Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nata a [...], (SP), Brasile, il 11.08.1991 e residente in [...]Parte_1
Francisco Guerra, 144, Jundiai, (SP), Brasile;
, nato a [...], (SP), Brasile, il 24.12.1984 e residente in [...]Parte_2
Clarismundo Fornari, 475, Casa 112, Bairro Engordadouro, Jundiai, (SP), Brasile, in proprio e
– unitamente a - quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_3
minorenne, ricorrente, ; Parte_4
, nata a [...], (SP), Brasile, il 02.11.2010, (C.F. ), e Parte_4 C.F._1
residente in [...], 475, Casa 112, Bairro Engordadouro,
Jundiai, (SP), Brasile;
, nata o Jundiai, (SP), Brasile, il 20.11.1989 e residente in [...], Parte_5
910, Apto 44, blocco A, Bairro Nùcleo Colonial, Barao De Jundiai, Jundiai, (SP), Brasile;
rappresentati e difesi dall'Avvocata Maria Stella La Malfa, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni:
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
-In via subordinata si chiede, sulla scorta di un orientamento recentemente diffusosi anche presso Questo Tribunale di Venezia (ex multis sentenza n. 2841/2024 del 26.04.2024 Giudice
Calasso – doc. 21), che venga affermata quantomeno la soccombenza parziale del CP_1 resistente “…in ragione del fatto che, di norma, i ricorrenti sono obbligati -o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale…” e quindi disporre che “… le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sulla stessa e, quindi, vanno poste a carico del .. CP_2
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o Persona_1 Per_1 Persona_1
) nato a [...] il [...] successivamente emigrato in Parte_6
Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.). Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite Creato Persona_1
dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita
[...] nel luogo – Oppenao VR – e nella data indicati in ricorso (cfr. l'estratto per riassunto del registro degli atti di nascita doc. 3). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del
Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“Gli odierni ricorrenti sono, infatti, discendenti diretti di Persona_1
ovvero ovvero ovvero , nato a [...]_7 Parte_7
Oppeano, (VR), il 22.04.1878 cittadino italiano come risultante dall'estratto per riassunto nascita (doc. 3), figlio di e . Lo stesso, come risulta dal Per_2 Per_3 Persona_4
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza
Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Creato
ovvero ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 Parte_7
, in data 13.12.1928, contraeva matrimonio con (doc. 5) dalla cui Parte_7 CP_3
unione nasceva, in data 28.10.1932, (doc. 6) che, in data 23.07.1955, contraeva Parte_8
matrimonio con , (doc. 7), dalla cui unione nasceva, in data Parte_9
22.04.1961, (doc. 8) che, in data 29.10.1983, contraeva matrimonio con Parte_10 [...]
, assumendo in nome di , (doc. 9), dalla cui unione Parte_11 Parte_12
nascevano: - in data 24.12.1984, , odierno ricorrente, (doc. 10); - in data Parte_2
20.11.1989, , odierno ricorrente, (doc. 14); - in data 11.08.1991, Parte_5 Pt_1
, odierna ricorrente, (doc. 15). , in data 19.06.2010, contraeva matrimonio
[...] Parte_2 con assumendo il nome di , (doc, 11), dalla cui Persona_5 Parte_3
unione nascevano: -in data 02.11.2010, , odierna ricorrente, (doc.12): - in Parte_4
data 19.07.2016, , odierno ricorrente, (doc.13). , in data Persona_6 Parte_1
17.10.2015 contraeva matrimonio con ER NE, assumendo il nome di Parte_1
(doc. 16) dalla cui unione nasceva, in data 19.07.2024, (doc.17)”.
[...] Parte_13
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è esclusivamente per linea maschile ed è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 3, 6, 8, 10,
12, 14, 15 fascicolo dei ricorrenti).
Neppure con riferimento alla linea di discendenza sono stati dedotti dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita (Oppeano VR) del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Persona_1
annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
30_2025, promossa da , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_5
contro il con l'intervento del P.M., definitivamente
[...] Controparte_1
pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell'Amministrazione intimata;
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_1
registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese. Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa . Persona_7
Venezia, 19.05.2025
Il Giudice
Dott. Mauro
Brambullo