Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04135/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4135 del 2024, proposto da
Meta Platforms Ireland Limited, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Emanuela Cocco, Marco Berliri, Stefano Maccauro, Alberto Bellan, NC Banterle, Elisabetta Nunziante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Berliri in Roma, piazza Venezia 11;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
anche previa disapplicazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 177/2021 e in subordine previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") ex art. 267 TFUE o, in ulteriore subordine, previa
rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, i) della delibera AGCOM n. 281/23/CONS, avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale", approvata da AGCOM in data 8 novembre 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 5 gennaio 2024 e sul sito web di AGCOM (www.agcom.it) in data 9 gennaio 2024 e dell'Allegato A alla medesima delibera, avente ad oggetto "Relazione tecnico finanziaria - Modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all'autorità per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale", ii) e della delibera AGCOM n. 284/23/CONS, ad oggetto "Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024", e i relativi Allegati A ("Contributo Agcom – Anno 2024") e B ("Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2024"), approvata da AGCOM in data 8 novembre 2023 e pubblicata sul sito dell'AGCOM in data 9 gennaio 2024, nonché di ogni atto ad esse presupposto, connesso o consequenziale, incluse, in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti delibere già impugnate dinanzi al TAR Lazio - Roma:
- la delibera AGCOM n. 414/22/CONS del 24 novembre 2022, ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 17 gennaio 2023, e l'allegato A alla medesima delibera, ad oggetto "Relazione tecnico finanziaria - Modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (editori di pubblicazioni di carattere
giornalistico e prestatori di servizi della società dell'informazione)";
- la delibera AGCOM n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022 ad oggetto "Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 17 gennaio 2023, e gli allegati alla medesima delibera: (a) Allegato A "Contributo Agcom - Anno 2023", (b) Allegato B "Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023";
- la delibera AGCOM n. 375/22/CONS del 20 ottobre 2022, ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 14 dicembre 2022, e gli allegati alla medesima delibera: (a) Allegato A "Contributo DDA - VSP - Anno 2022", (b) Allegato B "Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione", (c) Allegato C "Relazione su misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico a dai prestatori di servizi della società dell'informazione";
- la delibera AGCOM n. 431/22/CONS del 14 dicembre 2022 ad oggetto "Modalità di pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione: differimento dei termini di pagamento", pubblicata sul sito dell'AGCOM (www.agcom.it) il 14 dicembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. GI SO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio Meta Platforms Ireland Limited– società stabilita in Irlanda - ha impugnato la delibera AgCom n. 281/23/CONS dell’8.11.2023, recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2024 dai soggetti che operano nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale ” e il relativo allegato A (“ Relazione tecnico-finanziaria – modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all’autorità per l’anno 2024 dai soggetti che operano nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale ”), unitamente alla delibera n. 284/23/CONS, recante “ Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2024 ” e ai relativi allegati A (“ Contributo Agcom – anno 2024 ”) e B (“ Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2024 ”).
2. A fondamento del gravame ha articolato sette motivi di censura come di seguito rubricati:
I. MOTIVI DI RICORSO VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAESE D’ORIGINE (PDO) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 e dell’Allegato 1 della DCE, degli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 70/2003, dell’art. 1 della Direttiva (UE) 2015/1535 (Direttiva Servizi Tecnici) e dell’art. 21 del D.Lgs. 59/2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi) e dell’art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 317 del 1986 come modificata dal D.Lgs. 223/2017. Nullità ex art. 21-septies della Legge n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione dell’AGCOM. Carenza di potere in concreto. Carenza dei presupposti di diritto.
II. MANCANZA DI CAUSA E BASE GIURIDICA DEL CONTRIBUTO – Violazione e falsa applicazione della EUCD. Violazione e falsa applicazione del principio di libera prestazione dei servizi, del principio del primato del diritto dell’Unione Europea, degli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dell'art. 10 TFUE e dell’art. 117, comma 1, Cost. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della Legge 241/1990. Carenza di potere in concreto. Difetto dei presupposti di diritto. Violazione del principio di proporzionalità. Ingiustizia e illogicità.
III. VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA E GRAVI CARENZE ISTRUTTORIE – Violazione e falsa applicazione della EUCD. Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e del principio della riserva di legge e del principio di equità contributiva. Violazione del principio di stretta corrispondenza tra gli oneri imposti agli operatori e i costi sostenuti dall'AGCOM. Violazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dell'art. 10 TFUE. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies della Legge 241/1990. Carenza di potere in concreto. Difetto dei presupposti di diritto. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, efficienza e buon andamento ex art. 97 Cost. Ingiustizia e illogicità manifeste. Disparità di trattamento.
