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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2024 c.c.
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile riunita in camera di conSIlio e composta dai magistrati
Valentina Paletto Presidente
Anna Ferrari ConSIliere rel.
Federico Botta ConSIliere ha pronunciato il seguente
DECRETO
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 marzo 2025, nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
Avv. (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.12.1964 e residente in [...], in proprio nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Frascara, con domicilio eletto presso lo studio sito in Varese, via
Speroni n. 14
RECLAMANTE nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'1.02.1984, rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'Avv. Daniele Angelo
Beretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Piazza Cinque
Giornate n. 1
RECLAMATA nonché
1 (n. 25 giugno 2014) con il Curatore speciale del Controparte_2
minore Avv. Cinzia Calabrese ammesso al gratuito patrocinio con delibera COA di
Milano in data 24 ottobre 2024
LITISCONSORTE NECESSARIO con l'intervento del Procuratore Generale in persona del sost. Proc. Gen. Luisa Russo avente ad
Oggetto: esercizio responsabilità genitoriale
Provvedimento impugnato: decreto n. 3315 emesso dal Tribunale di US IZ in data 4-5 aprile 2024, comunicato l'8 aprile 2024, nel procedimento n. 2174/2022 R.G. instaurato in data 13 aprile 2022
FATTO E DIRITTO
1. Il SI. e la SI.ra intrattenevano una relazione more uxorio dalla quale PT CP_1
nasceva il figlio in data 25.06.2014. Controparte_2
2. Con ricorso depositato il 10.04.2022 chiedeva l'affido esclusivo del Parte_1
figlio e la determinazione di un assegno di mantenimento a carico della madre.
3. Con memoria depositata il 25.05.2022 si costituiva chiedendo, a sua Controparte_1
volta, l'affido esclusivo del minore (nelle memorie conclusive veniva domandato l'affido super-esclusivo) ed un contributo a titolo di mantenimento del figlio pari ad euro 500,00 al mese.
4. Con decreto del 03.06.2022 il Tribunale di US IZ disponeva l'affido del minore all'Ente (Comune di Magnago), con incarico di verificare lo stato emotivo del minore, di approfondire il quadro dei rapporti genitoriali e di regolamentare i rapporti padre-figlio; poneva a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio Per_1
l'importo mensile di euro 500,00 oltre al 50% delle spese.
5. Con decreto del 30.03.2023, il Tribunale, a seguito degli approfondimenti effettuati a mezzo dei Servizi Sociali, disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre, confermava la delega ai Servizi per i compiti già assegnati con particolare riferimento
2 alla prosecuzione degli incontri padre-figlio in Spazio Neutro e disponeva CTU sul nucleo familiare.
6. In data 31.10.2023 la Consulente Tecnica d'ufficio, dott.ssa depositava Per_2
l'elaborato peritale che concludeva per l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa. Più nel dettaglio, la Consulente evidenziava:
- le profonde differenze delle capacità e competenze genitoriali delle parti per la loro qualità. In particolare, il Sig “…fatica a dare spazio al proprio interesse PT
affettivo nei confronti del figlio … tende a spiegare i comportamenti propri e altrui in termini giustificativi, concreti, spesso manipolatori, attribuendoli piuttosto a circostanze esterne e tendendo al controllo delle scelte altrui secondo le personali valutazioni e preferenze, applicando meccanismi di evitamento delle problematiche che lo metterebbero in difficoltà. Mantiene uno scarso interesse nei confronti delle indicazioni che lo porterebbero a meglio gestire il contatto con il figlio, presentando elevato autoriferimento e non accettazione del confronto”. La SI.ra “è una CP_1
madre attenta e presente, completamente dedita al figlio, tesa a soddisfare i suoi bisogni emotivi, oltre che concreti ed educativi;
le esperienze di personale delusione nei confronti del ex compagno sono sufficientemente distinte dalla delusione di ma la frustrazione del bambino CP_2
costituisce motivo di sofferenza per la SI.ra che tuttavia mantiene il suo intervento di facilitazione
e sostegno del figlio, essenziale per il mantenimento e la ripresa dei contatti padre e figlio”.
- “è un bambino sofferente manifesta attraverso la difficoltà nel mantenere la CP_2
concentrazione e la focalizzazione sulle richieste e attraverso la iperattività, i tic, la articolazione verbale dalla partenza faticosa, una certa forma di disagio … Le emozioni di delusione, solitudine, rabbia rispetto alla relazione con il padre, emergono sia verbalmente che nel tratto grafico o nel gioco … È necessario che il bambino venga sostenuto da un percorso di psicoterapia che lo aiuti a conoscere le proprie emozioni, ad esprimerle e a gestirle al fine di una maggiore serenità e canalizzazione delle risorse di vivacità cognitiva presenti”.
- Relativamente alle frequentazioni padre e figlio: “Le frequentazioni padre e figlio necessitano ancora ad oggi di essere sostenute e guidate dalla intermediazione di una figura educativa, poiché il bambino si dimostra affaticato, deluso, poco disponibile e il padre non è in grado di trovare un linguaggio adatto ad esprimere sintonia ed interesse verso il figlio… Le caratteristiche personali paterne e la mancanza di continuità e di basi nel rapporto rendono
3 arduo ipotizzare una crescita e uno sviluppo lineare della relazione padre e figlio che al momento
è assai faticosa e necessita dell'intervento di mediazione da parte dell'operatore e necessita anche di focalizzarsi su un interesse intermediario…. La scarsa frequentazione, le interruzioni e le giustificazioni più volte addotte dal padre, gli impedimenti da lui presentati, hanno fatto sì che la frequenza degli incontri nel corso dell'anno fosse molto al di sotto delle due volte al mese previste,
d'altro canto le possibilità di recupero non sono state richieste da parte del padre che rappresenta motivazioni di ordine lavorativo o di salute o altro”. Per tale motivo, la dott.ssa Per_2
ipotizzava momenti di incontro all'esterno dello Spazio Neutro centrati sull'attività motoria e l'interesse sportivo condiviso, ritenendo che nella condivisione sportiva il padre avrebbe potuto rivestire un ruolo più interattivo trovando un canale comunicativo attraverso l'attività, giacché quello verbale era piuttosto inconsistente. Parimenti, vista la fatica dimostrata da nei CP_2
confronti della vicinanza paterna, la Consulente suggeriva di mantenere la frequenza quindicinale delle visite, con verifica dell'opportunità di proseguimento o diradamento delle frequentazioni, e sconSIliava la prosecuzione della telefonata quindicinale, stante la sua scarsa SInificatività.
7. All'udienza del 28.02.2024 riferiva di avere visto l'ultima volta ad PT CP_2
ottobre 2023 e dichiarava di non avere aderito agli incontri proposti dai S.S. in quanto predisposti a seguito di una CTU errata. In particolare, sosteneva che le conclusioni cui era pervenuta la consulenza d'ufficio fossero viziate in quanto la CTU aveva confermato l'affido esclusivo alla madre, nonostante ancora non vi fosse l'affido esclusivo. La CTU precisava che aveva concluso per l'affido esclusivo alla luce del ragionamento svolto fino a quel punto, che aveva sentito il SI. in quanto CP_3
vicino al bambino e che le sue dichiarazioni non avevano inciso sulla valutazione. La resistente richiamava le conclusioni dei servizi sociali e rilevava che controparte non aveva mai versato l'assegno di mantenimento.
8. Con decreto emesso il 04.04.2024, oggetto del presente reclamo, il Tribunale di
US IZ così provvedeva:
1) dispone l'affido super –esclusivo di alla madre, presso la quale il minore Controparte_2
deve essere collocato;
4 2) affida ai Servizi Sociali di Magnago la regolamentazione dei rapporti padre/figlio;
3) dispone che l'Assegno Unico sia percepito integralmente da Controparte_1
4) dispone che il ricorrente concorra al mantenimento del minore corrispondendo alla resistente
l'assegno periodico di € 500,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che le spese mediche, scolastiche (esclusa la retta attualmente pagata per l'iscrizione all'Istituto Maria Immacolata, pari a € 2.850,00 annue) concordate o necessitate e comunque documentate, nonché i buoni pasto scolastici saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno;
6) dispone che in caso di gite o vacanze effettuate dal figlio in modo autonomo, corsi specifici o di recupero entrambi i genitori dovranno concorrere a metà delle spese indipendentemente dall'età del figlio sino alla sua totale autosufficienza economica;
7) dispone che le spese per le attività extrascolastiche faranno carico esclusivamente al padre fintanto che la madre si farà carico delle spese scolastiche. Successivamente, dovranno essere ripartite al 50%;
8) dispone che le ulteriori spese straordinarie, regolate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano attualmente vigente, siano ripartite fra i genitori al 50%;
9) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente;
10) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente di € 1.400,00 ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
11) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali che liquida in € 2.800 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
12) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore del minore , nato Controparte_2
il 25.6.2014 e residente a [...];
13) dispone che i SS del Comune di Magnago relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31.10.2024) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Per quanto qui di interesse, il Tribunale disponeva l'affido super esclusivo in favore della madre, in considerazione di quanto emerso dalla CTU e dalle relazioni dei servizi sociali che evidenziavano lo scarso interesse dimostrato dal padre nei confronti del figlio, con riferimento alla frequentazione in Spazio Neutro e al di fuori
5 (rendendosi di fatto irreperibile), alla vita scolastica del minore, all'omessa autorizzazione necessaria per interventi a favore di sia prima che nel corso CP_2
del giudizio e al mancato versamento di qualsivoglia importo alla madre per il mantenimento del figlio. Il Tribunale precisava altresì che le doglianze mosse da alla Consulenza Tecnica d'Ufficio dovevano ritenersi disattese, posto Parte_1
che il CTU deve riportare quanto dichiaratogli, non essendo di sua competenza la verifica della veridicità delle affermazioni, e l'elaborato peritale era stato depositato ad ottobre 2023 e il Tribunale già in data 31.03.2023 aveva disposto l'affido esclusivo alla madre.
