Articolo 11 della Legge 10 ottobre 1974, n. 496
Articolo 10
Versione
6 novembre 1974
Art. 11.
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 novembre 1974