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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/09/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3403/2021 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. Della Parte_1
dom. in Villa di Briano alla via del Firmamento n. 10, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del rappr. e dif. Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui ope legis dom. in Napoli alla via Diaz n. 11 RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni: altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2021, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata assunta quale docente a tempo indeterminato, deduceva di avere in precedenza stipulato, a partire dall'anno 1991, plurimi contratti a tempo determinato, in violazione degli artt. 36 co. 5 d.lgs. n. 165/2001 e 5 co. 4 bis d.lgs. n. 386/2001. Dedotto di aver effettuato, vanamente, richiesta in via stragiudiziale, concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno dovuto in violazione dell'art. 36 comma 1 dlvo 165/2001 nonché dell'art. 5 comma 4 bis d.lvo 386/2001, previsto dal citato articolo 36 e quantificata in euro 4.682,83 pari alla retribuzione non percepita tra il 1991 al 2004 ed al riconoscimento degli scatti di anzianità calcolando l'intero periodo lavorativo come servizio di ruolo e mancato riconoscimento dell' aumento della retribuzione in misura pari al 2,50 % per ogni biennio di lavoro prestato, ed in caso di impugnativa dei conteggi allegati, nonché della somma di cui all'art. 18 l. 300/1970 da liquidarsi in via equitativa con risarcimento danni pari alla retribuzione non percepita dal 1991 ad oggi negli intervalli non lavorati tra un contratto ed un altro. Condannare, per l'effetto, il già in persona del p.t. con sede in Napoli alla via Diaz CP_3 CP_4 CP_2
n.11 al pagamento in favo a ri e, a titolo di to danni subiti e subendi per effetto dell'illegittimo ed arbitrario comportamento del convenuto da liquidarsi in euro 4.682,83, così CP_1 come da allegati conteggi oltre riconoscimento degli scatti di anzianità calcolando l'intero periodo lavorativo
1 come servizio di ruolo e mancato riconoscimento dell' aumento della retribuzione in misura pari al 2,50
% per ogni biennio di lavoro prestato nonché della somma di cui all'art. 18 l. 300/1970 da liquidarsi in via equitativa”. Spese vinte, con attribuzione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente che, con articolata CP_1 memoria, eccepita la prescrizione quinquennale ata la fondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungendo all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. In materia va richiamata la pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016, Rv. 641607 - 01), che – richiamato il quadro normativo di riferimento - ha, in via preliminare, sottolineato, confermando il proprio precedente orientamento (sent. n. 10127/2012), che la normativa in materia di supplenze scolastiche di cui alla L. n. 124/1999 ha una connotazione di specialità rispetto alle norme generali di cui al d.lgs. 368/2001, norme, queste ultime, che non possono dunque trovare applicazione con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati con i docenti e con il personale ATA ai sensi dell'art. 4 L. n. 124/1999. La Corte ha poi evidenziato, in linea con quanto già statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Consulta, che un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico si può porre solo con riferimento alle supplenze annuali su posti vacanti e disponibili (c.d. organico di diritto) ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11 della L. n. 124 del 1999. Tali ultime norme, infatti, sono state dichiarate incostituzionali, sicché, in relazione alle ipotesi ivi delineate, può venire in rilievo un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine con riferimento ai contratti già conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/2015 - avendo tale legge, secondo quanto chiarito dalla pronuncia della Consulta, cancellato per il futuro l'illecito comunitario – sempre che tali contratti abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi. Tale soglia temporale è stata desunta dall'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale e ritenuta dalla Corte parametro “ragionevole” considerato che analogo termine è previsto nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine in base