Quanto al contributo al mantenimento, il Tribunale riteneva di non poter quantificare l'assegno alla luce delle dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente, bensì di valorizzare il contenuto del ricorso congiunto depositato il 07.02.2022 dall'avv. PT
e sottoscritto da entrambe le parti (il ricorso non era stato accolto in considerazione delle plurime modifiche relative al collocamento richieste nel giudizio n. 548/2022 – doc. 1, 3, 5 della resistente), che prevedeva l'onere del SI. di corrispondere un PT
assegno mensile di euro 500,00. Ciò in quanto l'accordo delle parti rappresentava un punto di equilibrio raggiunto nella consapevolezza delle rispettive effettive disponibilità, in mancanza di elementi addotti dal ricorrente che giustificassero in questa sede, a breve distanza temporale dal ricorso congiunto, una diversa valutazione. Inoltre, il Giudice dava conto della capacità economica di PT
, che aveva dichiarato alla CTU di dividere il suo tempo tra l'esercizio della
[...]
professione di avvocato e la piccola azienda agricola avviata a RE, e della mancata contestazione di quanto allegato dalla resistente circa la disponibilità in capo al PT
di un appartamento sito a Oristano, formalmente intestato alla , la quale lo CP_1
stesso giorno dell'acquisto del rogito (16.01.14) gli rilasciava procura irrevocabile a vendere con più ampia discrezionalità nella determinazione del prezzo.
9. Avverso il predetto provvedimento ha proposto reclamo in data 10.05.2024
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via istruttoria: Parte_1
e per tutti i motivi di cui in premessa si chiede la rinnovazione della perizia. Si fa istanza di acquisire i filmati col padre nelle riunioni CTU già depositate.
6 Rigettare la domanda di affidamento super alla madre e per l'effetto indicare nel padre il genitore idoneo, ovvero stabilire mediante altri provvedimenti l'affidamento al padre (nei periodi che stabilirà) senza ulteriori prescrizioni.
Contenere il contributo economico nella somma di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese ricreative, mediche.
Con vittoria di spese di lite, ovvero compensazione delle stesse nei due gradi di giudizio.”
Parte reclamante a sostegno del reclamo ha dedotto, in sintesi:
- l'erroneità della perizia, in quanto il test di viene adoperato per la Per_3
ricerca di una disfunzione psichiatrica e non è stato introdotto per la verifica della scelta del genitore idoneo all'affidamento di un figlio;
l'indagine è stata svolta unicamente sulle persone legate alla madre, quali i genitori e il compagno (il quale con un fare calunnioso ha dichiarato che il PT
normalmente picchiava la ), senza aver dato la possibilità di ascoltare CP_1
alcuna persona legata al padre,
- l'erronea valutazione circa la non volontà del padre di mettersi a disposizione dei servizi: il giudice avrebbe errato nel ritenere l'assenza del padre dalla vita del figlio perché avrebbe omesso di considerare la malattia del
, più volte documentata con certificato cardiologico, l'impossibilità degli PT
spostamenti (trattandosi di percorso di 65km) a causa del pericolo del covid nel periodo precedente al ricorso, gli impedimenti frapposti dalla madre del minore;
- la cattiva situazione economica del padre che si trova sulla “soglia di sopravvivenza”, cagionata dall'impossibilità di di svolgere il proprio PT
lavoro a causa della scomparsa del fratello e dello stato di disagio in cui Per_4
vive.
10. Con provvedimento depositato in data 13.05.2024 il Presidente di sezione ha sostituito l'udienza fissata in data 19.09.2024 con il deposito di note scritte, prescrivendo al ricorrente di provvedere alla notifica a parte resistente entro il
23.05.2024.
7 11. In data 23.07.2024 si è tempestivamente costituita , la quale, Controparte_1
rappresentando che il reclamante aveva provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza solo in data 17.07.2024 (quindi bene otto settimane dopo la scadenza del termine), ha formulato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: impregiudicati i diritti di prima udienza fissare una nuova udienza con un nuovo termine in favore della resistente per il deposito delle proprie difese.
2) Nel merito: confermare il decreto oggetto dell'avversario gravame con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
3) In via istruttoria si offre in comunicazione il ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza; si insiste nelle richieste istruttorie già formulate ovvero l'audizione in qualità di testi dei SInori: , e Controparte_4 Controparte_5 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
della dott.ssa . Testimone_4
12. Con relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Magnago, pervenuta il
19.08.2024, si è dato atto che gli incontri in Spazio Neutro tra e il padre CP_2
sono tuttora sospesi a causa dell'irreperibilità dell'uomo a far data dal mese di novembre 2023; l'unica notizia di contatto da parte del padre è stata in occasione del compleanno di attraverso un biglietto di auguri recapitato presso CP_2
l'abitazione, al quale il minore non ha voluto rispondere seppur sollecitato dalla madre.
13. All'udienza del 19.09.2024, tenutasi in assenza delle parti come da provvedimento presidenziale, la Corte, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio, ha nominato quale curatore speciale del minore l'Avv. Cinzia Calabrese del Foro di
Milano e ha disposto il rinvio dell'udienza al giorno 06.03.2025 (di poi anticipato al
4.03.2024), confermando la trattazione cartolare e assegnando termine alla parte costituita per integrare le proprie difese.
14. Con memoria depositata il 09.01.2025 la difesa ha censurato i motivi di CP_1
reclamo nei seguenti termini:
- Circa la richiesta di riduzione del contributo per il mantenimento del minore: non ha mai versato l'assegno di mantenimento determinato dal PT
Tribunale; tale assegno è stato quantificato in euro 500,00 anche in considerazione
8 di quanto concordato tra le parti in sede di ricorso congiunto depositato personalmente dall'avv. (R.G. 548/2022) poche settimane prima del ricorso PT
introduttivo del presente giudizio. Inoltre, le circostanze dedotte in primo grado dal reclamante, che ha dichiarato di provvedere alle rate del mutuo della seconda casa in Sardegna, di aver aperto una nuova attività ricettiva (agriturismo) nonché di non aver potuto rispettare i calendari previsti per gli incontri padre/figlio a causa dei propri impegni lavorativi, sono incompatibili con le lamentate ristrettezze economiche e la mancanza di lavoro.
- Circa la domanda di affidamento al padre e ai rapporti con il minore, la reclamata ha dedotto che il padre si è disinteressato del figlio sotto molti profili: non ha mai partecipato alla vita scolastica né alle attività extrascolastiche di
(coro, pallacanestro), non ha seguito le indicazioni del servizio tutela CP_2
minori e si è reso irreperibile, non ha rispettato l'impegno telefonico fissato con cadenza quindicinale, non ha consegnato al figlio nemmeno i regali per Natale o per il compleanno, non si è premurato di parlare con nessun medico che ha avuto in cura il figlio. Al Contrario, come è stato accertato dai Servizi Sociali e dalla
CTU, la madre è sempre stata l'unico genitore in grado di accudire il figlio. A ulteriore conferma dell'inadeguatezza genitoriale di , ha Parte_1 CP_1
evidenziato l'inadempimento del padre nel versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio;
la pendenza di un procedimento penale nei confronti del reclamante per i reati di cui agli artt. 572 comma 2 e 612 comma 2 c.p. ai danni della resistente (con rinvio a giudizio all'udienza del 23.09.25); lo scorretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre che non ha autorizzato i percorsi di logopedia e di supporto psicologico richiesti a favore di , CP_2
così pregiudicando le capacità di recupero del minore.
