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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. VI CO Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa RO D'PI Consigliere rel.
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 472/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 904/2022 del
Tribunale di Salerno emessa in data 15/3/2022 e depositata in pari data
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Formisano, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in Napoli via Scarlatti n. 126 - Appellante
E
- Appellata contumace Controparte_1
in qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_3
in rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Saverio Vignola in Bellizzi (SA) via Roma n. 120 – Appellata
Ragioni in fatto e in diritto 1.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 15/3/2022 - emessa nell'ambito del procedimento promosso da nei confronti della e resa Parte_1 Controparte_1
anche nei confronti di cessionaria dei crediti della Controparte_4
convenuta, intervenuta volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. - ha così provveduto:
a) ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo articolata dalla parte attrice che,
richiamando nell'atto di citazione la relazione redatta dal consulente di parte, ha prospettato l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 9530.15 ( concluso sotto la vigenza del d.lgvo n. 385/1993
come specificato nell'elaborato redatto dal consulente di parte) di interessi ultralegali attesa la nullità
della relativa pattuizione, di interessi anatocistici, di somme a titolo di commissione di massimo scoperto stante l'invalidità della clausola negoziale, di spese e commissioni nonché di somme inerenti all'errata contabilizzazione delle valute;
b) ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, per quel che qui rileva, il Giudice a quo ha in primo luogo evidenziato che Parte_1
ha chiesto alla ai sensi dell'art. 119 comma 4 t.u.b.,
[...] Controparte_1
la consegna di una copia del contratto di conto corrente dedotto in giudizio, ma ha formulato l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del predetto contratto esclusivamente nelle conclusioni dell'atto di citazione, così rinunciando alla richiesta istruttoria, non avendola formulata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e non avendola riproposta neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni nel corso della quale si è limitato a chiedere la revoca dell'ordinanza del 4/7/2018 con cui era stata rigettata la richiesta di C.T.U.. Di poi il Tribunale – dopo avere rimarcato che l'attore ha proposto l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo allegando non già
l'assenza di un contratto scritto ma di un contratto privo di condizioni economiche validamente pattuite - ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
nella sentenza n. 898/2018, in tema di intermediazione finanziaria per il contratto quadro da ritenersi valido sotto il profilo della forma scritta anche se sottoscritto soltanto dal cliente, principio applicabile pure ai contratti bancari - ed ha osservato che anche laddove il contratto di conto corrente oggetto di controversia non fosse stato sottoscritto dalla banca, circostanza questa non verificabile non essendo stato prodotto in giudizio il contratto, “ciò non comporterebbe comunque la nullità del contratto ai
sensi dell'articolo 117, comma 3, T.U.B., rimanendo esso invece perfettamente valido sotto il profilo
della forma”. Infine il Tribunale – ribadita la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente – è pervenuto al rigetto della domanda per difetto di prova, argomentando che, assunta l'esistenza del predetto contratto, “ l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la
mancata valida pattuizione dell'interesse debitore, è onerato di dar prova dell'assenza della causa
debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto,
infatti, che il correntista dimostra la mancanza nel contratto della pattuizione degli interessi o la
nullità di essa”.
1.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 27/5/2022; ha censurato la sentenza impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.2. costituitasi in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_2 [...]
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_3
dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha resistito;
ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.3. La invece, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.4. La Corte con ordinanza depositata il 10/10/2024, emessa all'esito della trattazione in forma scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va dichiarata la contumacia della in quanto Controparte_1
l'appellata, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
3. Inoltre – premesso che ai sensi dell'art. 77 c.p.c. il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio ( cfr. Cass. n. 1334/2022; Cass. n. 4924/2017) - va evidenziato che la società Controparte_3
attraverso la produzione in giudizio della scrittura privata del 9/8/2022 autenticata dal Noatio
[...]
SA in Milano repertorio n. 55.554 e raccolta n. 25.8008, ha dimostrato di avere conferito alla società una procura che involge il conferimento di poteri di rappresentanza Controparte_2
sia sostanziale sia processuale relativi al rapporto sub iudice ( cfr. procura in atti).
4. Ciò posto, ragioni di ordine logico impongono di analizzare dapprima l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dalla società Controparte_2
nella qualità di mandataria di
[...] Controparte_3
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/
2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
Nel caso di specie l'appellante – come emerge dalla disamina dei motivi di impugnazione che di seguito sarà effettuata - ha indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza impugnata e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione.
