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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 10457/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
ANNAMARIA GIANNOLA.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
[...]
, Controparte_1
, e Controparte_2
Controparte_3
ciascuno in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI PALERMO e il anche dal funzionario CP_1
RENZO CAVADI
- resistenti-
All'esito dell'udienza del 9.12.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
1 Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di condanna dei convenuti al riconoscimento degli scatti di anzianità e delle differenze retributive per le fasce stipendiali 3/8 e 9/14 e 15/20 e di condanna all'allineamento professionale corrispondente alla fascia 15/20.
In accoglimento delle altre domande del ricorso, condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e 15/20 maturate dallo stesso in data successiva all'assunzione in servizio di ruolo, oltre accessori di legge.
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA e distrae in favore del procuratore del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2022, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere collaboratore scolastico presso l'Istituto Sta-tale Borgo Uliva sito in
, con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed CP_2
economica dall' 1/9/2011, e di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, la medesima attività lavorativa presso istituzioni scolastiche statali in forza di contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2001/2002 al 2010/2011, deduceva che con sentenza nrg. 12146/2018 di questo Tribunale gli era stato riconosciuto il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e condannato il “ CP_4
alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo” e riconosciuto “il diritto della parte ricorrente a percepire le eventuali differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera cor-retta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Lamentava che parte convenuta non aveva dato esecuzione alla detta sentenza e rivendicava il diritto a essere inquadrato nella fascia stipendiale 15/20, invece di quella inferiore in cui risultava inquadrato, in considerazione dei 19 anni di servizio
(8 di pre ruolo e 11 di ruolo), con relativa progressione professionale e emissione del
2 decreto di pagamento delle differenze retributive, anche relative al periodo di servizio di ruolo.
Domandava di “Condannare la P.A. scolastica a quantificare correttamente , secondo i criteri stabiliti nella sentenza n. rg. 12146/2018, il computo per la corresponsione delle differenze retributive del servizio di pre ruolo ,a far data dall'a.s. 2001/2002 , riconoscendo gli scatti di anzianità e le differenze retributive per le fasce stipendiali 3/8 e 9/14 e
15/20, secondo i CCNL Comparto Scuola , vigenti ratione temporisi , per il personale con contratto a tempo in-determinato, comprensivi degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto al saldo;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente con conseguente condanna all'allineamento professionale corrispondente alla fascia 15/20, secondo l'effettivo servizio di pre ruolo e di ruolo sin'ora svolto;
3. Condannare l' al pagamento entro un definito Controparte_5 termine che sarà valutato dal Giudice secondo giustizia , delle corrette dif- ferenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 3/8/, 9/14 ed anche 15/20 maturate successivamente nel servizio di ruolo”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, per avere l'
[...]
, in data 14.10.2022, emesso un nuovo decreto di Controparte_6
ricostruzione della carriera del Sig. , in ottemperanza alla sentenza n. Parte_1
2055/2021 e per essere già la sentenza suddetta un titolo esecutivo giudiziale, nonché il difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato il Ministero delle
Finanze alla regolarizzazione della posizione giuridica ed economica del dipendente,
e infine la prescrizione delle pretese attoree.
Con le note del 3.4.2024, parte ricorrente formulava istanza di parziale cessazione della materia del contendere, in ordine ai punti 1 e 2 del ricorso, relativi alla fase del servizio di pre ruolo ed al calcolo degli scatti di anzianità, per avere la
Pubblica Amministrazione scolastica provveduto ad effettuare i corretti conteggi ed a emettere un nuovo decreto di ricostruzione di carriera n 592 , prot . 14/11/2022 , inoltrato alla ragioneria territoriale e vistato. Dichiarava dunque di insistere nella
3 domanda n.3 di cui al ricorso e domandava di “Condannare l' Amministrazione Scolastica secondo la sua competenza a predisporre tutti gli atti amministrativi e contabili per il calcolo e per la liquidazione delle corrette differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e ,
15/20, maturate durante il servizio di ruolo”.
All'udienza del 7.6.2024, la parte ricorrente, a precisazione delle domande di cui alle ultime note, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle differenze retributive sia per il periodo pre ruolo che di ruolo e infine delle ultime note depositate chiedeva la condanna di controparte al “pagamento delle corrette differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e 15/20 maturate dal ricorrente in data successiva all'assunzione in servizio di ruolo”:
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di condanna dei convenuti al riconoscimento degli scatti di anzianità e le differenze retributive per le fasce stipendiali 3/8 e 9/14 e 15/20 e di condanna all'allineamento professionale corrispondente alla fascia 15/20, essendo pacifico che sia stato emesso dall'istituto scolastico convenuto, il nuovo decreto di ricostruzione di carriera n 592 del 14/10/2022 e che lo stesso sia stato trasmesso da ultimo il 4.11.2022 alla ragioneria territoriale per il relativo visto. Risulta pertanto venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti in ordine alle dette domande.
