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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr. Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2449/2024 promossa in grado d'appello
DA
CH IL nato a [...] il [...] (C.F. [...]), residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Davide CARUGHI (C.F. [...]– pec: davide.carughi@como.pecavvocati.it) e Valerio PERRONI (C.F. [...]– pec: avv.perroni@puntopec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Valerio
PERRONI in Como, Via Odescalchi n. 30,
APPELLANTE
CONTRO
INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A. (già INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.)
(C.F. 06995220016 – P. Iva 11991500015), con sede legale in Torino via San Francesco D'Assisi n. pagina 1 di 9 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Cristina ALEMANNO (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in
MILANO, Viale Ca' Granda n. 2/12, presso il predetto difensore, pec: mariacristina.alemanno@milano.pecavvocati.it
APPELLATA
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per AN CH, appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, accogliere le domande già formulate in primo grado e più precisamente:
Nel merito:
- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta, ordinare il pagamento in favore dell'attore, signor IL MA, della somma stabilita dalla polizza di euro
100.000,00, il tutto oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla data della prima messa in mora al pronunciamento giudiziale.
- per l'effetto, ordinare ad Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. la restituzione della somma di euro
10.290,00, corrisposta dal signor IL MA in adempimento della sentenza di primo grado.
In ogni caso:
- Con condanna della convenuta alla spese di lite di primo e di secondo grado, oltre al 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a..
In via istruttoria:
Si ribadisce la richiesta già formulata in sede di memoria ex art. 171, ter, n. 2, c.p.c., di ammettere consulenza tecnica di ufficio che determini se il signor IL MA abbia subito un infarto miocardico acuto indennizzabile a termine di polizza.
pagina 2 di 9 per INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A., appellata
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
- respingere, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dal sig.
CH IL avverso la sentenza n. 183/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 13 febbraio 2024 e in pari data depositata, la stessa integralmente confermando.
- Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 183/2024, pubblicata il 13.02.2024, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CH IL nei confronti di INTESA
SANPAOLO Assicura s.p.A., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva:
1) rigetta tutte le domande svolte da IL CH
contro
INTESA SANPAOLO
Assicura S.p.a.;
2) condanna IL CH a rifondere a Intesa Sanpaolo Assicura s.p.a. le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
***
- Con rituale atto di citazione CH IL conveniva in giudizio INTESA SANPAOLO
Assicura s.p.a. (poi divenuta INTESA SANPAOLO Protezione s.p.a.) per l'accertamento dell'inadempimento della convenuta agli obblighi sanciti dalla polizza assicurativa n. 51950008922, stipulata tra le parti in data 22.03.2019, e la condanna della stessa al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 100.000,00, previsto dalla polizza, con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto assicurativo.
Premesso di essere titolare della “Polizza Malattie Gravi” n. 51950008922 stipulata con INTESA
SANPAOLO Assicura s.p.a. in data 23.03.2019, l'attore deduceva di essere stato colto, in data
10.09.2022, da infarto mentre si trovava in villeggiatura e a seguito del conseguente ricovero ospedaliero, in esito agli esami clinici e diagnostici eseguiti, era diagnosticata la c.d. “sindrome
pagina 3 di 9 tacotsubo”. Pertanto, in forza della predetta polizza, che copriva le “malattie gravi”, tra cui l'infarto miocardico, aveva richiesto a INTESA SANPAOLO Assicura s.p.a. il pagamento della somma assicurata, di euro 100.000,00. Tuttavia, la compagnia assicuratrice respingeva la richiesta sul presupposto che il sinistro non rientrava tra le coperture della polizza sebbene l'art. 3 del Fascicolo
Informativo della polizza includesse esplicitamente l'infarto miocardico tra le “gravi patologie” che davano diritto all'indennizzo di polizza.
Su tali basi chiedeva che fosse accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta con conseguente condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'importo di euro 100.000,00 stabilito dalla polizza.