E allora, in applicazione del suindicato principio di diritto, l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
5. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
6. ha criticato la sentenza impugnata, sostenendo di non avere rinunciato alla Parte_1
richiesta istruttoria, articolata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordine di esibizione del contratto di conto corrente dedotto in giudizio giacché, dapprima ha chiesto alla Controparte_1
ex art. 119 comma 4 t.u.b., la copia del contratto di conto corrente in questione e successivamente,
non avendo avuto alcun riscontro da parte dell'istituto di credito, ha formulato nell'atto di citazione l' istanza di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; tale richiesta - precisa l'appellante - è
stata reiterata: a) nelle memorie depositate ex art. 183 comma 6 c.p.c., laddove si legge “… nel
riportarsi integralmente al contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, le cui conclusioni
abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte…”; b) nelle note scritte depositate telematicamente relative all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui si legge “…per l'attrice
si riporta integralmente a tutti i pregressi scritti difensivi ed alle deduzioni tutte di cui ai verbali di
causa” ( cfr. atto di gravame pag. 4). Il richiamo alle conclusioni dell'atto di citazione – osserva l'appellante - rende chiaro ed evidente come l'attore non abbia rinunciato alla richiesta istruttoria in esame;
il Tribunale, inoltre, ha trascurato di considerare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “ l'onere di esibizione dei contratti grava sempre – a prescindere dal tipo di giudizio - in
capo alla banca.”
Le doglianze sono prive di pregio.
In diritto è utile ricordare che in tema di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò,
sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il venir meno di questa (cfr. Cass. n. 30713/2018; Cass. n.17146/2003).
Con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente bancario la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate all'istituto i credito sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione in giudizio del contratto, senza potere invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione ( cfr. Cass. n. 33009/2019 anche in motivazione;
cfr. ancora Cass. n. 12855/2025 in motivazione).
Orbene nella vicenda in esame – premesso che, come risulta dall'univoco tenore dell'atto introduttivo del giudizio, ha agito sul presupposto di avere concluso il contratto di conto Parte_1
corrente in forma scritta poichè ha allegato sia l'illegittimo addebito di poste passive correlate a specifiche clausole contrattuali nulle ( ossia la clausola inerente agli interessi passivi e quella avente ad oggetto commissione di massimo scoperto) sia l'addebito di poste passive in assenza di qualsiasi pattuizione e per di più ha articolato nell'atto di citazione la richiesta di ordine di esibizione del predetto contratto ai sensi dell'art. 210 c.p.c. richiesta che postula l'esistenza di un contratto in forma scritta – deve concludersi che era onere dell'attore fornire la prova del contratto di conto corrente.
Tale prova, avendo il correntista prospettato di non avere la disponibilità di una copia del contratto,
poteva essere fornita mediante la richiesta di ordine di esibizione del predetto documento ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
Senonchè – come correttamente evidenziato dal Tribunale – dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado si evince che si è limitato a formulare la richiesta di ordine di Parte_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di conto corrente nell'atto di citazione giacchè tale richiesta non è stata riproposta né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e soprattutto neppure nelle note depositate telematicamente in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
15/12/2021.
In particolare nella suindicata memoria del 13/2/2018, depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n 2
c.p.c., l'attore ha richiamato genericamente “ il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio”
riportandosi allo stesso e nel contempo ha fatto espresso riferimento ai “ 56 file in formato pdf
contenenti i decreti ministeriali di riferimento del tasso soglia, anno per anno, dal 2003 al 2016” e ai “9 file formato pdf contenenti gli estratti del conto corrente n. 9530.15”, ha articolato una richiesta di ammissione di una C.T.U. contabile, già contenuta nell'atto di citazione, ma non ha richiamato l'istanza ex art. 210 c.p.c. contenuta anche essa nell'atto di citazione ( cfr. memoria del 13/2/2018). E che il mancato richiamo all'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. debba intendersi come rinuncia alla predetta istanza a fronte dell'espresso riferimento a specifiche richieste istruttorie, una delle quali (
C.T.U.), peraltro, già proposta con l'atto di citazione, emerge in tutta evidenzia laddove si consideri che all'udienza dell' 11/4/2018 ha insistito soltanto per l'ammissione della Parte_1
C.T.U. contabile ( cfr. verbale di udienza dell'11/4/2018).
