CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Elena Gelato consigliere rel.
dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6678/2020 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Enrico Maggiore giusta delega in atti appellante
E
(C.F. ), in persona dei Curatori, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Prof. Massimo Cerniglia in forza di procura in atti appellato E
Gestione Commissariale del in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5342/2020, pubblicata in data 20 marzo 2020
CONCLUSIONI
Per ” Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in Parte_1
accoglimento del presente appello annullare e riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
5342/2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, dichiarando la compensazione legale con i crediti del CP_2
ora fino alla concorrenza di quanto riconosciuto;
[...] Parte_1
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, ed in accoglimento del secondo motivo, annullare e riformare comunque l'impugnata Sentenza nella parte in cui riconosce la debenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, così come riconosciuti in Sentenza, perché non dovuti in quanto la somma riconosciuta rientra nella Gestione Commissariale del CP_2
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per il “conclude per l'integrale rigetto dell'appello di controparte, con condanna alle spese di Controparte_1
lite”;
Per la Gestione Commissariale del “Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, CP_2
contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario in quanto infondato.
Con ogni consequenziale favorevole statuizione in ordine alle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 5342/2020, emessa dal Tribunale di Roma in data 20 Parte_1
marzo 2020, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta dal Fallimento della società nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2041 c.c., con conseguente condanna CP_1 dell'appellante al pagamento della somma di euro 610.080,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal 30.9.2005 al saldo.
Con il primo motivo d'appello ha lamentato come erroneamente fosse stata Parte_1
disattesa l'eccezione di compensazione dei crediti dalla stessa vantati nei confronti di CP_1
con le somme riconosciute in favore della curatela.
A tal fine ha evidenziato:
i) che il che deteneva il 20% delle quote della società a CP_2 CP_1
seguito del fallimento di quest'ultima aveva proposto istanza di insinuazione al passivo per la somma di € 1.176.465,37, pari ai dividendi deliberati in suo favore dal C.d.A. di er gli esercizi 2001, 2002 e 2005, domanda che peraltro era stata respinta sul CP_1
presupposto che il credito insinuato fosse stato “oggetto di compensazione legale”; come accertato dalla stessa curatela, dunque, vantava una credito Parte_1
liquido, certo ed esigibile nei confronti del da compensare con Controparte_1
eventuali debiti;
ii) che al succitato credito doveva aggiungersene un altro, di circa € 850.000,00, relativo all'omesso pagamento di salari ed oneri per i quali il si era trovato a CP_2
dover rispondere, in qualità di committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c.
Tali crediti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, erano certi, liquidi ed esigibili e per l'effetto avrebbero dovuto essere compensati con quello vantato dalla curatela, con conseguente elisione dell'avverso credito e totale riforma della pronuncia di primo grado.
Con il secondo motivo d'appello ha censurato la pronuncia di primo grado nella Parte_1
parte in cui aveva riconosciuto la debenza degli interessi legali e la rivalutazione sulle somme dal
30.9.2005 fino alla data di deposito della sentenza.
In proposito ha evidenziato:
- che il credito vantato dalla controparte era compreso tra le obbligazioni a qualsiasi titolo contratte dal ora in data antecedente ad aprile 2008 e pertanto rientrava CP_2 Parte_1 nella Gestione Commissariale istituita con il decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n.
133/2008;
- che l'art. 78 del d.l.112/2008 aveva infatti istituito la Gestione Commissariale di Parte_1
relativamente a “tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28.04.2008”, nominando quale Commissario Straordinario il Sindaco;
-che il comma 3, dell'art. 78 citato era stato autenticamente interpretato dall'art. 4, co.
8-bis, del d.l.
25 gennaio 2010, n. 2 (convertito con modificazioni dalla l. 26 marzo 2010, n. 42) nel senso che “la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”;
- che inoltre, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.07.2008, all'art. 2, comma
2, era stato previsto che “In ogni caso, ai sensi dell'art. 78, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, si applicano per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art. 255 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n 267”;
- che il suddetto art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000 testualmente prevedeva che “dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa e già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.
L'appellante ha dunque evidenziato come sulle somme rientranti nella c.d. Gestione Commissariale, quali quelle di specie, a far data dalla dichiarazione di dissesto non potessero essere applicati interessi di qualsivoglia natura, né tantomeno fosse dovuta la rivalutazione monetaria.
In via subordinata ha dunque richiesto la riforma, in parte qua, della pronuncia di primo grado.
Il Fallimento della società si è costituito resistendo al gravame. CP_1 L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di gravame per assoluta genericità; ha sul punto evidenziato come si fosse limitata a richiamare le difese di primo grado, Parte_1
senza svolgere alcuna critica alle considerazioni svolte dal Tribunale.
In ogni caso ha evidenziato l'infondatezza del motivo.
Con riguardo al primo credito opposto in compensazione l'appellata ha osservato:
- che, come già evidenziato dal primo Giudice, aveva omesso di fornire la prova del Parte_1
fatto costitutivo del preteso controcredito per dividendi asseritamente maturati in suo favore, non avendo prodotto alcun documento a sostegno della pretesa;
- che non aveva poi depositato la proposta della curatela, né il provvedimento di Parte_1
esclusione del Giudice Delegato dal quale la stessa desumeva la prova del credito opposto in compensazione, bensì solo un documento interno, peraltro incomprensibile, inidoneo a costituire prova dell'esistenza del controcredito.
In relazione all'ulteriore controcredito vantato dall'appellante, la curatela ha rilevato:
-che non sussisteva nessuna prova dell'asserito pagamento degli stipendi dei dipendenti di CP_1
ed eventualmente dell'entità delle somme effettivamente versate a tale titolo, in assenza anche in questo caso della necessaria documentazione;
- che anzi, gli indimostrati pagamenti erano riferibili, nella stessa prospettazione avversa, a retribuzioni relative ad un contratto di appalto (quello aggiudicato a con D.D. 432 del CP_1
9.5.2006) diverso da quello oggetto di causa (appalto affidato con determina del 5.8.2005), con conseguente inoperatività dell'art 1676 c.c. invocato dal a fondamento della propria CP_2
eccezione di compensazione;
-che per l'effetto, ferma l'inapplicabilità agli appalti pubblici della disposizione di cui all'art. D.lgs.
276/2003 relativa alla solidarietà del committente con l'appaltatore per le retribuzioni,
[...]
non aveva dimostrato nemmeno l'astratta sussistenza dell'obbligo del di Pt_1 CP_2
pagamento delle somme che aveva sostenuto di avere corrisposto ai dipendenti di CP_1 - che, come rilevato dal Tribunale con statuizione non impugnata dall'appellante, il credito era “in ogni caso, rimesso ad una eventuale azione di regresso del il cui esito è controverso”; CP_2
- che in via di chiusura gli addotti pagamenti sarebbero tutti intervenuti in epoca successiva al fallimento di con conseguente inoperatività della compensazione, giusto il disposto di cui CP_1
all'art. 56 l.f.
Il ha poi addotto l'inammissibilità, stante la sua novità, e comunque Controparte_1
l'infondatezza del secondo motivo d'appello e per l'effetto ha concluso per il rigetto del gravame.
Si è altresì costituita nel presente giudizio la Gestione Commissariale del la quale, CP_2
ritenendo che avesse inteso inferire la debenza degli interessi e della rivalutazione Parte_1
solo da parte della stessa Gestione, ha contestato il fondamento del (ritenuto) avverso assunto.
A tal fine l'appellata ha rilevato come non le fosse stata trasferita la titolarità dei rapporti obbligatori anteriori al 28.4.2008, ma solo la gestione liquidatoria di detti rapporti, motivo per cui doveva ritenersi che le obbligazioni contratte dal in data antecedente all'aprile 2008 CP_2
continuassero a rientrare nelle obbligazioni proprie del anche a seguito della sua CP_2
trasformazione in non potendosi ammettere alcun “passaggio” in capo alla Parte_1
Gestione Commissariale non essendo intervenuta alcuna estinzione dell'ente territoriale CP_2
[...]
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto dell'appello.
Come desumibile dalla narrativa che precede, ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado con esclusivo riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata in primo grado e in subordine con riguardo al riconoscimento della rivalutazione ed interessi sulla somma capitale liquidata in favore del Controparte_1
Per l'effetto, sono passate in giudicato le statuizioni con cui il Tribunale ha accolto la domanda ex art. 2041 c.c. ed ha quantificato in euro 610.080,00 l'entità dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento della P.A.