- Si costituiva in giudizio INTESA SANPAOLO Assicura s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda poiché la patologia che aveva colpito l'attore non poteva a termini di polizza essere considerata un
“infarto miocardico”.
Il Tribunale di Como, ritenuta la causa di carattere documentale, valutati gli atti e documenti di causa, acquisite le conclusioni delle parti formulate all'esito della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., pronunciava la sentenza impugnata con cui rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello CH IL per i motivi qui di seguito sintetizzati.
- Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado riteneva che la patologia in oggetto non rientrava nella “grave patologia”, di cui all'art. 3 della condizioni di polizza, quando invece, dalla documentazione clinico-sanitaria versata in atti, emergeva chiaramente che l'appellante in data 22.09.2022 aveva subito un infarto del miocardio, costituente patologia rientrante tra quelle oggetto di copertura assicurativa secondo le richiamate condizioni di polizza.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado, ancorando il concetto di “grave patologia” alle previsioni contenute nell'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione, ha escluso la sussistenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza poiché la patologia in oggetto non aveva cumulativamente integrato i tre sintomi dell'evento ischemico specificamente indicati nel precitato articolo con riferimento all'“Infarto miocardico”. A tale riguardo l'appellante adduceva che i sintomi della “grave patologia”,
pagina 4 di 9 quale l'infarto miocardico acuto, risulterebbero tutti presenti nel caso in esame, come chiarito nella relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, né le condizioni generali di polizza richiedevano la compresenza necessaria e contestuale di tutti e tre i sintomi indicati nell'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione (i.e. sintomi clinici tipici, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG
e variazione degli enzimi cardiaci registrati almeno ai seguenti livelli: Troponin T ˃1.0 ng/ml; AccTnl
˃0.5 ng/ml o soglia equivalente secondo altri metodi Troponin 1) per la sussistenza dell'infarto miocardico; in caso di dubbio sulla interpretazione delle previsioni contenute nel precitato art. 12 delle condizioni generali di polizza, l'organo giudicante di primo grado avrebbe dovuto applicare l'art. 1370
c.c., ovvero avrebbe dovuto interpretare la clausola in senso favorevole all'assicurato ammettendo la
CTU al fine di determinare se l'appellante avesse subito un infarto miocardico acuto indennizzabile in base alla polizza.
Con il terzo motivo di appello è stata chiesta la restituzione delle spese del primo grado di giudizio corrisposte a INTESA SANPAOLO Assicura s.p.a. – pari ad euro 10.290,00 – in caso di accoglimento del gravame.
- Si è costituita nel giudizio di appello INTESA SAN PAOLO Protezione s.p.a. (già INTESA
SANPAOLO Assicura s.p.a.) la quale contestando integralmente l'avverso gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, ritenendo corretto il costrutto a base della sentenza impugnata, ne chiedeva la conferma.
All'udienza del 06.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'atto introduttivo del presente giudizio non presenta profili di inammissibilità, risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione delle parti e punti della sentenza oggetto di censura,
a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
pagina 5 di 9 Ciò premesso, entrambi i motivi di appello relativi al merito, posti a fondamento del gravame proposto da CH IL – che ragioni di connessione logico-giuridica suggeriscono di esaminare congiuntamente – appaiono infondati.
L'art. 12 delle condizioni generali di polizza, nell'individuare le patologie coperte dalla garanzia assicurativa in oggetto, circoscrive le patologie indennizzabili alle “gravi patologie” nelle quali è compreso anche l'infarto miocardico se connotato dalla compresenza di una specifica serie sintomatologica espressamente indicata nel corpo dell'articolato in oggetto. Infatti, in modo chiaro, espresso e perentorio l'art. 12 delle predette condizioni generali di polizza, definisce l'infarto miocardio indennizzabile come <<… Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno che abbia dato seguito ai seguenti sintomi: -1) “Sintomi clinici tipici” (ad esempio il tipico dolore cardiaco); -2)
“Comparse di nuove modificazioni tipiche dell'ECG”; -3) “variazioni degli enzimi cardiaci registrati almeno ai seguenti livelli”: Troponin T >
1.0 ng/ml; AccuTnl >
0.5 ng/ml o soglia equivalente secondo altri metodi Troponin 1>>, puntualizzando espressamente che ai fini della classificazione della patologia in quella indennizzabile compatibili con la definizione indicata in precedenza>>. Operata la definizione della patologia infartuale indennizzabile in modo espresso e perentorio prevede che espressamente escluse le sindromi coronariche acute, ovvero tutte le diminuzioni temporanee del flusso sanguigno attraverso le arterie che non determinano necrosi del tessuto cardiaco, come ad esempio
l'angina pectoris>>.