Ad ogni modo - pur a volere ritenere che il tenore della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e la condotta processuale tenuta dall'attore all'udienza dell'11/4/2018 non depongono per la rinuncia alla richiesta istruttoria in questione – resta il fatto che il Giudice a quo con l'ordinanza del 4/7/2018 ha rigetto la richiesta di C.T.U. ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, respingendo così anche l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Acquista, pertanto, rilievo il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la parte che si sia vista rigettare dal Giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione ( cfr. Cass. n. 5741/2019; cfr.
anche Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16290/2016; Cass. n. 36134/2021 in motivazione;
Cass. n.
19111/2025 in motivazione).
Ebbene nella fattispecie in esame nelle note scritte depositate telematicamente in Parte_1
vista della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/12/202, dopo avere genericamente richiamato i pregressi scritti difensivi, ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 4/7/2018
con cui era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, limitandosi a richiedere l'ammissione della C.T.U. contabile sicchè, in applicazione del suindicato principio di diritto, deve concludersi che l'attore, non avendo reiterato la richiesta ex art 210 c.p.c., ha rinunciato a tale istanza.
In particolare va rimarcato come la condotta processuale dell'attore - ossia il fatto che abbia costantemente insistito soltanto nell'ammissione della C.T.U. anche quando ha chiesto la revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - sia indicativa, in modo univoco, della rinuncia alla richiesta istruttoria in questione.
Non va poi sottaciuto che nel presente grado di giudizio nelle note scritte Parte_1
depositate telematicamente in relazione alla prima udienza del 24/11/2022 celebrata in forma scritta non ha insistito per l'ammissione dell'istanza ex art 210 c.p.c. riproposta nell'atto di gravame ma ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ( cfr. note depositate telematicamente per l'udienza del 24/11/2022).
7. L'appellante, infine, ha evidenziando che il Giudice a quo ha errato nel ritenere che l'attore e il consulente tecnico di parte avessero contestato la validità del contratto di conto corrente monofirma,
essendo ben noto il mutato orientamento giurisprudenziale su tale questione. “ Quel che si è
contestato” – prosegue l'appellante – “è quanto accadeva di frequente soprattutto negli anni 2000”,
ossia la mancata consegna del contratto al correntista da parte della banca.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la doglianza non può trovare ingresso.
Va, infatti, replicato che - come risulta dall'univoco tenore sia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia dalla relazione redatta dal consulente di parte attrice – l'attore e l'esperto di parte nel precedente grado di giudizio non hanno prospettato la mancata consegna del contratto di conto corrente al cliente da parte della banca.
Merita di essere precisato che tale allegazione non può ritenersi insita nel fatto che Parte_1
nell'atto di citazione abbia formulato l'istanza di ordine di esibizione del contratto di conto corrente ex art 210 c.p.c. poiché il fatto che il correntista non fosse in possesso del contratto al momento dell'instaurazione del giudizio può ricollegarsi a circostanze diverse dalla mancata consegna del contratto da parte dell'istituto di credito tanto più che tale condotta della banca non è stata prospettata neppure con la lettera raccomandata del 20/3/2017 con cui il correntista ha chiesto alla banca la consegna di copia del contratto ancor prima dell'instaurazione del giudizio.
Resta, pertanto, fermo il fatto che non ha provato la pretesa azionata per le ragioni Parte_1
esposte dal Tribunale nella decisione impugnata, ragioni che, per le argomentazioni illustrate anche al precedente punto 6 della presenta sentenza ( a cui si rinvia), non sono state superate dalle critiche formulate dall'appellante con l'interposto gravame.
8. L'impugnazione va, pertanto rigettata con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè va condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in qualità di mandataria di tali spese vanno CP_2 Controparte_3
liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra e la Parte_1 Controparte_1
non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese processuali giacchè l'appellata,
[...]
non essendosi costituita, non ha articolato alcuna difesa.
Infine, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in qualità di mandataria di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
904/2022 emessa dal Tribunale di Salerno il 15/3/2022 e depositata in pari data, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_1
2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio Parte_1
in favore di in qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_3
, spese che liquida in euro 4.236,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese
[...]
generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
Salerno, 15/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RO D'PI VI CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. VI CO Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa RO D'PI Consigliere rel.
