TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 664/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2025
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con gli Avv.ti Flaminia Rinaldi e Violante Di Falco ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Fabio Zoccolo convenuto
Rimessa in decisione con ordinanza di data 23 luglio 2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, come da note depositate in data 21 luglio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a Pieve di Bono-Prezzo (TN) in data 28 agosto 2023 (con atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, Parte I, N. 1, Anno
2023) e dalla loro unione sono nati i figli (il 20 ottobre 2022 a Lecco) e Persona_1 [...]
(il 28 gennaio 2024 a Campobasso). Per_2
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025, la ricorrente Parte_1 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, alle condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile, con violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito.
La ricorrente ha, altresì, chiesto provvedersi in via d'urgenza ex art. 473bis.15 c.p.c., domandando a tal fine disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con sospensione delle visite tra padre e figli e presa in carico del nucleo da parte del Servizio
Sociale territorialmente competente. A fondamento di tale richiesta, la sig.ra Parte_1 ha esposto che il matrimonio è naufragato nel mese di giugno 2024 a seguito della scoperta, da parte della moglie, della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, deducendo che,
a seguito di tale scoperta, il marito ha abbandonato moglie e figli, tanto che costoro sono stati costretti ad appellarsi all'ospitalità dei nonni materni, rappresentando al contempo che il padre non è in grado di occuparsi personalmente e responsabilmente dei figli.
Con decreto di data 21 marzo 2025 è stata rigettata l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c. ed è al contempo stato incaricato il Servizio Sociale di monitorare il nucleo familiare.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta dando atto che, nelle more del giudizio, è intervenuto un accordo tra le parti per la definizione consensuale della separazione.
Con note di trattazione scritta depositate il 21 luglio 2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pieve di Controparte_1
2 Bono-Prezzo di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio (atto n. 1, parte 1, anno 2023).
2) Dare atto che i coniugi vivranno separatamente, come di fatto già avviene da maggio
2024, con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere sempre solidali nell'adempimento dei doveri genitoriali, impegnandosi sin da ora a condurre uno stile di vita adeguato e consono alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale.
3) Disporre che i figli minori e restino affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2 ai genitori, ex art. 337 ter c.c..
4) Disporre che i figli minori e siano collocati prevalentemente Persona_1 Persona_2 presso la madre.
5) Dare atto che la NO e i figli minori continueranno a vivere nell'immobile dei Pt_1 nonni materni a Frazione Mortaso n. 133 sino a quando non si trasferiranno in un diverso immobile indipendente. La RA IN si impegna a trasferirsi unitamente ai figli minori in un diverso appartamento da lei condotto in locazione entro e non oltre il 1° settembre
2025. Il signor presta sin d'ora il proprio consenso affinché i propri figli CP_1 trasferiscano la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione.
6) Dare atto che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli che verranno da loro concordemente assunte, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di e . Per le questioni di ordinaria amministrazione, Persona_1 Persona_2 invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei minori presso di sé. In particolare, considerata la distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori e la peculiarità del lavoro del Signor
il padre delega alla madre anche la gestione di tutte le questioni scolastiche, CP_1 sportive e mediche urgenti a condizione che quest'ultima comunichi preventivamente al padre ogni decisione da assumere.
