107, subalterno 97, Categoria C/6.
f) Che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo ed all'iscrizione ipotecaria La
(in data 17.06.2014 ) è stata cancellata dal registro delle CP_3 Parte_3 imprese g) Che il bene oggetto della garanzia ipotecaria risulta ancora catastalmente intestato alla Società ormai estinta h) Che è interesse della ricorrente individuare l'attuale proprietario del bene onde procedere all'esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito.
Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, Controparte_3 rimaneva contumace.
La causa, veniva istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del
05.03.2025, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note riepilogative.
Motivi della decisione
Venendo al merito si osserva quanto segue.
Vanno richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze n. 6070,
6071 e 6072 del 12 marzo 2013, laddove è stato sottolineato come il legislatore della riforma, introducendo nel secondo comma dell'art. 2495 c.c. l'inciso iniziale "Ferma restando l'estinzione della società", ha introdotto una rilevante innovazione in quanto, una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell'ente consegue, con effetto costitutivo, l'estinzione dell'ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – orami estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci. Si legge infatti nella motivazione della Sentenza n. 6070: - "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta;
ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".
Pagina 4 Più nello specifico, nella sentenza si legge che "sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica dell'art. 528 c.c. e segg.. Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive. Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il sostrato personale.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione"
I medesimi principi sono stati ribaditi da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 19580 del 04/08/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022.
Va inoltre rammentato che la disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l'art. 2490, sesto comma, c.c. prevede la cancellazione d'ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno lato sensu successorio, ben ricostruito dal Supremo collegio, si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell'estinzione dell'ente e a fornire adeguata tutela all'interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l'individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare riferimento per la gestione di tali rapporti.
Venendo al caso di specie, è pacifico, e documentato che gli immobili oggetto di causa risultano ancora intestati alla cancellata società “ Parte_3
In applicazione dei principi sopra menzionati, al momento della cancellazione della società coloro che risultano essere soci subentrano – una volta venuto meno l'ente titolare di beni immobili – nella titolarità o meglio nella comproprietà indivisa dei medesimi, senza ovviamente che tale fenomeno
Pagina 5 "successorio" necessiti, per perfezionarsi, di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei soggetti interessati (e ciò indipendentemente dagli effetti che derivino da tale acquisizione).
Risulta dalla visura in atti che al momento della cancellazione della società l'unico socio era il sig.
. Controparte_3
Pertanto, in base ai principi di diritto sopra esposti, il compendio immobiliare oggetto di causa al momento della cancellazione della società è passato in Parte_3 proprietà a . Controparte_3
La domanda principale proposta deve trovare dunque pieno accoglimento.
Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione dell'avvenuto trasferimento presso i
Registri Immobiliari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri dettati dal
D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato. In particolare: a) lo scaglione di riferimento, determinato in base all'art. 15 c.p.c., è quello relativo alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00; b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, di trattazione e decisoria, c) per tutte le fasi si applicano i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente: accerta e dichiara che i cespiti ipotecati e siti in
Roccapiemonte (SA), Via S. Gargiulo, censiti al NCEU Foglio 3, Particella 107, subalterni 90 e 97,
Categoria C/6 sono divenuti di proprietà del Signor , nato in [...] Controparte_3
(SA), il 17.03.1944, Cod. Fiscale quale unico socio dell'estinta CodiceFiscale_6 [...]