all'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001. Quanto al profilo delle ricadute sanzionatorie della illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto con durata complessiva superiore ai trentasei mesi, la Corte ha, in primo luogo, ribadito il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, in virtù dell'operatività del principio del pubblico concorso quale modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Con riguardo, infine, all'impatto delle sopravvenute disposizioni normative, la Suprema Corte ha ritenuto che costituiscano misure proporzionate ed effettive, idonee a sanzionare l'abuso ed a cancellare le conseguenze dell'illecito comunitario e, dunque, a riparare il 2 danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione: a) la stabilizzazione prevista dalla L. n. 107/2015 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 109, L. n. 107/2015; b) l'immissione in ruolo acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali. Anche in quest'ultimo caso, infatti, ad avviso della Corte, l'immissione in ruolo “rispetta i principi di equivalenza ed effettività, poiché il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”. Solo in mancanza di assunzione e/o di una chance concreta di una prossima stabilizzazione, residua, secondo la Corte, lo spazio per il riconoscimento della tutela risarcitoria di cui all'art. 32 L. n. 183/2010 in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in linea con l'indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, laddove il lavoratore adempia ai relativi oneri di allegazione e prova. Per quanto concerne, infine, le supplenze su organico di fatto e quelle temporanee di cui all'art. 4, commi 2 e 3, L. n. 124/1999, occorre evidenziare che, secondo la normativa in esame, ogni anno scolastico si procede all'individuazione del cd. "organico di diritto o provvisionale", che viene determinato dopo il 31 gennaio di ogni anno a chiusura delle iscrizioni per l'anno successivo, e alla definizione della pianta organica del personale di ruolo. Poiché questo organico viene stabilito sulla base di dati suscettibili di variazione per le più svariate ragioni, è possibile che lo stesso, al termine dell'anno scolastico e dell'effettuazione degli scrutini, necessiti di una revisione. Per organico di diritto, dunque, si intende la dotazione delle cattedre e dei posti del personale, assegnata annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste;
si tratta di un organico previsionale determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti e dei piani orari delle singole materie di insegnamento. Rispetto ai posti così determinati si possono verificare situazioni di esubero o di vacanza;
i posti vacanti sono utilizzati innanzitutto per consentire le operazioni di trasferimento o passaggio e per sistemare i docenti individuati come soprannumerari in altre scuole, poi per le nuove immissioni in ruolo, infine le cattedre che rimangono vacanti dopo le immissioni in ruolo vengono coperte con le supplenze annuali fino al 31 agosto, regolate dall'art. 4 comma 1, L. n. 124/1999. Sistematicamente, però, nel corso dell'anno scolastico e, comunque dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti, si verificano delle variazioni nell'organico di diritto a causa della variazione del numero degli alunni, che si ripercuote nella formazione delle classi, dovuta a richieste di trasferimenti in altra scuola da parte degli allievi, alla presenza di un numero di alunni ripetenti, al sopraggiungere di nuove iscrizioni, per cui si rende necessario 3 adeguare la previsione alla realtà e determinare quell'organico di fatto che consentirà realmente, all'inizio dell'anno scolastico, la piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici. All'inizio dell'anno scolastico è anche possibile che si rendano vacanti, e quindi disponibili di fatto, altri posti in conseguenza di richieste di part-time, di esigenze particolari ed eccezionali, di alcune tipologie di assenze del personale docente quali comandi, servizi presso altri enti, mandati politici o sindacali ecc. Se a seguito di questa nuova determinazione dell'organico di fatto si rende necessaria la copertura di posti vacanti, si procede con le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, cioè la mobilità annuale del personale docente di ruolo, e poi con le supplenze sino al termine delle attività didattiche fissato al 30 giugno, regolate dal comma 2 dell'art.