7) Disporre che il padre avrà il diritto e il dovere di vedere e tenere con sé i figli nei seguenti termini e con le seguenti modalità:
a) dal mese di settembre al mese di giugno, per 9 giorni al mese, comprensivi di pernottamento, dei quali almeno due consecutivi nell'ipotesi nella quale il padre dovesse portare con sé i figli a IS (dunque, presso il proprio domicilio attuale dove esercita
3 l'attività di calciatore professionista) o in altra località dove egli dovesse prestare la sua attività lavorativa. A tal proposito, il signor dovrà comunicare alla RA CP_1
i periodi prescelti almeno il giorno prima della partita. Pt_1
b) dei 9 giorni prescelti, il padre, essendo impegnato con il proprio lavoro ogni fine settimana del mese, potrà portarli con sé anche a IS (o in altre località dove egli dovesse prestare la sua attività lavorativa), prelevandoli presso l'abitazione materna, a settimane alterne, il lunedì mattina e ivi riaccompagnando il mercoledì pomeriggio, o direttamente il giovedì mattina alla scuola dell'infanzia ( ) e all'asilo nido ( ). In Persona_1 Persona_2 alternativa, previo accordo con la madre, il padre preleverà i figli il venerdì pomeriggio presso l'abitazione materna per riaccompagnarli il lunedì. A tal proposito, il padre, a tutela della salvaguardia psicofisica dei figli, si impegna sin da ora a viaggiare con i minori nella più completa sicurezza evitando, per quanto possibile, i viaggi notturni e quelli in condizioni climatiche avverse.
c) da inizio giugno fino a fine luglio (periodo coincidente con la chiusura dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia e con le ferie del signor , il padre vedrà e terrà con sé CP_1
i figli 12 giorni al mese, comprensivi di pernottamento, anche non consecutivi e, comunque sia, non superiori a 7 giorni consecutivi. I tempi di frequentazione padre-figli dovranno essere concordati con la madre entro il 10 maggio di ciascun anno;
per l'estate 2025, i genitori si sono già accordati che il padre terrà con sé i figli 12 e 13 giugno 2025, nonché dal 15 al 18 giugno 2025 e, infine, dal 28 giugno 2025 fino al 3 luglio 2025 e, infine, dal 14 luglio al 16 luglio.
d) durante le festività Natalizie, ad anni alterni, il padre avrà con sé i figli dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 28 dicembre o dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore
19.00 del 5 gennaio;
e) i genitori concordano, che, in ogni caso, durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con i figli un numero di giorni consecutivi non superiori a 5 e non inferiori a 3;
f) le vacanze pasquali verranno alternate, di anno in anno, fra i genitori;
g) in ogni caso, quando il primogenito e, successivamente , Persona_1 Persona_2 cominceranno a frequentare la scuola elementare, al fine di non distogliere i minori dai loro rispettivi impegni scolastici, il Signor non potrà più portare con sé, durante la CP_1 settimana, i figli a IS (o in altre località in cui lavorerà) a meno che tali giornate non
4 coincidano con festività previste dal calendario scolastico;
pertanto il padre, pur sempre nel rispetto dei tempi di frequentazione disciplinati 7a e 7b, preleverà i figli il venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola e li riporterà presso l'abitazione materna la domenica sera o direttamente il lunedì mattina a scuola, previo preavviso e accordo con la madre.
8) Dare atto che entrambi i genitori, nei periodi in cui avranno con loro i figli, dovranno informare l'altro genitore di ogni questione importante a loro riferibile (come, a titolo esemplificativo, le questioni riguardanti la salute), avvisarsi reciprocamente e preventivamente sui luoghi nei quali si sposteranno con i figli durante i periodi di propria competenza, se diversi dal luogo di residenza dei figli minori e, infine, garantirsi reciprocamente contatti telefonici giornalieri, anche, se possibile, tramite lo strumento della videochiamata. Peraltro, considerata la tenerissima età dei figli e la lontananza dei nonni paterni, il padre, dovrà comunicare alla madre a chi delegherà i compiti di cura e di accudimento dei minori durante i propri periodi di competenza, quando è impegnato a lavoro.
