Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00988/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04077/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4077 del 2025, proposto da Spv Project 1705 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Donnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl NA 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del D.I. n. 645/2017 (RG 1887/2017) emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 11.3.2017, con cui ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud di pagare in favore di Astrea SPV S.r.l. la somma di € 160.770,33, oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 420,00 ed € 2.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl NA 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa DR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 1.08.2025 e depositato il 5.08. 2025, l’istante agisce in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione decreto ingiuntivo n. D.I. n. 645/2017 (RG 1887/2017) emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 11.3.2017, opposto dall’ASL NA 3 ma confermato con sentenza n. 1745 del 13.08.2021, munito della formula esecutiva in data 6.03.2022 e in tale forma notificato in data 15.11.2022, con cui il predetto Tribunale ha ingiunto all’ASL NA 3 Sud di pagare a SPV PROJECT 1705 la somma di € 160.770,33 per interessi da ritardato pagamento maturati dalla Fondazione Istituto Antoniniano
La parte ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica effettuata e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude, pertanto, con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto (complessivamente calcolato dal ricorrente nella somma di € 283.250,69, oltre agli ulteriori interessi ex D. Lgs 231/2002 dal 23.07.2025 all’effettivo soddisfo) oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione,
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria del 26.01.2026 ha evidenziato che quando un decreto ingiuntivo dispone genericamente il pagamento di "interessi legali" senza alcuna specificazione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito con chiarezza che devono intendersi dovuti esclusivamente gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 1, del Codice civile, e non quelli maggiorati di cui al quarto comma della medesima disposizione (Cass. Civ. SS.UU. n. 12449 del 2024). Ha chiesto, dunque, di ricalcolare la somma dovuta a titolo di interessi, indicando la cifra di € 19.369,09, per un totale complessivo dovuto al ricorrente di € 180.139,42 (all. mem. del 14.01.2026)
3. Il ricorrente, con note di udienza del 6.02.2026, ha aderito al calcolo degli interessi così come indicato dall’Asl e ha chiesto l’accoglimento del ricorso, la nomina di un Commissario ad Acta e la fissazione della penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del provvedimento, ex art. 114, c.pa. comma 2, lett. e), c.p.a.
4. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame è fondato e va accolto.
2. Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”. Ai sensi della predetta disposizione, nell’ambito dei provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato, sono compresi i decreti ingiuntivi divenuti definitivamente esecutivi per mancata opposizione ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e ai quali è stata apposta la formula esecutiva.
3. Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il decreto ingiuntivo ottemperando risulta notificato in data 15.11.2022 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115. c.p.a. (all. ric.).
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il decreto ingiuntivo, come da documentazione in atti, è divenuto esecutivo come da relativa formula apposta (all. 1 e 4 ric.).
4. Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato.
In caso di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora, quale Commissario ad Acta, il Prefetto di NA con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio di idonea competenza tecnica, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Al riguardo si precisa che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, NA, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Si dispone, altresì, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
5. Le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di NA, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito e quanto dovutogli;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI LI Di NA, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
DR LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LL | LI LI Di NA |
IL SEGRETARIO