4. Da tale ricostruzione emerge con chiarezza che solo per la prima tipologia di supplenze si può porre in concreto un problema di immotivata reiterazione, a fronte di esigenze talmente prevedibili da aver giustificato la previsione del posto in organico, e quindi la necessità di una supplenza in attesa della sua copertura con una immissione in ruolo. Le supplenze temporanee su posti disponibili solo nell'organico di fatto, rappresentano, invece, il prodotto fisiologico di quella aleatorietà ben evidenziata dalla Suprema Corte e riconosciuta dalla Corte Costituzionale, riconducibile a fattori diversi quali ad es. il mutamento quantitativo e la variazione territoriale della popolazione scolastica, le richieste di trasferimento o altre forme di assenze dei docenti, che le rende funzionali ad esigenze per definizione temporanee e variabili che ben possono dunque costituire delle “ragioni oggettive”, tali da giustificare, per il peculiare contesto in cui si svolgono, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Del resto, la presenza di tali ragioni è stata anche riconosciuta dalla CGUE nella sentenza del 26 novembre 2014 allorché ai punti da 91 a 95 dà atto che “l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari”. Ammette poi la Corte che fattori del genere determinano nel settore dell'insegnamento un'esigenza particolare di flessibilità idonea “a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola
5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia”. Al riguardo, la Suprema Corte (sentenza n. 22552/2016, cit.), nel ribadire i principi sopra richiamati, ha affermato che “Non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e quindi prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1 condizioni concrete della medesima usseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”. 4 Tanto premesso, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, deve rilevarsi, che, nella specie, è dirimente, ai fini dell'esclusione dello stesso, la circostanza che la parte ricorrente sia stata immessa in ruolo, come dedotto sin dall'atto introduttivo. Ed invero, la giurisprudenza ha chiarito che “l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza [SS.UU. n. 5072/2016]” (Cass. n. 5243/2020): nel caso in esame, parte ricorrente è stata immessa in ruolo nel 2004 (cfr. allegati di parte ricorrente denominati “richiesta di pagamento somme con AR” e “Conteggi E.”, nonché memoria di costituzione di parte resistente) e non Pt_1 ha dedotto alcun mag anno subito. Parimenti vanno rigettate anche le ulteriori domande, attesa la carenza assertiva. Ed invero, in primo luogo, occorre osservare che parte ricorrente non ha dedotto di essere insegnante di religione, e pertanto non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 53 d.p.r. n. 312/1980. Va altresì precisato che non risulta alcuna deduzione in merito all'anzianità di servizio riconosciuta al momento dell'immissione in ruolo, né a quella superiore cui parte ricorrente avrebbe, secondo la propria prospettazione, avuto diritto, corrispondente al servizio prestato in virtù dei contratti a termine. La genericità in punto di allegazione non può essere integrata attraverso la produzione documentale: ed invero, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum. Infatti, i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità del ricorso introduttivo dall'art. 414 c.p.c.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115/13). Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va integralmente rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3403/2021 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. Della Parte_1
dom. in Villa di Briano alla via del Firmamento n. 10, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del rappr. e dif. Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui ope legis dom. in Napoli alla via Diaz n. 11 RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni: altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2021, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata assunta quale docente a tempo indeterminato, deduceva di avere in precedenza stipulato, a partire dall'anno 1991, plurimi contratti a tempo determinato, in violazione degli artt. 36 co. 5 d.lgs. n. 165/2001 e 5 co. 4 bis d.lgs. n. 386/2001. Dedotto di aver effettuato, vanamente, richiesta in via stragiudiziale, concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno dovuto in violazione dell'art. 36 comma 1 dlvo 165/2001 nonché dell'art. 5 comma 4 bis d.lvo 386/2001, previsto dal citato articolo 36 e quantificata in euro 4.682,83 pari alla retribuzione non percepita tra il 1991 al 2004 ed al riconoscimento degli scatti di anzianità calcolando l'intero periodo lavorativo come servizio di ruolo e mancato riconoscimento dell' aumento della retribuzione in misura pari al 2,50 % per ogni biennio di lavoro prestato, ed in caso di impugnativa dei conteggi allegati, nonché della somma di cui all'art. 18 l. 300/1970 da liquidarsi in via equitativa con risarcimento danni pari alla retribuzione non percepita dal 1991 ad oggi negli intervalli non lavorati tra un contratto ed un altro. Condannare, per l'effetto, il già in persona del p.t. con sede in Napoli alla via Diaz CP_3 CP_4 CP_2
n.11 al pagamento in favo a ri e, a titolo di to danni subiti e subendi per effetto dell'illegittimo ed arbitrario comportamento del convenuto da liquidarsi in euro 4.682,83, così CP_1 come da allegati conteggi oltre riconoscimento degli scatti di anzianità calcolando l'intero periodo lavorativo
1 come servizio di ruolo e mancato riconoscimento dell' aumento della retribuzione in misura pari al 2,50