- Circa le risultanze della CTU, la reclamata ha rilevato l'infondatezza delle doglianze avversarie tenuto conto che la consulente ha giustamente incontrato le persone che hanno un legame con il minore – mentre le persone frequentate dal padre non hanno mai avuto un contatto con – nonché del fatto che la CP_2
9 dott.ssa ha precisato come le sue conclusioni “non si basano sulle Per_2
affermazioni dei terzi ma sulla valutazione delle capacità genitoriali”.
15. Con memoria di costituzione depositata il 31.01.2025 l'avv. Calabrese, curatore speciale del minore, ha formulato le seguenti conclusioni: “- in parziale modifica del decreto n. 3315/2024 di data 5 aprile 2024, emesso dal Tribunale di US IZ, disporre
l'affidamento del minore all'Ente territorialmente competente, affinché vengano Controparte_2
approntati tutti gli interventi necessari per assicurare un adeguato sviluppo psicofisico del minore, per tutti i motivi meglio esplicitati nelle premesse;
- in via subordinata, confermare il decreto impugnato n. 3315/2024 di data 5 aprile
2024, emesso dal Tribunale di US IZ, in punto affidamento, confermando l'affidamento esclusivo del minore alla madre, affinché la stessa eserciti in via esclusiva la Controparte_2
responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'esecuzione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio;
- in ogni caso, confermare la permanenza di presso la madre, anche ai fini Controparte_2
della resistenza anagrafica;
- in ogni caso, confermare anche che l'eventuale ripresa dei rapporti tra il minore e il padre sia sottoposta a tempi e modalità individuate dai servizi sociali territorialmente competenti, previo accertamento delle condizioni emotive e psicoemotive del minore e, soprattutto, della garanzia offerta dal padre circa la propria seria volontà di riprendere una relazione continuativa e regolare con il figlio.
Il curatore speciale ha motivato la richiesta di affidamento di all'ente con la CP_2
necessità di garantire al minore ogni intervento di supporto, anche di tipo psicologico/terapeutico, che lo aiuti a elaborare l'assenza di rapporti con il padre, non potendo la SI.ra disporre di risorse economiche che consentano di rivolgersi a CP_1
un terapeuta privato. Il curatore del minore ha precisato di non svolgere alcuna critica all'idoneità genitoriale materna, ritenendo la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori necessaria per trasferire all'Ente affidatario i compiti di cura e le scelte educative affinché il minore sia tutelato.
10 Il curatore ha inoltre riportato che nell'incontro avvenuto con il minore il 13 dicembre 2024, gli ha espressamente riferito di non voler incontrare il CP_2
padre, che non vede il padre dal 2023, e che quest'ultimo non gli vuole bene, non gli ha mai fatto regali né per Natale né per Pasqua.
16. Con aggiornamento pervenuto il 26.02.2025, i servizi sociali hanno dato atto che:
- il percorso terapeutico di cui sia che la madre beneficiavano dal mese di CP_2
maggio 2023 è stato interrotto a causa della sospensione del finanziamento che lo sovvenzionava ma danno atto che stanno cercando di attivare -con l'ausilio di altri
S.S. del territorio- altro percorso terapeutico con tariffe calmierate;
- persiste l'interruzione degli incontri in Spazio Neutro tra e il padre, i CP_2
tentativi attuati per prendere contatto con quest'ultimo non hanno sortito alcun risultato. Dal novembre 2023 il si è reso irreperibile ai servizi sociali;
PT
- ha riconfermato agli operatori di vivere un momento positivo, CP_2
specialmente a seguito della nuova esperienza di convivenza con il SI. che CP_3
sarebbe in grado di comprenderlo e, di conseguenza, di infondergli sicurezza. Il bambino è parso con un tono dell'umore più sollevato rispetto al passato e maggiormente in grado di raccontarsi e di esprimere i propri punti di vista. Nello specifico, ciò ha portato ad una diminuzione dei disturbi legati al sonno e dei tic di cui era affetto;
nonostante ciò, permane la rabbia nei confronti del CP_2
padre determinata dalla sua assenza.
17. Con note ex art 127 ter c.p.c. depositate il 28.02.2025, parte ha insistito per PT
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
18. Con note ex art 127 ter c.p.c. depositate il 03.03.2025, parte ha contestato la CP_1
richiesta di affidamento all'Ente formulata dal curatore speciale essendo correlata alla situazione economica della madre e, conseguentemente, ne ha dedotto l'infondatezza, giacché la difficoltà della madre nel far fronte a proprie spese al programma terapeutico è determinata dall'inadempimento del padre che negli ultimi anni ha omesso qualsiasi versamento in favore del figlio. Per tale motivo, la difesa ha chiesto la concessione di un termine per memorie difensive e rinvio a successiva udienza in presenza;
in ogni caso ha reiterato le conclusioni già rassegnate.
11 19. Con note ex art 127 ter c.p.c. depositate il 03.03.2025, il curatore speciale del minore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'atto di costituzione anche alla luce del contenuto dell'ultima relazione pervenuta dai servizi sociali.
Inoltre, ha riferito di essere stato contatto in data 27.02.2025 dal SI. per PT
ottenere informazioni sul figlio.
20. Acquisito il parere del P.G. in data 03.03.2025 che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato, lette le note depositate dalle parti, all'udienza del
04.03.2025, la Corte ha riservato la decisione.
****
21. Il decreto impugnato deve essere confermato per le ragioni di seguito espresse.
22. Preliminarmente, osserva la Corte che va disattesa la richiesta del ricorrente volta al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio in ordine a “se i genitori siano nelle condizioni per assolvere adeguatamente ai propri compiti” (cfr. quesito CTU relazione dep. 31 ottobre 2023).
Il ricorrente si duole, genericamente, del mancato accoglimento, in prime cure, di talune sue eccezioni “in qualità non di parte ma di consulente di se' medesimo” (cfr. pag. 2 ricorso). Orbene, osserva la Corte che nel corso dell'udienza dell'8 giugno 2023
ha rinunciato alle criticità che aveva sollevato in quanto superate dai PT
chiarimenti del giudice procedente al CTU;
quanto, poi, al test di ha Per_3
riservato le sue osservazioni al deposito della bozza di elaborato peritale1. Tuttavia, all'udienza del 28 febbraio 2024, non ha inteso introdurre alcun profilo di PT
criticità di rispetto a tale test.
23. Con riguardo alla domanda volta a revocare il super affidamento alla madre del minore per affidarlo anche al padre, va precisato che il giudicante è CP_2
esclusivamente chiamato a valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 21054 del 01/07/2022 ).
24. Nella fattispecie, è dirimente quanto evidenziato nella relazione dei Servi Sociali secondo cui il si è reso irreperibile ai Servizi dal novembre 2023 circostanza PT
che determina nell'attualità il permanere della rabbia del minore nei confronti del padre (a causa, appunto, dalla sua assenza). Appare, pertanto, rispondente all'interesse del minore il mantenimento del super affidamento nei confronti della madre: ed invero, ha confermato agli operatori di vivere un momento positivo, CP_2
specialmente a seguito della nuova esperienza di convivenza con il nuovo compagno della madre, SI. in grado di comprenderlo e, di conseguenza, di infondergli CP_3
sicurezza. I Servizi hanno altresì evidenziato che il bambino è parso con un tono dell'umore più sollevato rispetto al passato e maggiormente in grado di raccontarsi e di esprimere i propri punti di vista. Nello specifico, ciò ha portato ad una diminuzione dei disturbi legati al sonno e dei tic di cui era affetto . Nello CP_2
stesso senso, il curatore ha riferito che il minore (che ha quasi 11 anni) non intende incontrare il padre. Un mutamento, quindi, dell'affidamento potrebbe compromettere il difficile equilibrio raggiunto.
Il Giudice rappresenta che nell'ambito del procedimento civile non valgono le norme che riguardano la privacy per le attività necessarie ai fini dell'accertamento della verità e ciò vale anche per le attività del CTU, fermo restando, ovviamente, che il materiale è destinato unicamente all'utilizzo di causaIl CTU rappresenta che il materiale comunque non verrà messo a disposizione nemmeno dei CCTTPP a meno che non ne venga fatta richiesta e con autorizzazione del Giudice. Calendario delle attività processuali Si prende atto che la questione è stata superata in quanto il CTU si è coordinato con gli appuntamenti rispetto agli impegni anche dell'Avv. ”. PT
L'Avv. rappresenta che i test ai quali è stato sottoposto in realtà contengono delle domande PT inappr r cui si riserva di formulare le dovute osservazioni. 13 25. Il curatore speciale ha, poi, fatto richiesta di affidamento di all'Ente per la CP_2
necessità di garantire al minore ogni intervento di supporto, anche di tipo psicologico/terapeutico, che lo aiuti a elaborare l'assenza di rapporti con il padre, non potendo la SI.ra disporre di risorse economiche che consentano di rivolgersi a CP_1
un terapeuta privato.