L'esaminato tenore testuale del dettato normativo individuante la “grave patologia” indennizzabile, e segnatamente per quanto qui di rilevanza l'infarto miocardico “grave” coperto da polizza, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, non dà adito ad alcun dubbio interpretativo sulla definizione dell'infarto micardioco “grave”, richiedendo per l'integrazione della patologia infartuale miocardica grave indennizzabile la ricorrenza cumulativa delle tre sintomatologie specifiche indicate e segnatamente:
- “Sintomi clinici tipici” (ad esempio il tipico dolore cardiaco);
- “Comparse di nuove modificazioni tipiche dell'ECG”;
- “variazioni degli enzimi cardiaci registrati almeno ai seguenti livelli”: Troponin T >
1.0 ng/ml;
AccuTnl >
0.5 ng/ml o soglia equivalente secondo altri metodi Troponin 1>>.
pagina 6 di 9 Ne consegue che secondo le chiare ed espresse previsioni di polizza, essendo indennizzabili solo le
“gravi patologie”, l'“infarto miocardico” può dar luogo ad indennizzo solo se connotato da “gravità” per la cui ricorrenza è necessario che abbia dato luogo a “necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco”, e sussistano, cumulativamente, i tre sintomi tipici indicati dal precitato art. 12 i quali, pertanto, devono essere tutti presenti per poter decretare l'esistenza dell'evento “grave” oggetto della copertura assicurativa.
Nel caso in esame è pacifico che la variazione degli enzimi cardiaci è risultata inferiore a quella indicata nell'art. 12 (Troponin T >
1.0 ng/ml). Infatti, dagli esami ematochimici eseguiti sia al pronto soccorso di Capri in data 10.09.2022, sia in fase di ricovero presso l'Ospedale del Mare (dal
10.09.2022 al 13.09.2022), risulta che i valori della troponina T sono stati i seguenti: 22 pg/ml, pari a
0,022 ng/ml, in data 10.09.22; 77 pg/ml, pari a 0,077 ng/ml sempre in data 10.09.22; 0,074 ng/ml in data 11.09.22; 0,038 ng/ml in data 12.09.22 e 0,033 ng/ml in data 13.09.22 (doc. 2 MA).
Ne consegue che l'infarto che ha colpito l'appellante non presenta il livello di “gravità” richiesto dalle condizioni generali di polizza per dar luogo alla liquidazione dell'indennizzo stabilito nel contratto assicurativo.
In senso contrario non depone la relazione del Prof. MI, invocata dall'appellante a sostegno della propria tesi, laddove si sostiene che nel caso di specie sarebbero presenti tutti i requisiti “indicati sia per la definizione clinica sia contrattuale di infarto miocardico” a fronte della presenza di: “1) sintomi clinici tipici (dolore toracico); 2) comparsa di nuove modificazioni dell'ECG (blocco di branca sinistra); 3) aumento con curva tipica dei valori di troponina (22 pg/ml alla prima determinazione al
PO Capilupi di Capri a fronte di valori di normalità < 15 pg/ml) con aumento confermato ad una seconda determinazione (77 pg/ml) a Capri e nei giorni successivi durante il ricovero a Napoli” (doc.