Tanto premesso, con il primo motivo d'appello ha ribadito l'eccezione di Parte_1
compensazione del credito vantato dal che come appena indicato è stato Controparte_1 oramai accertato con pronuncia divenuta incontrovertibile, con i controcrediti opposti in compensazione in primo grado;
tali crediti, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero comprovati dalla documentazione prodotta in primo grado, di modo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, avrebbero il carattere della certezza, liquidità ed esigibilità.
Il motivo, se non addirittura inammissibile per carenza di specificità, deve essere disatteso.
Ad escluderne la possibilità di accoglimento è in primo luogo la considerazione che Parte_1
la quale all'atto della costituzione in giudizio si era riservata di produrre il proprio fascicolo di parte, che era ancora in formato cartaceo, abbia omesso di provvedere al relativo incombente.
Nessun documento risulta dunque prodotto nel presente grado d'appello, il che sarebbe a rigore dirimente, nel senso di determinare il rigetto del motivo.
Ed invero, “qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove” (in questi termini, Cass., ord., 25 giugno 2021, n. 18287).
Ogni considerazione sarebbe a rigore preclusa, stante la totale assenza di documentazione a supporto dell'eccezione di compensazione reiterata in questa sede, il cui fondamento era stato ab origine contestato dalla controparte.
Per completezza, volendo esaminare nel merito la censura veicolata con il primo motivo d'appello, sulla base di quanto desumibile dagli atti disponibili (comprese le ammissioni contenute negli atti della curatela, relative ai documenti prodotti ex adverso), la stessa dovrebbe nondimeno essere disattesa.
Iniziando la disamina dal controcredito vantato a titolo di dividendi asseritamente riconosciuti da
n bonis in favore del negli anni 2001, 2002 e 2005, quale socio della CP_1 CP_2
stessa, giova in primo luogo evidenziare come non abbia in alcun modo censurato Parte_1
la motivazione resa dal primo Giudice, con la quale lo stesso ha ritenuto che “ non Parte_1
(avesse) prodotto documentazione idonea comprovare il credito di euro 1.176.465,37 a titolo di dividendi del socio “ , mancando in atti le invocate delibere del C.d.A. di “ per gli esercizi 2001, CP_2 CP_1
2002 e 2005 e, dunque, è assente non solo l'esigibilità, ma la certezza del credito stesso”.
L'unica argomentazione formulata nell'atto d'appello al fine di inferire l'esistenza del suddetto credito, infatti, è ricondotta da all'asserita valenza probatoria del provvedimento di Parte_1
rigetto della domanda di ammissione al passivo, che sarebbe stato giustificato dalla compensazione del credito dell'odierna appellante con un controcredito in capo al fallimento CP_1
Ebbene, ribadito che non è presente in atti alcun documento in assenza del fascicolo di parte dell'odierna appellante, dallo stesso tenore dell'atto d'appello (e dalle corrispondenti affermazioni di cui agli scritti difensivi della controparte) si evince come avesse prodotto nel Parte_1
giudizio di primo grado i documenti numerati da 5 a 7, che per sua stessa affermazione erano costituiti dalla domanda di insinuazione al passivo e (come anche ammesso dalla curatela) da un documento interno dell'Avvocatura comunale nel quale sarebbe stato riassunto il contenuto del provvedimento emesso dal giudice delegato.
Di contro risulta dalle stesse allegazioni di che nel ripercorrere le proprie produzioni Parte_1
di primo grado non ha neppure allegato di aver prodotto documenti afferenti al provvedimento emesso in sede fallimentare (v. p. 12 dell'atto d'appello), come non fosse stata prodotta né la proposta del curatore né il provvedimento del Giudice delegato di rigetto della domanda in ragione dell'allegata “compensazione” del credito di per dividendi con un non meglio Parte_1
precisato controcredito di CP_1
Date queste premesse, quand'anche fosse stato presente il fascicolo di parte, all'evidenza non si sarebbe potuto accertare l'esistenza del controcredito, posto che:
i)erano ab origine assenti il provvedimento del G.D. e la proposta del curatore, di modo che non si conosce il tenore del provvedimento emesso in sede di ammissione al passivo, che dovrebbe qui giovare al fine di comprovare l'eccezione di compensazione;
ii) quand'anche si volesse dare per ammesso, in quanto non espressamente contestato, il rigetto della domanda di insinuazione, non se ne conoscerebbero le ragioni, essendo per l'effetto impossibile verificare: - se effettivamente il rigetto fosse stato motivato, in via esclusiva, dall'esistenza di un controcredito di con conseguente implicito riconoscimento dell'esistenza di quello oggetto CP_1
dell'istanza di insinuazione vantato da a titolo di dividendi;
Parte_1
- in ogni caso, di quale controcredito si trattasse, se quello oggetto di causa o altro controcredito vantato da per un diverso titolo nei confronti di ipotesi in cui la pretesa CP_1 Parte_1
creditoria oggi opposta in compensazione sarebbe stata estinta ad altro titolo e non potrebbe dunque giovare allo scopo di elidere il credito riconosciuto nella pronuncia in questa sede impugnata.
