CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 454/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 454/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. COCO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato C.F._1
in PIAZZETTA S.LUCIA 1 15100 ALESSANDRIA presso il difensore avv. COCO ALESSANDRO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOBELLI Controparte_1 C.F._2
AN, elettivamente domiciliato in VIA FIESCHI 8/10 16121 GENOVA presso il difensore avv. IACOBELLI AN appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 6.11.2025
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Torino, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e prova, in riforma della Sentenza n. 237/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Carlo Asteggiano, pubblicata il 01/03/2024, e in accoglimento dell'atto di appello proposto:
pagina 1 di 12 NEL MERITO
In via principale, accertare la carenza di legittimazione attiva del sig. e, comunque, Controparte_1
respingere tutte le domande proposte dal sig. nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nell'atto di appello;
in via di subordine, determinare, anche eventualmente mediante CTU volta ad accertare la svaluta- zione del veicolo AUDI A4 TG FG163MN per il periodo di riferimento, l'effettivo e minore danno patito dal sig. rispetto a quello azionato in giudizio, con riconoscimento del diritto Controparte_1
alla sua diminuzione nella misura minima del 75%, o anche di quella superiore che dovesse essere ritenuta dalla Corte di Appello adita, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. per il concorso del fatto colposo del creditore.
In ogni caso, con declaratoria di accertamento del diritto del sig. alla ripetizione dal Parte_1
sig. degli importi versati in esecuzione della Sentenza di primo grado. Controparte_1
In ogni caso, con la vittoria dei compensi professionali e delle spese per la difesa nel procedimento, maggiorati di rimborso spese generali, accessori fiscali e previdenziali come per legge, secondo il principio della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, previo ogni meglio visto e ritenuto incombente di rito, ogni contraria domanda, istanza e deduzione, ed eccezione disattesa:
1) in via preliminare, dichiarare l'appello avversario inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o comunque manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c.;
2) nel merito, respingere il gravame avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le causali sopra esposte;
3) confermare la Sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Alessandria il sig. Controparte_1 [...]
, in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, affinché ne Parte_1 venisse accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale per aver il sig. provveduto con CP_2
colpevole ritardo, ovvero solo in data 29.06.2018, alla trascrizione presso il PRA di Alessandria della vendita mobiliare intervenuta il 01.12.2016, con conseguente condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 14.000,00. Chiedeva, altresì, la condanna del sig. al risarcimento dei danni CP_2 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c., per non aver aderito all'invito di negoziazione assistita.
pagina 2 di 12 Riferiva in specie che il sig. padre dell'esponente, in data 01.12.2016 aveva Persona_1
[... acquistato dal sig. la TT Audi A4, tg. FG163MN ed aveva incaricato l'Agenzia Persona_2
di di formalizzare tutti gli atti conseguenti alla vendita, lamentando Parte_2 Parte_1
tuttavia che l'Agenzia avesse provveduto alla trascrizione del passaggio di proprietà presso il PRA di
Alessandria solo in data 29.06.2018. Nelle more della trascrizione del trasferimento era emerso infatti che, in ragione dell'esposizione debitoria del Sig. la TT era stata sottoposta a vari Persona_2 gravami, per cui, a causa dell'inadempimento dell'Agenzia , dopo Controparte_3
la morte del padre, sig. egli non era riuscito a vendere la TT nonostante la Persona_1
presenza di un potenziale acquirente. Riferiva quindi di aver promosso nel novembre 2018 un contenzioso giudiziale innanzi al Tribunale di Alessandria avverso l'Agenzia delle Entrate per chiedere la liberazione della TT dai vari gravami, procedimento che si concludeva nel mese di ottobre 2020 con la liberazione del veicolo. Era quindi riuscito a vendere la TT alla OT
[...] per la somma di € 19.000,00. Precisava che alla data del Controparte_4
2018, momento in cui avrebbe potuto alienare il veicolo, il valore dell'Audi ammontava a circa
35.000,00, per cui riteneva che il danno economico subito a causa dell'inadempimento dell'
[...]
fosse pari ad € 14.000,00, rappresentato dalla differenza tra il valore che la TT aveva CP_5 nel 2018 – anno in cui il Sig. avrebbe voluto e potuto procedere all'alienazione del Controparte_1
veicolo, avendo, peraltro, anche già individuato un acquirente potenziale – ed il valore della stessa nel
2020, tenuto conto di una svalutazione annua di circa € 7.000,00 come da listino Eurotax..