12 MA). Ciò in quanto i valori di troponina T, come sopra evidenziato, non hanno mai raggiunto il valore soglia indicato dall'art. 12 delle condizioni generali di polizza e, dopo un primo innalzamento, tali valori si sono ridotti progressivamente, senza venire a superare i valori richiesti dalle surriferite condizioni di polizza.
L'inesistenza di un “grave” infarto miocardico risulta altresì, dalla lettera di dimissione dall'Ospedale del Mare – nella quale è formulata diagnosi di <CA NSTEMI in paziente con evidenza angiografica di coronarie epicardiche esenti da stenosi significative>> – e dal certificato medico del dr. Antonio,
TRUDU, il quale ha confermato che il sig. ZZ è stato colpito da un infarto miocardico NSTEMI
pagina 7 di 9 (ossia senza sopraslivellamento del tratto ST) precisando “che nello specifico è il quadro di infarto meno grave” (doc. 10 MA).
È, pertanto, di oggettiva evidenza che la patologia infartuale che ha colpito l'assicurato non ha mai integrato la “gravità” richiesta e definita dalle condizioni di polizza, costituente presupposto necessario ed indefettibile ai fini dell'indennizzabilità.
Segue il rigetto del primo e del secondo motivo di appello.
***
Il rigetto dei motivi di gravame e la conferma delle statuizioni della sentenza impugnata comporta anche la conferma della condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, operata dall'organo giudicante sulla base della regola della soccombenza, le quali sono state congruamente liquidate in ragione del valore della causa e delle tariffe applicabili.
***
Al rigetto dell'appello segua l'integrale conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza.
Pertanto, l'appellante CH IL va condannato alla rifusione in favore della appellata
INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A. delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), applicati i parametri tariffari, in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante CH
IL, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CH IL nei confronti di
INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A. avverso la sentenza n. 183/2024, pubblicata il pagina 8 di 9 13.02.2024, del Tribunale di Como, ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione respinta, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna l'appellante CH IL alla rifusione in favore dell'appellata INTESA
SANPAOLO PROTEZIONE s.p.a. delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltra maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr. Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2449/2024 promossa in grado d'appello
DA
CH IL nato a [...] il [...] (C.F. [...]), residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Davide CARUGHI (C.F. [...]– pec: davide.carughi@como.pecavvocati.it) e Valerio PERRONI (C.F. [...]– pec: avv.perroni@puntopec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Valerio
PERRONI in Como, Via Odescalchi n. 30,
APPELLANTE
CONTRO
INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A. (già INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.)
(C.F. 06995220016 – P. Iva 11991500015), con sede legale in Torino via San Francesco D'Assisi n. pagina 1 di 9 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Cristina ALEMANNO (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in
MILANO, Viale Ca' Granda n. 2/12, presso il predetto difensore, pec: mariacristina.alemanno@milano.pecavvocati.it
APPELLATA
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per AN CH, appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, accogliere le domande già formulate in primo grado e più precisamente:
Nel merito:
- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta, ordinare il pagamento in favore dell'attore, signor IL MA, della somma stabilita dalla polizza di euro
100.000,00, il tutto oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla data della prima messa in mora al pronunciamento giudiziale.
- per l'effetto, ordinare ad Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. la restituzione della somma di euro
10.290,00, corrisposta dal signor IL MA in adempimento della sentenza di primo grado.
In ogni caso:
- Con condanna della convenuta alla spese di lite di primo e di secondo grado, oltre al 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a..
In via istruttoria:
Si ribadisce la richiesta già formulata in sede di memoria ex art. 171, ter, n. 2, c.p.c., di ammettere consulenza tecnica di ufficio che determini se il signor IL MA abbia subito un infarto miocardico acuto indennizzabile a termine di polizza.
pagina 2 di 9 per INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A., appellata
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
- respingere, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dal sig.
CH IL avverso la sentenza n. 183/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 13 febbraio 2024 e in pari data depositata, la stessa integralmente confermando.
- Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 183/2024, pubblicata il 13.02.2024, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CH IL nei confronti di INTESA
SANPAOLO Assicura s.p.A., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva:
1) rigetta tutte le domande svolte da IL CH
contro
INTESA SANPAOLO
Assicura S.p.a.;
2) condanna IL CH a rifondere a Intesa Sanpaolo Assicura s.p.a. le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
***
- Con rituale atto di citazione CH IL conveniva in giudizio INTESA SANPAOLO
Assicura s.p.a. (poi divenuta INTESA SANPAOLO Protezione s.p.a.) per l'accertamento dell'inadempimento della convenuta agli obblighi sanciti dalla polizza assicurativa n. 51950008922, stipulata tra le parti in data 22.03.2019, e la condanna della stessa al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 100.000,00, previsto dalla polizza, con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto assicurativo.
Premesso di essere titolare della “Polizza Malattie Gravi” n. 51950008922 stipulata con INTESA
SANPAOLO Assicura s.p.a. in data 23.03.2019, l'attore deduceva di essere stato colto, in data
10.09.2022, da infarto mentre si trovava in villeggiatura e a seguito del conseguente ricovero ospedaliero, in esito agli esami clinici e diagnostici eseguiti, era diagnosticata la c.d. “sindrome
pagina 3 di 9 tacotsubo”. Pertanto, in forza della predetta polizza, che copriva le “malattie gravi”, tra cui l'infarto miocardico, aveva richiesto a INTESA SANPAOLO Assicura s.p.a. il pagamento della somma assicurata, di euro 100.000,00. Tuttavia, la compagnia assicuratrice respingeva la richiesta sul presupposto che il sinistro non rientrava tra le coperture della polizza sebbene l'art. 3 del Fascicolo
Informativo della polizza includesse esplicitamente l'infarto miocardico tra le “gravi patologie” che davano diritto all'indennizzo di polizza.
Su tali basi chiedeva che fosse accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta con conseguente condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'importo di euro 100.000,00 stabilito dalla polizza.
- Si costituiva in giudizio INTESA SANPAOLO Assicura s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda poiché la patologia che aveva colpito l'attore non poteva a termini di polizza essere considerata un
“infarto miocardico”.
Il Tribunale di Como, ritenuta la causa di carattere documentale, valutati gli atti e documenti di causa, acquisite le conclusioni delle parti formulate all'esito della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., pronunciava la sentenza impugnata con cui rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello CH IL per i motivi qui di seguito sintetizzati.
- Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado riteneva che la patologia in oggetto non rientrava nella “grave patologia”, di cui all'art. 3 della condizioni di polizza, quando invece, dalla documentazione clinico-sanitaria versata in atti, emergeva chiaramente che l'appellante in data 22.09.2022 aveva subito un infarto del miocardio, costituente patologia rientrante tra quelle oggetto di copertura assicurativa secondo le richiamate condizioni di polizza.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado, ancorando il concetto di “grave patologia” alle previsioni contenute nell'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione, ha escluso la sussistenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza poiché la patologia in oggetto non aveva cumulativamente integrato i tre sintomi dell'evento ischemico specificamente indicati nel precitato articolo con riferimento all'“Infarto miocardico”. A tale riguardo l'appellante adduceva che i sintomi della “grave patologia”,
pagina 4 di 9 quale l'infarto miocardico acuto, risulterebbero tutti presenti nel caso in esame, come chiarito nella relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, né le condizioni generali di polizza richiedevano la compresenza necessaria e contestuale di tutti e tre i sintomi indicati nell'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione (i.e. sintomi clinici tipici, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG
e variazione degli enzimi cardiaci registrati almeno ai seguenti livelli: Troponin T ˃1.0 ng/ml; AccTnl
˃0.5 ng/ml o soglia equivalente secondo altri metodi Troponin 1) per la sussistenza dell'infarto miocardico; in caso di dubbio sulla interpretazione delle previsioni contenute nel precitato art. 12 delle condizioni generali di polizza, l'organo giudicante di primo grado avrebbe dovuto applicare l'art. 1370
c.c., ovvero avrebbe dovuto interpretare la clausola in senso favorevole all'assicurato ammettendo la
CTU al fine di determinare se l'appellante avesse subito un infarto miocardico acuto indennizzabile in base alla polizza.