C.F. Parte_3 P.IVA_4
- condanna a rifondere a parte ricorrente le spese legali che si liquidano in euro 440,00 Controparte_3 per esborsi, euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente i data 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
Pagina 6
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 3310/2021
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
dispone come da ordinanza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
Pagina 1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
______________________
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex artt. 669 bis e ss., 702 bis C.P.C. iscritto al n. 3310/2021 R.G., promosso da in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di Parte_1 iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. ), la con P.IVA_1 Parte_2 sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F., P. IVA e
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , quale mandataria con rappresentanza in P.IVA_2 forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del Persona_1
18.12.2019 (Rep. 55730 – Racc. n. 41254, registrato a Pordenone il 20.12.2019 al n. 17833 serie 1t) di
" con unico socio, (già Controparte_1 Controparte_2 giusta fusione per incorporazione del 26.10.2020) numero di codice fiscale e
[...] iscrizione al Registro Imprese di Treviso R.E.A. n. TV-372945, quest'ultima, a propria P.IVA_3 volta, mandataria con rappresentanza di , giusta procura autenticata nella firma per atto a Pt_1 rogito del Notaio del 9 dicembre 2019 (Rep. 28365/12029, registrato a Milano DP Persona_2
I al n. 50268 s.1T), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti, giusta procura in atti. ricorrente –
CONTRO
(cf ) Controparte_3 C.F._1
Resistente contumace
OSSERVA con ricorso ex art. 702 bis C.P.C. depositato il 24.06.2021, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, deduzione, eccezione, accertare e dichiarare che i cespiti ipotecati in favore dell' e siti in Roccapiemonte (SA), Via CP_4
S. Gargiulo, censiti al NCEU Foglio 3, Particella 107, subalterni 90 e 97, Categoria C/6 sono divenuti di proprietà del Signor , nato in [...], il [...], Cod. Fiscale Controparte_3 C.F._2
Pagina 2 quale unico socio dell'estinta C.F. Il tutto con C.F._3 Parte_3 P.IVA_4 vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Parte ricorrente assumeva in fatto:
a) che il (GIà ed incorporante la Controparte_5 CP_6 [...]
) ha ceduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 L. 130/99 e dell'art. Controparte_7
58 Testo Unico Bancario – come da avviso sulla G.U. – Parte Seconda – n. 119 del 15.10.15 a
(cessionaria) una parte dei suoi crediti, tra cui è compreso quello vantato nei CP_8 confronti della in persona del legale rappresentante p.t., e CP_3 Parte_3 dei Signori e in virtù del decreto ingiuntivo n. Controparte_3 CP_9
787/2021 (n. 2381/2012 RG) emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in date 01 - 03.07.2012, notificato in date 01.08.2012 e 04.09.2012, dichiarato esecutivo, limitatamente alla sorte ingiunta, il 23.05.2013 con apposizione della relativa formula il 24.06.2013;
b) che a sua volta ha ceduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 L. 130/99 e CP_8 dell'art. 58 Testo Unico Bancario, a come da avviso sulla G.U. – Parte_1
Parte Seconda – n. 141 del 30.11.2019 il credito di cui al precedente punto A);
c) che il cessionario ha conferito a (già CP_1 Controparte_1 Controparte_2
) ogni espressa facoltà di sub delegare l'attività di gestione in qualità di soggetto incaricato
[...] alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e che a sua volta Controparte_1
(già ) ha delegato al compimento di tutti gli atti
[...] Controparte_2 Pt_2 Parte_2 relativi alla migliore gestione dei crediti.
d) Che - Con decreto ingiuntivo n. 787/2012 (n. 2381/12 R.G.) emesso in forma non esecutiva in data 01 - 03.07.2012, notificato in date 01.08.2021 e 01.10.2012, dichiarato esecutivo, limitatamente alla sorte ingiunta, il 23.05.2013 con apposizione della relativa formula il
24.06.2013, il Tribunale Civile di Nocera Inferiore ha ingiunto alla Parte_3 in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , con sede in
[...] P.IVA_4
Roccapiemonte, alla Via Salvatore Gargiulo n. 30 ed ai Signori C.F. Controparte_3 [...]
e C.F. di pagare solidalmente C.F._4 CP_9 CodiceFiscale_5 in favore dell'Istituto istante la somma di € 58.643,62=, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda e fino al soddisfo e le spese della procedura liquidate nella somma complessiva di €
1.106,00, di cui € 595,00 per onorari, € 388,00 per diritti ed € 123,00 per spese, oltre accessori di legge (doc.n. 1);
e) Che a garanzia del predetto credito è stata iscritta ipoteca giudiziale in data 01.07.2013 presso la
Conservatoria dei RR.II. di Salerno al n. 23101/2219 di formalità in danno della
[...] sulle seguenti porzioni immobiliari: “quota pari a 1/1 del diritto di Parte_3 piena proprietà: - della porzione immobiliare sita in Roccapiemonte (SA), alla Via S. Gargiulo,
Pagina 3 Foglio 3, Particella 107, subalterno 90, Categoria C/6; - della porzione immobiliare sita in
Roccapiemonte (SA), alla Via S. Gargiulo, Foglio 3, Particella 107, subalterno 97, Categoria C/6.