Osserva la Corte che l'istanza non può essere accolta ove si consideri che i Servizi hanno dato atto che stanno già reperendo una soluzione alternativa sul territorio a fronte dell'interruzione del percorso terapeutico in atto (interruzione per causa del tutto indipendente dalla madre essendosi verificata la sospensione del finanziamento che lo sovvenzionava): con la nota del 26 febbraio 2025, i Servizi danno atto che stanno attivando- con l'ausilio di altri S.S. del territorio- altro percorso terapeutico con tariffe calmierate. Del resto, il curatore del minore ha precisato di non svolgere alcuna critica all'idoneità genitoriale materna, già definita madre attenta e presente fin dalla CTU svolta in prime cure.
26. Pertanto, la doglianza non può essere accolta e si conferma il decreto impugnato.
27. Passando all'esame inerente il contributo economico che parte ricorrente chiede sia diminuito da euro 500,00 e euro 200,00 mensili, si osserva quanto segue.
28. Va premesso che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023;
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023).
Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle
14 loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del
26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323).
La Suprema Corte ha altresì precisato, a proposito della valutazione delle “attuali” eSIenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle eSIenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
29. In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che ha ormai quasi 11 anni e CP_2
con l'aumento dell'età anagrafica ne aumentano le necessità.
In secondo luogo, con riferimento alla comparazione delle capacità reddituali e patrimoniali riferibili alle parti2, sulla base dei documenti di causa, osserva la Corte 2 SITUAZIONE ECONOMICA TO CC
Periodo Imposta Addizionale Addizionale Netto Reddito2 Netto mensile d'imposta Netta Regionale Comunale
PF 2024 (redd. 2023) € 7.500,00 € 458,00 € 92,00 € 49,00 € 6.901,00 € 575,08
PF 2023 (redd. 2022) € 6.719,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.719,00 € 559,92
PF 2022
€ 8.574,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.574,00 € 714,50 (redd. 2021)
15 PF 2021
€ 7.061,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.061,00 € 588,42 (redd. 2020)
PF 2020
€ 376,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 376,00 € 31,33 (redd. 2019)
PF 2019
€ 401,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 401,00 € 33,42 (redd. 2018)
svolge la professione di avvocato. Risulta essere proprietario di diversi terreni e Parte_1 fabbricati siti a OI, LE e RE (doc. 13 fascicolo primo grado ), e percepisce CP_1 un canone di locazione - non riferito - per gli immobili di OI e LE, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi 2024. Non ha allegato spese abitative.
In data 16.01.2014 ha acquistato, intestandolo alla SI.ra , un appartamento ad uso di PT CP_1 civile abitazione sito all'interno del Villagio Turas in località Magomadas in provincia di Oristano, al prezzo di € 100.000. La difesa resistente ha evidenziato che tale immobile non è mai stato nella disponibilità della SI.ra perché lo stesso giorno del rogito, si faceva rilasciare dalla CP_1 PT SI.ra procura irrevocabile a vendere con più ampia discrezionalità nella determinazione del CP_1 prezzo (doc. 14 fascicolo primo grado ). Nel ricorso congiunto le parti avevano concordato CP_1 che la proprietà dell'immobile di cui sopra venisse trasferita al figlio , mentre tutte le CP_2 spese per il mantenimento dell'appartamento sarebbero state poste a carico dell'avv. , che PT quindi riteneva di avere le disponibilità sufficienti a mantenere un immobile (non evidentemente necessario ai fini abitativi) in Sardegna.
SITUAZIONE ECONOMICA Controparte_1
Ha prodotto le seguenti dichiarazioni dei redditi per lavoro subordinato. Non ha allegato spese abitative (vive con presso l'abitazione dei di lei genitori). Nella tabella sottostante CP_2 risulta una diminuzione del reddito di perché aveva lasciato il lavoro Controparte_1 nell'impresa di famiglia accettando una proposta di lavoro presso una società individuata attraverso un'agenzia di lavoro interinale, nella prospettiva di raggiungere la maggiore emancipazione richiesta (anche) dagli specialisti che hanno monitorato la situazione familiare negli ultimi mesi.
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
16 che è pienamente giustificata la quantificazione del citato contributo così come motivatamente effettuata dal Tribunale, fondando la propria valutazione sulla comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre che valutando i tempi di permanenza del figlio presso la madre che incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (cfr. la già richiamata pronuncia
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26/01/2024, n. 253). Invero, il minore è collocato CP_2
presso la madre, odierna reclamata, in via esclusiva;
la madre provvede in via esclusiva al pagamento della retta scolastica. Quanto al , proprietario di più PT
immobili, si reputa non pienamente attendibile la situazione reddituale esposta dal medesimo: invero, le circostanze dedotte fin dal primo grado dal reclamante, che ha dichiarato di provvedere alle rate del mutuo della seconda casa in Sardegna, di aver aperto una nuova attività ricettiva (agriturismo) nonché di non aver potuto rispettare i
730 2024 (redd. 2023) € 20.423,00 € 1.415,00 € 270,00 € 135,00 € 18.603,00 € 1.550,25
730 2023 (redd.2022) € 21.082,00 € 2.068,00 € 277,00 € 138,00 € 18.599,00 € 1.549,92
730 2022
€ 23.803,00 € 3.662,00 € 93,00 € 0,00 € 20.048,00 € 1.670,67 (redd. 2021)
730 2021
€ 17.464,00 € 1.688,00 € 15,00 € 0,00 € 15.761,00 € 1.313,42 (redd. 2020)
730 2020
€ 34.703,00 € 7.963,00 € 227,00 € 0,00 € 26.513,00 € 2.209,42 (redd. 2019)
730 2019
€ 36.508,00 € 8.725,00 € 449,00 € 0,00 € 27.334,00 € 2.277,83 (redd. 2018)
Nella memoria difensiva presentata nel presente grado ha allegato - ma non documentato - CP_1 spese mensili per complessivi € 460,00: retta scuola Euro 290,00; buoni pasto Euro 110,00; corso di tennis Euro 60,00.
17 calendari previsti per gli incontri padre/figlio a causa dei propri impegni lavorativi, sono incompatibili con le lamentate ristrettezze economiche e la mancanza di lavoro.
30. Pertanto, la doglianza non può essere accolta e va confermato il contributo per il mantenimento del minore nella misura determinata in prime cure.
31. Segue il rigetto del reclamo e la condanna di parte reclamante al pagamento PT
delle spese processuali relative al presente procedimento, liquidate secondo il valore indeterminabile di media complessità.
32. Le spese della curatela, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico del
, e da devolversi, da parte del medesimo, a favore dell'Erario, essendo il minore PT
ammesso a fruire il patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso il decreto n. 3315 emesso dal Tribunale di US Controparte_1
IZ in data 4-5 aprile 2024, comunicato l'8 aprile 2024, a definizione del procedimento n. 2174/2022 R.G, così provvede:
- rigetta il reclamo avverso decreto n. 3315 emesso dal Tribunale di US IZ in data 4-5 aprile 2024, comunicato l'8 aprile 2024, nel procedimento n.
2174/2022 R.G. instaurato in data 13 aprile 2022;
- condanna a versare in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 1.900,00, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge;
- condanna il reclamante al pagamento, a favore dell'Erario, delle Parte_1
spese della Curatela, da liquidarsi con separato decreto.
Milano, così deciso nella camera di conSIlio del 4 marzo 2025.
Il ConSIliere est.
Anna Ferrari
Il Presidente
Valentina Paletto
18 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. dal verbale di udienza cit.: “ Viene fatto il punto sulle varie questioni sollevate dall'Avv. CC Possibilità per l'Avv di interagire come avvocato PT
Sentito il CTU riferisce che gli avvocati hanno diritto a presenziare alla CTU ma senza diritto di parola, quando non c'è un CTP. Viene data lettura dell'art. 194, cpv, cpc in modo che il CTU tenga conto delle indicazioni date in proposito ovvero della possibilità del difensore. Il Giudice rappresenta che sarebbe corretto dal punto di vista procedurale preparare ogni domanda con una previa consultazione con i CTP ed il difensore presente e quindi anche con l'Avv , dopodichè, una volta definite le PT domande – o la singola domanda da porre –, che il CTU valuterà in base alle necessità in relazione al quesito, si passerà all'esame della parte la quale, come parte, non potrà rispondere rinviando agli atti ovvero se lo fa ovviamente si tratterà di una non risposta. Espunzione di quanto già dichiarato L'Avv dichiara di abbandonare questo rilievo in quanto risolto dal punto precedente PT Am à registrazioni foniche Il CTU richiama le linee guida dello psicologo forense che addirittura prevede la video registrazione, non valendo in materia la privacy. 12
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile riunita in camera di conSIlio e composta dai magistrati
Valentina Paletto Presidente
Anna Ferrari ConSIliere rel.
