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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/11/2024, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G./C. n. 1939/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Michele Ruvolo Presidente dr. Francesco Paolo Pizzo Giudice dr. Francescamaria Piruzza Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel proc. n. 1939/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Bonura Parte_1
(PEC: , giusta procura in atti;
Email_1
ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Annabella Orto (PEC: CP_1
, giusta procura in atti;
Email_2
resistente
E NEI CONFRONTI
del minore , nato a Marsala il [...] in [...] curatore Persona_1
speciale, Avv. Ariela Maggio, giusta nomina del Tribunale per i Minorenni del 16.10.2023,
che lo rappresenta e difende;
parte necessaria
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
1 interveniente necessario
OGGETTO: riconoscimento figlio naturale
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.10.2024 le parti concludevano come da verbale di pari data a cui si rinvia.
FATTO
Con ricorso ex art. 250, IV comma, c.c. depositato in data 22/11/2023 Parte_1
, premettendo di essere già padre di due ragazzi, nato il [...], e
[...] Persona_2
nato il [...], avuti dall'ex compagna;
di avere avuto in passato CP_2
problemi di tossico-dipendenza e di avere commesso reati contro il patrimonio per i quali ha subito una condanna complessiva di circa 6 anni mezzo, che ha scontato;
di avere intrattenuto una relazione con l'odierna resistente dal mese di ottobre del 2021 al mese di gennaio del
2023; che nonostante la fine delle relazione il ricorrente riteneva molto probabile che il figlio che la resistente aveva in grembo potesse essere suo;
che la resistente tuttavia non era disponibile a dare informazioni sulla gravidanza;
che solo recentemente apprendeva della nascita del piccolo;
che si è completamente disintossicato;
che lavora come aiuto cuoco Per_1
ed ha una relazione stabile con l'attuale compagna con la quale convive assieme alle figlie di quest'ultima nella abitazione di questa, adiva il Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di una sentenza di riconoscimento della paternità ai sensi dell'art. 250, IV comma, c.c. del minore Persona_1
Il ricorrente chiedeva, inoltre, che il Giudice provvedesse in ordine all'affidamento, al mantenimento ed al cognome del minore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/01/2024, si costituiva la quale esponeva che dopo la nascita del figlio in Marsala, in data CP_1 Per_1
01/10/2023, al momento delle dimissioni apprendeva che con Decreto del Tribunale dei
Minorenni del 16/10/2023 veniva disposto il collocamento del figlio presso una comunità
ospitante senza la madre.
Deduceva che si era costituita nell'ambito del procedimento portante il n. 1565/2023 pendente presso il Tribunale dei Minorenni al fine di opporsi all'adozione del figlio, di avere iniziato un percorso con i servizi incaricati e di andare a trovare il figlio settimanalmente.
2 Non si opponeva alla richiesta di riconoscimento di paternità del minore da parte del padre evidenziando, tuttavia, che il ricorrente vive da poco tempo a Caserta ed ha intrapreso una relazione non stabile con altra donna.
Ha pertanto chiesto di dichiararsi la paternità del minore in favore del ricorrente, di disporre l'affido congiunto del minore con collocamento presso la stessa con disciplina di visita del padre, di porre a carico del ricorrente un assegno a titolo di mantenimento del minore pari ad € 250,00, oltre al 75% delle spese straordinarie, di disporre il mantenimento del cognome della madre con aggiunta del cognome del padre.
Con memoria depositata in data 26/02/2024 si costituiva in giudizio nella Persona_1
persona del curatore speciale Avv. Ariela Maggio, già nominata dal Tribunale dei Minorenni
con Decreto del 16/10/2023, con cui chiedeva al Tribunale la conferma della propria nomina quale curatore speciale.
All'udienza del 27/02/2024 il Giudice nominava quale curatore speciale del minore l'avv.
Ariela Maggio e si riservava sulle richieste istruttorie delle parti.
Con successive note depositate in data 24/03/2024 il curatore speciale nominato chiedeva di procedersi con la CTU richiesta.
Con istanza depositata in data 15/04/2024 il ricorrente esponeva che la resistente non andava più a trovare il minore in comunità e che pertanto, non dimostrando capacità
genitoriali, ricorrevano i presupposti per dichiarare la decadenza della responsabilità
genitoriale della stessa sul minore.
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo del minore;
in subordine, in attesa della definizione del giudizio, di regolamentare la frequentazione tra il padre e il bambino.
Con successiva istanza del 31/05/2024 esponeva che con provvedimento del 29 maggio
2024 il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva disposto il divieto di visita da parte della madre al minore che risultava pertanto privato dell'affetto di entrambi i genitori con il pregiudizio che ne consegue.