Va invece respinta l'eccezione di difetto di interesse ad agire del ricorrente, considerato che, sebbene il detto decreto rechi una data (14.10.2022) antecedente a quella di deposito del ricorso( 20.1.2022), è pur vero che non vi è prova dell'inoltro dello stesso al ricorrente prima del 4.11.2022 e che, per altro verso, permane l'interesse del ricorrente al pagamento delle differenze retributive, pacificamente mai corrispostegli, che il , in assenza della ricostruzione della carriera da parte Pt_1
dell'amministrazione, non avrebbe potuto far valere sulla scorta della sentenza di accoglimento 2055/2021.
Va considerato, poi, che col presente giudizio il ricorrente domanda le differenze retributive anche in relazione al periodo successivo all'immissione in
4 ruolo, pretese che non hanno costituto oggetto del giudizio nel quale è stata resa la predetta sentenza.
Infondata risulta poi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
, dovendo osservarsi come quest'ultimo risulti il datore di Controparte_1
lavoro del ricorrente e in tale qualità sia tenuto alla corresponsione delle differenze retributive in suo favore.
Il ministero delle Finanze è piuttosto il soggetto che eroga materialmente la retribuzione in un momento successivo, quale mero ordinatore secondario di spesa e purtuttavia nella specie non risulta una effettiva quantificazione, da parte del
, delle differenze retributive dovute al ricorrente, ed in ogni Controparte_1
caso, al momento del deposito del ricorso, difettava la trasmissione del decreto di ricostruzione carriera alla ragioneria e il visto apposto dalla stessa.
Del pari priva di pregio è la eccezione di prescrizione sollevata in memoria, atteso che le somme rivendicate in ricorso sono divenute esigibili solo dal momento dell'emissione del nuovo decreto di ricostruzione della carriera o al più dalla data della sentenza con cui le stesse sono state riconosciute in favore del ricorrente, e in entrambi i casi non è evidentemente intercorso un quinquennio tra la data di maturazione delle stesse e la data di notifica del ricorso.
Pertanto, alla luce della pacifica debenza delle dette differenze retributive in favore del ricorrente, per come accertate dalla sentenza succitata e, poi, dal nuovo decreto di ricostruzione carriera del 2022,e tenuto conto delle domande avanzate dal ricorrente, per come ridotte in seno alle ultime note conclusive, il CP_1
convenuto va condannato al pagamento delle differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e 15/20 maturate dal ricorrente in data successiva all'assunzione in servizio di ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
5 Così deciso in Palermo il 12/12/2024.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
6
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 10457/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
ANNAMARIA GIANNOLA.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
[...]
, Controparte_1
, e Controparte_2
Controparte_3
ciascuno in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI PALERMO e il anche dal funzionario CP_1
RENZO CAVADI
- resistenti-
All'esito dell'udienza del 9.12.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
1 Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di condanna dei convenuti al riconoscimento degli scatti di anzianità e delle differenze retributive per le fasce stipendiali 3/8 e 9/14 e 15/20 e di condanna all'allineamento professionale corrispondente alla fascia 15/20.
In accoglimento delle altre domande del ricorso, condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e 15/20 maturate dallo stesso in data successiva all'assunzione in servizio di ruolo, oltre accessori di legge.
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA e distrae in favore del procuratore del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2022, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere collaboratore scolastico presso l'Istituto Sta-tale Borgo Uliva sito in
, con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed CP_2
economica dall' 1/9/2011, e di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, la medesima attività lavorativa presso istituzioni scolastiche statali in forza di contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2001/2002 al 2010/2011, deduceva che con sentenza nrg. 12146/2018 di questo Tribunale gli era stato riconosciuto il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e condannato il “ CP_4
alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo” e riconosciuto “il diritto della parte ricorrente a percepire le eventuali differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera cor-retta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Lamentava che parte convenuta non aveva dato esecuzione alla detta sentenza e rivendicava il diritto a essere inquadrato nella fascia stipendiale 15/20, invece di quella inferiore in cui risultava inquadrato, in considerazione dei 19 anni di servizio
(8 di pre ruolo e 11 di ruolo), con relativa progressione professionale e emissione del
2 decreto di pagamento delle differenze retributive, anche relative al periodo di servizio di ruolo.
Domandava di “Condannare la P.A. scolastica a quantificare correttamente , secondo i criteri stabiliti nella sentenza n. rg. 12146/2018, il computo per la corresponsione delle differenze retributive del servizio di pre ruolo ,a far data dall'a.s. 2001/2002 , riconoscendo gli scatti di anzianità e le differenze retributive per le fasce stipendiali 3/8 e 9/14 e
15/20, secondo i CCNL Comparto Scuola , vigenti ratione temporisi , per il personale con contratto a tempo in-determinato, comprensivi degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto al saldo;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente con conseguente condanna all'allineamento professionale corrispondente alla fascia 15/20, secondo l'effettivo servizio di pre ruolo e di ruolo sin'ora svolto;
3. Condannare l' al pagamento entro un definito Controparte_5 termine che sarà valutato dal Giudice secondo giustizia , delle corrette dif- ferenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 3/8/, 9/14 ed anche 15/20 maturate successivamente nel servizio di ruolo”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, per avere l'
[...]