Federico Botta ConSIliere ha pronunciato il seguente
DECRETO
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 marzo 2025, nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
Avv. (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.12.1964 e residente in [...], in proprio nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Frascara, con domicilio eletto presso lo studio sito in Varese, via
Speroni n. 14
RECLAMANTE nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'1.02.1984, rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'Avv. Daniele Angelo
Beretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Piazza Cinque
Giornate n. 1
RECLAMATA nonché
1 (n. 25 giugno 2014) con il Curatore speciale del Controparte_2
minore Avv. Cinzia Calabrese ammesso al gratuito patrocinio con delibera COA di
Milano in data 24 ottobre 2024
LITISCONSORTE NECESSARIO con l'intervento del Procuratore Generale in persona del sost. Proc. Gen. Luisa Russo avente ad
Oggetto: esercizio responsabilità genitoriale
Provvedimento impugnato: decreto n. 3315 emesso dal Tribunale di US IZ in data 4-5 aprile 2024, comunicato l'8 aprile 2024, nel procedimento n. 2174/2022 R.G. instaurato in data 13 aprile 2022
FATTO E DIRITTO
1. Il SI. e la SI.ra intrattenevano una relazione more uxorio dalla quale PT CP_1
nasceva il figlio in data 25.06.2014. Controparte_2
2. Con ricorso depositato il 10.04.2022 chiedeva l'affido esclusivo del Parte_1
figlio e la determinazione di un assegno di mantenimento a carico della madre.
3. Con memoria depositata il 25.05.2022 si costituiva chiedendo, a sua Controparte_1
volta, l'affido esclusivo del minore (nelle memorie conclusive veniva domandato l'affido super-esclusivo) ed un contributo a titolo di mantenimento del figlio pari ad euro 500,00 al mese.
4. Con decreto del 03.06.2022 il Tribunale di US IZ disponeva l'affido del minore all'Ente (Comune di Magnago), con incarico di verificare lo stato emotivo del minore, di approfondire il quadro dei rapporti genitoriali e di regolamentare i rapporti padre-figlio; poneva a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio Per_1
l'importo mensile di euro 500,00 oltre al 50% delle spese.
5. Con decreto del 30.03.2023, il Tribunale, a seguito degli approfondimenti effettuati a mezzo dei Servizi Sociali, disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre, confermava la delega ai Servizi per i compiti già assegnati con particolare riferimento
2 alla prosecuzione degli incontri padre-figlio in Spazio Neutro e disponeva CTU sul nucleo familiare.
6. In data 31.10.2023 la Consulente Tecnica d'ufficio, dott.ssa depositava Per_2
l'elaborato peritale che concludeva per l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa. Più nel dettaglio, la Consulente evidenziava:
- le profonde differenze delle capacità e competenze genitoriali delle parti per la loro qualità. In particolare, il Sig “…fatica a dare spazio al proprio interesse PT
affettivo nei confronti del figlio … tende a spiegare i comportamenti propri e altrui in termini giustificativi, concreti, spesso manipolatori, attribuendoli piuttosto a circostanze esterne e tendendo al controllo delle scelte altrui secondo le personali valutazioni e preferenze, applicando meccanismi di evitamento delle problematiche che lo metterebbero in difficoltà. Mantiene uno scarso interesse nei confronti delle indicazioni che lo porterebbero a meglio gestire il contatto con il figlio, presentando elevato autoriferimento e non accettazione del confronto”. La SI.ra “è una CP_1
madre attenta e presente, completamente dedita al figlio, tesa a soddisfare i suoi bisogni emotivi, oltre che concreti ed educativi;
le esperienze di personale delusione nei confronti del ex compagno sono sufficientemente distinte dalla delusione di ma la frustrazione del bambino CP_2
costituisce motivo di sofferenza per la SI.ra che tuttavia mantiene il suo intervento di facilitazione
e sostegno del figlio, essenziale per il mantenimento e la ripresa dei contatti padre e figlio”.
- “è un bambino sofferente manifesta attraverso la difficoltà nel mantenere la CP_2
concentrazione e la focalizzazione sulle richieste e attraverso la iperattività, i tic, la articolazione verbale dalla partenza faticosa, una certa forma di disagio … Le emozioni di delusione, solitudine, rabbia rispetto alla relazione con il padre, emergono sia verbalmente che nel tratto grafico o nel gioco … È necessario che il bambino venga sostenuto da un percorso di psicoterapia che lo aiuti a conoscere le proprie emozioni, ad esprimerle e a gestirle al fine di una maggiore serenità e canalizzazione delle risorse di vivacità cognitiva presenti”.
- Relativamente alle frequentazioni padre e figlio: “Le frequentazioni padre e figlio necessitano ancora ad oggi di essere sostenute e guidate dalla intermediazione di una figura educativa, poiché il bambino si dimostra affaticato, deluso, poco disponibile e il padre non è in grado di trovare un linguaggio adatto ad esprimere sintonia ed interesse verso il figlio… Le caratteristiche personali paterne e la mancanza di continuità e di basi nel rapporto rendono
3 arduo ipotizzare una crescita e uno sviluppo lineare della relazione padre e figlio che al momento
è assai faticosa e necessita dell'intervento di mediazione da parte dell'operatore e necessita anche di focalizzarsi su un interesse intermediario…. La scarsa frequentazione, le interruzioni e le giustificazioni più volte addotte dal padre, gli impedimenti da lui presentati, hanno fatto sì che la frequenza degli incontri nel corso dell'anno fosse molto al di sotto delle due volte al mese previste,
d'altro canto le possibilità di recupero non sono state richieste da parte del padre che rappresenta motivazioni di ordine lavorativo o di salute o altro”. Per tale motivo, la dott.ssa Per_2
ipotizzava momenti di incontro all'esterno dello Spazio Neutro centrati sull'attività motoria e l'interesse sportivo condiviso, ritenendo che nella condivisione sportiva il padre avrebbe potuto rivestire un ruolo più interattivo trovando un canale comunicativo attraverso l'attività, giacché quello verbale era piuttosto inconsistente. Parimenti, vista la fatica dimostrata da nei CP_2
confronti della vicinanza paterna, la Consulente suggeriva di mantenere la frequenza quindicinale delle visite, con verifica dell'opportunità di proseguimento o diradamento delle frequentazioni, e sconSIliava la prosecuzione della telefonata quindicinale, stante la sua scarsa SInificatività.
7. All'udienza del 28.02.2024 riferiva di avere visto l'ultima volta ad PT CP_2
ottobre 2023 e dichiarava di non avere aderito agli incontri proposti dai S.S. in quanto predisposti a seguito di una CTU errata. In particolare, sosteneva che le conclusioni cui era pervenuta la consulenza d'ufficio fossero viziate in quanto la CTU aveva confermato l'affido esclusivo alla madre, nonostante ancora non vi fosse l'affido esclusivo. La CTU precisava che aveva concluso per l'affido esclusivo alla luce del ragionamento svolto fino a quel punto, che aveva sentito il SI. in quanto CP_3
vicino al bambino e che le sue dichiarazioni non avevano inciso sulla valutazione. La resistente richiamava le conclusioni dei servizi sociali e rilevava che controparte non aveva mai versato l'assegno di mantenimento.
8. Con decreto emesso il 04.04.2024, oggetto del presente reclamo, il Tribunale di
US IZ così provvedeva:
1) dispone l'affido super –esclusivo di alla madre, presso la quale il minore Controparte_2
deve essere collocato;
4 2) affida ai Servizi Sociali di Magnago la regolamentazione dei rapporti padre/figlio;
3) dispone che l'Assegno Unico sia percepito integralmente da Controparte_1
4) dispone che il ricorrente concorra al mantenimento del minore corrispondendo alla resistente
l'assegno periodico di € 500,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che le spese mediche, scolastiche (esclusa la retta attualmente pagata per l'iscrizione all'Istituto Maria Immacolata, pari a € 2.850,00 annue) concordate o necessitate e comunque documentate, nonché i buoni pasto scolastici saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno;
6) dispone che in caso di gite o vacanze effettuate dal figlio in modo autonomo, corsi specifici o di recupero entrambi i genitori dovranno concorrere a metà delle spese indipendentemente dall'età del figlio sino alla sua totale autosufficienza economica;
7) dispone che le spese per le attività extrascolastiche faranno carico esclusivamente al padre fintanto che la madre si farà carico delle spese scolastiche. Successivamente, dovranno essere ripartite al 50%;
8) dispone che le ulteriori spese straordinarie, regolate come da protocollo della Corte d'Appello di
Milano attualmente vigente, siano ripartite fra i genitori al 50%;
9) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente;
10) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente di € 1.400,00 ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
11) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali che liquida in € 2.800 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
12) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore del minore , nato Controparte_2
il 25.6.2014 e residente a [...];
13) dispone che i SS del Comune di Magnago relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31.10.2024) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Per quanto qui di interesse, il Tribunale disponeva l'affido super esclusivo in favore della madre, in considerazione di quanto emerso dalla CTU e dalle relazioni dei servizi sociali che evidenziavano lo scarso interesse dimostrato dal padre nei confronti del figlio, con riferimento alla frequentazione in Spazio Neutro e al di fuori
5 (rendendosi di fatto irreperibile), alla vita scolastica del minore, all'omessa autorizzazione necessaria per interventi a favore di sia prima che nel corso CP_2
del giudizio e al mancato versamento di qualsivoglia importo alla madre per il mantenimento del figlio. Il Tribunale precisava altresì che le doglianze mosse da alla Consulenza Tecnica d'Ufficio dovevano ritenersi disattese, posto Parte_1
che il CTU deve riportare quanto dichiaratogli, non essendo di sua competenza la verifica della veridicità delle affermazioni, e l'elaborato peritale era stato depositato ad ottobre 2023 e il Tribunale già in data 31.03.2023 aveva disposto l'affido esclusivo alla madre.
