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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
In composizione collegiale in persona dei Giudici
Dott. Michela Fenucci Presidente
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 317/2025 RGAC promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_2
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
Per la dichiarazione di assenza di , nato a [...] il [...] Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha apposto il suo visto in data 6.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 , in qualità di fratello nonché Parte_1 unico parente in vita ed erede legittimo di ha chiesto che ne fosse dichiarata Persona_1
l'assenza rassegnando le seguenti conclusioni:
1 Si chiede che l'adito Giudice assunto ogni più opportuno provvedimento in rito e in merito, voglia procedere:
1) A dichiarare l'assenza del signor , come sopra generalizzato, ai sensi Persona_1
e per gli effetti degli art.li 49 e seguenti cod. civ.;
2) Subordinatamente all'accoglimento della richiesta di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 50, 2°, cod. civ, a disporre sin da ora l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente in favore di coloro che sarebbero stati eredi legittimi se lo scomparso fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia, previo espletamento di ogni formalità a tale uopo necessaria;
3) Di autorizzare sin da ora, in particolare, l'erezione dell'inventario dei beni dell'assente ai sensi dell'art. 52 cod. civ., per l'incombente del quale si è reso disponibile il notaio con studio in Broni (Py) di fiducia del ricorrente chiedendo che Persona_2 venga confermata dall'adita autorità giudiziaria la designazione e la nomina.
Il giudice relatore prevedeva la pubblicazione del decreto di fissazione udienza sul quotidiano la
, con invito alle eventuali persone informate sui fatti a comparire all'udienza del Parte_3
28 aprile 2025, ore 12:00.
In quella sede compariva solo il ricorrente che confermava le circostanze di cui al ricorso e dichiarava: “Non vedo mio fratello dal 25/6/22. Dopo la denuncia ai CC non sono mai più stato contattato da loro. Ho provato a contattarli io dopo un anno circa e mi hanno detto che se avessero avuto novità mi avrebbero fatto sapere. Credo che le uniche ricerche che ci sono state le ho fatte io come ho scritto nella denuncia all'ambasciata ucraina”.
Dalla documentazione prodotta, e in particolare dalla denuncia ai Carabinieri sporta dal ricorrente in data 27.6.2022, emerge come lo stesso si fosse recato a trovare la madre in data 25.6.2022 la quale gli comunicava di non avere trovato traccia del fratello, con lei convivente, al momento del suo risveglio. Da allora di non si aveva più alcuna notizia. Persona_1
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda principale atteso che sono trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia e la domanda è stata proposta da un soggetto legittimato, ossia il fratello, presunto successore legittimo.
Quanto alla domanda formulata in via subordinata al punto 2, il Collegio osserva come non sia possibile disporre da subito l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente in quanto l'art. 50 c.c. prevede che ogni statuizione in merito sia successiva all'eseguibilità della sentenza che dovrà pertanto essere soggetta agli adempimenti di cui all'art. 473bis 63 c.p.c.
Inoltre, senza conoscere l'ammontare del patrimonio del defunto non è possibile assumere le determinazioni di cui all'art. 50 ultimo comma c.c., talchè dovrà in primo luogo essere compiuto l'inventario dei beni ai sensi dell'art. 52 c.c.
2 Quanto alla domanda di cui al punto 3) valgono le medesime considerazioni formulate in merito all'eseguibilità della sentenza e, in ogni caso, la parte può procedere alla nomina del Notaio direttamente non ravvisandosi alcuna della ipotesi di cui all'art. 769 c.p.c., uniche in cui è prevista la nomina giudiziale.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, così provvede:
1) dichiara l'assenza di , nato a [...] il [...]; Persona_1
2) visto l'art. 473bis 63 c.p.c. dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet del Ministero della Giustizia;
3) dispone, ai sensi del medesimo articolo, che copia della sentenza e della Gazzetta recanti la pubblicazione dell'estratto sia depositata nella Cancelleria del Tribunale di Pavia per l'annotazione sull'originale;
Trasmessa al Presidente in controfirma in data 23/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Palmeri Dott.ssa Michela Fenucci
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