Con il terzo motivo di appello è stata chiesta la restituzione delle spese del primo grado di giudizio corrisposte a INTESA SANPAOLO Assicura s.p.a. – pari ad euro 10.290,00 – in caso di accoglimento del gravame.
- Si è costituita nel giudizio di appello INTESA SAN PAOLO Protezione s.p.a. (già INTESA
SANPAOLO Assicura s.p.a.) la quale contestando integralmente l'avverso gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, ritenendo corretto il costrutto a base della sentenza impugnata, ne chiedeva la conferma.
All'udienza del 06.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'atto introduttivo del presente giudizio non presenta profili di inammissibilità, risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione delle parti e punti della sentenza oggetto di censura,
a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
pagina 5 di 9 Ciò premesso, entrambi i motivi di appello relativi al merito, posti a fondamento del gravame proposto da CH IL – che ragioni di connessione logico-giuridica suggeriscono di esaminare congiuntamente – appaiono infondati.
L'art. 12 delle condizioni generali di polizza, nell'individuare le patologie coperte dalla garanzia assicurativa in oggetto, circoscrive le patologie indennizzabili alle “gravi patologie” nelle quali è compreso anche l'infarto miocardico se connotato dalla compresenza di una specifica serie sintomatologica espressamente indicata nel corpo dell'articolato in oggetto. Infatti, in modo chiaro, espresso e perentorio l'art. 12 delle predette condizioni generali di polizza, definisce l'infarto miocardio indennizzabile come <<… Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno che abbia dato seguito ai seguenti sintomi: -1) “Sintomi clinici tipici” (ad esempio il tipico dolore cardiaco); -2)
“Comparse di nuove modificazioni tipiche dell'ECG”; -3) “variazioni degli enzimi cardiaci registrati almeno ai seguenti livelli”: Troponin T >
1.0 ng/ml; AccuTnl >
0.5 ng/ml o soglia equivalente secondo altri metodi Troponin 1>>, puntualizzando espressamente che ai fini della classificazione della patologia in quella indennizzabile compatibili con la definizione indicata in precedenza>>. Operata la definizione della patologia infartuale indennizzabile in modo espresso e perentorio prevede che espressamente escluse le sindromi coronariche acute, ovvero tutte le diminuzioni temporanee del flusso sanguigno attraverso le arterie che non determinano necrosi del tessuto cardiaco, come ad esempio
l'angina pectoris>>.
L'esaminato tenore testuale del dettato normativo individuante la “grave patologia” indennizzabile, e segnatamente per quanto qui di rilevanza l'infarto miocardico “grave” coperto da polizza, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, non dà adito ad alcun dubbio interpretativo sulla definizione dell'infarto micardioco “grave”, richiedendo per l'integrazione della patologia infartuale miocardica grave indennizzabile la ricorrenza cumulativa delle tre sintomatologie specifiche indicate e segnatamente:
- “Sintomi clinici tipici” (ad esempio il tipico dolore cardiaco);
- “Comparse di nuove modificazioni tipiche dell'ECG”;
- “variazioni degli enzimi cardiaci registrati almeno ai seguenti livelli”: Troponin T >
1.0 ng/ml;
AccuTnl >
0.5 ng/ml o soglia equivalente secondo altri metodi Troponin 1>>.
pagina 6 di 9 Ne consegue che secondo le chiare ed espresse previsioni di polizza, essendo indennizzabili solo le
“gravi patologie”, l'“infarto miocardico” può dar luogo ad indennizzo solo se connotato da “gravità” per la cui ricorrenza è necessario che abbia dato luogo a “necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco”, e sussistano, cumulativamente, i tre sintomi tipici indicati dal precitato art. 12 i quali, pertanto, devono essere tutti presenti per poter decretare l'esistenza dell'evento “grave” oggetto della copertura assicurativa.