Analoghe carenze probatorie sono poi ravvisabili in relazione all'ulteriore credito eccepito in compensazione dall'odierna appellante, ovvero il credito di circa 850.000,00 euro, pari alla somma che l'appellante ha adotto essere stata versata dal in qualità di committente, ai CP_2
sensi dell'art. 1676 c.c.
Volendo superare anche sotto questo profilo le (pur non peregrine) censure di inammissibilità del motivo per difetto di specificità, e ribadita anche in questo caso l'assenza della documentazione prodotta in primo grado ed asseritamente idonea a dimostrare il credito, anche tale rilievo deve essere disatteso.
A prescindere da ogni altra considerazione, appare dirimente evidenziare, sul punto, come i pagamenti che allega essere stati eseguiti per somme non versate da Parte_1 CP_1
a titolo di stipendi in relazione all'appalto per cui è causa sarebbero dichiaratamente avvenuti a partire dall'anno 2012, anno cui risalgono le Determine di in esecuzione delle quali Parte_1
sarebbero stati eseguiti i pagamenti.
Il conseguente credito restitutorio da tali pagamenti in tesi derivante in capo a Parte_1
oggetto dell'eccezione proposta in questa sede, sarebbe dunque insorto in epoca successiva al fallimento di intervenuto nell'anno 2011, e per l'effetto, in difetto di omogeneità CP_1
con il controcredito dell'odierna appellata, sorto prima della dichiarazione di fallimento, non sarebbe con esso compensabile. Anche volendo dare per ammessa la dimostrazione del suddetto credito, dunque, difetterebbero i presupposti di cui all'art. 56 l.f. per la sua compensazione con quello vantato dalla fallita, consistenti appunto nell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte.
Il secondo motivo di gravame, che deve ritenersi ammissibile in quanto è con essa veicolata un'eccezione in senso proprio, è invece fondato.
Premesso che il credito per cui è causa, derivante da un rapporto risalente all'anno 2005, è pacificamente compreso nell'ambito della cd. gestione commissariale, è corretto l'assunto di parte appellante relativo all'inapplicabilità degli interessi e della rivalutazione a tale credito, a far data dalla deliberazione dello stato di dissesto.
Come evidenziato dall'appellante, il quale ha compiutamente ricostruito il quadro normativo in materia, con DPCM del 4.07.2008 è stata prevista, per quanto qui interessi, l'applicazione dell'art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000, in forza del quale “dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa e già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria”.
Il riferimento normativo ai “debiti insoluti” alla data della deliberazione del dissesto, senza alcuna distinzione relativa alla loro natura di debiti di valuta o di valore, oltre che lo stesso riferimento alla rivalutazione monetaria, normalmente riconoscibile proprio con riguardo ai debiti di valore, inducono a ritenere la omnicomprensività della previsione e, per questa via, la sua applicabilità anche all'odierno credito.
Ne consegue come gli interessi e la rivalutazione monetaria, nei termini e con la decorrenza con cui sono stati riconosciuti dal primo Giudice (con pronuncia che non è stata sotto questo profilo impugnata), non sono più dovuti a partire dalla data dell'apertura della gestione commissariale, ovvero dal 28 aprile 2008, sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del d.lgs.
267/2000.
A fronte della reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente grado di giudizio possono essere tra le stesse compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 6678/2020 R.g., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accerta che gli interessi e la rivalutazione sulla somma capitale di euro
610.080,00, come indicati nella pronuncia di primo grado, non sono più dovuti a far data dal 28 aprile 2008 e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del d.lgs.
267/2000;
2. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2025.