IV. CONTRARIETA’ ALLA NORMATIVA EUROPEA E ALLA COSTITUZIONE SOTTO ULTERIORI PROFILI – Violazione e falsa applicazione della EUCD, della Legge Delega n. 53/2021 (artt. 76 e 77 Cost.), del principio di libera prestazione dei servizi, dell’art. 56 TFUE e dell’art. 16 della Direttiva Servizi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. 234/2012. Violazione del principio del primato del diritto dell’Unione Europea, degli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dell'art. 10 TFUE, e degli artt. 41, 42 e 117 Cost. Violazione degli artt. 16, 17 e 42 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della Legge 241/1990. Carenza di potere in concreto. Difetto dei presupposti di diritto. Violazione del principio di proporzionalità. Ingiustizia e illogicità manifeste.
V. ULTERIORI VIZI – Violazione e falsa applicazione della EUCD, del DL 177/2021, dell’art. 25 Cost. e dei principi di determinatezza, certezza e tassatività delle norme sanzionatrici. Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, logicità, ragionevolezza, trasparenza, efficienza e buon andamento ex art. 97 Cost. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di stretta corrispondenza tra gli oneri imposti agli operatori e i costi sostenuti dall'AGCOM e del divieto di doppia imposizione. Disparità di trattamento.
VI. OMESSA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA – Violazione e falsa applicazione della Direttiva Servizi Tecnici (Direttiva 2015/1535/EU). Violazione del principio del primato del diritto dell’Unione Europea e dell’art. 117, comma 1, Cost. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della Legge 241/1990. Carenza di potere in concreto. Carenza dei presupposti di diritto.
3. Si è costituita in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 “ sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ” (di seguito “Direttiva Copyright”).
L’art. 4, comma 1, del suddetto d.lgs. n. 177/2021, al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102- decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal medesimo decreto all’Autorità, ha esteso l’obbligo di contribuzione previsto dall’articolo 1, comma 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand, prevedendo, altresì, che “ l'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale ”.
In attuazione della citata disposizione, l’Autorità ha adottato la delibera n. 281/23/CONS, oggetto del ricorso all’odierno esame.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
6. Ragioni di opportunità suggeriscono di iniziare l’esame dalle censure, contenute nel primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce che l’avversata delibera sarebbe illegittima perché adottata in attuazione di una disposizione legislativa (l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 177/2021) contrastante con il c.d. “principio del paese d’origine” e con il principio di libera circolazione dei servizi di cui alla direttiva 2000/31/CE.
Lo scrutinio della doglianza pone la questione relativa all’applicabilità o meno, nella vicenda in esame, del principio del paese d’origine di cui alla direttiva 2000/31/CE e, conseguentemente, dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea - relativamente ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online - con la sentenza 30 maggio 2024, nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22.
Con tale pronuncia la Corte ha negato alla radice la possibilità di imporre un obbligo contributivo nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell’informazione che (al pari della odierna ricorrente) non sono stabiliti in Italia e ai quali conseguentemente non possono essere imposti (ai sensi dell’art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE, che fissa il suddetto principio del paese d’origine) obblighi aggiuntivi rispetto a quelli già applicati dallo Stato membro di stabilimento (nel caso di specie, l’Irlanda).
6.1. Il Collegio, sulla base delle argomentazioni di seguito esposte, ritiene che l’obbligo contributivo introdotto dalla disciplina oggetto di contestazione rientri nel campo di applicazione della direttiva 2000/31/CE.
In primo luogo, il contributo è imposto alla ricorrente in qualità di prestatore di servizi della società dell’informazione, sicché la fattispecie è riconducibile all’ambito di operatività della direttiva 2000/31/CE (di seguito, anche “Direttiva e-commerce”), come definito dagli artt. 1 e 2 della medesima direttiva.