, in data 14.10.2022, emesso un nuovo decreto di Controparte_6
ricostruzione della carriera del Sig. , in ottemperanza alla sentenza n. Parte_1
2055/2021 e per essere già la sentenza suddetta un titolo esecutivo giudiziale, nonché il difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato il Ministero delle
Finanze alla regolarizzazione della posizione giuridica ed economica del dipendente,
e infine la prescrizione delle pretese attoree.
Con le note del 3.4.2024, parte ricorrente formulava istanza di parziale cessazione della materia del contendere, in ordine ai punti 1 e 2 del ricorso, relativi alla fase del servizio di pre ruolo ed al calcolo degli scatti di anzianità, per avere la
Pubblica Amministrazione scolastica provveduto ad effettuare i corretti conteggi ed a emettere un nuovo decreto di ricostruzione di carriera n 592 , prot . 14/11/2022 , inoltrato alla ragioneria territoriale e vistato. Dichiarava dunque di insistere nella
3 domanda n.3 di cui al ricorso e domandava di “Condannare l' Amministrazione Scolastica secondo la sua competenza a predisporre tutti gli atti amministrativi e contabili per il calcolo e per la liquidazione delle corrette differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e ,
15/20, maturate durante il servizio di ruolo”.
All'udienza del 7.6.2024, la parte ricorrente, a precisazione delle domande di cui alle ultime note, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle differenze retributive sia per il periodo pre ruolo che di ruolo e infine delle ultime note depositate chiedeva la condanna di controparte al “pagamento delle corrette differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e 15/20 maturate dal ricorrente in data successiva all'assunzione in servizio di ruolo”:
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di condanna dei convenuti al riconoscimento degli scatti di anzianità e le differenze retributive per le fasce stipendiali 3/8 e 9/14 e 15/20 e di condanna all'allineamento professionale corrispondente alla fascia 15/20, essendo pacifico che sia stato emesso dall'istituto scolastico convenuto, il nuovo decreto di ricostruzione di carriera n 592 del 14/10/2022 e che lo stesso sia stato trasmesso da ultimo il 4.11.2022 alla ragioneria territoriale per il relativo visto. Risulta pertanto venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti in ordine alle dette domande.
Va invece respinta l'eccezione di difetto di interesse ad agire del ricorrente, considerato che, sebbene il detto decreto rechi una data (14.10.2022) antecedente a quella di deposito del ricorso( 20.1.2022), è pur vero che non vi è prova dell'inoltro dello stesso al ricorrente prima del 4.11.2022 e che, per altro verso, permane l'interesse del ricorrente al pagamento delle differenze retributive, pacificamente mai corrispostegli, che il , in assenza della ricostruzione della carriera da parte Pt_1
dell'amministrazione, non avrebbe potuto far valere sulla scorta della sentenza di accoglimento 2055/2021.
Va considerato, poi, che col presente giudizio il ricorrente domanda le differenze retributive anche in relazione al periodo successivo all'immissione in
4 ruolo, pretese che non hanno costituto oggetto del giudizio nel quale è stata resa la predetta sentenza.
Infondata risulta poi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
, dovendo osservarsi come quest'ultimo risulti il datore di Controparte_1
lavoro del ricorrente e in tale qualità sia tenuto alla corresponsione delle differenze retributive in suo favore.
Il ministero delle Finanze è piuttosto il soggetto che eroga materialmente la retribuzione in un momento successivo, quale mero ordinatore secondario di spesa e purtuttavia nella specie non risulta una effettiva quantificazione, da parte del
, delle differenze retributive dovute al ricorrente, ed in ogni Controparte_1
caso, al momento del deposito del ricorso, difettava la trasmissione del decreto di ricostruzione carriera alla ragioneria e il visto apposto dalla stessa.
Del pari priva di pregio è la eccezione di prescrizione sollevata in memoria, atteso che le somme rivendicate in ricorso sono divenute esigibili solo dal momento dell'emissione del nuovo decreto di ricostruzione della carriera o al più dalla data della sentenza con cui le stesse sono state riconosciute in favore del ricorrente, e in entrambi i casi non è evidentemente intercorso un quinquennio tra la data di maturazione delle stesse e la data di notifica del ricorso.
Pertanto, alla luce della pacifica debenza delle dette differenze retributive in favore del ricorrente, per come accertate dalla sentenza succitata e, poi, dal nuovo decreto di ricostruzione carriera del 2022,e tenuto conto delle domande avanzate dal ricorrente, per come ridotte in seno alle ultime note conclusive, il CP_1
convenuto va condannato al pagamento delle differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e 15/20 maturate dal ricorrente in data successiva all'assunzione in servizio di ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
5 Così deciso in Palermo il 12/12/2024.
IL GIUDICE
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