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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele Presidente dr. Maurizio Petrelli Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 366 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Francioso, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio - in Carovigno (Br) alla via Montello 10 - è elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del Commissario Straordinario e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Schininà, Angelo Frediani e
Francesco Androne, elettivamente domiciliato in Carovigno (BR) Via Giuseppe Verdi n. 1, in virtù di mandato in atti
APPELLATO
1 All'udienza del 25/09/2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Brindisi n. 399/2022 del 10/03/2022, pubblicata il 14.3.2022:
“ ha convenuto in giudizio il al fine di vedersi riconoscere il ristoro dei danni non Parte_1 Controparte_1
patrimoniali (in particolare per danno biologico da una infrazione calcaneo – cuboidea del piede sinistro e danno alla vita di relazione ) e patrimoniali ( per spese mediche ) patiti a causa della rovinosa caduta di cui rimaneva vittima in data 9 agosto 2016, alle ore 8,50 circa nella area del mercato di via Martiri di Via D'Amelio, caduta che a dire dell'attrice doveva attribuirsi all'inciampo su una buca presente sul manto stradale, la quale non era visibile né prevedibile a causa dell'elevatissimo numero di pedoni presenti che ne impedivano l'avvistamento sebbene l'orario diurno.
Il ha avversato la domanda attorea ritenendo che la causa del sinistro dovesse essere attribuita alla Controparte_1
condotta inavveduta della attrice, con esclusione da ogni responsabilità dell'Ente civico convenuto neanche a norma dell'art.
2051 c.c., integrando tale condotta una ipotesi di caso fortuito.”
La causa veniva istruita con l'escussione di testi.
Con la suddetta sentenza n. 399/2022, il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda assumendo che
“La fattispecie di causa rientra nelle ipotesi sopra delineate in quanto l'attrice avrebbe dovuto osservare la diligenza dell'uomo medio per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di pericolo in quanto la buca era ampia, visibile ed anche nota alla danneggiata, per cui l'attrice come tutti gli altri utenti che hanno evitato la buca e non subito danno avrebbe dovuto usare adeguata diligenza e non potendo pretendere dall'ente pubblico il ristoro dei danni subiti che, sul piano della causalità giuridica, trovano fonte esclusiva nella sua disattenzione.” Part Avverso detta sentenza, la sig.ra ha proposto appello, cui ha resistito il CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 25/09/2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l'appellante deduce la “Motivazione contraddittoria e apparente;
errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c.; omessa ovvero errata valutazione della prova;
errata e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c..” assume che “fermo restando che nessuna dichiarazione testimoniale né la relazione della polizia
2 municipale consente di presumere una condotta inavveduta dell'attrice, l'ente convenuto, in ogni caso, non ha fornito prova alcuna della sussistenza del caso fortuito, limitandosi semplicemente ad evocarlo.
Le dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, hanno provato le (non contestate) circostanze di eccezionale concentrazione di persone nell'area pedonale mercatale, e la conseguente non avvistabilità dell'insidia.”
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che, nella specie, fosse acquisita la prova liberatoria della Part responsabilità del appellato, ascrivendo alla condotta disattenta della sig.ra efficacia causale CP_1
esclusiva e, dunque, valenza di caso fortuito;
e ciò per le seguenti considerazioni. “la buca presente sul terreno sulla quale sarebbe inciampata la attrice prima di cadere rovinosamente a terra, era visibile e percepibile per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistarla e affrontarla con accortezza ovvero evitarla.”
Orbene, dalle foto versate in atti, emerge, visivamente, che la cd. buca non costituisce un'insidia in quanto si tratta di una buca, o meglio un dislivello, in un'area stradale che presenta varie disconnessioni e tra l'altro appare di colore diverso: facilmente percepibile da chiunque, anche a distanza, soprattutto in considerazione del fatto che al momento del sinistro, avvenuto verso le ore 8,50 del 9 agosto 2016 – le condizioni di luce garantivano una piena visibilità.