Il consigliere est. Il presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Elena Gelato consigliere rel.
dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6678/2020 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Enrico Maggiore giusta delega in atti appellante
E
(C.F. ), in persona dei Curatori, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Prof. Massimo Cerniglia in forza di procura in atti appellato E
Gestione Commissariale del in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5342/2020, pubblicata in data 20 marzo 2020
CONCLUSIONI
Per ” Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in Parte_1
accoglimento del presente appello annullare e riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
5342/2020, pubblicata in data 20 marzo 2020, dichiarando la compensazione legale con i crediti del CP_2
ora fino alla concorrenza di quanto riconosciuto;
[...] Parte_1
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, ed in accoglimento del secondo motivo, annullare e riformare comunque l'impugnata Sentenza nella parte in cui riconosce la debenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, così come riconosciuti in Sentenza, perché non dovuti in quanto la somma riconosciuta rientra nella Gestione Commissariale del CP_2
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per il “conclude per l'integrale rigetto dell'appello di controparte, con condanna alle spese di Controparte_1
lite”;
Per la Gestione Commissariale del “Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, CP_2
contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario in quanto infondato.
Con ogni consequenziale favorevole statuizione in ordine alle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 5342/2020, emessa dal Tribunale di Roma in data 20 Parte_1
marzo 2020, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta dal Fallimento della società nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2041 c.c., con conseguente condanna CP_1 dell'appellante al pagamento della somma di euro 610.080,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal 30.9.2005 al saldo.
Con il primo motivo d'appello ha lamentato come erroneamente fosse stata Parte_1
disattesa l'eccezione di compensazione dei crediti dalla stessa vantati nei confronti di CP_1
con le somme riconosciute in favore della curatela.
A tal fine ha evidenziato:
i) che il che deteneva il 20% delle quote della società a CP_2 CP_1
seguito del fallimento di quest'ultima aveva proposto istanza di insinuazione al passivo per la somma di € 1.176.465,37, pari ai dividendi deliberati in suo favore dal C.d.A. di er gli esercizi 2001, 2002 e 2005, domanda che peraltro era stata respinta sul CP_1
presupposto che il credito insinuato fosse stato “oggetto di compensazione legale”; come accertato dalla stessa curatela, dunque, vantava una credito Parte_1
liquido, certo ed esigibile nei confronti del da compensare con Controparte_1
eventuali debiti;
ii) che al succitato credito doveva aggiungersene un altro, di circa € 850.000,00, relativo all'omesso pagamento di salari ed oneri per i quali il si era trovato a CP_2
dover rispondere, in qualità di committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c.
Tali crediti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, erano certi, liquidi ed esigibili e per l'effetto avrebbero dovuto essere compensati con quello vantato dalla curatela, con conseguente elisione dell'avverso credito e totale riforma della pronuncia di primo grado.
Con il secondo motivo d'appello ha censurato la pronuncia di primo grado nella Parte_1
parte in cui aveva riconosciuto la debenza degli interessi legali e la rivalutazione sulle somme dal
30.9.2005 fino alla data di deposito della sentenza.
In proposito ha evidenziato:
- che il credito vantato dalla controparte era compreso tra le obbligazioni a qualsiasi titolo contratte dal ora in data antecedente ad aprile 2008 e pertanto rientrava CP_2 Parte_1 nella Gestione Commissariale istituita con il decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n.
133/2008;
- che l'art. 78 del d.l.112/2008 aveva infatti istituito la Gestione Commissariale di Parte_1
relativamente a “tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28.04.2008”, nominando quale Commissario Straordinario il Sindaco;
-che il comma 3, dell'art. 78 citato era stato autenticamente interpretato dall'art. 4, co.
8-bis, del d.l.
25 gennaio 2010, n. 2 (convertito con modificazioni dalla l. 26 marzo 2010, n. 42) nel senso che “la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”;
- che inoltre, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.07.2008, all'art. 2, comma
2, era stato previsto che “In ogni caso, ai sensi dell'art. 78, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, si applicano per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art. 255 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n 267”;
- che il suddetto art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000 testualmente prevedeva che “dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa e già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.
L'appellante ha dunque evidenziato come sulle somme rientranti nella c.d. Gestione Commissariale, quali quelle di specie, a far data dalla dichiarazione di dissesto non potessero essere applicati interessi di qualsivoglia natura, né tantomeno fosse dovuta la rivalutazione monetaria.
