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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 21.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e lette le note depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6060/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione indebito
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Parte_1 C.F._1
Auricchio ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(c.f.: , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Gambino ed Anna
Oliva ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHE'
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Orefice ed elettivamente domiciliata come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023, la parte ricorrente ha chiesto la restituzione di quanto versato all'Agente della riscossione per il pagamento di contributi prescritti.
Ha esposto di aver effettuato il pagamento della somma di € 26.203,15 a titolo di contributi IVS
Pag. 1 di 4 versati in eccedenza per la Gestione Autonoma Commercianti di cui alle cartelle esattoriali nr.
07120080004101502, nr. 07120080135822351, nr. 07120080154828016 e nr. 07120080251322081, dichiarati prescritti con sentenza della Corte di Appello di Napoli nr. 1762/2021.
Ha concluso chiedendo di: «A) accertare il diritto di credito di cui in premessa e condannare l alla CP_1 restituzione a favore del ricorrente della somma di euro € 26.203,15, contenuto entro € 26.000,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta in corso di causa, per contributi corrisposti ma non dovuti, oltre interessi di legge oppure rivalutazione (pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi), nella maggior misura a partire dal giorno del pagamento ed anche interessi anatonistici dalla data della domanda;
B) accertare il diritto di credito di cui in premessa e condannare l
[...] alla restituzione a favore del ricorrente della somma di euro € 26.203,15, contenuto entro € Controparte_3
26.000,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge oppure rivalutazione (pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi), nella maggior misura a partire dal giorno del pagamento ed interessi anche anatonistici dalla data della domanda, nel caso di mancato riversamento da parte dell'Agente all' oltre interessi di legge oppure rivalutazione (pari nel CP_1 saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi), nella maggior misura a partire dal giorno del pagamento, ed interessi anatonistici dalla data della domanda;
C) in subordine accertare il diritto di credito di cui in premessa e per l'effetto condannare l' e/o l' in solido tra loro e/o CP_1 Controparte_3 chi di ragione per il proprio titolo e ragione al pagamento di quella somma di denaro che sarà accertata , come dovuta in corso di causa ovvero che sarà determinata dall'On.le Giudice adito, alla differenza tra quanto trattenuto e/o riversato nel caso di dimostrato parziale riversamento delle somme incassate». Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituendosi in giudizio, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso. L ha CP_4 eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva;
l' ha esposto che per effetto del d.l. CP_1
119/2011 e nr. 41/2021 (cd. saldo e stralcio) parte dell'importo è stato sgravato e la somma pagata dal ricorrente è pari ad € 13.338,00.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è decisa ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è la fondatezza della richiesta di ripetizione di pagamento da parte del ricorrente di un contributo non dovuto.
Con istanza di rateizzazione prot. nr. 222273 del 13.03.2025 la parte ricorrente ha chiesto, e successivamente ottenuto, la dilazione del pagamento dei contributi di cui alle cartelle esattoriali nr.
07120080004101502, nr. 07120080135822351, nr. 07120080154828016 e nr. 07120080251322081 (cfr. all. 2, prod. tel. ric.).
Pag. 2 di 4 È pacifico, oltre che documentato, che con sentenza nr. 1762/2021 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato prescritti i contributi di cui alle suindicate cartelle esattoriali, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Difatti, l'istante, in esecuzione del piano di rateizzo, ha adempiuto al pagamento di un'obbligazione, che, come rilevato, era già prescritta al momento della presentazione dell'istanza di rateizzo e, pertanto, ha diritto al rimborso.
Tuttavia, come correttamente osservato dall' una parte dell'importo dovuto è stata oggetto di CP_1
“saldo e stralcio” ai sensi del d.l. 119/2018 e d.l. 41/2021. Dall'estratto di ruolo depositato dall' CP_4
(cfr. all. prod. tel.) emerge che per la cartella esattoriale n. 071-2008-00041015-02 è stato gravato l'importo di € 5.395,33, per la cartella esattoriale n. 071-2008-01358223-51 l'importo di € 5.696,82, per la cartella esattoriale n. 071-2008-01548280-16 l'importo di € 1.055,07 e, infine, per la cartella esattoriale n. 071-2008-02513220-81, l'importo di € 694,41.
Il medesimo estratto documenta altresì che parte ricorrente, in esecuzione del piano di rateizzo, ha effettuato il pagamento della somma parziale di € 13.338,00.
Va osservato che, nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti e il pagamento dei contributi prescritti non può neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "deve infatti considerarsi che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturala è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti”(Cass. n.1140/01, Cass. n.
4349/02). Detto principio, disposto dall'art. 3 co.9 L. 335/1995, è applicabile ad ogni tipo di assicurazione obbligatoria (Cass. n.330/02, Cass. n.8888/03, Cass. n. 23116/04) e quindi anche per i contributi lavori domestici.
Ed invero, “decorso il termine di prescrizione quinquennale, i contributi previdenziali non potranno essere addebitati al soggetto obbligato, né tantomeno l'Ente previdenziale potrà accettarne il versamento tardivo. Se così non fosse, non solo il contribuente può richiederne la restituzione all'Ente ma, quest'ultimo, d'ufficio, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente incassato” (Corte appello sez. lav. - Milano, 22/11/2018, n. 1731).
Non può trovare applicazione neppure il principio dell'art. 2940 c.c.; tale norma, infatti -prevedendo l'irripetibilità della somma spontaneamente pagata in adempimento di un debito prescritto- presuppone necessariamente la disponibilità della prescrizione, che invece è esclusa, come già visto, in materia previdenziale (cfr. Cass. n. 23116/2004, secondo cui l'ente previdenziale non può rinunciare alla
“irricevibilità” dei contributi prescritti).
Orbene, appurata la prescrizione del contributo, già versato, l' è tenuto alla restituzione di CP_1 quanto indebitamente incassato. Ed infatti, la domanda va accolta nei confronti del solo istituto
Pag. 3 di 4 previdenziale e ciò perché il concessionario del servizio di riscossione non è il soggetto nei cui confronti possa richiedersi la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in forza di cartella esattoriale successivamente annullata, giacché, in siffatta ipotesi, la legittimazione passiva grava soltanto sull'ente impositore, quale unico titolare del diritto di credito oggetto della riscossione (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24735 del 28/11/2007).
Ed invero, poiché l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., ha natura restitutoria e non risarcitoria, “legittimato passivo a restituire la somma indebitamente percetta non possa che essere, in qualità di effettivo accipiens, l'ente impositore del credito al quale la società concessionaria è tenuta a versare il riscosso”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16637 del 2007).
Si ritiene che non possa rilevare in senso contrario quanto disposto dell'art. 26 D. Lgs. n. 112/1999 per cui il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite non è effettuato dall'Ente impositore, bensì dall'Agente della Riscossione, riguardando questa disposizione solo il rapporto – estraneo al ricorrente - tra ente riscossore ed ente impositore.
Va invece rigettata ogni altra domanda risarcitoria di parte ricorrente, non essendo provato il danno che la stessa avrebbe conseguito dal pagamento di tale somma.
Nei rapporti tra la parte ricorrente e l' appare opportuno compensare le spese del giudizio CP_1 attesa la reciproca soccombenza.
Tenuto conto del difetto di legittimazione passiva dell' le spese del giudizio tra la parte CP_4 ricorrente e l' sono compensate. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_3
2) condanna l' alla restituzione della somma di € 13.338,00, oltre interessi legali dalla data di CP_1 deposito del presente ricorso;
3) compensa le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
SI COMUNICHI.
Nola, 21.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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