9) Disporre che il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori:
a) corrispondendo alla madre collocataria, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente che verrà indicato dalla NO , Pt_1
l'assegno mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00), vale a dire € 600,00 per ciascun figlio, per dodici mensilità, con decorrenza da agosto 2025. In tale importo è compreso il contributo per il canone di locazione e le utenze tutte necessarie per sostenere i costi della nuova abitazione che la RA si sta apprestando a scegliere come luogo di residenza per Pt_1 sé e per i figli. Detto importo mensile verrà rivalutato annualmente ex indice ISTAT – costo vita – base agosto 2025;
b) Corrispondendo alla madre collocataria l'importo di euro 300,00 a copertura pro quota del canone di locazione relativo all'appartamento nel quale si trasferirà insieme ai figli nonché lasciando nella disponibilità della RA la carta di credito già a sue mani Pt_1 per provvedere alle ulteriori l'esigenza dei figli. Il tutto, solo nell'ipotesi si dovesse trasferire nel nuovo appartamento nel mese di luglio 2025;
10) Disporre che le spese straordinarie riferibili ai figli minori verranno ripartite tra i genitori in misura differente, ovvero nella misura del 60% a carico del padre e in quella del
40% a carico della madre;
queste spese seguiranno le linee guida del CNF allegate a questo
5 atto che distinguono le spese ordinarie da quelle straordinarie, nonché quelle che necessitano del preventivo consenso dell'altro coniuge. In particolare:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, mensa scolastica, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (es. antibiotici, antipiretici ecc), trasposto urbano, ricarica cellulare, gite scolastiche in ambito giornaliero;
attività ricreative abituali ecc.
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione
(debitamente documentate): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite SSN (in difetto di accordo su specialista privato); spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasposto (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori).
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Scolastiche: scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post-universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
Spese di natura ludica e parascolastica: attività sportive, corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc.;
Spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc;
Ricevimenti e feste dedicate ai figli.
Comunque sia, anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6 11) Dare atto che i genitori hanno già concordato, quale piano genitoriale, sulla scelta sia della scuola dell'infanzia che frequenterà, a partire da settembre 2025 e sino alla fine del ciclo, il figlio minore (scuola equiparata dell'infanzia di Spiazzo Rendena Persona_1
“ ) sia dell'asilo nido che frequenterà, invece, a partire da settembre Persona_3
2025 e fino alla fine del ciclo, la figlia minore (“Duckling Baby Parking” a Vigo Persona_2
Rendena). E che il prossimo anno (2025-2026) a entrambi i figli sarà consentito di praticare almeno uno sport ciascuno.
12) Dare atto che la NO IN, nel momento nel quale riceverà l'assegno di mantenimento per i figli relativo al mese di agosto 2025, non userà più la carta di credito/debito del signor della quale ha usufruito liberamente da maggio 2024 CP_1 sino ad oggi.
13) Dare atto che i genitori concordano che gli assegni unici dei figli minori e qualsiasi altro aiuto comunale e/o statale e/o provinciale verranno richiesti e percepiti esclusivamente dalla
Signore IN, la quale avrà, quindi, titolo per incassarli in via esclusiva e per intero in qualità di genitore collocatario.
14) Dare atto che i genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
15) Dare atto che i genitori si impegnano a interpretare questo accordo secondo buona fede e nell'esclusivo interesse di e . Persona_1 Persona_2
16) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti.
17) Dare atto che gli arredi, il mobilio presente nella casa coniugale, i regali di nozze e tutto ciò che era stato acquistato in costanza di matrimonio sono stati divisi equamente.
18) Dare atto, altresì, che i coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
19) Dare atto che ciascun coniuge terrà a proprio carico le spese del proprio difensore con rinuncia degli avvocati – che sottoscrivono il presente atto – alla solidarietà professionale”.
Con ordinanza di data 23 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con
7 cessazione della coabitazione sin dal mese di maggio del 2024 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa raggiunta dai genitori sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che non siano emersi elementi che consentano di derogare al regime di affido condiviso, dovendo a tal fine valorizzarsi che entrambi i genitori “sono apparsi rispettosi del ruolo dell'altro genitore riconoscendosi importanti nella vita dei figli, a cui entrambi sono molto legati, con la necessità di trovare un nuovo equilibrio futuro per i bambini” (cfr. relazione Servizio Sociale depositata in atti).
