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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3446/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. BORGESE ROSA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente docente, alle dipendenze del e di esserlo Controparte_1 stata per gli anni scolastici, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e di non aver percepito la somma di
500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la pagina1 di 6
Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente.
2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
3.- Deve, in via preliminare, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da parte del in capo CP_1
a parte ricorrente per mancata prova dei requisiti soggettivi, avendo depositato con note ex art. 127 ter c.p.c., contratto a tempo determinato stipulato tra la stessa ed il per l'anno scolastico CP_2 in corso.
3.1.- L'eccezione di prescrizione sollevata dal in ordine CP_1 all'annualità 2018/2019 è fondata, non potendo ritenersi idoneo atto interruttivo la diffida del 17.09.2024, intervenuta a prescrizione già maturata, posto che “il dies a quo inizia a decorrere dal giorno in cui è stipulato il contratto relativo all'anno scolastico per il quale
è domandata la carta” (C. , nel caso di specie dal P.IVA_1
04.10.2018, dovendo, pertanto, ritenersi maturata la prescrizione in data 04.10.2023.
4.- Nel merito si osserva che la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i D.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297
e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
4.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato pagina2 di 6
ed a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
La Corte di cassazione aggiunge, altresì, che l'attribuzione della
Carta è connessa ad una “didattica annuale”, così come evincibile dai primi due commi dell'art. 4 L. 124/1999, trattandosi in entrambi i casi
“di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certa”.
4.2.- Contrariamente a quanto sostenuto dal inoltre, con la CP_1 pronuncia richiamata la Corte di Cassazione non ha inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza c.d.
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breve o saltuaria, ma ha escluso “dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
4.3.- Come chiarito dalla predetta pronuncia, inoltre, la carta docente
“spetta, pur in assenza di domanda” ed indipendentemente dalla circostanza che il docente abbia anticipato la spesa, posto che
“l'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette CP_1
a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180
c.c.)” (C. 29961/2023).
4.4.- Nell'ipotesi di specie, le supplenze di parte ricorrente possono essere ricondotte alle ipotesi di cui alla predetta disposizione, dal momento che i contratti di lavoro hanno avuto decorrenza dal mese di settembre fino al termine delle attività didattiche.
Al contrario, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2022/2023, parte ricorrente ha dato prova di aver ricoperto la docenza il periodo su spezzone orario inferiore al 50 per cento dell'orario pieno in riferimento al grado dell'istituto comprensivo in cui la docente ha prestato servizio ai sensi del D.P.R. n. 89/2009, rispettivamente per sole 9, 6, 12 ore a settimana dai mesi di settembre pagina4 di 6
e ottobre fino al termine delle attività didattiche, ritenendo ciò
"insufficiente a ritenere equiparabile la prestazione resa ai fini della spettanza del beneficio e tale da potere equiparare il servizio reso con quello prestato da un docente di ruolo, seppur part-time”, residuando il periodo dal 01.06.2021 al 17.06.2021 di sole 10 ore, non potendo, pertanto, essere riconosciuto per il suddetto anno scolastico il beneficio preteso. (Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 320/2024 del
26-09-2024).
5.- Posto che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, correttamente parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carta Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
5.1.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato indicati da parte ricorrente, il va quindi CP_1 condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
6.- Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, le spese del presente giudizio sono liquidate in ragione del valore della causa, della limitata attività svolta e della serialità delle questioni trattate, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022,
2023/2024 e condanna il all'adozione di ogni Controparte_1 atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
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PONE in capo all'amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 258,00, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 21/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
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