f) Che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo ed all'iscrizione ipotecaria La
(in data 17.06.2014 ) è stata cancellata dal registro delle CP_3 Parte_3 imprese g) Che il bene oggetto della garanzia ipotecaria risulta ancora catastalmente intestato alla Società ormai estinta h) Che è interesse della ricorrente individuare l'attuale proprietario del bene onde procedere all'esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito.
Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, Controparte_3 rimaneva contumace.
La causa, veniva istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del
05.03.2025, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note riepilogative.
Motivi della decisione
Venendo al merito si osserva quanto segue.
Vanno richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze n. 6070,
6071 e 6072 del 12 marzo 2013, laddove è stato sottolineato come il legislatore della riforma, introducendo nel secondo comma dell'art. 2495 c.c. l'inciso iniziale "Ferma restando l'estinzione della società", ha introdotto una rilevante innovazione in quanto, una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell'ente consegue, con effetto costitutivo, l'estinzione dell'ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – orami estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci. Si legge infatti nella motivazione della Sentenza n. 6070: - "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta;
ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".
Pagina 4 Più nello specifico, nella sentenza si legge che "sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica dell'art. 528 c.c. e segg.. Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive. Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il sostrato personale.
Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione"
I medesimi principi sono stati ribaditi da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 19580 del 04/08/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022.
Va inoltre rammentato che la disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l'art. 2490, sesto comma, c.c. prevede la cancellazione d'ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno lato sensu successorio, ben ricostruito dal Supremo collegio, si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell'estinzione dell'ente e a fornire adeguata tutela all'interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l'individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare riferimento per la gestione di tali rapporti.
Venendo al caso di specie, è pacifico, e documentato che gli immobili oggetto di causa risultano ancora intestati alla cancellata società “ Parte_3
In applicazione dei principi sopra menzionati, al momento della cancellazione della società coloro che risultano essere soci subentrano – una volta venuto meno l'ente titolare di beni immobili – nella titolarità o meglio nella comproprietà indivisa dei medesimi, senza ovviamente che tale fenomeno
Pagina 5 "successorio" necessiti, per perfezionarsi, di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei soggetti interessati (e ciò indipendentemente dagli effetti che derivino da tale acquisizione).
Risulta dalla visura in atti che al momento della cancellazione della società l'unico socio era il sig.
. Controparte_3
Pertanto, in base ai principi di diritto sopra esposti, il compendio immobiliare oggetto di causa al momento della cancellazione della società è passato in Parte_3 proprietà a . Controparte_3
La domanda principale proposta deve trovare dunque pieno accoglimento.
Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione dell'avvenuto trasferimento presso i
Registri Immobiliari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri dettati dal
D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato. In particolare: a) lo scaglione di riferimento, determinato in base all'art. 15 c.p.c., è quello relativo alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00; b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, di trattazione e decisoria, c) per tutte le fasi si applicano i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente: accerta e dichiara che i cespiti ipotecati e siti in
Roccapiemonte (SA), Via S. Gargiulo, censiti al NCEU Foglio 3, Particella 107, subalterni 90 e 97,
Categoria C/6 sono divenuti di proprietà del Signor , nato in [...] Controparte_3
(SA), il 17.03.1944, Cod. Fiscale quale unico socio dell'estinta CodiceFiscale_6 [...]
C.F. Parte_3 P.IVA_4
- condanna a rifondere a parte ricorrente le spese legali che si liquidano in euro 440,00 Controparte_3 per esborsi, euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente i data 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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