% per ogni biennio di lavoro prestato nonché della somma di cui all'art. 18 l. 300/1970 da liquidarsi in via equitativa”. Spese vinte, con attribuzione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente che, con articolata CP_1 memoria, eccepita la prescrizione quinquennale ata la fondatezza del ricorso, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungendo all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. In materia va richiamata la pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 22552 del 07/11/2016, Rv. 641607 - 01), che – richiamato il quadro normativo di riferimento - ha, in via preliminare, sottolineato, confermando il proprio precedente orientamento (sent. n. 10127/2012), che la normativa in materia di supplenze scolastiche di cui alla L. n. 124/1999 ha una connotazione di specialità rispetto alle norme generali di cui al d.lgs. 368/2001, norme, queste ultime, che non possono dunque trovare applicazione con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati con i docenti e con il personale ATA ai sensi dell'art. 4 L. n. 124/1999. La Corte ha poi evidenziato, in linea con quanto già statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Consulta, che un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico si può porre solo con riferimento alle supplenze annuali su posti vacanti e disponibili (c.d. organico di diritto) ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11 della L. n. 124 del 1999. Tali ultime norme, infatti, sono state dichiarate incostituzionali, sicché, in relazione alle ipotesi ivi delineate, può venire in rilievo un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine con riferimento ai contratti già conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/2015 - avendo tale legge, secondo quanto chiarito dalla pronuncia della Consulta, cancellato per il futuro l'illecito comunitario – sempre che tali contratti abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi. Tale soglia temporale è stata desunta dall'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale e ritenuta dalla Corte parametro “ragionevole” considerato che analogo termine è previsto nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine in base all'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001. Quanto al profilo delle ricadute sanzionatorie della illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto con durata complessiva superiore ai trentasei mesi, la Corte ha, in primo luogo, ribadito il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, in virtù dell'operatività del principio del pubblico concorso quale modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Con riguardo, infine, all'impatto delle sopravvenute disposizioni normative, la Suprema Corte ha ritenuto che costituiscano misure proporzionate ed effettive, idonee a sanzionare l'abuso ed a cancellare le conseguenze dell'illecito comunitario e, dunque, a riparare il 2 danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione: a) la stabilizzazione prevista dalla L. n. 107/2015 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 109, L. n. 107/2015; b) l'immissione in ruolo acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali. Anche in quest'ultimo caso, infatti, ad avviso della Corte, l'immissione in ruolo “rispetta i principi di equivalenza ed effettività, poiché il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”. Solo in mancanza di assunzione e/o di una chance concreta di una prossima stabilizzazione, residua, secondo la Corte, lo spazio per il riconoscimento della tutela risarcitoria di cui all'art. 32 L. n. 183/2010 in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in linea con l'indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, laddove il lavoratore adempia ai relativi oneri di allegazione e prova. Per quanto concerne, infine, le supplenze su organico di fatto e quelle temporanee di cui all'art. 4, commi 2 e 3, L. n. 124/1999, occorre evidenziare che, secondo la normativa in esame, ogni anno scolastico si procede all'individuazione del cd. "organico di diritto o provvisionale", che viene determinato dopo il 31 gennaio di ogni anno a chiusura delle iscrizioni per l'anno successivo, e alla definizione della pianta organica del personale di ruolo. Poiché questo organico viene stabilito sulla base di dati suscettibili di variazione per le più svariate ragioni, è possibile che lo stesso, al termine dell'anno scolastico e dell'effettuazione degli scrutini, necessiti di una revisione. Per organico di diritto, dunque, si intende la dotazione delle cattedre e dei posti del personale, assegnata annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste;
si tratta di un organico previsionale determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti e dei piani orari delle singole materie di insegnamento. Rispetto ai posti così determinati si possono verificare situazioni di esubero o di vacanza;
i posti vacanti sono utilizzati innanzitutto per consentire le operazioni di trasferimento o passaggio e per sistemare i docenti individuati come soprannumerari in altre scuole, poi per le nuove immissioni in ruolo, infine le cattedre che rimangono vacanti dopo le immissioni in ruolo vengono coperte con le supplenze annuali fino al 31 agosto, regolate dall'art. 4 comma 1, L. n. 124/1999. Sistematicamente, però, nel corso dell'anno scolastico e, comunque dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti, si verificano delle variazioni nell'organico di diritto a causa della variazione del numero degli alunni, che si ripercuote nella formazione delle classi, dovuta a richieste di trasferimenti in altra scuola da parte degli allievi, alla presenza di un numero di alunni ripetenti, al sopraggiungere di nuove iscrizioni, per cui si rende necessario 3 adeguare la previsione alla realtà e determinare quell'organico di fatto che consentirà realmente, all'inizio dell'anno scolastico, la piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici. All'inizio dell'anno scolastico è anche possibile che si rendano vacanti, e quindi disponibili di fatto, altri posti in conseguenza di richieste di part-time, di esigenze particolari ed eccezionali, di alcune tipologie di assenze del personale docente quali comandi, servizi presso altri enti, mandati politici o sindacali ecc. Se a seguito di questa nuova determinazione dell'organico di fatto si rende necessaria la copertura di posti vacanti, si procede con le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, cioè la mobilità annuale del personale docente di ruolo, e poi con le supplenze sino al termine delle attività didattiche fissato al 30 giugno, regolate dal comma 2 dell'art.