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la fondatezza domande Parte_1
avversarie; riferiva infatti che, in data 01.06.2016, aveva commissionato al sig. Persona_2
, versando il relativo corrispettivo, l'autentica della propria firma sull'atto di vendita della Parte_1
TT in favore del sig. evidenziando come il rapporto contrattuale fosse Persona_1
unicamente sorto con l' non avendo neppure conosciuto il padre dell'attore. Produceva il libro Per_2 giornale delle operazioni effettuate in quella data e l'atto di vendita sottoscritto dallo stesso e dal Per_2
per autenticazione della firma. Solo in data 29.06.2018 l' gli aveva commissionato la Parte_1 Per_2
trascrizione tardiva del passaggio di proprietà. Chiedeva quindi rigettarsi la domanda attorea ovvero, in via di subordine, determinarsi l'effettivo e minor danno patito dall'attore rispetto a quello esposto nel giudizio, riconoscendosi il concorso del fatto colposo del creditore.
La causa veniva istruita tramite escussione di testimoni e con sentenza n. 237/2024, pubblicata il
01/03/2024, il Tribunale di Alessandria ritenuta fondata la domanda risarcitoria promossa dall'attore, condannava il convenuto al pagamento della somma di € 14.000,00 in favore di ed Controparte_1
pagina 3 di 12 alla rifusione delle spese di lite, rigettando invece la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. in assenza di prova sulla sussistenza di un danno conseguente.
Il Tribunale riteneva acclarato, e neppure contestato, che parte convenuta non avesse provveduto alla tempestiva trascrizione della vendita, dichiarando di non essere stata incaricata a provvedervi se non tardivamente dalla venditrice. Risultava tuttavia confermato dalla teste , moglie Testimone_1 dell'attore, presente al conferimento dell'incarico all'Agenzia, che esso comprendesse la trascrizione del trasferimento dell'auto. Rilevava, inoltre che la stessa qualità di consumatore dell'acquirente inducesse a ritenere che egli avesse commissionato anche la trascrizione dell'acquisto all'Agenzia, rilevando che la registrazione tardiva al PRA era avvenuta con un modulo precompilato nel 2016, inviato via fax al , cui era stata apposta una marca da bollo con data 29.11.2016; inoltre dal CP_1
libro giornale prodotto dalla parte convenuta risultavano indicati inoltre come “parte committente” tanto il venditore quanto l'acquirente, potendosi ritenere quindi che entrambi avessero conferito all'Agenzia l'incarico di provvedere alla trascrizione del trasferimento.
Riteneva infine provato che le trascrizioni pregiudizievoli avessero impedito la vendita del veicolo, causando una svalutazione annua di circa 7.000 euro dal 2016, rilevando come che i testi escussi avessero confermato che parte attrice avrebbe potuto vendere l'auto già nel mese di giugno 2018, ma vi era infine riuscito solo nell' ottobre 2020 dopo la definizione del procedimento giudiziale volto ad ottenere la liberazione del mezzo dai gravami. Riteneva quindi provato il danno economico subito dal per causa imputabile alla condotta tenuta del , pari alla differenza tra il valore della CP_1 Parte_1
TT nel 2018 ed il valore della stessa nel 2020 e liquidava quindi in favore dell'attore un ristoro pari ad € 14.000,00 oltre interessi. Respingeva invece l'eccezione ex art. 1227 c.c. di riduzione del danno per il concorrente comportamento colposo del , non ravvisando nella condotta attorea un CP_1
profilo di colpa concorrente per non aver mai chiesto chiarimenti al professionista in merito all'esecuzione dell'incarico.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il , lamentando, con primo motivo Parte_1
di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente rigettato l'eccezione pure sollevata in comparsa conclusionale di difetto di legittimazione attiva in capo al , precisando trattarsi di contestazione CP_1
proponibile in ogni fase del giudizio. Rileva infatti come l'appellato non abbia agito in qualità di erede del proprio genitore, omettendo comunque di provare detta qualità, limitandosi a produrre la mera denuncia di successione in morte di , per sé inidonea a provare la legittimazione Persona_1
attiva.
Lamenta inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto provato che egli avesse ricevuto incarico dal in data 01/12/2016 di CP_1
pagina 4 di 12 provvedere alla trascrizione del passaggio di proprietà della TT, evidenziando come il trasferimento di proprietà di una TT si articoli in due fasi distinte, la predisposizione della dichiarazione unilaterale di vendita, redatta con scrittura autenticata presso il Comune od una delle agenzie autorizzate, e la trascrizione della proprietà, da effettuarsi presso il PRA entro sessanta giorni dalla dichiarazione unilaterale di vendita.