Quanto al contributo al mantenimento, il Tribunale riteneva di non poter quantificare l'assegno alla luce delle dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente, bensì di valorizzare il contenuto del ricorso congiunto depositato il 07.02.2022 dall'avv. PT
e sottoscritto da entrambe le parti (il ricorso non era stato accolto in considerazione delle plurime modifiche relative al collocamento richieste nel giudizio n. 548/2022 – doc. 1, 3, 5 della resistente), che prevedeva l'onere del SI. di corrispondere un PT
assegno mensile di euro 500,00. Ciò in quanto l'accordo delle parti rappresentava un punto di equilibrio raggiunto nella consapevolezza delle rispettive effettive disponibilità, in mancanza di elementi addotti dal ricorrente che giustificassero in questa sede, a breve distanza temporale dal ricorso congiunto, una diversa valutazione. Inoltre, il Giudice dava conto della capacità economica di PT
, che aveva dichiarato alla CTU di dividere il suo tempo tra l'esercizio della
[...]
professione di avvocato e la piccola azienda agricola avviata a RE, e della mancata contestazione di quanto allegato dalla resistente circa la disponibilità in capo al PT
di un appartamento sito a Oristano, formalmente intestato alla , la quale lo CP_1
stesso giorno dell'acquisto del rogito (16.01.14) gli rilasciava procura irrevocabile a vendere con più ampia discrezionalità nella determinazione del prezzo.
9. Avverso il predetto provvedimento ha proposto reclamo in data 10.05.2024
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via istruttoria: Parte_1
e per tutti i motivi di cui in premessa si chiede la rinnovazione della perizia. Si fa istanza di acquisire i filmati col padre nelle riunioni CTU già depositate.
6 Rigettare la domanda di affidamento super alla madre e per l'effetto indicare nel padre il genitore idoneo, ovvero stabilire mediante altri provvedimenti l'affidamento al padre (nei periodi che stabilirà) senza ulteriori prescrizioni.
Contenere il contributo economico nella somma di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese ricreative, mediche.
Con vittoria di spese di lite, ovvero compensazione delle stesse nei due gradi di giudizio.”
Parte reclamante a sostegno del reclamo ha dedotto, in sintesi:
- l'erroneità della perizia, in quanto il test di viene adoperato per la Per_3
ricerca di una disfunzione psichiatrica e non è stato introdotto per la verifica della scelta del genitore idoneo all'affidamento di un figlio;
l'indagine è stata svolta unicamente sulle persone legate alla madre, quali i genitori e il compagno (il quale con un fare calunnioso ha dichiarato che il PT
normalmente picchiava la ), senza aver dato la possibilità di ascoltare CP_1
alcuna persona legata al padre,
- l'erronea valutazione circa la non volontà del padre di mettersi a disposizione dei servizi: il giudice avrebbe errato nel ritenere l'assenza del padre dalla vita del figlio perché avrebbe omesso di considerare la malattia del
, più volte documentata con certificato cardiologico, l'impossibilità degli PT
spostamenti (trattandosi di percorso di 65km) a causa del pericolo del covid nel periodo precedente al ricorso, gli impedimenti frapposti dalla madre del minore;
- la cattiva situazione economica del padre che si trova sulla “soglia di sopravvivenza”, cagionata dall'impossibilità di di svolgere il proprio PT
lavoro a causa della scomparsa del fratello e dello stato di disagio in cui Per_4
vive.
10. Con provvedimento depositato in data 13.05.2024 il Presidente di sezione ha sostituito l'udienza fissata in data 19.09.2024 con il deposito di note scritte, prescrivendo al ricorrente di provvedere alla notifica a parte resistente entro il
23.05.2024.
7 11. In data 23.07.2024 si è tempestivamente costituita , la quale, Controparte_1
rappresentando che il reclamante aveva provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza solo in data 17.07.2024 (quindi bene otto settimane dopo la scadenza del termine), ha formulato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: impregiudicati i diritti di prima udienza fissare una nuova udienza con un nuovo termine in favore della resistente per il deposito delle proprie difese.
2) Nel merito: confermare il decreto oggetto dell'avversario gravame con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
3) In via istruttoria si offre in comunicazione il ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza; si insiste nelle richieste istruttorie già formulate ovvero l'audizione in qualità di testi dei SInori: , e Controparte_4 Controparte_5 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
della dott.ssa . Testimone_4
12. Con relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Magnago, pervenuta il
19.08.2024, si è dato atto che gli incontri in Spazio Neutro tra e il padre CP_2
sono tuttora sospesi a causa dell'irreperibilità dell'uomo a far data dal mese di novembre 2023; l'unica notizia di contatto da parte del padre è stata in occasione del compleanno di attraverso un biglietto di auguri recapitato presso CP_2
l'abitazione, al quale il minore non ha voluto rispondere seppur sollecitato dalla madre.
13. All'udienza del 19.09.2024, tenutasi in assenza delle parti come da provvedimento presidenziale, la Corte, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio, ha nominato quale curatore speciale del minore l'Avv. Cinzia Calabrese del Foro di
Milano e ha disposto il rinvio dell'udienza al giorno 06.03.2025 (di poi anticipato al
4.03.2024), confermando la trattazione cartolare e assegnando termine alla parte costituita per integrare le proprie difese.
14. Con memoria depositata il 09.01.2025 la difesa ha censurato i motivi di CP_1
reclamo nei seguenti termini:
- Circa la richiesta di riduzione del contributo per il mantenimento del minore: non ha mai versato l'assegno di mantenimento determinato dal PT
Tribunale; tale assegno è stato quantificato in euro 500,00 anche in considerazione
8 di quanto concordato tra le parti in sede di ricorso congiunto depositato personalmente dall'avv. (R.G. 548/2022) poche settimane prima del ricorso PT
introduttivo del presente giudizio. Inoltre, le circostanze dedotte in primo grado dal reclamante, che ha dichiarato di provvedere alle rate del mutuo della seconda casa in Sardegna, di aver aperto una nuova attività ricettiva (agriturismo) nonché di non aver potuto rispettare i calendari previsti per gli incontri padre/figlio a causa dei propri impegni lavorativi, sono incompatibili con le lamentate ristrettezze economiche e la mancanza di lavoro.
- Circa la domanda di affidamento al padre e ai rapporti con il minore, la reclamata ha dedotto che il padre si è disinteressato del figlio sotto molti profili: non ha mai partecipato alla vita scolastica né alle attività extrascolastiche di
(coro, pallacanestro), non ha seguito le indicazioni del servizio tutela CP_2
minori e si è reso irreperibile, non ha rispettato l'impegno telefonico fissato con cadenza quindicinale, non ha consegnato al figlio nemmeno i regali per Natale o per il compleanno, non si è premurato di parlare con nessun medico che ha avuto in cura il figlio. Al Contrario, come è stato accertato dai Servizi Sociali e dalla
CTU, la madre è sempre stata l'unico genitore in grado di accudire il figlio. A ulteriore conferma dell'inadeguatezza genitoriale di , ha Parte_1 CP_1
evidenziato l'inadempimento del padre nel versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio;
la pendenza di un procedimento penale nei confronti del reclamante per i reati di cui agli artt. 572 comma 2 e 612 comma 2 c.p. ai danni della resistente (con rinvio a giudizio all'udienza del 23.09.25); lo scorretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre che non ha autorizzato i percorsi di logopedia e di supporto psicologico richiesti a favore di , CP_2
così pregiudicando le capacità di recupero del minore.