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 472/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 904/2022 del
Tribunale di Salerno emessa in data 15/3/2022 e depositata in pari data
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Formisano, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del predetto difensore in Napoli via Scarlatti n. 126 - Appellante
E
- Appellata contumace Controparte_1
in qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_3
in rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Saverio Vignola in Bellizzi (SA) via Roma n. 120 – Appellata
Ragioni in fatto e in diritto 1.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 15/3/2022 - emessa nell'ambito del procedimento promosso da nei confronti della e resa Parte_1 Controparte_1
anche nei confronti di cessionaria dei crediti della Controparte_4
convenuta, intervenuta volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. - ha così provveduto:
a) ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo articolata dalla parte attrice che,
richiamando nell'atto di citazione la relazione redatta dal consulente di parte, ha prospettato l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 9530.15 ( concluso sotto la vigenza del d.lgvo n. 385/1993
come specificato nell'elaborato redatto dal consulente di parte) di interessi ultralegali attesa la nullità
della relativa pattuizione, di interessi anatocistici, di somme a titolo di commissione di massimo scoperto stante l'invalidità della clausola negoziale, di spese e commissioni nonché di somme inerenti all'errata contabilizzazione delle valute;
b) ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, per quel che qui rileva, il Giudice a quo ha in primo luogo evidenziato che Parte_1
ha chiesto alla ai sensi dell'art. 119 comma 4 t.u.b.,
[...] Controparte_1
la consegna di una copia del contratto di conto corrente dedotto in giudizio, ma ha formulato l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del predetto contratto esclusivamente nelle conclusioni dell'atto di citazione, così rinunciando alla richiesta istruttoria, non avendola formulata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e non avendola riproposta neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni nel corso della quale si è limitato a chiedere la revoca dell'ordinanza del 4/7/2018 con cui era stata rigettata la richiesta di C.T.U.. Di poi il Tribunale – dopo avere rimarcato che l'attore ha proposto l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo allegando non già
l'assenza di un contratto scritto ma di un contratto privo di condizioni economiche validamente pattuite - ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
nella sentenza n. 898/2018, in tema di intermediazione finanziaria per il contratto quadro da ritenersi valido sotto il profilo della forma scritta anche se sottoscritto soltanto dal cliente, principio applicabile pure ai contratti bancari - ed ha osservato che anche laddove il contratto di conto corrente oggetto di controversia non fosse stato sottoscritto dalla banca, circostanza questa non verificabile non essendo stato prodotto in giudizio il contratto, “ciò non comporterebbe comunque la nullità del contratto ai
sensi dell'articolo 117, comma 3, T.U.B., rimanendo esso invece perfettamente valido sotto il profilo
della forma”. Infine il Tribunale – ribadita la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente – è pervenuto al rigetto della domanda per difetto di prova, argomentando che, assunta l'esistenza del predetto contratto, “ l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la
mancata valida pattuizione dell'interesse debitore, è onerato di dar prova dell'assenza della causa
debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto,
infatti, che il correntista dimostra la mancanza nel contratto della pattuizione degli interessi o la
nullità di essa”.
1.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 27/5/2022; ha censurato la sentenza impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.2. costituitasi in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_2 [...]
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_3
dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha resistito;
ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.3. La invece, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.4. La Corte con ordinanza depositata il 10/10/2024, emessa all'esito della trattazione in forma scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va dichiarata la contumacia della in quanto Controparte_1
l'appellata, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
3. Inoltre – premesso che ai sensi dell'art. 77 c.p.c. il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio ( cfr. Cass. n. 1334/2022; Cass. n. 4924/2017) - va evidenziato che la società Controparte_3
attraverso la produzione in giudizio della scrittura privata del 9/8/2022 autenticata dal Noatio
[...]
SA in Milano repertorio n. 55.554 e raccolta n. 25.8008, ha dimostrato di avere conferito alla società una procura che involge il conferimento di poteri di rappresentanza Controparte_2
sia sostanziale sia processuale relativi al rapporto sub iudice ( cfr. procura in atti).
4. Ciò posto, ragioni di ordine logico impongono di analizzare dapprima l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dalla società Controparte_2
nella qualità di mandataria di
[...] Controparte_3
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n 13535/
2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
Nel caso di specie l'appellante – come emerge dalla disamina dei motivi di impugnazione che di seguito sarà effettuata - ha indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza impugnata e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione.