In via subordinata ha dunque richiesto la riforma, in parte qua, della pronuncia di primo grado.
Il Fallimento della società si è costituito resistendo al gravame. CP_1 L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di gravame per assoluta genericità; ha sul punto evidenziato come si fosse limitata a richiamare le difese di primo grado, Parte_1
senza svolgere alcuna critica alle considerazioni svolte dal Tribunale.
In ogni caso ha evidenziato l'infondatezza del motivo.
Con riguardo al primo credito opposto in compensazione l'appellata ha osservato:
- che, come già evidenziato dal primo Giudice, aveva omesso di fornire la prova del Parte_1
fatto costitutivo del preteso controcredito per dividendi asseritamente maturati in suo favore, non avendo prodotto alcun documento a sostegno della pretesa;
- che non aveva poi depositato la proposta della curatela, né il provvedimento di Parte_1
esclusione del Giudice Delegato dal quale la stessa desumeva la prova del credito opposto in compensazione, bensì solo un documento interno, peraltro incomprensibile, inidoneo a costituire prova dell'esistenza del controcredito.
In relazione all'ulteriore controcredito vantato dall'appellante, la curatela ha rilevato:
-che non sussisteva nessuna prova dell'asserito pagamento degli stipendi dei dipendenti di CP_1
ed eventualmente dell'entità delle somme effettivamente versate a tale titolo, in assenza anche in questo caso della necessaria documentazione;
- che anzi, gli indimostrati pagamenti erano riferibili, nella stessa prospettazione avversa, a retribuzioni relative ad un contratto di appalto (quello aggiudicato a con D.D. 432 del CP_1
9.5.2006) diverso da quello oggetto di causa (appalto affidato con determina del 5.8.2005), con conseguente inoperatività dell'art 1676 c.c. invocato dal a fondamento della propria CP_2
eccezione di compensazione;
-che per l'effetto, ferma l'inapplicabilità agli appalti pubblici della disposizione di cui all'art. D.lgs.
276/2003 relativa alla solidarietà del committente con l'appaltatore per le retribuzioni,
[...]
non aveva dimostrato nemmeno l'astratta sussistenza dell'obbligo del di Pt_1 CP_2
pagamento delle somme che aveva sostenuto di avere corrisposto ai dipendenti di CP_1 - che, come rilevato dal Tribunale con statuizione non impugnata dall'appellante, il credito era “in ogni caso, rimesso ad una eventuale azione di regresso del il cui esito è controverso”; CP_2
- che in via di chiusura gli addotti pagamenti sarebbero tutti intervenuti in epoca successiva al fallimento di con conseguente inoperatività della compensazione, giusto il disposto di cui CP_1
all'art. 56 l.f.
Il ha poi addotto l'inammissibilità, stante la sua novità, e comunque Controparte_1
l'infondatezza del secondo motivo d'appello e per l'effetto ha concluso per il rigetto del gravame.
Si è altresì costituita nel presente giudizio la Gestione Commissariale del la quale, CP_2
ritenendo che avesse inteso inferire la debenza degli interessi e della rivalutazione Parte_1
solo da parte della stessa Gestione, ha contestato il fondamento del (ritenuto) avverso assunto.
A tal fine l'appellata ha rilevato come non le fosse stata trasferita la titolarità dei rapporti obbligatori anteriori al 28.4.2008, ma solo la gestione liquidatoria di detti rapporti, motivo per cui doveva ritenersi che le obbligazioni contratte dal in data antecedente all'aprile 2008 CP_2
continuassero a rientrare nelle obbligazioni proprie del anche a seguito della sua CP_2
trasformazione in non potendosi ammettere alcun “passaggio” in capo alla Parte_1
Gestione Commissariale non essendo intervenuta alcuna estinzione dell'ente territoriale CP_2
[...]
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto dell'appello.
Come desumibile dalla narrativa che precede, ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado con esclusivo riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata in primo grado e in subordine con riguardo al riconoscimento della rivalutazione ed interessi sulla somma capitale liquidata in favore del Controparte_1
Per l'effetto, sono passate in giudicato le statuizioni con cui il Tribunale ha accolto la domanda ex art. 2041 c.c. ed ha quantificato in euro 610.080,00 l'entità dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento della P.A.