Quanto al regime di visita, va ritenuto che la regolamentazione sia adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue e non pregiudizievoli per i minori.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni congiuntamente precisate Controparte_1 CP_1 con note di trattazione scritta depositate in data 21 luglio 2025, riportate in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2025
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con gli Avv.ti Flaminia Rinaldi e Violante Di Falco ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Fabio Zoccolo convenuto
Rimessa in decisione con ordinanza di data 23 luglio 2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, come da note depositate in data 21 luglio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a Pieve di Bono-Prezzo (TN) in data 28 agosto 2023 (con atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, Parte I, N. 1, Anno
2023) e dalla loro unione sono nati i figli (il 20 ottobre 2022 a Lecco) e Persona_1 [...]
(il 28 gennaio 2024 a Campobasso). Per_2
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025, la ricorrente Parte_1 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, alle condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile, con violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito.
La ricorrente ha, altresì, chiesto provvedersi in via d'urgenza ex art. 473bis.15 c.p.c., domandando a tal fine disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con sospensione delle visite tra padre e figli e presa in carico del nucleo da parte del Servizio
Sociale territorialmente competente. A fondamento di tale richiesta, la sig.ra Parte_1 ha esposto che il matrimonio è naufragato nel mese di giugno 2024 a seguito della scoperta, da parte della moglie, della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, deducendo che,
a seguito di tale scoperta, il marito ha abbandonato moglie e figli, tanto che costoro sono stati costretti ad appellarsi all'ospitalità dei nonni materni, rappresentando al contempo che il padre non è in grado di occuparsi personalmente e responsabilmente dei figli.
Con decreto di data 21 marzo 2025 è stata rigettata l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c. ed è al contempo stato incaricato il Servizio Sociale di monitorare il nucleo familiare.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta dando atto che, nelle more del giudizio, è intervenuto un accordo tra le parti per la definizione consensuale della separazione.
Con note di trattazione scritta depositate il 21 luglio 2025 le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pieve di Controparte_1
2 Bono-Prezzo di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio (atto n. 1, parte 1, anno 2023).
2) Dare atto che i coniugi vivranno separatamente, come di fatto già avviene da maggio
2024, con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere sempre solidali nell'adempimento dei doveri genitoriali, impegnandosi sin da ora a condurre uno stile di vita adeguato e consono alle responsabilità connesse al loro ruolo genitoriale.
3) Disporre che i figli minori e restino affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2 ai genitori, ex art. 337 ter c.c..
4) Disporre che i figli minori e siano collocati prevalentemente Persona_1 Persona_2 presso la madre.
5) Dare atto che la NO e i figli minori continueranno a vivere nell'immobile dei Pt_1 nonni materni a Frazione Mortaso n. 133 sino a quando non si trasferiranno in un diverso immobile indipendente. La RA IN si impegna a trasferirsi unitamente ai figli minori in un diverso appartamento da lei condotto in locazione entro e non oltre il 1° settembre
2025. Il signor presta sin d'ora il proprio consenso affinché i propri figli CP_1 trasferiscano la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione.
6) Dare atto che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli che verranno da loro concordemente assunte, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di e . Per le questioni di ordinaria amministrazione, Persona_1 Persona_2 invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei minori presso di sé. In particolare, considerata la distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori e la peculiarità del lavoro del Signor
il padre delega alla madre anche la gestione di tutte le questioni scolastiche, CP_1 sportive e mediche urgenti a condizione che quest'ultima comunichi preventivamente al padre ogni decisione da assumere.