L'ordinaria diligenza richiesta all'utente di strade pubbliche avrebbe imposto all'appellante di procedere con la massima cautela ed attenzione, tanto più per il fatto che, nella zona del mercato, vi era un grande affollamento di gente e il manto stradale era dissestato. Part Inoltre, va anche sottolineato che la sig.ra conosceva bene la zona, abitando nelle vicinanze del mercato (la teste ha dichiarato “mi trovavo presso il mercato di in via Martiri di via Testimone_1 CP_1
Par D'Amelio, proprio sotto casa mia.” E poi “La sig.ra , che io conosco perché è una mia vicina di casa, era sulla stessa strada ….”.)
A fronte di tale situazione, non vi è dubbio che il comportamento della persona danneggiata non sia stato improntato a criteri di doverosa prudenza ed accortezza.
Il primo giudice sottolinea anche “Dunque, appare ragionevole affermare che se, nelle circostanze di tempo e di luogo, soltanto l'attrice è caduta mentre nessuna altra delle numerose persone che, secondo le deposizioni testimoniali, si accalcavano nell'area del mercato, ha subito la stessa sorte, ciò discende unicamente dal fatto che il comportamento dell'attrice è stato disattento in quanto nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il manto stradale dissestato) ha tenuto un comportamento imprudente.”
3 Part Pertanto, è la condotta imprudente della stessa Sig.ra che avrebbe dovuto prestare attenzione nel camminare, che ha determinato un esclusivo e decisivo apporto causale alla verificazione del danno.
Ciò al fine di salvaguardare la sua incolumità, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, 14 febbraio 2013 n. 3662).
Si rammenta che, secondo giurisprudenza consolidata, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'imprudente comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno. In particolare si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con la normale diligenza e attenzione da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n. 11946; Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919). E questo orientamento è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 25460/2020 (“la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo
4 un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”)
In sostanza, la condotta imprudente del danneggiato interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (il sinistro), quando il soggetto violi, come nella fattispecie in oggetto, il dovere di ragionevole cautela scaturente dal principio di solidarietà (art. 2 Cost.).
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Brindisi n. 399/2022 del 10.3.2022, pubblicata il 14.3.2022, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate, in complessivi €. 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del
15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 10.7.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele Presidente dr. Maurizio Petrelli Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 366 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Francioso, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio - in Carovigno (Br) alla via Montello 10 - è elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del Commissario Straordinario e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Schininà, Angelo Frediani e
Francesco Androne, elettivamente domiciliato in Carovigno (BR) Via Giuseppe Verdi n. 1, in virtù di mandato in atti
APPELLATO
1 All'udienza del 25/09/2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Brindisi n. 399/2022 del 10/03/2022, pubblicata il 14.3.2022:
“ ha convenuto in giudizio il al fine di vedersi riconoscere il ristoro dei danni non Parte_1 Controparte_1
patrimoniali (in particolare per danno biologico da una infrazione calcaneo – cuboidea del piede sinistro e danno alla vita di relazione ) e patrimoniali ( per spese mediche ) patiti a causa della rovinosa caduta di cui rimaneva vittima in data 9 agosto 2016, alle ore 8,50 circa nella area del mercato di via Martiri di Via D'Amelio, caduta che a dire dell'attrice doveva attribuirsi all'inciampo su una buca presente sul manto stradale, la quale non era visibile né prevedibile a causa dell'elevatissimo numero di pedoni presenti che ne impedivano l'avvistamento sebbene l'orario diurno.
Il ha avversato la domanda attorea ritenendo che la causa del sinistro dovesse essere attribuita alla Controparte_1
condotta inavveduta della attrice, con esclusione da ogni responsabilità dell'Ente civico convenuto neanche a norma dell'art.
2051 c.c., integrando tale condotta una ipotesi di caso fortuito.”
La causa veniva istruita con l'escussione di testi.