Tanto premesso, con il primo motivo d'appello ha ribadito l'eccezione di Parte_1
compensazione del credito vantato dal che come appena indicato è stato Controparte_1 oramai accertato con pronuncia divenuta incontrovertibile, con i controcrediti opposti in compensazione in primo grado;
tali crediti, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero comprovati dalla documentazione prodotta in primo grado, di modo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, avrebbero il carattere della certezza, liquidità ed esigibilità.
Il motivo, se non addirittura inammissibile per carenza di specificità, deve essere disatteso.
Ad escluderne la possibilità di accoglimento è in primo luogo la considerazione che Parte_1
la quale all'atto della costituzione in giudizio si era riservata di produrre il proprio fascicolo di parte, che era ancora in formato cartaceo, abbia omesso di provvedere al relativo incombente.
Nessun documento risulta dunque prodotto nel presente grado d'appello, il che sarebbe a rigore dirimente, nel senso di determinare il rigetto del motivo.
Ed invero, “qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove” (in questi termini, Cass., ord., 25 giugno 2021, n. 18287).
Ogni considerazione sarebbe a rigore preclusa, stante la totale assenza di documentazione a supporto dell'eccezione di compensazione reiterata in questa sede, il cui fondamento era stato ab origine contestato dalla controparte.
Per completezza, volendo esaminare nel merito la censura veicolata con il primo motivo d'appello, sulla base di quanto desumibile dagli atti disponibili (comprese le ammissioni contenute negli atti della curatela, relative ai documenti prodotti ex adverso), la stessa dovrebbe nondimeno essere disattesa.
Iniziando la disamina dal controcredito vantato a titolo di dividendi asseritamente riconosciuti da
n bonis in favore del negli anni 2001, 2002 e 2005, quale socio della CP_1 CP_2
stessa, giova in primo luogo evidenziare come non abbia in alcun modo censurato Parte_1
la motivazione resa dal primo Giudice, con la quale lo stesso ha ritenuto che “ non Parte_1
(avesse) prodotto documentazione idonea comprovare il credito di euro 1.176.465,37 a titolo di dividendi del socio “ , mancando in atti le invocate delibere del C.d.A. di “ per gli esercizi 2001, CP_2 CP_1
2002 e 2005 e, dunque, è assente non solo l'esigibilità, ma la certezza del credito stesso”.
L'unica argomentazione formulata nell'atto d'appello al fine di inferire l'esistenza del suddetto credito, infatti, è ricondotta da all'asserita valenza probatoria del provvedimento di Parte_1
rigetto della domanda di ammissione al passivo, che sarebbe stato giustificato dalla compensazione del credito dell'odierna appellante con un controcredito in capo al fallimento CP_1
Ebbene, ribadito che non è presente in atti alcun documento in assenza del fascicolo di parte dell'odierna appellante, dallo stesso tenore dell'atto d'appello (e dalle corrispondenti affermazioni di cui agli scritti difensivi della controparte) si evince come avesse prodotto nel Parte_1
giudizio di primo grado i documenti numerati da 5 a 7, che per sua stessa affermazione erano costituiti dalla domanda di insinuazione al passivo e (come anche ammesso dalla curatela) da un documento interno dell'Avvocatura comunale nel quale sarebbe stato riassunto il contenuto del provvedimento emesso dal giudice delegato.
Di contro risulta dalle stesse allegazioni di che nel ripercorrere le proprie produzioni Parte_1
di primo grado non ha neppure allegato di aver prodotto documenti afferenti al provvedimento emesso in sede fallimentare (v. p. 12 dell'atto d'appello), come non fosse stata prodotta né la proposta del curatore né il provvedimento del Giudice delegato di rigetto della domanda in ragione dell'allegata “compensazione” del credito di per dividendi con un non meglio Parte_1
precisato controcredito di CP_1
Date queste premesse, quand'anche fosse stato presente il fascicolo di parte, all'evidenza non si sarebbe potuto accertare l'esistenza del controcredito, posto che:
i)erano ab origine assenti il provvedimento del G.D. e la proposta del curatore, di modo che non si conosce il tenore del provvedimento emesso in sede di ammissione al passivo, che dovrebbe qui giovare al fine di comprovare l'eccezione di compensazione;
ii) quand'anche si volesse dare per ammesso, in quanto non espressamente contestato, il rigetto della domanda di insinuazione, non se ne conoscerebbero le ragioni, essendo per l'effetto impossibile verificare: - se effettivamente il rigetto fosse stato motivato, in via esclusiva, dall'esistenza di un controcredito di con conseguente implicito riconoscimento dell'esistenza di quello oggetto CP_1
dell'istanza di insinuazione vantato da a titolo di dividendi;
Parte_1
- in ogni caso, di quale controcredito si trattasse, se quello oggetto di causa o altro controcredito vantato da per un diverso titolo nei confronti di ipotesi in cui la pretesa CP_1 Parte_1
creditoria oggi opposta in compensazione sarebbe stata estinta ad altro titolo e non potrebbe dunque giovare allo scopo di elidere il credito riconosciuto nella pronuncia in questa sede impugnata.