7) Disporre che il padre avrà il diritto e il dovere di vedere e tenere con sé i figli nei seguenti termini e con le seguenti modalità:
a) dal mese di settembre al mese di giugno, per 9 giorni al mese, comprensivi di pernottamento, dei quali almeno due consecutivi nell'ipotesi nella quale il padre dovesse portare con sé i figli a IS (dunque, presso il proprio domicilio attuale dove esercita
3 l'attività di calciatore professionista) o in altra località dove egli dovesse prestare la sua attività lavorativa. A tal proposito, il signor dovrà comunicare alla RA CP_1
i periodi prescelti almeno il giorno prima della partita. Pt_1
b) dei 9 giorni prescelti, il padre, essendo impegnato con il proprio lavoro ogni fine settimana del mese, potrà portarli con sé anche a IS (o in altre località dove egli dovesse prestare la sua attività lavorativa), prelevandoli presso l'abitazione materna, a settimane alterne, il lunedì mattina e ivi riaccompagnando il mercoledì pomeriggio, o direttamente il giovedì mattina alla scuola dell'infanzia ( ) e all'asilo nido ( ). In Persona_1 Persona_2 alternativa, previo accordo con la madre, il padre preleverà i figli il venerdì pomeriggio presso l'abitazione materna per riaccompagnarli il lunedì. A tal proposito, il padre, a tutela della salvaguardia psicofisica dei figli, si impegna sin da ora a viaggiare con i minori nella più completa sicurezza evitando, per quanto possibile, i viaggi notturni e quelli in condizioni climatiche avverse.
c) da inizio giugno fino a fine luglio (periodo coincidente con la chiusura dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia e con le ferie del signor , il padre vedrà e terrà con sé CP_1
i figli 12 giorni al mese, comprensivi di pernottamento, anche non consecutivi e, comunque sia, non superiori a 7 giorni consecutivi. I tempi di frequentazione padre-figli dovranno essere concordati con la madre entro il 10 maggio di ciascun anno;
per l'estate 2025, i genitori si sono già accordati che il padre terrà con sé i figli 12 e 13 giugno 2025, nonché dal 15 al 18 giugno 2025 e, infine, dal 28 giugno 2025 fino al 3 luglio 2025 e, infine, dal 14 luglio al 16 luglio.
d) durante le festività Natalizie, ad anni alterni, il padre avrà con sé i figli dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 28 dicembre o dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore
19.00 del 5 gennaio;
e) i genitori concordano, che, in ogni caso, durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con i figli un numero di giorni consecutivi non superiori a 5 e non inferiori a 3;
f) le vacanze pasquali verranno alternate, di anno in anno, fra i genitori;
g) in ogni caso, quando il primogenito e, successivamente , Persona_1 Persona_2 cominceranno a frequentare la scuola elementare, al fine di non distogliere i minori dai loro rispettivi impegni scolastici, il Signor non potrà più portare con sé, durante la CP_1 settimana, i figli a IS (o in altre località in cui lavorerà) a meno che tali giornate non
4 coincidano con festività previste dal calendario scolastico;
pertanto il padre, pur sempre nel rispetto dei tempi di frequentazione disciplinati 7a e 7b, preleverà i figli il venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola e li riporterà presso l'abitazione materna la domenica sera o direttamente il lunedì mattina a scuola, previo preavviso e accordo con la madre.
8) Dare atto che entrambi i genitori, nei periodi in cui avranno con loro i figli, dovranno informare l'altro genitore di ogni questione importante a loro riferibile (come, a titolo esemplificativo, le questioni riguardanti la salute), avvisarsi reciprocamente e preventivamente sui luoghi nei quali si sposteranno con i figli durante i periodi di propria competenza, se diversi dal luogo di residenza dei figli minori e, infine, garantirsi reciprocamente contatti telefonici giornalieri, anche, se possibile, tramite lo strumento della videochiamata. Peraltro, considerata la tenerissima età dei figli e la lontananza dei nonni paterni, il padre, dovrà comunicare alla madre a chi delegherà i compiti di cura e di accudimento dei minori durante i propri periodi di competenza, quando è impegnato a lavoro.