Tali atti non devono essere necessariamente eseguiti contestualmente e, in via generale, è l'acquirente a doversi occupare della richiesta di annotazione del passaggio di proprietà, tanto che il mancato rispetto del termine dei sessanta giorni per l'annotazione della formalità è espressamente sanzionato in via amministrativa a carico del solo acquirente. Il Tribunale, nel ritenere provato il conferimento dell'incarico già alla data dell'1/12/2016 anche per la trascrizione al PRA, sarebbe perciò incorso in un travisamento delle risultanze probatorie acquisite.
Rileva infatti come la sig.ra , moglie dell'attore, risulti sentita in due diverse occasioni, nelle Tes_1
quali ella avrebbe fornito dichiarazioni discordanti, risultando perciò inattendibile.
Le dichiarazioni rese dalla moglie dell'attore risulterebbero del resto contrastanti con quelle rese dallo stesso venditore dell'auto, e dalla teste dipendente del sig. , che Per_2 Testimone_2 Parte_1
avevano dichiarato, in sede di testimoniale, che, al momento dell'incarico per l'autentica di firma del
01.12.2016, non era presente . Rileva infine irrilevante che avesse Persona_1 Persona_1 effettuato l'acquisto dell'auto come mero consumatore, posto che a rivolgersi al era stato Parte_1 invece, coma da lui stesso riferito, il venditore, commerciante d'auto, certo non qualificabile Per_2
come consumatore e bene informato in merito alla normativa in tema di passaggio di proprietà di autovetture, che pure si era limitato a chiedere in data 01/12/2016 che la dichiarazione unilaterale di vendita fosse autenticata.
Il quindi aveva unicamente autenticato la firma dell' per la vendita del veicolo in data Parte_1 Per_2
01/12/2016, restituendo quindi l'atto al venditore.
A conferma di quanto innanzi assunto l'appellante rileva che dal libro giornale dell'Agenzia prodotto in primo grado l'operazione commissionata di autentica della firma (atto di vendita) risulta registrata in data 01/12/2016 con indicazione dell quale committente dell'operazione e di Per_2 Persona_1
quale intestatario della TT, e la stessa operazione commissionata di trascrizione del passaggio di proprietà risulta registrata solo in data 26/09/2018 con medesima indicazione dell quale Per_2
committente e del quale intestatario. La stessa teste aveva pure confermato che, nei CP_1 Tes_2
casi in cui venivano indicate due persone per la stessa operazione, il primo nominativo indicato era quello del committente ( in specie l' e il secondo nominativo era quello dell'intestatario della Per_2
TT (ossia ) . Persona_1
pagina 5 di 12 Con terzo motivo di gravame l'appellante lamenta altresì che il Tribunale abbia omesso ogni valutazione e pronuncia in merito all'eccezione sollevata in primo grado, di carenza di alcun nesso di causalità tra presunto inadempimento e danno posto che l'impossibilità di commerciare la TT dovrebbe in specie ritenersi ascrivibile semmai all'illegittima persistenza del fermo amministrativo posto dall'Agenzia delle Entrate di Alessandria sulla TT in questione e non alla tardiva trascrizione del trasferimento. Ed infatti, pure a seguito dell'atto di costituzione in mora inoltrato dal legale del in data 30-31/07/2018 e del ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promosso quindi CP_1
in data 12/11/2018, recante espressa indicazione che l'atto di vendita era precedente all'iscrizione dei gravami, l'Agenzia delle Entrate aveva illegittimamente mantenuto il vincolo sul veicolo sino al momento dell'estinzione della procedura esecutiva in data 03/10/2020, ponendo così in essere una condotta successiva a quella addebitata al e per sé idonea a pregiudicare le ragioni Parte_1 dell'attore.
Lamenta infine l'appellante, con quarto motivo di gravame, erronea quantificazione del danno in specie ravvisato, potendosi semmai stimare una perdita di valore annua dell'auto in questione, pure variabile in relazione alle condizioni dell'auto quali chilometraggio percorso o stato di usura, non superiore ad un importo di € 3.000,00 annui. Rileva peraltro come la presunta richiesta di acquisto dell'auto allegata dal , per un importo di € 35.000,00 non risulti in alcun modo CP_1
documentata, non essendone provata l'attendibilità e la provenienza, e risulterebbe comunque irrilevante per la valutazione del mero danno da svalutazione della TT, da stimarsi con criteri oggettivi. Rileva peraltro come la prova testimoniale dedotta dalla controparte in merito dovesse ritenersi in ogni caso inammissibile, come formulata in merito a circostanze in fatto tardivamente allegate sono in seconda memoria istruttoria. Chiede pertanto, in riforma dell'ordinanza istruttoria di ammissione delle prove dedotte dall'attore ai capitoli nn. 10 ed 11, in ordine a supposta proposta di acquisto dell'auto per il corrispettivo di € 35.000,00, dichiararsi inammissibile la prova orale in merito.