E allora, in applicazione del suindicato principio di diritto, l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
5. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
6. ha criticato la sentenza impugnata, sostenendo di non avere rinunciato alla Parte_1
richiesta istruttoria, articolata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordine di esibizione del contratto di conto corrente dedotto in giudizio giacché, dapprima ha chiesto alla Controparte_1
ex art. 119 comma 4 t.u.b., la copia del contratto di conto corrente in questione e successivamente,
non avendo avuto alcun riscontro da parte dell'istituto di credito, ha formulato nell'atto di citazione l' istanza di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; tale richiesta - precisa l'appellante - è
stata reiterata: a) nelle memorie depositate ex art. 183 comma 6 c.p.c., laddove si legge “… nel
riportarsi integralmente al contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, le cui conclusioni
abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte…”; b) nelle note scritte depositate telematicamente relative all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui si legge “…per l'attrice
si riporta integralmente a tutti i pregressi scritti difensivi ed alle deduzioni tutte di cui ai verbali di
causa” ( cfr. atto di gravame pag. 4). Il richiamo alle conclusioni dell'atto di citazione – osserva l'appellante - rende chiaro ed evidente come l'attore non abbia rinunciato alla richiesta istruttoria in esame;
il Tribunale, inoltre, ha trascurato di considerare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “ l'onere di esibizione dei contratti grava sempre – a prescindere dal tipo di giudizio - in
capo alla banca.”
Le doglianze sono prive di pregio.
In diritto è utile ricordare che in tema di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò,
sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il venir meno di questa (cfr. Cass. n. 30713/2018; Cass. n.17146/2003).
Con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente bancario la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate all'istituto i credito sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione in giudizio del contratto, senza potere invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione ( cfr. Cass. n. 33009/2019 anche in motivazione;
cfr. ancora Cass. n. 12855/2025 in motivazione).
Orbene nella vicenda in esame – premesso che, come risulta dall'univoco tenore dell'atto introduttivo del giudizio, ha agito sul presupposto di avere concluso il contratto di conto Parte_1
corrente in forma scritta poichè ha allegato sia l'illegittimo addebito di poste passive correlate a specifiche clausole contrattuali nulle ( ossia la clausola inerente agli interessi passivi e quella avente ad oggetto commissione di massimo scoperto) sia l'addebito di poste passive in assenza di qualsiasi pattuizione e per di più ha articolato nell'atto di citazione la richiesta di ordine di esibizione del predetto contratto ai sensi dell'art. 210 c.p.c. richiesta che postula l'esistenza di un contratto in forma scritta – deve concludersi che era onere dell'attore fornire la prova del contratto di conto corrente.
Tale prova, avendo il correntista prospettato di non avere la disponibilità di una copia del contratto,
poteva essere fornita mediante la richiesta di ordine di esibizione del predetto documento ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
Senonchè – come correttamente evidenziato dal Tribunale – dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado si evince che si è limitato a formulare la richiesta di ordine di Parte_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di conto corrente nell'atto di citazione giacchè tale richiesta non è stata riproposta né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e soprattutto neppure nelle note depositate telematicamente in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
15/12/2021.
In particolare nella suindicata memoria del 13/2/2018, depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n 2
c.p.c., l'attore ha richiamato genericamente “ il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio”
riportandosi allo stesso e nel contempo ha fatto espresso riferimento ai “ 56 file in formato pdf
contenenti i decreti ministeriali di riferimento del tasso soglia, anno per anno, dal 2003 al 2016” e ai “9 file formato pdf contenenti gli estratti del conto corrente n. 9530.15”, ha articolato una richiesta di ammissione di una C.T.U. contabile, già contenuta nell'atto di citazione, ma non ha richiamato l'istanza ex art. 210 c.p.c. contenuta anche essa nell'atto di citazione ( cfr. memoria del 13/2/2018). E che il mancato richiamo all'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. debba intendersi come rinuncia alla predetta istanza a fronte dell'espresso riferimento a specifiche richieste istruttorie, una delle quali (
C.T.U.), peraltro, già proposta con l'atto di citazione, emerge in tutta evidenzia laddove si consideri che all'udienza dell' 11/4/2018 ha insistito soltanto per l'ammissione della Parte_1
C.T.U. contabile ( cfr. verbale di udienza dell'11/4/2018).