Il processo veniva istruito in via documentale e con l'espletamento di indagini tecniche d'ufficio finalizzate ad accertare, mediante comparazione dei rispettivi DNA, la compatibilità
genetica tra il minore e . Persona_1 Parte_1
3 All'udienza del 28/10/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova innanzitutto precisare che il ricorrente ha chiesto previo accertamento della paternità del minore, di emettere sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 250, IV comma, c.c.
La resistente, costituendosi tempestivamente con memoria del 18.01.2024, non solo non si
è opposta alla domanda di riconoscimento avanzata dal ricorrente ma ha chiesto, altresì, di dichiarare la paternità del minore.
Orbene, deve evidenziarsi che, anche se entrambe le parti hanno domandato in via preliminare l'accertamento della paternità naturale del minore, solo la domanda avanzata dalla madre, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 269 c.c. è ammissibile, essendo individuata tra i soggetti legittimati all'azione diretta a conseguire giudizialmente l'accertamento del rapporto di filiazione naturale.
Il padre infatti non è tra i soggetti legittimati all'azione ex art. 269 c.c. essendo solo individuato quale soggetto passivo.
Anche se il padre ha chiesto il riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell'art. 250 c.c.
la mancanza di prova di un dissenso da parte della madre renderebbe tale azione proposta inammissibile, non occorrendo nella specie una pronuncia giudiziale che tenga luogo del consenso della madre, in realtà già sussistente.
Il padre, stante il consenso espresso dalla resistente, per come è emerso in giudizio, avrebbe dunque potuto effettuare il riconoscimento del minore dinnanzi all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza.
Diversamente, solo per l'accertamento giudiziale della paternità naturale, pure richiesto da entrambe le parti nel presente procedimento, occorre una pronuncia giudiziale.
Inquadrate così le domande e le azioni proposte da entrambe le parti, avendo la madre avanzato in comparsa di costituzione e risposta domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale ex art. 269 c.c. tempestiva e ammissibile, più ampia rispetto a quella formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 250 c.c., deve procedersi all'esame nel merito della stessa.
Occorre a tal riguardo rammentare che “L'azione proposta ex art. 273 cod. civ. perché sia
4 giudizialmente dichiarata la paternità ha un contenuto ampio, che si presta a ricomprendere
la richiesta di accertamento del medesimo rapporto attraverso il conseguimento di una
decisione che tenga luogo del consenso mancante del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 16/07/2005, n. 15100).
Del resto, è proprio la disposizione di cui all'art. 277 c.c. a stabilire che “la sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento”.
2. Ciò posto, dall'istruttoria svolta mediante l'espletamento della CTU genetica è emersa la prova oggettiva del rapporto di filiazione naturale tra il minore e il ricorrente.
Infatti, nelle conclusioni riportate a pagina sette della relazione peritale, a firma del Dott.
, si legge che “dall'analisi effettuata si conclude che il Sig. Persona_3 Parte_1
e il minore , sono in rapporto padre-figlio con una probabilità di
[...] Persona_1
paternità del 99,9999999% (considerando una probabilità a priori del 50%). Questo valore
equivale, secondo i predicati verbali di Hummel, a una paternità praticamente provata
(Hummel et al. 1981)”.
Il Collegio ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le
prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacchè l'attuale livello della ricerca ed
esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza” (cfr.
Cass. 29 maggio 2008, n. 14462, App Milano 9/11/2001, cfr. anche Corte Costituzionale n
266/06 con riguardo all'art 235 c.c).
Tali risultati, dunque, consentono di accogliere integralmente la domanda avanzata dalla convenuta ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 269 c.c.
Pertanto, va dichiarato, con effetti equivalenti al riconoscimento, che Parte_1
è il padre biologico di
[...] Persona_1
3. In merito all'attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, “il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-
dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo
riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione
5 di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile
una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé)” (v. Cass. civ. n. 18161/2019, v. anche. Cass. civ.
n. 12640/2015 e Cass. civ n. 2644 del 3/2/2011).
In particolar modo, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo esclusivo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, “la scelta del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo
più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento” (Cass. civ. n. 12640/2015).
Si ritiene che nell'interesse del minore vada aggiunto il cognome del padre “ Pt_1
posponendolo rispetto a quello della madre “ , avendolo per prima riconosciuto, non Per_1
sussistendo ragioni che inducano a ritenere prevalente quello paterno rispetto a quello materno già in uso da parte del minore.
4. In ordine al regime di affidamento del minore e alla regolamentazione del suo mantenimento, il Collegio ritiene invece opportuno verificare in concreto la sua attuale condizione al fine di determinare modalità di affido, collocamento e frequentazione che siano conformi all'interesse esclusivo del minore, anche attraverso lo svolgimento di un'indagine psicosociale diretta a verificare la capacità genitoriale delle parti, mediante acquisizione di relazioni informative da parte dei servizi sociali, tenuto conto di quanto segnalato dal curatore speciale del minore, attualmente collocato in comunità su disposizione del Tribunale per i
Minorenni dinnanzi al quale pende il procedimento di adozione dello stesso.
Giova infatti rilevare che, sotto questo profilo, non risultano acquisiti al processo sufficienti elementi istruttori che consentano di ritenere superate le criticità prospettate sia con riferimento alla madre, in relazione a quanto emerge dalla lettura degli atti del procedimento di adozione attualmente pendente dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo, sia con riferimento al padre il quale ha dichiarato di aver fatto in passato ampio uso di droghe,
dovendosi accertare che abbia abbandonato del tutto la precedente condotta di vita.
Deve infine rilevarsi l'assoluta inammissibilità e irritualità dell'istanza del 12.11.2024
formulata dalla parte ricorrente dopo che il Tribunale aveva assunto la causa in decisione. Per
6 la stessa ragione, non possono essere utilizzati ai fini della presente decisione i documenti allegati alla predetta istanza, non essendo stati sottoposti al fondamentale e non derogabile contraddittorio delle parti.
Il Collegio ritiene pertanto di pronunciare sentenza parziale sulla domanda ex art. 269 c.c.,
provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla decisione delle ulteriori domande avanzate dalle parti.
5. Le spese verranno regolate al momento dell'emissione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così decide:
- dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 277 c.c. che , Parte_1
nato ad [...] il [...], è il padre biologico di nato a [...] Persona_1
l'01/10/2023;
- dispone che aggiunga al cognome materno “ quello paterno Persona_1 Per_1
“ posponendo quest'ultimo al primo;
Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsala che ha formato l'atto di nascita del minore sopra generalizzato di procedere alle annotazioni di legge;
- provvede come da separata ordinanza in ordine alla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo;
- spese al definitivo.
Così deciso in Marsala nella Camera di Consiglio della sez. civile del tribunale, in data
14.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Michele Ruvolo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Michele Ruvolo Presidente dr. Francesco Paolo Pizzo Giudice dr. Francescamaria Piruzza Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel proc. n. 1939/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Bonura Parte_1
(PEC: , giusta procura in atti;
Email_1
ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Annabella Orto (PEC: CP_1
, giusta procura in atti;
Email_2
resistente
E NEI CONFRONTI
del minore , nato a Marsala il [...] in [...] curatore Persona_1
speciale, Avv. Ariela Maggio, giusta nomina del Tribunale per i Minorenni del 16.10.2023,
che lo rappresenta e difende;
parte necessaria
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
1 interveniente necessario
OGGETTO: riconoscimento figlio naturale
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.10.2024 le parti concludevano come da verbale di pari data a cui si rinvia.
FATTO
Con ricorso ex art. 250, IV comma, c.c. depositato in data 22/11/2023 Parte_1
, premettendo di essere già padre di due ragazzi, nato il [...], e
[...] Persona_2
nato il [...], avuti dall'ex compagna;
di avere avuto in passato CP_2
problemi di tossico-dipendenza e di avere commesso reati contro il patrimonio per i quali ha subito una condanna complessiva di circa 6 anni mezzo, che ha scontato;
di avere intrattenuto una relazione con l'odierna resistente dal mese di ottobre del 2021 al mese di gennaio del
2023; che nonostante la fine delle relazione il ricorrente riteneva molto probabile che il figlio che la resistente aveva in grembo potesse essere suo;
che la resistente tuttavia non era disponibile a dare informazioni sulla gravidanza;
che solo recentemente apprendeva della nascita del piccolo;
che si è completamente disintossicato;
che lavora come aiuto cuoco Per_1
ed ha una relazione stabile con l'attuale compagna con la quale convive assieme alle figlie di quest'ultima nella abitazione di questa, adiva il Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di una sentenza di riconoscimento della paternità ai sensi dell'art. 250, IV comma, c.c. del minore Persona_1
Il ricorrente chiedeva, inoltre, che il Giudice provvedesse in ordine all'affidamento, al mantenimento ed al cognome del minore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/01/2024, si costituiva la quale esponeva che dopo la nascita del figlio in Marsala, in data CP_1 Per_1
01/10/2023, al momento delle dimissioni apprendeva che con Decreto del Tribunale dei
Minorenni del 16/10/2023 veniva disposto il collocamento del figlio presso una comunità
ospitante senza la madre.