Chiede comunque, in via di estremo subordine, disporsi CTU per la determinazione della svalutazione della TT AUDI A4 nei due anni compresi tra il 2018 e il 2020.
Rileva comunque errata la sentenza impugnata, non avendo il Tribunale ravvisato le condizioni per l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente riduzione del danno per concorso colposo del creditore. Evidenzia infatti che , padre dell'attore, aveva utilizzato per Persona_1
quasi due anni la TT senza accertare se fosse intervenuta voltura del passaggio di proprietà, imposta dall' art. 94 CDS: la condotta negligente del giustificherebbe quindi una congrua riduzione del CP_1
danno nella misura almeno pari al 75% o, comunque, in quella diversa ritenuta di giustizia.
pagina 6 di 12 Chiede pertanto accertarsi la carenza di legittimazione attiva di e, nel merito Controparte_1
respingersi ogni domanda attorea ovvero, in subordine, ridursi congruamente il ristoro riconosciuto all'attore, con diritto perciò alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata e con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituito nel gravame eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art Controparte_1
342 c.p.c., in quanto privo di corretta indicazione delle parti della sentenza impugnata e comunque ex art. 348 bis c.p.c., chiedendo conferma della sentenza impugnata.
Eccepisce anzitutto la tardività dell'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva poiché formulata solo in sede di comparsa conclusionale evidenziando comunque di aver offerto già con l'atto introduttivo prova documentale della propria qualità di erede, producendo certificato di morte del padre e dichiarazione di successione. Assume peraltro che parte appellante abbia finanche riconosciuto il rapporto parentale tra il de cuius, , e l' appellato, , come evidente Persona_1 Controparte_1
dalle difese svolte in primo grado.
Assume altresì di aver fornito prova testimoniale del conferimento dell'incarico di trascrizione dell'atto di vendita, richiamando in merito la deposizione della teste , non smentita dalle altre prove Tes_1 orali assunte, e sottolinea l'assenza di contrasto tra la testimonianza della sig.ra e le Tes_1
deposizioni degli altri testimoni escussi. Richiama inoltre il modulo di trascrizione precompilato nel
2016 e anticipato via fax al Sig. , con marca da bollo datata 29/11/2016. Persona_1
Con riferimento al terzo motivo rileva che le azioni esecutive intraprese dall'Agenzia delle Entrate erano state conseguenti all'esposizione debitoria del venditore, maturata nelle more della Persona_2
tardiva trascrizione, essendo questi rimasto perciò intestatario della TT. Assume quindi di aver correttamente esercitato la pretesa risarcitoria nei confronti del , stante la sussistenza del Parte_1
nesso di causalità tra la tardiva trascrizione del trasferimento, affidata appunto al , e il danno Parte_1
subito dall'appellato a causa dell'intervenuta svalutazione economica del mezzo.
Assume infine di aver fornito prova adeguata di tale svalutazione come quantificata nella somma di €
14.000,00, come da valutazioni “Eurotax”. Quanto all'eccezione ex art. 1127, primo comma c.c., ribadisce come fosse in possesso sin dal 02/12/2016 di carta di circolazione Persona_1
regolarmente aggiornata, non potendo egli avvedersi della mancata trascrizione del trasferimento del mezzo in sua proprietà.
Eccepisce infine l'inammissibilità dell'avversa istanza di riforma dell'ordinanza istruttoria del 17 novembre 2021, non formulata tempestivamente in primo grado.
pagina 7 di 12 Ritenuta la causa già matura per la definizione, previo deposito delle difese di rito, il
Consigliere Istruttore ne ha disposto perciò la rimessione in decisione per l' udienza ex artt. 352 e
127ter c.p.c. in data 6.11.2025.
Rileva preliminarmente la Corte che l'eccezione in questa sede formulata dall'appellante di inammissibilità della prova pure già ammessa con ordinanza 17.11.21 e quindi assunta in primo grado, in ordine alla proposta di acquisto dell'auto di cui si controverte pervenuta al Prigione per un corrispettivo di € 35.000,00, deve ritenersi certamente inammissibile come proposta nel gravame, non avendo l'odierno appellante contestato nel giudizio a quo l'ordinanza ammissiva, né subito dopo la sua pronuncia e neppure in sede di p.c.