Ad ogni modo - pur a volere ritenere che il tenore della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e la condotta processuale tenuta dall'attore all'udienza dell'11/4/2018 non depongono per la rinuncia alla richiesta istruttoria in questione – resta il fatto che il Giudice a quo con l'ordinanza del 4/7/2018 ha rigetto la richiesta di C.T.U. ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, respingendo così anche l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Acquista, pertanto, rilievo il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la parte che si sia vista rigettare dal Giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione ( cfr. Cass. n. 5741/2019; cfr.
anche Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16290/2016; Cass. n. 36134/2021 in motivazione;
Cass. n.
19111/2025 in motivazione).
Ebbene nella fattispecie in esame nelle note scritte depositate telematicamente in Parte_1
vista della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/12/202, dopo avere genericamente richiamato i pregressi scritti difensivi, ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 4/7/2018
con cui era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, limitandosi a richiedere l'ammissione della C.T.U. contabile sicchè, in applicazione del suindicato principio di diritto, deve concludersi che l'attore, non avendo reiterato la richiesta ex art 210 c.p.c., ha rinunciato a tale istanza.
In particolare va rimarcato come la condotta processuale dell'attore - ossia il fatto che abbia costantemente insistito soltanto nell'ammissione della C.T.U. anche quando ha chiesto la revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - sia indicativa, in modo univoco, della rinuncia alla richiesta istruttoria in questione.
Non va poi sottaciuto che nel presente grado di giudizio nelle note scritte Parte_1
depositate telematicamente in relazione alla prima udienza del 24/11/2022 celebrata in forma scritta non ha insistito per l'ammissione dell'istanza ex art 210 c.p.c. riproposta nell'atto di gravame ma ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ( cfr. note depositate telematicamente per l'udienza del 24/11/2022).
7. L'appellante, infine, ha evidenziando che il Giudice a quo ha errato nel ritenere che l'attore e il consulente tecnico di parte avessero contestato la validità del contratto di conto corrente monofirma,
essendo ben noto il mutato orientamento giurisprudenziale su tale questione. “ Quel che si è
contestato” – prosegue l'appellante – “è quanto accadeva di frequente soprattutto negli anni 2000”,
ossia la mancata consegna del contratto al correntista da parte della banca.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la doglianza non può trovare ingresso.
Va, infatti, replicato che - come risulta dall'univoco tenore sia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia dalla relazione redatta dal consulente di parte attrice – l'attore e l'esperto di parte nel precedente grado di giudizio non hanno prospettato la mancata consegna del contratto di conto corrente al cliente da parte della banca.
Merita di essere precisato che tale allegazione non può ritenersi insita nel fatto che Parte_1
nell'atto di citazione abbia formulato l'istanza di ordine di esibizione del contratto di conto corrente ex art 210 c.p.c. poiché il fatto che il correntista non fosse in possesso del contratto al momento dell'instaurazione del giudizio può ricollegarsi a circostanze diverse dalla mancata consegna del contratto da parte dell'istituto di credito tanto più che tale condotta della banca non è stata prospettata neppure con la lettera raccomandata del 20/3/2017 con cui il correntista ha chiesto alla banca la consegna di copia del contratto ancor prima dell'instaurazione del giudizio.
Resta, pertanto, fermo il fatto che non ha provato la pretesa azionata per le ragioni Parte_1
esposte dal Tribunale nella decisione impugnata, ragioni che, per le argomentazioni illustrate anche al precedente punto 6 della presenta sentenza ( a cui si rinvia), non sono state superate dalle critiche formulate dall'appellante con l'interposto gravame.
8. L'impugnazione va, pertanto rigettata con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè va condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in qualità di mandataria di tali spese vanno CP_2 Controparte_3
liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività professionale espletata.
Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra e la Parte_1 Controparte_1
non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese processuali giacchè l'appellata,
[...]
non essendosi costituita, non ha articolato alcuna difesa.
Infine, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in qualità di mandataria di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
904/2022 emessa dal Tribunale di Salerno il 15/3/2022 e depositata in pari data, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_1
2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio Parte_1
in favore di in qualità di mandataria di Controparte_2 Controparte_3
, spese che liquida in euro 4.236,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese
[...]
generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.
Salerno, 15/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RO D'PI VI CO