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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
NA AN, RE
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1987/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ccobligato Società_1 Srl - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS070100365 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100360 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15/09/2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVS070100365/2025, relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Ufficio recuperava le ritenute d'imposta omesse dalla società partecipata Società_1 s.r.l.s.. Tali ritenute, calcolate su un maggior reddito di euro 50.035,00 accertato in capo alla società (di cui il ricorrente è socio al 50%), derivavano dalla presunta distribuzione ai soci di ricavi extracontabili.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente la decadenza dal potere accertativo, sostenendo che il termine fosse spirato il 31/12/2024 e che la proroga di 85 giorni legata all'emergenza COVID-19 non fosse applicabile all'annualità 2018. Nel merito, lamentava il difetto di prova circa l'effettiva distribuzione degli utili, l'omessa notifica del PVC societario a suo carico e l'estraneità alla gestione sociale, indicando la presenza di un amministratore di fatto.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità della notifica, avvenuta entro il termine prorogato del
26/03/2025 ai sensi dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020. Precisava inoltre che, trattandosi di società a ristretta base partecipativa, opera la presunzione giurisprudenziale di distribuzione dei maggiori utili ai soci, non superata da prova contraria.
L'Ufficio evidenziava che il presupposto accertamento sulla Società_1 srls non era stato opposto nei termini ed era divenuto definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente è infondata. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.L.
n. 18/2020, i termini di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni). Poiché per l'anno d'imposta 2018 il termine di decadenza era pendente durante tale periodo di sospensione, il termine ordinario (31/12/2024) deve intendersi prorogato fino al 26 marzo 2025. Risultando l'atto notificato al ricorrente in data 26/03/2025, lo stesso deve considerarsi pienamente tempestivo.
Nel merito, è consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui, in caso di società di capitali a ristretta base partecipativa (nel caso di specie, solo due soci al 50%), è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. In tema di rapporti tra accertamento a carico di società di capitali a ristretta base societaria e conseguente accertamento di maggiori utili extracontabili in capo ai soci, va evidenziato il condivisibile indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui << è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto o distribuzione, ma siano stati, invece accantonati da società, ovvero da essa reinvestiti(Cass. n.6197/2007; n.2214/2011); ne consegue che, ove
(come nel caso di cui si controverte ) il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all'esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, dipende dall'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della società stessa. In base a tali principi, il definitivo accertamento di un maggior reddito in capo alla società ( come nel caso di specie) rende non più contestabile quest'ultimo da parte del socio che in seconda battuta subisca la rettifica del proprio reddito, fatta salva la prova che tale maggior reddito sia stato accantonato e/ o reinvestito nell'ente (da ultimo, Cass.
n. 10898/2015; n. 9711/2015; n. 29154/2023).
Ma il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare che i maggiori ricavi accertati (euro
50.035,00, derivanti da fatture emesse e mai dichiarate) siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
Le allegazioni riguardanti la propria estraneità alla gestione e l'esistenza di un presunto amministratore di fatto (sig. Nominativo_2) rimangono affermazioni generiche e prive di riscontri oggettivi e documentali, non sufficienti a vincere la presunzione legale di percezione del reddito.
Infine, circa l'omessa notifica del PVC al socio, si rileva che per le società di capitali i soci non sono legittimati a contestare nel proprio giudizio personale la validità degli atti notificati esclusivamente alla società e divenuti definitivi.
Per i motivi esposti, l'avviso di accertamento deve essere confermato integralmente.
La particolare complessità della normativa relativa alla sospensione dei termini COVID e l'evoluzione giurisprudenziale sulla prova nelle società a ristretta base giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
NA AN, RE
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1987/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ccobligato Società_1 Srl - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS070100365 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100360 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15/09/2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVS070100365/2025, relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Ufficio recuperava le ritenute d'imposta omesse dalla società partecipata Società_1 s.r.l.s.. Tali ritenute, calcolate su un maggior reddito di euro 50.035,00 accertato in capo alla società (di cui il ricorrente è socio al 50%), derivavano dalla presunta distribuzione ai soci di ricavi extracontabili.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente la decadenza dal potere accertativo, sostenendo che il termine fosse spirato il 31/12/2024 e che la proroga di 85 giorni legata all'emergenza COVID-19 non fosse applicabile all'annualità 2018. Nel merito, lamentava il difetto di prova circa l'effettiva distribuzione degli utili, l'omessa notifica del PVC societario a suo carico e l'estraneità alla gestione sociale, indicando la presenza di un amministratore di fatto.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità della notifica, avvenuta entro il termine prorogato del
26/03/2025 ai sensi dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020. Precisava inoltre che, trattandosi di società a ristretta base partecipativa, opera la presunzione giurisprudenziale di distribuzione dei maggiori utili ai soci, non superata da prova contraria.
L'Ufficio evidenziava che il presupposto accertamento sulla Società_1 srls non era stato opposto nei termini ed era divenuto definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente è infondata. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.L.
n. 18/2020, i termini di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni). Poiché per l'anno d'imposta 2018 il termine di decadenza era pendente durante tale periodo di sospensione, il termine ordinario (31/12/2024) deve intendersi prorogato fino al 26 marzo 2025. Risultando l'atto notificato al ricorrente in data 26/03/2025, lo stesso deve considerarsi pienamente tempestivo.
Nel merito, è consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui, in caso di società di capitali a ristretta base partecipativa (nel caso di specie, solo due soci al 50%), è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. In tema di rapporti tra accertamento a carico di società di capitali a ristretta base societaria e conseguente accertamento di maggiori utili extracontabili in capo ai soci, va evidenziato il condivisibile indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui << è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto o distribuzione, ma siano stati, invece accantonati da società, ovvero da essa reinvestiti(Cass. n.6197/2007; n.2214/2011); ne consegue che, ove
(come nel caso di cui si controverte ) il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all'esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, dipende dall'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della società stessa. In base a tali principi, il definitivo accertamento di un maggior reddito in capo alla società ( come nel caso di specie) rende non più contestabile quest'ultimo da parte del socio che in seconda battuta subisca la rettifica del proprio reddito, fatta salva la prova che tale maggior reddito sia stato accantonato e/ o reinvestito nell'ente (da ultimo, Cass.
n. 10898/2015; n. 9711/2015; n. 29154/2023).
Ma il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare che i maggiori ricavi accertati (euro
50.035,00, derivanti da fatture emesse e mai dichiarate) siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
Le allegazioni riguardanti la propria estraneità alla gestione e l'esistenza di un presunto amministratore di fatto (sig. Nominativo_2) rimangono affermazioni generiche e prive di riscontri oggettivi e documentali, non sufficienti a vincere la presunzione legale di percezione del reddito.
Infine, circa l'omessa notifica del PVC al socio, si rileva che per le società di capitali i soci non sono legittimati a contestare nel proprio giudizio personale la validità degli atti notificati esclusivamente alla società e divenuti definitivi.
Per i motivi esposti, l'avviso di accertamento deve essere confermato integralmente.
La particolare complessità della normativa relativa alla sospensione dei termini COVID e l'evoluzione giurisprudenziale sulla prova nelle società a ristretta base giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.