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4 febbraio 2001
4 febbraio 2001
Art. 11. Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari). 1. All' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".
Note all' art. 11:
- La direttiva n. 91/414/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 230 del 19 agosto 1991.
Il testo vigente dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni:
a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformita' alle norme comunitarie o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modificazioni;
b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della sanita' da parte del direttore tecnico responsabile;
c) siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione;
d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo.".
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".
Note all' art. 11:
- La direttiva n. 91/414/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 230 del 19 agosto 1991.
Il testo vigente dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni:
a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformita' alle norme comunitarie o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modificazioni;
b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della sanita' da parte del direttore tecnico responsabile;
c) siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione;
d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo.".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 24/02/2010, n. 65Provvedimento: ORDINANZA N. 65 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, AN RI, IN SE, RI RI AU, EP UR, LO RI OL, EP GO, LE CU, LO OS, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 11 e 4-bis (introdotto dall'art. 21, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato …Leggi di più...
- lavoro e occupazione·
- manifesta inammissibilità della questione.·
- abolizione dell'onere di indicare, nel contratto a termine, il nominativo del lavoratore sostituito·
- denunciati eccesso di delega nonché violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario·
- manifesta infondatezza.·
- questione già dichiarata non fondata·
- sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata