CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: presidente rel. dr. RI Grazia d'ERRICO
consigliere dr. Ennio RICCI
consigliere dr. RI CAROSELLA
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di revocazione n. 474/2023 R.G., avverso la sentenza n. 352/2023, emessa dalla Corte di Appello di Campobasso nella causa civile di appello n. 162/2020
R.G., avente ad oggetto: domanda di rendiconto proposta da coeredi
TRA
"rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 (c.f. Codice Fiscale_1
procura speciale allegata alla citazione in appello dagli avv.ti Francesco La Cava e Teresa Anna Rita ES, Email_1
Email_2
IMPUGNANTE PER REVOCAZIONE
E
Codice Fiscale_2D'NE RI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.
Angela Zampini, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione - pec:
Email_3
IMPUGNATI IN REVOCAZIONE
D Controparte_1
Controparte_2
IMPUGNATI - non costituiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 ha proposto revocazione avverso la sentenza n. 352/2023, emessa 1.
dalla Corte di Appello in data 20/11/2023, con la quale era stata rigettata l'impugnazione proposta nei confronti di Parte_2 Parte_3 e
Controparte_2 avverso la sentenza non definitiva n. 123/2020 del Tribunale di
Isernia nel giudizio avente ad oggetto una domanda di rendiconto dei frutti percepiti e percipiendi di un compendio immobiliare ereditario.
Si è costituita in giudizio Parte_2 eccependo l'improcedibilità e inammissibilità della proposta revocazione, con condanna alle spese della controparte.
Con note depositate fuori udienza del 20/02/2024 l'avv. Zampini, già procuratrice di nel procedimento concluso con la sentenza n. 352/2023, ha Parte_3
dichiarato il decesso del proprio assistito in data 2/02/2023, chiedendo per l'effetto l'adozione di consequenziali provvedimenti.
2. All'esito dell'udienza del 20/03/2024, sostituita dal deposito di note scritte, preso atto della notifica dell'istanza di interruzione alla controparte, il collegio ha dichiarato l'interruzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c., con ordinanza del 21/03/2024, ritualmente comunicata in pari data ai procuratori delle parti costituite.
3. Dalla data di tale comunicazione sono decorsi tre mesi senza che la parte interessata abbia presentato istanza di riassunzione: deve pertanto essere dichiarata d'ufficio l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307, ult.co, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PTM
pronunciando definitivamente nella causa per revocazione proposta da Parte_1 nei confronti di Parte_2 Parte_3 e Controparte_2 avverso la sentenza n. 352/2023 della Corte di Appello del 20/11/2023, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 20/11/2025
dr. RI Grazia d'Errico -presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: presidente rel. dr. RI Grazia d'ERRICO
consigliere dr. Ennio RICCI
consigliere dr. RI CAROSELLA
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di revocazione n. 474/2023 R.G., avverso la sentenza n. 352/2023, emessa dalla Corte di Appello di Campobasso nella causa civile di appello n. 162/2020
R.G., avente ad oggetto: domanda di rendiconto proposta da coeredi
TRA
"rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 (c.f. Codice Fiscale_1
procura speciale allegata alla citazione in appello dagli avv.ti Francesco La Cava e Teresa Anna Rita ES, Email_1
Email_2
IMPUGNANTE PER REVOCAZIONE
E
Codice Fiscale_2D'NE RI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.
Angela Zampini, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione - pec:
Email_3
IMPUGNATI IN REVOCAZIONE
D Controparte_1
Controparte_2
IMPUGNATI - non costituiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 ha proposto revocazione avverso la sentenza n. 352/2023, emessa 1.
dalla Corte di Appello in data 20/11/2023, con la quale era stata rigettata l'impugnazione proposta nei confronti di Parte_2 Parte_3 e
Controparte_2 avverso la sentenza non definitiva n. 123/2020 del Tribunale di
Isernia nel giudizio avente ad oggetto una domanda di rendiconto dei frutti percepiti e percipiendi di un compendio immobiliare ereditario.
Si è costituita in giudizio Parte_2 eccependo l'improcedibilità e inammissibilità della proposta revocazione, con condanna alle spese della controparte.
Con note depositate fuori udienza del 20/02/2024 l'avv. Zampini, già procuratrice di nel procedimento concluso con la sentenza n. 352/2023, ha Parte_3
dichiarato il decesso del proprio assistito in data 2/02/2023, chiedendo per l'effetto l'adozione di consequenziali provvedimenti.
2. All'esito dell'udienza del 20/03/2024, sostituita dal deposito di note scritte, preso atto della notifica dell'istanza di interruzione alla controparte, il collegio ha dichiarato l'interruzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c., con ordinanza del 21/03/2024, ritualmente comunicata in pari data ai procuratori delle parti costituite.
3. Dalla data di tale comunicazione sono decorsi tre mesi senza che la parte interessata abbia presentato istanza di riassunzione: deve pertanto essere dichiarata d'ufficio l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307, ult.co, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PTM
pronunciando definitivamente nella causa per revocazione proposta da Parte_1 nei confronti di Parte_2 Parte_3 e Controparte_2 avverso la sentenza n. 352/2023 della Corte di Appello del 20/11/2023, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 20/11/2025
dr. RI Grazia d'Errico -presidente estensore