Nondimeno, alla luce delle complessive risultanze acquisite nel primo giudizio, l'appello in esame si appalesa almeno in parte fondato, seppure non meriti accoglimento la prima censura formulata dall'appellante, nel lamentare che il Tribunale abbia omesso di pronunciare in alcun modo sull'eccezione da lui formulata in primo grado di carenza di prova della legittimazione attiva del rispetto alla domanda risarcitoria svolta nel giudizio. CP_1
Nel costituirsi nel giudizio a quo l'odierno appellato non ebbe infatti a contestare in alcun modo la legittimazione attiva della controparte, che aveva dichiarato in citazione di agire come figlio di Per_1
, producendo quindi dichiarazione di successione del padre, nella quale egli risulta individuato
[...]
come figlio, unitamente al fratello . Neppure in seguito, sino alla precisazione delle conclusioni, Per_3
il ha peraltro mai eccepito la carenza di legittimazione attiva del . Solo in sede di Parte_1 CP_1
comparsa conclusionale, allorché maturate ormai le preclusioni istruttorie, egli ha invece contestato la legittimazione attorea rispetto alla domanda formulata in causa, evidenziando anche trattarsi di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio.
Il Tribunale, nel pronunciare in merito alla domanda attorea, ha evidentemente ritenuto, pure implicitamente, infondata l'eccezione.
Orbene, se è vero che “la titolarità” – del diritto fatto valere nel giudizio -, “costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.”, tuttavia, “il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda”, seppur “tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice (…)”. “Tuttavia, la presa di posizione assunta dal pagina 8 di 12 convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” ( Cass.
Civ. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 ).
Ed infatti “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025 ).
In specie l'odierno appellante, nel costituirsi in primo grado, ed anche in seguito sino alla precisazione delle conclusioni, ha apertamente riconosciuto che agisse quale figlio di Controparte_1 Per_1
ed ha svolto le sue difese in merito, senza porre in alcun modo in dubbio la titolarità in capo
[...]
alla controparte del diritto vantato nel giudizio, contestando piuttosto di essersi reso inadempiente ad incarico di tempestiva trascrizione dell'atto di vendita autenticato nel dicembre 2016 e comunque di aver ricevuto incarico alcuno dal;
il convenuto non ha dato perciò motivo alla controparte di CP_1
integrare la documentazione prodotta a conforto della sua qualità di erede del padre, che deve pertanto ritenersi ormai compiutamente accertata nel giudizio per effetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Deve ritenersi per contro fondato il secondo motivo di gravame svolto dall'odierno appellante, giacché, riesaminate criticamente le risultanze documentali e testimoniali acquisite in causa, pare carente in effetti la prova che abbia personalmente affidato alcun incarico al Persona_1
in relazione all'auto acquistata nel dicembre 2016 e che lo stesso venditore, Parte_1 Persona_2
avesse affidato al incarico non già solo di provvedere al trasferimento del mezzo Parte_1
all'acquirente autenticando la firma del venditore sull'atto di vendita, ma anche di curare la trascrizione del trasferimento presso il P.R.A.
Ed infatti nel libro giornale dell'agenzia di pratiche auto gestita dal l'operazione è registrata Parte_1
in data 1.12.2016 come “atto di vendita” con indicazione di come committente e Persona_2 Per_1
come intestatario della TT, mentre l'operazione successiva di “voltura con cdp –
[...]
certificato di proprietà - + aggiornamento carta di circolazione è registrata solo in data 29.06.2018 con identica indicazione di come committente e come intestatario del mezzo Persona_2 Persona_1
( v. documenti nn. 1 e 3 di parte convenuta in primo grado ).
Escusso in sede testimoniale ha dichiarato di aver venduto la macchina al sig. Persona_2 Parte_3
in qualità di commerciante e di aver ritirato l'atto di vendita, con la propria sottoscrizione
[...]
autenticata dal . Egli ha quindi aggiunto “la macchina era intestata a me;
avendo avuto dei Parte_1
pagina 9 di 12 problemi economici non ho fatto il passaggio di proprietà; quando ho avuto i soldi ho provveduto incaricando il di chiudere la pratica, ma essendo ignaro che vi fosse un fermo amministrativo Parte_1
sulla macchina. Adr negli anni precedenti ho subito dei fermi amministrativi ma su altre auto. Appena ho avuto i soldi senza essere sollecitato da alcuno ho pagato il passaggio”.