9) Disporre che il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori:
a) corrispondendo alla madre collocataria, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente che verrà indicato dalla NO , Pt_1
l'assegno mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00), vale a dire € 600,00 per ciascun figlio, per dodici mensilità, con decorrenza da agosto 2025. In tale importo è compreso il contributo per il canone di locazione e le utenze tutte necessarie per sostenere i costi della nuova abitazione che la RA si sta apprestando a scegliere come luogo di residenza per Pt_1 sé e per i figli. Detto importo mensile verrà rivalutato annualmente ex indice ISTAT – costo vita – base agosto 2025;
b) Corrispondendo alla madre collocataria l'importo di euro 300,00 a copertura pro quota del canone di locazione relativo all'appartamento nel quale si trasferirà insieme ai figli nonché lasciando nella disponibilità della RA la carta di credito già a sue mani Pt_1 per provvedere alle ulteriori l'esigenza dei figli. Il tutto, solo nell'ipotesi si dovesse trasferire nel nuovo appartamento nel mese di luglio 2025;
10) Disporre che le spese straordinarie riferibili ai figli minori verranno ripartite tra i genitori in misura differente, ovvero nella misura del 60% a carico del padre e in quella del
40% a carico della madre;
queste spese seguiranno le linee guida del CNF allegate a questo
5 atto che distinguono le spese ordinarie da quelle straordinarie, nonché quelle che necessitano del preventivo consenso dell'altro coniuge. In particolare:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, mensa scolastica, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (es. antibiotici, antipiretici ecc), trasposto urbano, ricarica cellulare, gite scolastiche in ambito giornaliero;
attività ricreative abituali ecc.
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione
(debitamente documentate): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite SSN (in difetto di accordo su specialista privato); spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasposto (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori).
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Scolastiche: scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post-universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
Spese di natura ludica e parascolastica: attività sportive, corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc.;
Spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc;
Ricevimenti e feste dedicate ai figli.
Comunque sia, anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6 11) Dare atto che i genitori hanno già concordato, quale piano genitoriale, sulla scelta sia della scuola dell'infanzia che frequenterà, a partire da settembre 2025 e sino alla fine del ciclo, il figlio minore (scuola equiparata dell'infanzia di Spiazzo Rendena Persona_1
“ ) sia dell'asilo nido che frequenterà, invece, a partire da settembre Persona_3
2025 e fino alla fine del ciclo, la figlia minore (“Duckling Baby Parking” a Vigo Persona_2
Rendena). E che il prossimo anno (2025-2026) a entrambi i figli sarà consentito di praticare almeno uno sport ciascuno.
12) Dare atto che la NO IN, nel momento nel quale riceverà l'assegno di mantenimento per i figli relativo al mese di agosto 2025, non userà più la carta di credito/debito del signor della quale ha usufruito liberamente da maggio 2024 CP_1 sino ad oggi.
13) Dare atto che i genitori concordano che gli assegni unici dei figli minori e qualsiasi altro aiuto comunale e/o statale e/o provinciale verranno richiesti e percepiti esclusivamente dalla
Signore IN, la quale avrà, quindi, titolo per incassarli in via esclusiva e per intero in qualità di genitore collocatario.
14) Dare atto che i genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
15) Dare atto che i genitori si impegnano a interpretare questo accordo secondo buona fede e nell'esclusivo interesse di e . Persona_1 Persona_2
16) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti.
17) Dare atto che gli arredi, il mobilio presente nella casa coniugale, i regali di nozze e tutto ciò che era stato acquistato in costanza di matrimonio sono stati divisi equamente.
18) Dare atto, altresì, che i coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
19) Dare atto che ciascun coniuge terrà a proprio carico le spese del proprio difensore con rinuncia degli avvocati – che sottoscrivono il presente atto – alla solidarietà professionale”.
Con ordinanza di data 23 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con
7 cessazione della coabitazione sin dal mese di maggio del 2024 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa raggiunta dai genitori sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che non siano emersi elementi che consentano di derogare al regime di affido condiviso, dovendo a tal fine valorizzarsi che entrambi i genitori “sono apparsi rispettosi del ruolo dell'altro genitore riconoscendosi importanti nella vita dei figli, a cui entrambi sono molto legati, con la necessità di trovare un nuovo equilibrio futuro per i bambini” (cfr. relazione Servizio Sociale depositata in atti).
Quanto al regime di visita, va ritenuto che la regolamentazione sia adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue e non pregiudizievoli per i minori.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni congiuntamente precisate Controparte_1 CP_1 con note di trattazione scritta depositate in data 21 luglio 2025, riportate in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
8