4. Da tale ricostruzione emerge con chiarezza che solo per la prima tipologia di supplenze si può porre in concreto un problema di immotivata reiterazione, a fronte di esigenze talmente prevedibili da aver giustificato la previsione del posto in organico, e quindi la necessità di una supplenza in attesa della sua copertura con una immissione in ruolo. Le supplenze temporanee su posti disponibili solo nell'organico di fatto, rappresentano, invece, il prodotto fisiologico di quella aleatorietà ben evidenziata dalla Suprema Corte e riconosciuta dalla Corte Costituzionale, riconducibile a fattori diversi quali ad es. il mutamento quantitativo e la variazione territoriale della popolazione scolastica, le richieste di trasferimento o altre forme di assenze dei docenti, che le rende funzionali ad esigenze per definizione temporanee e variabili che ben possono dunque costituire delle “ragioni oggettive”, tali da giustificare, per il peculiare contesto in cui si svolgono, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Del resto, la presenza di tali ragioni è stata anche riconosciuta dalla CGUE nella sentenza del 26 novembre 2014 allorché ai punti da 91 a 95 dà atto che “l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari”. Ammette poi la Corte che fattori del genere determinano nel settore dell'insegnamento un'esigenza particolare di flessibilità idonea “a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola
5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia”. Al riguardo, la Suprema Corte (sentenza n. 22552/2016, cit.), nel ribadire i principi sopra richiamati, ha affermato che “Non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e quindi prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1 condizioni concrete della medesima usseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”. 4 Tanto premesso, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, deve rilevarsi, che, nella specie, è dirimente, ai fini dell'esclusione dello stesso, la circostanza che la parte ricorrente sia stata immessa in ruolo, come dedotto sin dall'atto introduttivo. Ed invero, la giurisprudenza ha chiarito che “l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza [SS.UU. n. 5072/2016]” (Cass. n. 5243/2020): nel caso in esame, parte ricorrente è stata immessa in ruolo nel 2004 (cfr. allegati di parte ricorrente denominati “richiesta di pagamento somme con AR” e “Conteggi E.”, nonché memoria di costituzione di parte resistente) e non Pt_1 ha dedotto alcun mag anno subito. Parimenti vanno rigettate anche le ulteriori domande, attesa la carenza assertiva. Ed invero, in primo luogo, occorre osservare che parte ricorrente non ha dedotto di essere insegnante di religione, e pertanto non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 53 d.p.r. n. 312/1980. Va altresì precisato che non risulta alcuna deduzione in merito all'anzianità di servizio riconosciuta al momento dell'immissione in ruolo, né a quella superiore cui parte ricorrente avrebbe, secondo la propria prospettazione, avuto diritto, corrispondente al servizio prestato in virtù dei contratti a termine. La genericità in punto di allegazione non può essere integrata attraverso la produzione documentale: ed invero, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum. Infatti, i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità del ricorso introduttivo dall'art. 414 c.p.c.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115/13). Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va integralmente rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 11/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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