La stessa , moglie del , escussa dapprima all'udienza del 16.11.2022, non ha Testimone_1 CP_1
saputo riferire nulla allorché sentita in merito alle vicende relative alla consegna dell'atto di vendita autenticato dal . Solo all'udienza successiva del 29.03.2023, allorché nuovamente escussa su Parte_1
capitoli di prova dapprima non ammessi di parte attrice, ha riferito invece, con sorprendente memoria delle vicende in precedenza riconosciute come non note ( non so ), di essere stata “presente” al conferimento dell'incarico non già da parte dell ma del suocero, , “perché lo Per_2 Persona_1 avevo accompagnato;
ha incaricato l'Agenzia di fare tutte le pratiche per l'acquisto della macchina;
si è parlato anche della trascrizione anche se non ricordo i dettagli per il tempo trascorso;
lo ho accompagnato almeno un paio di volte a Valenza in Agenzia, non ricordo se mattina o pomeriggio;
ha fatto la pratica solo per questa auto con l'Agenzia in questione;
non ricordo la data del secondo incontro sarà stato circa un mese dopo;
non so per quale motivo vi siano stati due incontri non sono entrata nei dettagli;
non ricordo se nella seconda occasione il sig. si è lamentato di qualcosa o CP_1
no”.
Ritiene tuttavia la Corte che la deposizione così resa da persona legata da vincolo di coniugio ad una delle parti, quale moglie del , debba necessariamente valutarsi criticamente e con estrema CP_1
prudenza e risulti così in effetti assai poco attendibile, sia per la sua tardiva integrazione rispetto alla precedente deposizione resa dalla stessa teste, che aveva ammesso di non conoscere le circostanze della consegna dell'atto di vendita dell'auto in questione, sia perché del tutto contraddittoria rispetto alle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal venditore dell'auto, peraltro del tutto conformi Persona_2
a dichiarazione scritta da lui stesso in precedenza rilasciata al ( v. documento n. 4 di parte Parte_1
convenuta in primo grado ) ed ammissive di circostanze semmai sfavorevoli al dichiarante, pure estraneo al presente giudizio, nel riconoscere di avere provveduto solo tardivamente a dare incarico al di provvedere anche alla trascrizione del trasferimento in questione, non avendo il danaro Parte_1
per provvedervi già all'atto della vendita.
Manca perciò prova alcuna sia del fatto che alcun incarico sia stato in effetti conferito da Per_1
– e non già solo da – all'odierno appellante in relazione alle pratiche necessarie
[...] Persona_2
per il trasferimento dell'auto in questione, sia del fatto che tale incarico comprendesse sin dall'epoca del disposto trasferimento, nel dicembre 2016, anche la trascrizione dell'atto di vendita presso il pagina 10 di 12 P.R.A. Non può configurarsi pertanto alcun inadempimento a carico dell'odierno appellante per tardiva esecuzione di detta trascrizione.
Restano perciò assorbiti gli ulteriori motivi di gravame formulati dall'appellante, in quanto relativi al nesso di causalità tra supposto inadempimento - che si viene in effetti a ritenere non provato – ed il danno denunciato dall'attore in primo grado ed all'entità di tale danno.
Addivenendosi, dunque, a radicale riforma della sentenza gravata, le spese dell'intero giudizio devono porsi quindi a carico della parte ora appellata. Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Dette spese si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti, per le quattro fasi tabellarmente previste nel primo giudizio e, nel gravame, per le sole fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello in esame ed in totale riforma della sentenza impugnata, n.
237/2024 del Tribunale di Alessandria in data 01/03/2024, rigetta integralmente le domande formulate da in primo grado;
Controparte_1
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese dei due Controparte_1 Parte_1
gradi del giudizio, che liquida, per il giudizio innanzi al Tribunale, in complessivi € 5.077,00 e pagina 11 di 12 per il gravame in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 454/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. COCO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato C.F._1
in PIAZZETTA S.LUCIA 1 15100 ALESSANDRIA presso il difensore avv. COCO ALESSANDRO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOBELLI Controparte_1 C.F._2
AN, elettivamente domiciliato in VIA FIESCHI 8/10 16121 GENOVA presso il difensore avv. IACOBELLI AN appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 6.11.2025
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Torino, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e prova, in riforma della Sentenza n. 237/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. Carlo Asteggiano, pubblicata il 01/03/2024, e in accoglimento dell'atto di appello proposto:
pagina 1 di 12 NEL MERITO
In via principale, accertare la carenza di legittimazione attiva del sig. e, comunque, Controparte_1
respingere tutte le domande proposte dal sig. nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nell'atto di appello;
in via di subordine, determinare, anche eventualmente mediante CTU volta ad accertare la svaluta- zione del veicolo AUDI A4 TG FG163MN per il periodo di riferimento, l'effettivo e minore danno patito dal sig. rispetto a quello azionato in giudizio, con riconoscimento del diritto Controparte_1
alla sua diminuzione nella misura minima del 75%, o anche di quella superiore che dovesse essere ritenuta dalla Corte di Appello adita, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. per il concorso del fatto colposo del creditore.
