Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà Giudice rel. dott. IO Conti Giudice
Decidendo alla scadenza del termine ex art. 127 ter cp.c. dell'1/4/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 215/2024 promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. O. Atzeni
appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' avv. T. Pascalia CP_1
appellata
OGGETTO: disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con sentenza emessa il 21/12/2023, il Tribunale di Patti dichiarava che aveva svolto CP_1
l'attività di bracciante agricola, a tempo determinato, per l'azienda MÀ CI AR per 52 giornate nel 2018 e per 53 giornate nel 2019, annullava il provvedimento di indebito impugnato, dichiarava il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019
e condannava l' al pagamento della relativa prestazione ed alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Rilevava il decidente che, sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della prova testimoniale, era rimasto provato che la ricorrente, regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi anagrafici per 102 giornate nel 2017, aveva lavorato per 52 giorni nel 2018 e per 53 giornate nel 2019 alle dipendenze dell'azienda agricola di MÀ CI AR con sede in
IR, svolgendo lavori agricoli vari come raccogliere agrumi , ortaggi e olive, sui terreni ubicati nel comune di LO, Naso e Sinagra , rispettando gli orari di lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro.
resisteva controparte.
Assegnato termine ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza alla scadenza dello stesso sulle note di trattazione depositate da ambo le parti la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'errata valutazione del materiale probatorio. Deduce che il tribunale avrebbe del tutto trascurato le risultanze ispettive comprovanti il carattere fittizio dell'attività agricola denunciata, attribuendo, invece, esclusiva valenza alla deposizione di un unico teste Testimone_1
nonostante la dubbia attendibilità per la riferita pendenza di analogo giudizio relativo ad un presunto rapporto di lavoro con il medesimo datore.
Tali le critiche alla sentenza, l'appello si presenta fondato.
È d'uopo rimarcare in premessa che, come più volte sottolineato dal Supremo Collegio, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un Pt_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs.
n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale” (cfr da ultimo Cassazione civile. sez. lav. 16/05/18, n. 12001).
Orbene, occorre procedere ad una valutazione delle risultanze emergenti dall'accertamento ispettivo
- iniziato in data 12 marzo 2020 e conclusosi in data 27 marzo 2020 - che effettivamente il giudice di primo grado ha del tutto trascurato.
I rapporti ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno tuttavia un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (cfr. Cass. n. 14965/12).
L'esito di detti accertamenti è così riassumibile: - l'azienda facente capo al MÀ CI non dispone di terreni né in proprietà né in affitto, opera prevalentemente sulla base di contratti di acquisto del frutto pendente sui terreni di LO, IR e CA occupandosi della raccolta di agrumi per la successiva commercializzazione, dell'attività di pulitura, cernita del prodotto e confezionamento eseguite in un magazzino nella disponibilità dello stesso titolare;
- per il periodo oggetto di accertamento (2019) il MÀ CI ha trasmesso all' diverse denunce di assunzione di Pt_1
manodopera tutte interessanti il territorio del Comune di IR per un numero di giornate ammontante a 7545 a fronte di un fabbisogno di manodopera emergente dalla denuncia aziendale di circa 305 giornate;
- la ditta non ha mai versato i contributi dovuti all' con una evasione Pt_1 contributiva totale dal 2014 al 2019 pari ad € 522.498 09; - le retribuzioni dichiarate, tutte asseritamente versate in contanti, solo per il 2019 ammontano di € 433.263,12, di contro, le fatture esibite dall'azienda per l'anno 2019 evidenziano un incasso di poche migliaia di euro per la vendita di ortaggi mentre quanto a quelle riferite agli agrumi – circa 900.000 kg – non sono tali da giustificare l'ingente numero di giornate di lavoro denunciate;
- non vi è alcuna rispondenza tra la quantità di agrumi riportata nelle fatture di vendita e le fatture di acquisto del prodotto sull'albero.
Il MÀ CI, inoltre, ha dichiarato ai funzionari di vigilanza, per l'anno di rilievo e così in quello antecedente di avere diverse pendenze con molti operai pagati solo con acconti, mentre la gran parte dei presunti lavoratori hanno dichiarato di essere stati interamente retribuiti.
La palese antieconomicità e l'assenza di redditività dell'azienda getta una luce di forte sospetto sui rapporti lavorativi dalla stessa formalmente instaurati.
A fronte di tali significative risultanze ispettive, indicative della fittizietà del ricorso a manodopera retribuita, corroborate anche da riscontri documentali constatatati direttamente dagli ispettori, e come tali dotati di efficacia privilegiata, la presunta lavoratrice non ha offerto idonee risultanze di segno contrario.
Ed invero, non può non tenersi conto della ridotta attendibilità dell'unica teste Testimone_1
proprio in considerazione del suo coinvolgimento nella vicenda de qua, avendo precisato di avere un
“ contenzioso” contro l' verosimilmente concernente la cancellazione del proprio rapporto con la Pt_1
ditta MÀ CI AR. La predetta circostanza impone un maggiore rigore nella valutazione delle sue dichiarazioni che presentano forti elementi di criticità sì da renderle inidonee ad assurgere a fonte del convincimento giudiziale. La teste si è, invero, limitata a dichiarazioni meramente confermative delle circostanze capitolate nel ricorso introduttivo che , come tali, appaiono generiche e per nulla circostanziate.
In definitiva ritiene questa Corte che alla stregua dell'accertamento ispettivo e tenuto conto degli evidenziati limiti soggettivi ed oggettivi della deposizione acquisita, non sia stata raggiunta la prova attestante il rapporto di lavoro preteso dalla IO sicché la sua domanda va rigettata.
Stante la soccombenza di quest'ultima (che non ha depositato alcuna dichiarazione di esonero ex art
152 disp. att. c.p.c.) , ne va disposta la condanna al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell' Pt_1
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dall' avverso la sentenza n. 2546/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Patti in Pt_1
data 21/12/2023, così provvede: in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte da con ricorso depositato CP_1
il 4/4/2018;
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell' che liquida in CP_1 Pt_1
Euro 1312,00 per compensi di primo grado e in Euro 1458,00 per compensi del presente grado, oltre
Euro 64,50 per spese vive, spese generali , iva e cassa .
Così deciso in Messina,2/4/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M. Biondo