Nel caso in esame è pacifico che la variazione degli enzimi cardiaci è risultata inferiore a quella indicata nell'art. 12 (Troponin T >
1.0 ng/ml). Infatti, dagli esami ematochimici eseguiti sia al pronto soccorso di Capri in data 10.09.2022, sia in fase di ricovero presso l'Ospedale del Mare (dal
10.09.2022 al 13.09.2022), risulta che i valori della troponina T sono stati i seguenti: 22 pg/ml, pari a
0,022 ng/ml, in data 10.09.22; 77 pg/ml, pari a 0,077 ng/ml sempre in data 10.09.22; 0,074 ng/ml in data 11.09.22; 0,038 ng/ml in data 12.09.22 e 0,033 ng/ml in data 13.09.22 (doc. 2 MA).
Ne consegue che l'infarto che ha colpito l'appellante non presenta il livello di “gravità” richiesto dalle condizioni generali di polizza per dar luogo alla liquidazione dell'indennizzo stabilito nel contratto assicurativo.
In senso contrario non depone la relazione del Prof. MI, invocata dall'appellante a sostegno della propria tesi, laddove si sostiene che nel caso di specie sarebbero presenti tutti i requisiti “indicati sia per la definizione clinica sia contrattuale di infarto miocardico” a fronte della presenza di: “1) sintomi clinici tipici (dolore toracico); 2) comparsa di nuove modificazioni dell'ECG (blocco di branca sinistra); 3) aumento con curva tipica dei valori di troponina (22 pg/ml alla prima determinazione al
PO Capilupi di Capri a fronte di valori di normalità < 15 pg/ml) con aumento confermato ad una seconda determinazione (77 pg/ml) a Capri e nei giorni successivi durante il ricovero a Napoli” (doc.
12 MA). Ciò in quanto i valori di troponina T, come sopra evidenziato, non hanno mai raggiunto il valore soglia indicato dall'art. 12 delle condizioni generali di polizza e, dopo un primo innalzamento, tali valori si sono ridotti progressivamente, senza venire a superare i valori richiesti dalle surriferite condizioni di polizza.
L'inesistenza di un “grave” infarto miocardico risulta altresì, dalla lettera di dimissione dall'Ospedale del Mare – nella quale è formulata diagnosi di <CA NSTEMI in paziente con evidenza angiografica di coronarie epicardiche esenti da stenosi significative>> – e dal certificato medico del dr. Antonio,
TRUDU, il quale ha confermato che il sig. ZZ è stato colpito da un infarto miocardico NSTEMI
pagina 7 di 9 (ossia senza sopraslivellamento del tratto ST) precisando “che nello specifico è il quadro di infarto meno grave” (doc. 10 MA).
È, pertanto, di oggettiva evidenza che la patologia infartuale che ha colpito l'assicurato non ha mai integrato la “gravità” richiesta e definita dalle condizioni di polizza, costituente presupposto necessario ed indefettibile ai fini dell'indennizzabilità.
Segue il rigetto del primo e del secondo motivo di appello.
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Il rigetto dei motivi di gravame e la conferma delle statuizioni della sentenza impugnata comporta anche la conferma della condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, operata dall'organo giudicante sulla base della regola della soccombenza, le quali sono state congruamente liquidate in ragione del valore della causa e delle tariffe applicabili.
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Al rigetto dell'appello segua l'integrale conferma della sentenza appellata.
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Le spese di lite seguono le regole della soccombenza.
Pertanto, l'appellante CH IL va condannato alla rifusione in favore della appellata
INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A. delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), applicati i parametri tariffari, in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante CH
IL, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CH IL nei confronti di
INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A. avverso la sentenza n. 183/2024, pubblicata il pagina 8 di 9 13.02.2024, del Tribunale di Como, ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione respinta, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna l'appellante CH IL alla rifusione in favore dell'appellata INTESA
SANPAOLO PROTEZIONE s.p.a. delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltra maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
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