In ogni caso, con declaratoria di accertamento del diritto del sig. alla ripetizione dal Parte_1
sig. degli importi versati in esecuzione della Sentenza di primo grado. Controparte_1
In ogni caso, con la vittoria dei compensi professionali e delle spese per la difesa nel procedimento, maggiorati di rimborso spese generali, accessori fiscali e previdenziali come per legge, secondo il principio della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, previo ogni meglio visto e ritenuto incombente di rito, ogni contraria domanda, istanza e deduzione, ed eccezione disattesa:
1) in via preliminare, dichiarare l'appello avversario inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o comunque manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c.;
2) nel merito, respingere il gravame avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le causali sopra esposte;
3) confermare la Sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Alessandria il sig. Controparte_1 [...]
, in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, affinché ne Parte_1 venisse accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale per aver il sig. provveduto con CP_2
colpevole ritardo, ovvero solo in data 29.06.2018, alla trascrizione presso il PRA di Alessandria della vendita mobiliare intervenuta il 01.12.2016, con conseguente condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 14.000,00. Chiedeva, altresì, la condanna del sig. al risarcimento dei danni CP_2 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c., per non aver aderito all'invito di negoziazione assistita.
pagina 2 di 12 Riferiva in specie che il sig. padre dell'esponente, in data 01.12.2016 aveva Persona_1
[... acquistato dal sig. la TT Audi A4, tg. FG163MN ed aveva incaricato l'Agenzia Persona_2
di di formalizzare tutti gli atti conseguenti alla vendita, lamentando Parte_2 Parte_1
tuttavia che l'Agenzia avesse provveduto alla trascrizione del passaggio di proprietà presso il PRA di
Alessandria solo in data 29.06.2018. Nelle more della trascrizione del trasferimento era emerso infatti che, in ragione dell'esposizione debitoria del Sig. la TT era stata sottoposta a vari Persona_2 gravami, per cui, a causa dell'inadempimento dell'Agenzia , dopo Controparte_3
la morte del padre, sig. egli non era riuscito a vendere la TT nonostante la Persona_1
presenza di un potenziale acquirente. Riferiva quindi di aver promosso nel novembre 2018 un contenzioso giudiziale innanzi al Tribunale di Alessandria avverso l'Agenzia delle Entrate per chiedere la liberazione della TT dai vari gravami, procedimento che si concludeva nel mese di ottobre 2020 con la liberazione del veicolo. Era quindi riuscito a vendere la TT alla OT
[...] per la somma di € 19.000,00. Precisava che alla data del Controparte_4
2018, momento in cui avrebbe potuto alienare il veicolo, il valore dell'Audi ammontava a circa
35.000,00, per cui riteneva che il danno economico subito a causa dell'inadempimento dell'
[...]
fosse pari ad € 14.000,00, rappresentato dalla differenza tra il valore che la TT aveva CP_5 nel 2018 – anno in cui il Sig. avrebbe voluto e potuto procedere all'alienazione del Controparte_1
veicolo, avendo, peraltro, anche già individuato un acquirente potenziale – ed il valore della stessa nel
2020, tenuto conto di una svalutazione annua di circa € 7.000,00 come da listino Eurotax..
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la fondatezza domande Parte_1
avversarie; riferiva infatti che, in data 01.06.2016, aveva commissionato al sig. Persona_2
, versando il relativo corrispettivo, l'autentica della propria firma sull'atto di vendita della Parte_1
TT in favore del sig. evidenziando come il rapporto contrattuale fosse Persona_1
unicamente sorto con l' non avendo neppure conosciuto il padre dell'attore. Produceva il libro Per_2 giornale delle operazioni effettuate in quella data e l'atto di vendita sottoscritto dallo stesso e dal Per_2
per autenticazione della firma. Solo in data 29.06.2018 l' gli aveva commissionato la Parte_1 Per_2
trascrizione tardiva del passaggio di proprietà. Chiedeva quindi rigettarsi la domanda attorea ovvero, in via di subordine, determinarsi l'effettivo e minor danno patito dall'attore rispetto a quello esposto nel giudizio, riconoscendosi il concorso del fatto colposo del creditore.