Deduceva che si era costituita nell'ambito del procedimento portante il n. 1565/2023 pendente presso il Tribunale dei Minorenni al fine di opporsi all'adozione del figlio, di avere iniziato un percorso con i servizi incaricati e di andare a trovare il figlio settimanalmente.
2 Non si opponeva alla richiesta di riconoscimento di paternità del minore da parte del padre evidenziando, tuttavia, che il ricorrente vive da poco tempo a Caserta ed ha intrapreso una relazione non stabile con altra donna.
Ha pertanto chiesto di dichiararsi la paternità del minore in favore del ricorrente, di disporre l'affido congiunto del minore con collocamento presso la stessa con disciplina di visita del padre, di porre a carico del ricorrente un assegno a titolo di mantenimento del minore pari ad € 250,00, oltre al 75% delle spese straordinarie, di disporre il mantenimento del cognome della madre con aggiunta del cognome del padre.
Con memoria depositata in data 26/02/2024 si costituiva in giudizio nella Persona_1
persona del curatore speciale Avv. Ariela Maggio, già nominata dal Tribunale dei Minorenni
con Decreto del 16/10/2023, con cui chiedeva al Tribunale la conferma della propria nomina quale curatore speciale.
All'udienza del 27/02/2024 il Giudice nominava quale curatore speciale del minore l'avv.
Ariela Maggio e si riservava sulle richieste istruttorie delle parti.
Con successive note depositate in data 24/03/2024 il curatore speciale nominato chiedeva di procedersi con la CTU richiesta.
Con istanza depositata in data 15/04/2024 il ricorrente esponeva che la resistente non andava più a trovare il minore in comunità e che pertanto, non dimostrando capacità
genitoriali, ricorrevano i presupposti per dichiarare la decadenza della responsabilità
genitoriale della stessa sul minore.
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo del minore;
in subordine, in attesa della definizione del giudizio, di regolamentare la frequentazione tra il padre e il bambino.
Con successiva istanza del 31/05/2024 esponeva che con provvedimento del 29 maggio
2024 il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva disposto il divieto di visita da parte della madre al minore che risultava pertanto privato dell'affetto di entrambi i genitori con il pregiudizio che ne consegue.
Il processo veniva istruito in via documentale e con l'espletamento di indagini tecniche d'ufficio finalizzate ad accertare, mediante comparazione dei rispettivi DNA, la compatibilità
genetica tra il minore e . Persona_1 Parte_1
3 All'udienza del 28/10/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova innanzitutto precisare che il ricorrente ha chiesto previo accertamento della paternità del minore, di emettere sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 250, IV comma, c.c.
La resistente, costituendosi tempestivamente con memoria del 18.01.2024, non solo non si
è opposta alla domanda di riconoscimento avanzata dal ricorrente ma ha chiesto, altresì, di dichiarare la paternità del minore.
Orbene, deve evidenziarsi che, anche se entrambe le parti hanno domandato in via preliminare l'accertamento della paternità naturale del minore, solo la domanda avanzata dalla madre, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 269 c.c. è ammissibile, essendo individuata tra i soggetti legittimati all'azione diretta a conseguire giudizialmente l'accertamento del rapporto di filiazione naturale.
Il padre infatti non è tra i soggetti legittimati all'azione ex art. 269 c.c. essendo solo individuato quale soggetto passivo.
Anche se il padre ha chiesto il riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell'art. 250 c.c.
la mancanza di prova di un dissenso da parte della madre renderebbe tale azione proposta inammissibile, non occorrendo nella specie una pronuncia giudiziale che tenga luogo del consenso della madre, in realtà già sussistente.
Il padre, stante il consenso espresso dalla resistente, per come è emerso in giudizio, avrebbe dunque potuto effettuare il riconoscimento del minore dinnanzi all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza.
Diversamente, solo per l'accertamento giudiziale della paternità naturale, pure richiesto da entrambe le parti nel presente procedimento, occorre una pronuncia giudiziale.
Inquadrate così le domande e le azioni proposte da entrambe le parti, avendo la madre avanzato in comparsa di costituzione e risposta domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale ex art. 269 c.c. tempestiva e ammissibile, più ampia rispetto a quella formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 250 c.c., deve procedersi all'esame nel merito della stessa.
Occorre a tal riguardo rammentare che “L'azione proposta ex art. 273 cod. civ. perché sia
4 giudizialmente dichiarata la paternità ha un contenuto ampio, che si presta a ricomprendere
la richiesta di accertamento del medesimo rapporto attraverso il conseguimento di una
decisione che tenga luogo del consenso mancante del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 16/07/2005, n. 15100).
Del resto, è proprio la disposizione di cui all'art. 277 c.c. a stabilire che “la sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento”.
2. Ciò posto, dall'istruttoria svolta mediante l'espletamento della CTU genetica è emersa la prova oggettiva del rapporto di filiazione naturale tra il minore e il ricorrente.
Infatti, nelle conclusioni riportate a pagina sette della relazione peritale, a firma del Dott.
, si legge che “dall'analisi effettuata si conclude che il Sig. Persona_3 Parte_1
e il minore , sono in rapporto padre-figlio con una probabilità di
[...] Persona_1
paternità del 99,9999999% (considerando una probabilità a priori del 50%). Questo valore
equivale, secondo i predicati verbali di Hummel, a una paternità praticamente provata
(Hummel et al. 1981)”.
Il Collegio ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le
prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacchè l'attuale livello della ricerca ed
esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza” (cfr.
Cass. 29 maggio 2008, n. 14462, App Milano 9/11/2001, cfr. anche Corte Costituzionale n
266/06 con riguardo all'art 235 c.c).
Tali risultati, dunque, consentono di accogliere integralmente la domanda avanzata dalla convenuta ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 269 c.c.
Pertanto, va dichiarato, con effetti equivalenti al riconoscimento, che Parte_1
è il padre biologico di
[...] Persona_1
3. In merito all'attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, “il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-
dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo
riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione
5 di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile
una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé)” (v. Cass. civ. n. 18161/2019, v. anche. Cass. civ.
n. 12640/2015 e Cass. civ n. 2644 del 3/2/2011).
In particolar modo, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo esclusivo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, “la scelta del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo
più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento” (Cass. civ. n. 12640/2015).
Si ritiene che nell'interesse del minore vada aggiunto il cognome del padre “ Pt_1
posponendolo rispetto a quello della madre “ , avendolo per prima riconosciuto, non Per_1
sussistendo ragioni che inducano a ritenere prevalente quello paterno rispetto a quello materno già in uso da parte del minore.
4. In ordine al regime di affidamento del minore e alla regolamentazione del suo mantenimento, il Collegio ritiene invece opportuno verificare in concreto la sua attuale condizione al fine di determinare modalità di affido, collocamento e frequentazione che siano conformi all'interesse esclusivo del minore, anche attraverso lo svolgimento di un'indagine psicosociale diretta a verificare la capacità genitoriale delle parti, mediante acquisizione di relazioni informative da parte dei servizi sociali, tenuto conto di quanto segnalato dal curatore speciale del minore, attualmente collocato in comunità su disposizione del Tribunale per i
Minorenni dinnanzi al quale pende il procedimento di adozione dello stesso.
Giova infatti rilevare che, sotto questo profilo, non risultano acquisiti al processo sufficienti elementi istruttori che consentano di ritenere superate le criticità prospettate sia con riferimento alla madre, in relazione a quanto emerge dalla lettura degli atti del procedimento di adozione attualmente pendente dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo, sia con riferimento al padre il quale ha dichiarato di aver fatto in passato ampio uso di droghe,
dovendosi accertare che abbia abbandonato del tutto la precedente condotta di vita.
Deve infine rilevarsi l'assoluta inammissibilità e irritualità dell'istanza del 12.11.2024
formulata dalla parte ricorrente dopo che il Tribunale aveva assunto la causa in decisione. Per
6 la stessa ragione, non possono essere utilizzati ai fini della presente decisione i documenti allegati alla predetta istanza, non essendo stati sottoposti al fondamentale e non derogabile contraddittorio delle parti.
Il Collegio ritiene pertanto di pronunciare sentenza parziale sulla domanda ex art. 269 c.c.,
provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla decisione delle ulteriori domande avanzate dalle parti.
5. Le spese verranno regolate al momento dell'emissione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così decide:
- dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 277 c.c. che , Parte_1
nato ad [...] il [...], è il padre biologico di nato a [...] Persona_1
l'01/10/2023;
- dispone che aggiunga al cognome materno “ quello paterno Persona_1 Per_1
“ posponendo quest'ultimo al primo;
Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsala che ha formato l'atto di nascita del minore sopra generalizzato di procedere alle annotazioni di legge;
- provvede come da separata ordinanza in ordine alla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo;
- spese al definitivo.
Così deciso in Marsala nella Camera di Consiglio della sez. civile del tribunale, in data
14.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Michele Ruvolo
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