In secondo luogo, la Direttiva Copyright, che costituisce, come dedotto dall’Autorità resistente, il plesso normativo su cui poggia “ il settore del diritto d’autore cui afferisce la delibera contributiva in questa sede impugnata ”:
- fa espressamente salva l’applicabilità della direttiva 2000/31/CE, dando atto della sua perdurante operatività nel settore in esame: l’articolo 1 della Direttiva Copyright, intitolato " Oggetto e ambito di applicazione ", dispone che “ la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive … 2000/31/CE … ”; inoltre, il considerando 4 della direttiva 2019/790 così recita: “ La presente direttiva si basa, integrandole, sulle norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare le direttive … 2000/31/CE … del Parlamento europeo e del Consiglio ”;
- come dedotto dalla ricorrente, senza essere smentita dalla controparte, “ non prevede né alcun obbligo di versare contributi aggiuntivi alle autorità chiamate all’attuazione della Direttiva Copyright a livello nazionale, … né … prevede funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie analoghe a quelle introdotte in Italia dal Decreto 177 ai sensi degli artt. 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110- quater, 110-sexies e 180-ter e attribuite all’AgCom dalla l. 22.4.1941, n. 633 come novellata ”.
In terzo luogo, risulta inapplicabile al caso di specie l’esenzione di cui all’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva e-commerce, ove prevede che i paragrafi 1 e 2 dell’art. 3 della stessa Direttiva non si applicano ai settori di cui all’allegato, tra cui “ i diritti d’autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale ”.
In proposito va considerato che le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente (Corte di giustizia Comunità Europee, Sez. IV, Sent., 16/07/2009, n. 5/08; Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 16/03/2017, n. 138/16). Pertanto, sebbene la deroga prevista in relazione al diritto d’autore dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, sia formulata in modo ampio, essa, in quanto eccezione alla regola generale prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva (che vieta agli Stati membri di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro), deve essere interpretata restrittivamente (cft. Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, Sent., 21/03/2024, n. 10/22).
Orbene, l’interpretazione restrittiva dall’ambito di applicabilità delle esenzioni di cui all’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva, conduce a ritenere che da tale ambito esuli l’obbligo contributivo introdotto dall’art. 4, comma 1, del suddetto d.lgs. n. 177/2021.
Invero, nel caso in esame la misura contestata non afferisce alla disciplina sostanziale del diritto d’autore - ossia al settore del diritto d’autore strictu sensu inteso - ma introduce, nel settore in questione, un meccanismo di auto-finanziamento dell’Autorità, solo indirettamente connesso alla materia del diritto d’autore.
L’obbligo introdotto dal legislatore esorbita, dunque, dall’ambito di applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva, restrittivamente interpretato.
Tale lettura è stata recentemente avallata dalla Commissione europea nella Communication from the Commission - TRIS/(2021) 01574, allegata dalla parte ricorrente.
La Commissione, con riferimento a un progetto di legge tedesco che, in sede di recepimento dell’art. 17 della Direttiva Copyright, introduceva obblighi di comunicazione di determinati dati a favore degli organismi di ricerca indipendente, ha infatti sostenuto che “ pur essendo vero che, ai sensi dell’Allegato della direttiva sull’e-commerce, una deroga dal suo articolo 3 si applica al campo del «diritto d’autore», la Commissione ritiene che le misure incluse nel progetto notificato non appartengano evidentemente di per sé al campo del diritto d’autore, anche se sono collegate a un meccanismo relativo al diritto d’autore (cioè l’articolo 17 della direttiva DSM sul diritto d’autore) … Questo obbligo nei confronti dei fornitori di servizi è collegato al diritto d’autore solo indirettamente … Questo obbligo rientrerebbe quindi nel campo coordinato della Direttiva e-Commerce ”.
6.2 Va, infine, osservato che la tesi prospettata in senso contrario dall’Autorità, incentrata sulla natura tributaria del contributo - e, quindi, sulla sua afferenza ad un settore sottratto dall’ambito di applicazione della Direttiva e-commerce - è stata disattesa da un orientamento, ormai consolidato, del Consiglio di Stato (cft. le sentenze Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2025, n. 6911; 25 luglio 2025, n. 6660; 15 aprile 2025, nn. 3469, 3470 e 3471; 9 maggio 2025, n. 3992; 14 maggio 2025, nn. 4152 e 4153 che il Collegio richiama, anche ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d del c.p.a.).
7. In conclusione, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso articolato dalla parte ricorrente. La fondatezza della censura, avendo priorità logica rispetto alle altre questioni sollevate dalla parte, consente di assorbire la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
8. Alla luce di tanto, previa disapplicazione della norma di cui l’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 177/2021, nella parte in cui include nel novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo anche i “ prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand ” non stabiliti in Italia, l’avversata delibera, unitamente ai suoi allegati, deve essere annullata.
9. La novità e la complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC ME, Presidente
GI SO, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SO | NC ME |
IL SEGRETARIO