Analoghe carenze probatorie sono poi ravvisabili in relazione all'ulteriore credito eccepito in compensazione dall'odierna appellante, ovvero il credito di circa 850.000,00 euro, pari alla somma che l'appellante ha adotto essere stata versata dal in qualità di committente, ai CP_2
sensi dell'art. 1676 c.c.
Volendo superare anche sotto questo profilo le (pur non peregrine) censure di inammissibilità del motivo per difetto di specificità, e ribadita anche in questo caso l'assenza della documentazione prodotta in primo grado ed asseritamente idonea a dimostrare il credito, anche tale rilievo deve essere disatteso.
A prescindere da ogni altra considerazione, appare dirimente evidenziare, sul punto, come i pagamenti che allega essere stati eseguiti per somme non versate da Parte_1 CP_1
a titolo di stipendi in relazione all'appalto per cui è causa sarebbero dichiaratamente avvenuti a partire dall'anno 2012, anno cui risalgono le Determine di in esecuzione delle quali Parte_1
sarebbero stati eseguiti i pagamenti.
Il conseguente credito restitutorio da tali pagamenti in tesi derivante in capo a Parte_1
oggetto dell'eccezione proposta in questa sede, sarebbe dunque insorto in epoca successiva al fallimento di intervenuto nell'anno 2011, e per l'effetto, in difetto di omogeneità CP_1
con il controcredito dell'odierna appellata, sorto prima della dichiarazione di fallimento, non sarebbe con esso compensabile. Anche volendo dare per ammessa la dimostrazione del suddetto credito, dunque, difetterebbero i presupposti di cui all'art. 56 l.f. per la sua compensazione con quello vantato dalla fallita, consistenti appunto nell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte.
Il secondo motivo di gravame, che deve ritenersi ammissibile in quanto è con essa veicolata un'eccezione in senso proprio, è invece fondato.
Premesso che il credito per cui è causa, derivante da un rapporto risalente all'anno 2005, è pacificamente compreso nell'ambito della cd. gestione commissariale, è corretto l'assunto di parte appellante relativo all'inapplicabilità degli interessi e della rivalutazione a tale credito, a far data dalla deliberazione dello stato di dissesto.
Come evidenziato dall'appellante, il quale ha compiutamente ricostruito il quadro normativo in materia, con DPCM del 4.07.2008 è stata prevista, per quanto qui interessi, l'applicazione dell'art. 248, comma 2, del d.lgs. 267/2000, in forza del quale “dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa e già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria”.
Il riferimento normativo ai “debiti insoluti” alla data della deliberazione del dissesto, senza alcuna distinzione relativa alla loro natura di debiti di valuta o di valore, oltre che lo stesso riferimento alla rivalutazione monetaria, normalmente riconoscibile proprio con riguardo ai debiti di valore, inducono a ritenere la omnicomprensività della previsione e, per questa via, la sua applicabilità anche all'odierno credito.
Ne consegue come gli interessi e la rivalutazione monetaria, nei termini e con la decorrenza con cui sono stati riconosciuti dal primo Giudice (con pronuncia che non è stata sotto questo profilo impugnata), non sono più dovuti a partire dalla data dell'apertura della gestione commissariale, ovvero dal 28 aprile 2008, sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del d.lgs.
267/2000.
A fronte della reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente grado di giudizio possono essere tra le stesse compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 6678/2020 R.g., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accerta che gli interessi e la rivalutazione sulla somma capitale di euro
610.080,00, come indicati nella pronuncia di primo grado, non sono più dovuti a far data dal 28 aprile 2008 e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del d.lgs.
267/2000;
2. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2025.
Il consigliere est. Il presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto