Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 786/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra
– in abbreviato con Parte_1 Parte_2 sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8 e codice fiscale n. P.IVA_1 in persona del procuratore Dott. a ciò abilitato, Parte_3 elettivamente domiciliata in Corigliano Via De Pugliesi (Pal. Roma) presso lo studio dell'Avv. Damiano Bua (C.F. ) dal quale è pure C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura posta a margine dell'atto di appello.
- appellante
e
(P.IVA n° , società Controparte_1 P.IVA_2 dichiarata fallita con sentenza n° 16/2014 resa in data 14/04/2014, in persona del
Curatore dott.ssa (C.F. ), corrente in Controparte_2 C.F._2
Rende (CS) alla Via Papa Giovanni XXIII, n° 69/a, ed elettivamente domiciliata in Cosenza al Viale Giacomo Mancini snc, Palazzo Futura, presso lo studio dell'Avv. Angelo Scarcello (C.F. ), dalla quale è C.F._3
- appellata nonché
(oggi , con sede Controparte_3 Controparte_4 in Modena alla via S. Carlo n.16, iscritta presso il Registro delle Imprese di
Modena n° di iscrizione e codice fiscale appartenente al Gruppo P.IVA_3
IVA (P. I. n. , in persona del Direttore Generale Dott. CP_5 P.IVA_4
, in veste di mandataria, giusta procura speciale in autentica del Controparte_6
Notaio Dott. del 19 gennaio 2017, Rep. 45659/13967, in nome e per Persona_1 conto di con sede legale in Modena alla via San Carlo Controparte_7
8/20, codice fiscale P.I. n. la quale ha acquistato da P.IVA_5 P.IVA_4
Unione di Banche Italiane spa, in breve “ ”, divenendone quindi Parte_2 proprietaria, un ramo di azienda che ricomprende anche i rapporti oggetto del giudizio in epigrafe, elettivamente domiciliata in Corigliano – Rossano, alla via Pier Tommaso Pugliesi, snc presso lo studio dell'Avv. Damiano Bua (C.F.
dal quale è pure rappresentata e difesa. C.F._1
- intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c.
sulle seguenti
Conclusioni delle parti
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adito, in Parte_2 accoglimento del predetto gravame disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così provvedere:
a) In via preliminare, sospendere ex art.283 c.p.c. l'esecutività dell'ordinanza RGAC n.468/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 10.03.2019 e notificata dalla cancellaria a mezzo pec del 12.03.2019 che ha accolto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. avanzato dalla Controparte_1
[...]
b) Accogliere, per tutti motivi indicati in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 10.03.2019 nell'ambito del giudizio RGAC 468/2018 e notificata dalla cancelleria a mezzo pec del 12.03.2019 – statuire che nessuna somma è tenuta a
pag. 2/8 corrispondere in favore della in p.l.r.p.t. a Parte_2 Controparte_1 nessun titolo;
c) Accogliere il proposto appello e tutte le conclusioni avanzate in prime cure in sede di comparsa e risposta e nei verbali di causa nel giudizio RGAC 468/2018;
d) Respingere ogni istanza, eccezione svolta dalla società appellata
contro
Parte_2
e) Di conseguenza e per l'effetto condannare la Controparte_1 in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali del doppio grado di
[...] giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c. del sottoscritto procuratore;
f) con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite”.
Per UR Fallimentare La Transfer: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare sia
l'istanza di sospensiva che l'appello proposti dalla , in Parte_4 quanto inammissibili ed infondati per i motivi dedotti e confermare in ogni sua parte l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza, Giudice Unico, Dott.ssa
Filomena De Sanso, RGAC n° 468/2018 pubblicata in data 10/03/2019. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Per (oggi : “Voglia Controparte_3 Controparte_4
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adito, in accoglimento del predetto gravame così provvedere: a) In riforma dell'ordinanza - emessa dal Tribunale di Cosenza in data 10.03.2019 e notificata dalla cancellaria a mezzo pec del 12.03.2019 che ha accolto il ricorso ex art.702 bis - accertare e dichiarare che Parte_2 con riferimento al rapporto di conto corrente n. 151366 (in cui è confluito il conto 52000376) non è tenuta a corrispondere alcuna somma alla
[...] in p.l.r.p.t.; Controparte_1
b) Di conseguenza e per l'effetto condannare la Controparte_1 in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali del doppio grado di
[...] giudizio da liquidare in favore della banca costituita;
c) Con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite”.
pag. 3/8 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Nel 2012 la società aveva agito contro Controparte_1 Controparte_8 per sentire accertare il diverso saldo dei conti correnti aperti dall'impresa presso le filiali di e di Montalto Uffugo, e la restituzione di quanto indebitamente CP_9 corrisposto, eccependo l'illecita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di previsione della commissione di massimo scoperto, prospettando anche il superamento del tasso soglia antiusura nonché la nullità dei rapporti per assenza di contratto scritto.
Il giudizio veniva interrotto per il fallimento della e riassunto dalla CP_1 sua UR.
Il tribunale ordinario di Cosenza, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullità per difetto di forma dei rapporti bancari oggetto di causa e accertava altresì i relativi saldi dei conti, che venivano rideterminati sia in positivo che in negativo, ma complessivamente in favore del cliente.
Giudicava però inammissibile la domanda attorea di ripetizione dell'indebito, in quanto non dimostrata la chiusura dei conti e quindi l'effettiva corresponsione delle somme pretese a titolo di saldo passivo dalla banca.
La sentenza, emessa il 17 maggio 2017, passava in giudicato.
2.
Con successivo ricorso ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c., la UR fallimentare di (dichiarata fallita, già nelle more del precedente giudizio CP_1 intercorso con la banca) chiedeva al tribunale di accertare e dichiarare che il saldo del conto numero 151366 - nel quale confluiva nelle more il conto corrente numero 52/000/376 - intrattenuto da con Banca Carime/oggi Ubi Banca, CP_1 risultava pari alla data di estinzione del conto per passaggio a sofferenza ad euro
146.547,27.
Il giudice adito osserva che, alla data del 30/06/2012, il tribunale di
Cosenza aveva irrevocabilmente accertato il saldo del conto corrente numero
151366 era pari ad euro 119.592,03 a credito del correntista;
che il saldo del conto 52/000/376 era pari ad euro 28.275,52 sempre a credito del correntista, per cui la società in bonis accreditava dalla banca, alla data del 30/06/2012 la somma di euro 147.867,55.
pag. 4/8 Da tale somma andava detratto l'importo del saldo alla data dell'estinzione pari ad euro 1.320,29 per cui l'attivo sul conto corrente numero 151366 alla data della chiusura era pari ad euro 146.547,26.
Risultava, ancora, che - sempre alla data del 30/06/2012 - la società aveva su due conti anticipo fatture un saldo negativo a debito nei termini di cui alla sentenza del 17/05/2017 relativa a due importi di euro 12.069,67 e di euro
16.617,72; quindi, dalla somma a credito andava detratta quella a debito del correntista, residuando a favore della UR la somma di euro 117.859,87 condannando la alla restituzione, con gli interessi legali dalla domanda al Pt_2 soddisfo.
In tali termini veniva emesso il dispositivo pubblicato in data 10/03/2019.
3.
Avverso tale provvedimento Unione di Banche Italiane - Ubi Banca spa agiva in appello, per la riforma dell'ordinanza.
Per il primo motivo di impugnazione vi sarebbe “erronea e contraddittoria valutazione omessa disamina logico giuridico della sentenza n. 963/2017” emessa dal medesimo tribunale, per violazione del giudicato implicito, assumendo che l'efficacia della pronuncia copre il dedotto e il deducibile. La proposizione del ricorso ex articolo 702 c.p.c. sarebbe viziata da violazione del principio del ne bis in idem, perché il giudice di prime cure non poteva essere chiamato per la seconda volta ad accertare e condannare la banca al versamento delle somme indebitamente percepite, avendo la precedente decisione intervenuta tra le parti “rigettato l'azione di ripetizione dell'indebito in quanto inammissibile” (così in effetti si era pronunciata la sentenza n. 963/2017, invocata a precedente).
Con il secondo motivo – strettamente collegato al primo – viene dedotta l'erronea e contraddittoria valutazione dei fatti processuali, anche in ordine alle prove offerte nel ricorso. Secondo l'impostazione dell'istituto di credito appellante, la UR non avrebbe osservato le regole sull'onere della prova perché avrebbe dovuto dimostrare di non aver potuto proporre gli estratti conto corrente fino al 25/06/2013 nel corso del procedimento sommario, per causa ad essa non imputabile: la chiusura dei conti correnti sarebbe stata già accertata nel giudizio avviato nel 2012 e quindi il giudice di prime cure investito a decidere sul ricorso ex articolo 702 bis avrebbe errato nel ritenere utilizzabile la documentazione prodotta dalla UR relativa al secondo terzo e quarto pag. 5/8 trimestre anno 2012 e al primo e secondo trimestre anno 2013, trattandosi di documentazione già esaminata nel precedente giudizio tra le stesse parti.
Si costituiva e piegava intervento adesivo Controparte_3
, sostenendo le ragioni della banca appellante.
[...]
4.
L'appello è infondato.
La sentenza numero 963/2017 del 17/05/2017, che costituisce il precedente logico del presente giudizio, aveva ritenuto non dimostrata la chiusura dei conti e quindi l'effettiva corresponsione delle somme pretese a titolo di saldo passivo dalla banca, per cui “la domanda di condannata alla ripetizione di quelle indebitamente addebitate a qualsiasi titolo deve di conseguenza ritenersi inammissibile”.
Afferma ancora il primo giudice che, se per un verso la UR non ha inteso proseguire il rapporto, questo si è estinto solo con il fallimento della correntista, e non al momento della domanda della proposta quando la CP_1 società era ancora in bonis. Il conto sarebbe andato avanti per un congruo lasso di tempo rispetto alla domanda dell'attrice, fino all'ultimo estratto conto prodotto dalla sua difesa.
Dunque, nel presente giudizio la UR non ha fatto altro che richiedere le somme accreditate sui conti per come risultanti alla data di estinzione del 25 giugno 2013, successiva rispetto a quella fatta valere dalla caduta in CP_1 decozione, e in relazione ad un numero di conto diverso: non si comprendono pertanto i motivi di resistenza della banca nel riconoscere le somme comunque risultate a credito sul conto della UR succeduta all'impresa, posto che si tratta di somme senz'altro da liquidare, rappresentando un credito per la massa fallimentare.
Né è dato comprendere come la sentenza n. 963/2017 possa rappresentare un ostacolo alla domanda di pagamento del saldo legale, una volta constatata la chiusura del conto corrente ovvero la sua estinzione, non rappresentando l'odierna domanda una mera riproposizione di quella originaria, svolta dalla società in seguito dichiarata fallita, ma una domanda diversa, da parte della
UR, dopo aver coltivato la richiesta della società oggi non più dotata di autonomia operativa e ottenuto una sentenza di accertamento dell'entità del credito.
La distinzione prospettata dalla banca appellante tra ripetizione delle somme e pagamento del saldo positivo in conto corrente, nel senso che la pag. 6/8 UR avrebbe chiesto ripetutamente la ripetizione delle somme e non il pagamento del saldo positivo non coglie nel segno: il ricorso presentato al tribunale di Cosenza dalla UR fallimentare ex articolo 702 bis c.p.c. contiene due specifiche domande, la prima relativa all'accertamento alla data di estinzione del 25/06/2013 del saldo del conto nuovo, numero 151366, su cui confluiva l'altro conto, e per l'effetto la condanna al “pagamento del saldo legale”, come sopra ricalcolato.
Non vi è pertanto violazione del principio del bis in idem, perché il primo giudizio era volto all'accertamento del saldo e alla ripetizione dell'indebito, mentre il presente giudizio contiene la domanda di pagamento del saldo positivo, per come risultante alla data di estinzione del conto, né possono dirsi violate le regole sull'onere della prova, avendo fornito la UR la documentazione utile all'accoglimento della propria domanda. In ogni caso, la rilevata inammissibilità della domanda originariamente proposta, non preclude la sua riproposizione in giudizio, sulla base di elementi sopravvenuti, quali appunto la prova della chiusura – in data diversa e successiva – del conto.
D'altronde, se per disposto dell'articolo 78 della legge fallimentare, il contratto di conto corrente si scioglie automaticamente con il fallimento del correntista, in quanto il fallito non ha più disponibilità dei suoi beni e quindi non può effettuare alcuna operazione sul conto, la banca è tenuta a versare al curatore l'eventuale saldo attivo risultante alla data del fallimento, non essendo altrimenti consentito all'istituto di credito di trasferire nella propria sfera giuridica somme spettanti alla impresa dichiarata fallita, in danno della massa fallimentare.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della UR fallimentare e a carico di e CP_1 Parte_2 oggi (in solido) in Controparte_3 Controparte_4 euro 2.540,00, oltre accessori di legge (tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, valore indeterminabile - difficoltà bassa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate). Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo delle appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. 13055/2018).
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_2
568/2019 di repertorio, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 12.3.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna e - oggi Parte_2 Controparte_3
in solido, al pagamento delle spese sostenute dalla Controparte_4
UR fallimentare nel presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1 euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to A. Scarcello, dichiaratosi antistatario;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo Parte_2 del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 8/8