- Circa le risultanze della CTU, la reclamata ha rilevato l'infondatezza delle doglianze avversarie tenuto conto che la consulente ha giustamente incontrato le persone che hanno un legame con il minore – mentre le persone frequentate dal padre non hanno mai avuto un contatto con – nonché del fatto che la CP_2
9 dott.ssa ha precisato come le sue conclusioni “non si basano sulle Per_2
affermazioni dei terzi ma sulla valutazione delle capacità genitoriali”.
15. Con memoria di costituzione depositata il 31.01.2025 l'avv. Calabrese, curatore speciale del minore, ha formulato le seguenti conclusioni: “- in parziale modifica del decreto n. 3315/2024 di data 5 aprile 2024, emesso dal Tribunale di US IZ, disporre
l'affidamento del minore all'Ente territorialmente competente, affinché vengano Controparte_2
approntati tutti gli interventi necessari per assicurare un adeguato sviluppo psicofisico del minore, per tutti i motivi meglio esplicitati nelle premesse;
- in via subordinata, confermare il decreto impugnato n. 3315/2024 di data 5 aprile
2024, emesso dal Tribunale di US IZ, in punto affidamento, confermando l'affidamento esclusivo del minore alla madre, affinché la stessa eserciti in via esclusiva la Controparte_2
responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'esecuzione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio;
- in ogni caso, confermare la permanenza di presso la madre, anche ai fini Controparte_2
della resistenza anagrafica;
- in ogni caso, confermare anche che l'eventuale ripresa dei rapporti tra il minore e il padre sia sottoposta a tempi e modalità individuate dai servizi sociali territorialmente competenti, previo accertamento delle condizioni emotive e psicoemotive del minore e, soprattutto, della garanzia offerta dal padre circa la propria seria volontà di riprendere una relazione continuativa e regolare con il figlio.
Il curatore speciale ha motivato la richiesta di affidamento di all'ente con la CP_2
necessità di garantire al minore ogni intervento di supporto, anche di tipo psicologico/terapeutico, che lo aiuti a elaborare l'assenza di rapporti con il padre, non potendo la SI.ra disporre di risorse economiche che consentano di rivolgersi a CP_1
un terapeuta privato. Il curatore del minore ha precisato di non svolgere alcuna critica all'idoneità genitoriale materna, ritenendo la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori necessaria per trasferire all'Ente affidatario i compiti di cura e le scelte educative affinché il minore sia tutelato.
10 Il curatore ha inoltre riportato che nell'incontro avvenuto con il minore il 13 dicembre 2024, gli ha espressamente riferito di non voler incontrare il CP_2
padre, che non vede il padre dal 2023, e che quest'ultimo non gli vuole bene, non gli ha mai fatto regali né per Natale né per Pasqua.
16. Con aggiornamento pervenuto il 26.02.2025, i servizi sociali hanno dato atto che:
- il percorso terapeutico di cui sia che la madre beneficiavano dal mese di CP_2
maggio 2023 è stato interrotto a causa della sospensione del finanziamento che lo sovvenzionava ma danno atto che stanno cercando di attivare -con l'ausilio di altri
S.S. del territorio- altro percorso terapeutico con tariffe calmierate;
- persiste l'interruzione degli incontri in Spazio Neutro tra e il padre, i CP_2
tentativi attuati per prendere contatto con quest'ultimo non hanno sortito alcun risultato. Dal novembre 2023 il si è reso irreperibile ai servizi sociali;
PT
- ha riconfermato agli operatori di vivere un momento positivo, CP_2
specialmente a seguito della nuova esperienza di convivenza con il SI. che CP_3
sarebbe in grado di comprenderlo e, di conseguenza, di infondergli sicurezza. Il bambino è parso con un tono dell'umore più sollevato rispetto al passato e maggiormente in grado di raccontarsi e di esprimere i propri punti di vista. Nello specifico, ciò ha portato ad una diminuzione dei disturbi legati al sonno e dei tic di cui era affetto;
nonostante ciò, permane la rabbia nei confronti del CP_2
padre determinata dalla sua assenza.
17. Con note ex art 127 ter c.p.c. depositate il 28.02.2025, parte ha insistito per PT
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
18. Con note ex art 127 ter c.p.c. depositate il 03.03.2025, parte ha contestato la CP_1
richiesta di affidamento all'Ente formulata dal curatore speciale essendo correlata alla situazione economica della madre e, conseguentemente, ne ha dedotto l'infondatezza, giacché la difficoltà della madre nel far fronte a proprie spese al programma terapeutico è determinata dall'inadempimento del padre che negli ultimi anni ha omesso qualsiasi versamento in favore del figlio. Per tale motivo, la difesa ha chiesto la concessione di un termine per memorie difensive e rinvio a successiva udienza in presenza;
in ogni caso ha reiterato le conclusioni già rassegnate.
11 19. Con note ex art 127 ter c.p.c. depositate il 03.03.2025, il curatore speciale del minore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'atto di costituzione anche alla luce del contenuto dell'ultima relazione pervenuta dai servizi sociali.
Inoltre, ha riferito di essere stato contatto in data 27.02.2025 dal SI. per PT
ottenere informazioni sul figlio.
20. Acquisito il parere del P.G. in data 03.03.2025 che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato, lette le note depositate dalle parti, all'udienza del
04.03.2025, la Corte ha riservato la decisione.
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21. Il decreto impugnato deve essere confermato per le ragioni di seguito espresse.
22. Preliminarmente, osserva la Corte che va disattesa la richiesta del ricorrente volta al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio in ordine a “se i genitori siano nelle condizioni per assolvere adeguatamente ai propri compiti” (cfr. quesito CTU relazione dep. 31 ottobre 2023).
Il ricorrente si duole, genericamente, del mancato accoglimento, in prime cure, di talune sue eccezioni “in qualità non di parte ma di consulente di se' medesimo” (cfr. pag. 2 ricorso). Orbene, osserva la Corte che nel corso dell'udienza dell'8 giugno 2023
ha rinunciato alle criticità che aveva sollevato in quanto superate dai PT
chiarimenti del giudice procedente al CTU;
quanto, poi, al test di ha Per_3
riservato le sue osservazioni al deposito della bozza di elaborato peritale1. Tuttavia, all'udienza del 28 febbraio 2024, non ha inteso introdurre alcun profilo di PT
criticità di rispetto a tale test.
23. Con riguardo alla domanda volta a revocare il super affidamento alla madre del minore per affidarlo anche al padre, va precisato che il giudicante è CP_2
esclusivamente chiamato a valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 21054 del 01/07/2022 ).
24. Nella fattispecie, è dirimente quanto evidenziato nella relazione dei Servi Sociali secondo cui il si è reso irreperibile ai Servizi dal novembre 2023 circostanza PT
che determina nell'attualità il permanere della rabbia del minore nei confronti del padre (a causa, appunto, dalla sua assenza). Appare, pertanto, rispondente all'interesse del minore il mantenimento del super affidamento nei confronti della madre: ed invero, ha confermato agli operatori di vivere un momento positivo, CP_2
specialmente a seguito della nuova esperienza di convivenza con il nuovo compagno della madre, SI. in grado di comprenderlo e, di conseguenza, di infondergli CP_3
sicurezza. I Servizi hanno altresì evidenziato che il bambino è parso con un tono dell'umore più sollevato rispetto al passato e maggiormente in grado di raccontarsi e di esprimere i propri punti di vista. Nello specifico, ciò ha portato ad una diminuzione dei disturbi legati al sonno e dei tic di cui era affetto . Nello CP_2
stesso senso, il curatore ha riferito che il minore (che ha quasi 11 anni) non intende incontrare il padre. Un mutamento, quindi, dell'affidamento potrebbe compromettere il difficile equilibrio raggiunto.
Il Giudice rappresenta che nell'ambito del procedimento civile non valgono le norme che riguardano la privacy per le attività necessarie ai fini dell'accertamento della verità e ciò vale anche per le attività del CTU, fermo restando, ovviamente, che il materiale è destinato unicamente all'utilizzo di causaIl CTU rappresenta che il materiale comunque non verrà messo a disposizione nemmeno dei CCTTPP a meno che non ne venga fatta richiesta e con autorizzazione del Giudice. Calendario delle attività processuali Si prende atto che la questione è stata superata in quanto il CTU si è coordinato con gli appuntamenti rispetto agli impegni anche dell'Avv. ”. PT
L'Avv. rappresenta che i test ai quali è stato sottoposto in realtà contengono delle domande PT inappr r cui si riserva di formulare le dovute osservazioni. 13 25. Il curatore speciale ha, poi, fatto richiesta di affidamento di all'Ente per la CP_2
necessità di garantire al minore ogni intervento di supporto, anche di tipo psicologico/terapeutico, che lo aiuti a elaborare l'assenza di rapporti con il padre, non potendo la SI.ra disporre di risorse economiche che consentano di rivolgersi a CP_1
un terapeuta privato.
Osserva la Corte che l'istanza non può essere accolta ove si consideri che i Servizi hanno dato atto che stanno già reperendo una soluzione alternativa sul territorio a fronte dell'interruzione del percorso terapeutico in atto (interruzione per causa del tutto indipendente dalla madre essendosi verificata la sospensione del finanziamento che lo sovvenzionava): con la nota del 26 febbraio 2025, i Servizi danno atto che stanno attivando- con l'ausilio di altri S.S. del territorio- altro percorso terapeutico con tariffe calmierate. Del resto, il curatore del minore ha precisato di non svolgere alcuna critica all'idoneità genitoriale materna, già definita madre attenta e presente fin dalla CTU svolta in prime cure.
26. Pertanto, la doglianza non può essere accolta e si conferma il decreto impugnato.
27. Passando all'esame inerente il contributo economico che parte ricorrente chiede sia diminuito da euro 500,00 e euro 200,00 mensili, si osserva quanto segue.
28. Va premesso che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023;
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023).
Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle
14 loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del
26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323).
La Suprema Corte ha altresì precisato, a proposito della valutazione delle “attuali” eSIenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle eSIenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
29. In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che ha ormai quasi 11 anni e CP_2
con l'aumento dell'età anagrafica ne aumentano le necessità.
In secondo luogo, con riferimento alla comparazione delle capacità reddituali e patrimoniali riferibili alle parti2, sulla base dei documenti di causa, osserva la Corte 2 SITUAZIONE ECONOMICA TO CC
Periodo Imposta Addizionale Addizionale Netto Reddito2 Netto mensile d'imposta Netta Regionale Comunale
PF 2024 (redd. 2023) € 7.500,00 € 458,00 € 92,00 € 49,00 € 6.901,00 € 575,08
PF 2023 (redd. 2022) € 6.719,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.719,00 € 559,92
PF 2022
€ 8.574,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.574,00 € 714,50 (redd. 2021)
15 PF 2021
€ 7.061,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.061,00 € 588,42 (redd. 2020)
PF 2020
€ 376,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 376,00 € 31,33 (redd. 2019)
PF 2019
€ 401,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 401,00 € 33,42 (redd. 2018)
svolge la professione di avvocato. Risulta essere proprietario di diversi terreni e Parte_1 fabbricati siti a OI, LE e RE (doc. 13 fascicolo primo grado ), e percepisce CP_1 un canone di locazione - non riferito - per gli immobili di OI e LE, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi 2024. Non ha allegato spese abitative.
In data 16.01.2014 ha acquistato, intestandolo alla SI.ra , un appartamento ad uso di PT CP_1 civile abitazione sito all'interno del Villagio Turas in località Magomadas in provincia di Oristano, al prezzo di € 100.000. La difesa resistente ha evidenziato che tale immobile non è mai stato nella disponibilità della SI.ra perché lo stesso giorno del rogito, si faceva rilasciare dalla CP_1 PT SI.ra procura irrevocabile a vendere con più ampia discrezionalità nella determinazione del CP_1 prezzo (doc. 14 fascicolo primo grado ). Nel ricorso congiunto le parti avevano concordato CP_1 che la proprietà dell'immobile di cui sopra venisse trasferita al figlio , mentre tutte le CP_2 spese per il mantenimento dell'appartamento sarebbero state poste a carico dell'avv. , che PT quindi riteneva di avere le disponibilità sufficienti a mantenere un immobile (non evidentemente necessario ai fini abitativi) in Sardegna.
SITUAZIONE ECONOMICA Controparte_1
Ha prodotto le seguenti dichiarazioni dei redditi per lavoro subordinato. Non ha allegato spese abitative (vive con presso l'abitazione dei di lei genitori). Nella tabella sottostante CP_2 risulta una diminuzione del reddito di perché aveva lasciato il lavoro Controparte_1 nell'impresa di famiglia accettando una proposta di lavoro presso una società individuata attraverso un'agenzia di lavoro interinale, nella prospettiva di raggiungere la maggiore emancipazione richiesta (anche) dagli specialisti che hanno monitorato la situazione familiare negli ultimi mesi.
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
16 che è pienamente giustificata la quantificazione del citato contributo così come motivatamente effettuata dal Tribunale, fondando la propria valutazione sulla comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre che valutando i tempi di permanenza del figlio presso la madre che incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (cfr. la già richiamata pronuncia
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26/01/2024, n. 253). Invero, il minore è collocato CP_2
presso la madre, odierna reclamata, in via esclusiva;
la madre provvede in via esclusiva al pagamento della retta scolastica. Quanto al , proprietario di più PT
immobili, si reputa non pienamente attendibile la situazione reddituale esposta dal medesimo: invero, le circostanze dedotte fin dal primo grado dal reclamante, che ha dichiarato di provvedere alle rate del mutuo della seconda casa in Sardegna, di aver aperto una nuova attività ricettiva (agriturismo) nonché di non aver potuto rispettare i
730 2024 (redd. 2023) € 20.423,00 € 1.415,00 € 270,00 € 135,00 € 18.603,00 € 1.550,25
730 2023 (redd.2022) € 21.082,00 € 2.068,00 € 277,00 € 138,00 € 18.599,00 € 1.549,92
730 2022
€ 23.803,00 € 3.662,00 € 93,00 € 0,00 € 20.048,00 € 1.670,67 (redd. 2021)
730 2021
€ 17.464,00 € 1.688,00 € 15,00 € 0,00 € 15.761,00 € 1.313,42 (redd. 2020)
730 2020
€ 34.703,00 € 7.963,00 € 227,00 € 0,00 € 26.513,00 € 2.209,42 (redd. 2019)
730 2019
€ 36.508,00 € 8.725,00 € 449,00 € 0,00 € 27.334,00 € 2.277,83 (redd. 2018)
Nella memoria difensiva presentata nel presente grado ha allegato - ma non documentato - CP_1 spese mensili per complessivi € 460,00: retta scuola Euro 290,00; buoni pasto Euro 110,00; corso di tennis Euro 60,00.
17 calendari previsti per gli incontri padre/figlio a causa dei propri impegni lavorativi, sono incompatibili con le lamentate ristrettezze economiche e la mancanza di lavoro.
30. Pertanto, la doglianza non può essere accolta e va confermato il contributo per il mantenimento del minore nella misura determinata in prime cure.
31. Segue il rigetto del reclamo e la condanna di parte reclamante al pagamento PT
delle spese processuali relative al presente procedimento, liquidate secondo il valore indeterminabile di media complessità.
32. Le spese della curatela, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico del
, e da devolversi, da parte del medesimo, a favore dell'Erario, essendo il minore PT
ammesso a fruire il patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso il decreto n. 3315 emesso dal Tribunale di US Controparte_1
IZ in data 4-5 aprile 2024, comunicato l'8 aprile 2024, a definizione del procedimento n. 2174/2022 R.G, così provvede:
- rigetta il reclamo avverso decreto n. 3315 emesso dal Tribunale di US IZ in data 4-5 aprile 2024, comunicato l'8 aprile 2024, nel procedimento n.
2174/2022 R.G. instaurato in data 13 aprile 2022;
- condanna a versare in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 1.900,00, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge;
- condanna il reclamante al pagamento, a favore dell'Erario, delle Parte_1
spese della Curatela, da liquidarsi con separato decreto.
Milano, così deciso nella camera di conSIlio del 4 marzo 2025.
Il ConSIliere est.
Anna Ferrari
Il Presidente
Valentina Paletto
18 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. dal verbale di udienza cit.: “ Viene fatto il punto sulle varie questioni sollevate dall'Avv. CC Possibilità per l'Avv di interagire come avvocato PT
Sentito il CTU riferisce che gli avvocati hanno diritto a presenziare alla CTU ma senza diritto di parola, quando non c'è un CTP. Viene data lettura dell'art. 194, cpv, cpc in modo che il CTU tenga conto delle indicazioni date in proposito ovvero della possibilità del difensore. Il Giudice rappresenta che sarebbe corretto dal punto di vista procedurale preparare ogni domanda con una previa consultazione con i CTP ed il difensore presente e quindi anche con l'Avv , dopodichè, una volta definite le PT domande – o la singola domanda da porre –, che il CTU valuterà in base alle necessità in relazione al quesito, si passerà all'esame della parte la quale, come parte, non potrà rispondere rinviando agli atti ovvero se lo fa ovviamente si tratterà di una non risposta. Espunzione di quanto già dichiarato L'Avv dichiara di abbandonare questo rilievo in quanto risolto dal punto precedente PT Am à registrazioni foniche Il CTU richiama le linee guida dello psicologo forense che addirittura prevede la video registrazione, non valendo in materia la privacy. 12