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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 23/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RG 1073/2023 promosso dai coniugi:
, nato a [...] il [...]. residente in [...]
Landris nr. 32 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Belluno, via Luigi C.F._1
Zuppani nr. 5, presso lo studio dell'avv. Giacinta Ribecco, che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
, nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Belluno, via Garibaldi nr. 78, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Maurizio Paniz, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
pagina 1 di 4 I coniugi e , premettendo di essersi uniti in matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario a Villafrati (PA) in data 12/08/2011 (atto n. 7, parte II, serie A, Ufficio 1) e che dall'unione coniugale sono nate in data 05/03/2013 la figlia e in data 16/08/2016 la figlia R_
, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. Persona_2
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dai difensori e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 04/11/2024;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 12/12/2023;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Villafrati (PA) in data 12 agosto 2011 (atto n. 7, parte II, serie A, Ufficio 1) tra nato a [...] il Parte_1
15/01/1981, residente in [...] e nata a [...] il Controparte_1
23/10/1982, residente in [...] (c.f. ), alle seguenti C.F._2 condizioni, come concordare dalle parti e che qui si trascrivono:
1) sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri Parte_1
e in data 12.8.2011 a Palermo, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_1 detto Comune anno 2011, n. 7, Parte II, serie A, Ufficio 1, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) l'immobile adibito a casa familiare – di proprietà del sig. – sito a Sedico in via Landris 32, con Parte_1 arredi e suppellettili, rimane assegnato al sig. Parte_1
3) il rimborso dei finanziamenti al consumo accesi dalle parti e che dovessero essere ancora attivi nel momento in cui matureranno le condizioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio continueranno ad essere a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno fino a completa estinzione degli stessi;
pagina 2 di 4 4) (A) le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i coniugi che eserciteranno la R_ Persona_2 responsabilità genitoriale secondo le modalità dell'affidamento condiviso;
(B) ognuno dei genitori potrà tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì alla fine dell'orario scolastico, fino al lunedì mattina quando le riporterà
a scuola;
(C) in considerazione degli orari di lavoro su turni di entrambi i ricorrenti e della gestione delle minori fino ad oggi seguite dalla coppia genitoriale, di settimana in settimana le bambine verranno recuperate alla fine dell'orario scolastico dal genitore che avrà svolto il turno lavorativo al mattina e che si occuperà di seguirle nello studio pomeridiano e/o nelle attività extrascolastiche delle minori e/o nelle eventuali visite mediche;
(D) dopo la cena, lo stesso genitore porterà le figlie presso l'abitazione dell'altro dove le minori si prepareranno per trascorrere la notte ed ivi attenderà il rientro del coniuge, una volta che questi avrà terminato l'orario di lavoro, in modo da non lasciare da sole le figlie;
(E) la mattina seguente, pertanto, il genitore presso il quale le figlie avranno pernottato (e che avrà il turno di lavoro pomeridiano) si curerà di portare le bambine a scuola;
5) ogni genitore avrà diritto di trascorrere con le figlie vacanze e festività secondo quanto di seguito indicato: (A) almeno due settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, da concordare con l'altro genitore entro il
30 aprile di ogni anno in base al piano ferie di ciascuna parte;
(B) una settimana consecutiva nel periodo natalizio, alternando tra i genitori di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
(C) metà delle vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta); (D) nel caso in cui le festività / ferie comprendano uno o più fine settimana spettanti all'altro genitore, il fine settimana successivo al termine delle festività/ferie spetterà all'altro genitore, salvo diverse necessità lavorative delle parti, e si riprenderà così una normale alternanza, eventualmente anche diversa da quella in atto prima delle predette festività/ferie;
6) i giorni festivi, anche infrasettimanali, ed eventuali ponti, verranno suddivisi a metà tra i genitori e trascorsi dalle figlie, alternativamente, con la madre e con il padre;
7) (A) dal momento in cui la sig.ra lascerà l'abitazione familiare, avrà diritto a percepire integralmente CP_1
l'assegno unico universale (ad oggi corrisposto dall'INPS per la somma di € 396,40); (B) il sig. si Parte_1 impegna fin d'ora a sottoscrivere ogni documentazione che si dovesse rendere necessaria in tal senso e/o ad attivare ogni procedura anche telematica al predetto fine;
fino a quando non si verificherà la condizione di cui sopra, detto assegno continuerà ad essere accreditato sul conto corrente cointestato tra i coniugi ed utilizzato per le esigenze della famiglia;
8) le spese straordinarie che verranno sostenute nell'interesse delle figlie (per l'individuazione delle quali si rimanda al protocollo in uso presso il Tribunale di Belluno, che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto e di conoscere) saranno suddivise al 50% tra le parti;
pagina 3 di 4 9) la residenza anagrafica delle figlie minori resterà presso la casa familiare;
nel momento in cui la sig.ra CP_1 lascerà detta abitazione, la residenza delle minori potrà essere trasferita presso la madre nel caso in cui ciò si rendesse necessario al fine di ottenere eventuali benefici (quali, ad esempio, l'assegno unico familiare);
10) le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, e di aver definito tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali con l'accordo di separazione;
11) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di qualunque altro documento equipollente valido per l'espatrio e si impegnano, ove fosse necessario, a sottoscrivere ogni documentazione utile in tal senso anche in favore delle figlie minori;
12) le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza ai fini della decorrenza del termine per il passaggio in giudicato della stessa.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 20 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta
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