Con la suddetta sentenza n. 399/2022, il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda assumendo che
“La fattispecie di causa rientra nelle ipotesi sopra delineate in quanto l'attrice avrebbe dovuto osservare la diligenza dell'uomo medio per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di pericolo in quanto la buca era ampia, visibile ed anche nota alla danneggiata, per cui l'attrice come tutti gli altri utenti che hanno evitato la buca e non subito danno avrebbe dovuto usare adeguata diligenza e non potendo pretendere dall'ente pubblico il ristoro dei danni subiti che, sul piano della causalità giuridica, trovano fonte esclusiva nella sua disattenzione.” Part Avverso detta sentenza, la sig.ra ha proposto appello, cui ha resistito il CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 25/09/2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l'appellante deduce la “Motivazione contraddittoria e apparente;
errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c.; omessa ovvero errata valutazione della prova;
errata e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c..” assume che “fermo restando che nessuna dichiarazione testimoniale né la relazione della polizia
2 municipale consente di presumere una condotta inavveduta dell'attrice, l'ente convenuto, in ogni caso, non ha fornito prova alcuna della sussistenza del caso fortuito, limitandosi semplicemente ad evocarlo.
Le dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, hanno provato le (non contestate) circostanze di eccezionale concentrazione di persone nell'area pedonale mercatale, e la conseguente non avvistabilità dell'insidia.”
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che, nella specie, fosse acquisita la prova liberatoria della Part responsabilità del appellato, ascrivendo alla condotta disattenta della sig.ra efficacia causale CP_1
esclusiva e, dunque, valenza di caso fortuito;
e ciò per le seguenti considerazioni. “la buca presente sul terreno sulla quale sarebbe inciampata la attrice prima di cadere rovinosamente a terra, era visibile e percepibile per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistarla e affrontarla con accortezza ovvero evitarla.”
Orbene, dalle foto versate in atti, emerge, visivamente, che la cd. buca non costituisce un'insidia in quanto si tratta di una buca, o meglio un dislivello, in un'area stradale che presenta varie disconnessioni e tra l'altro appare di colore diverso: facilmente percepibile da chiunque, anche a distanza, soprattutto in considerazione del fatto che al momento del sinistro, avvenuto verso le ore 8,50 del 9 agosto 2016 – le condizioni di luce garantivano una piena visibilità.
L'ordinaria diligenza richiesta all'utente di strade pubbliche avrebbe imposto all'appellante di procedere con la massima cautela ed attenzione, tanto più per il fatto che, nella zona del mercato, vi era un grande affollamento di gente e il manto stradale era dissestato. Part Inoltre, va anche sottolineato che la sig.ra conosceva bene la zona, abitando nelle vicinanze del mercato (la teste ha dichiarato “mi trovavo presso il mercato di in via Martiri di via Testimone_1 CP_1
Par D'Amelio, proprio sotto casa mia.” E poi “La sig.ra , che io conosco perché è una mia vicina di casa, era sulla stessa strada ….”.)
A fronte di tale situazione, non vi è dubbio che il comportamento della persona danneggiata non sia stato improntato a criteri di doverosa prudenza ed accortezza.
Il primo giudice sottolinea anche “Dunque, appare ragionevole affermare che se, nelle circostanze di tempo e di luogo, soltanto l'attrice è caduta mentre nessuna altra delle numerose persone che, secondo le deposizioni testimoniali, si accalcavano nell'area del mercato, ha subito la stessa sorte, ciò discende unicamente dal fatto che il comportamento dell'attrice è stato disattento in quanto nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il manto stradale dissestato) ha tenuto un comportamento imprudente.”
3 Part Pertanto, è la condotta imprudente della stessa Sig.ra che avrebbe dovuto prestare attenzione nel camminare, che ha determinato un esclusivo e decisivo apporto causale alla verificazione del danno.
Ciò al fine di salvaguardare la sua incolumità, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, 14 febbraio 2013 n. 3662).
Si rammenta che, secondo giurisprudenza consolidata, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'imprudente comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno. In particolare si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con la normale diligenza e attenzione da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n. 11946; Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919). E questo orientamento è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 25460/2020 (“la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo
4 un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”)
In sostanza, la condotta imprudente del danneggiato interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (il sinistro), quando il soggetto violi, come nella fattispecie in oggetto, il dovere di ragionevole cautela scaturente dal principio di solidarietà (art. 2 Cost.).
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Brindisi n. 399/2022 del 10.3.2022, pubblicata il 14.3.2022, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate, in complessivi €. 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del
15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 10.7.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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