La causa veniva istruita tramite escussione di testimoni e con sentenza n. 237/2024, pubblicata il
01/03/2024, il Tribunale di Alessandria ritenuta fondata la domanda risarcitoria promossa dall'attore, condannava il convenuto al pagamento della somma di € 14.000,00 in favore di ed Controparte_1
pagina 3 di 12 alla rifusione delle spese di lite, rigettando invece la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. in assenza di prova sulla sussistenza di un danno conseguente.
Il Tribunale riteneva acclarato, e neppure contestato, che parte convenuta non avesse provveduto alla tempestiva trascrizione della vendita, dichiarando di non essere stata incaricata a provvedervi se non tardivamente dalla venditrice. Risultava tuttavia confermato dalla teste , moglie Testimone_1 dell'attore, presente al conferimento dell'incarico all'Agenzia, che esso comprendesse la trascrizione del trasferimento dell'auto. Rilevava, inoltre che la stessa qualità di consumatore dell'acquirente inducesse a ritenere che egli avesse commissionato anche la trascrizione dell'acquisto all'Agenzia, rilevando che la registrazione tardiva al PRA era avvenuta con un modulo precompilato nel 2016, inviato via fax al , cui era stata apposta una marca da bollo con data 29.11.2016; inoltre dal CP_1
libro giornale prodotto dalla parte convenuta risultavano indicati inoltre come “parte committente” tanto il venditore quanto l'acquirente, potendosi ritenere quindi che entrambi avessero conferito all'Agenzia l'incarico di provvedere alla trascrizione del trasferimento.
Riteneva infine provato che le trascrizioni pregiudizievoli avessero impedito la vendita del veicolo, causando una svalutazione annua di circa 7.000 euro dal 2016, rilevando come che i testi escussi avessero confermato che parte attrice avrebbe potuto vendere l'auto già nel mese di giugno 2018, ma vi era infine riuscito solo nell' ottobre 2020 dopo la definizione del procedimento giudiziale volto ad ottenere la liberazione del mezzo dai gravami. Riteneva quindi provato il danno economico subito dal per causa imputabile alla condotta tenuta del , pari alla differenza tra il valore della CP_1 Parte_1
TT nel 2018 ed il valore della stessa nel 2020 e liquidava quindi in favore dell'attore un ristoro pari ad € 14.000,00 oltre interessi. Respingeva invece l'eccezione ex art. 1227 c.c. di riduzione del danno per il concorrente comportamento colposo del , non ravvisando nella condotta attorea un CP_1
profilo di colpa concorrente per non aver mai chiesto chiarimenti al professionista in merito all'esecuzione dell'incarico.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello il , lamentando, con primo motivo Parte_1
di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente rigettato l'eccezione pure sollevata in comparsa conclusionale di difetto di legittimazione attiva in capo al , precisando trattarsi di contestazione CP_1
proponibile in ogni fase del giudizio. Rileva infatti come l'appellato non abbia agito in qualità di erede del proprio genitore, omettendo comunque di provare detta qualità, limitandosi a produrre la mera denuncia di successione in morte di , per sé inidonea a provare la legittimazione Persona_1
attiva.
Lamenta inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto provato che egli avesse ricevuto incarico dal in data 01/12/2016 di CP_1
pagina 4 di 12 provvedere alla trascrizione del passaggio di proprietà della TT, evidenziando come il trasferimento di proprietà di una TT si articoli in due fasi distinte, la predisposizione della dichiarazione unilaterale di vendita, redatta con scrittura autenticata presso il Comune od una delle agenzie autorizzate, e la trascrizione della proprietà, da effettuarsi presso il PRA entro sessanta giorni dalla dichiarazione unilaterale di vendita.
Tali atti non devono essere necessariamente eseguiti contestualmente e, in via generale, è l'acquirente a doversi occupare della richiesta di annotazione del passaggio di proprietà, tanto che il mancato rispetto del termine dei sessanta giorni per l'annotazione della formalità è espressamente sanzionato in via amministrativa a carico del solo acquirente. Il Tribunale, nel ritenere provato il conferimento dell'incarico già alla data dell'1/12/2016 anche per la trascrizione al PRA, sarebbe perciò incorso in un travisamento delle risultanze probatorie acquisite.
Rileva infatti come la sig.ra , moglie dell'attore, risulti sentita in due diverse occasioni, nelle Tes_1
quali ella avrebbe fornito dichiarazioni discordanti, risultando perciò inattendibile.
Le dichiarazioni rese dalla moglie dell'attore risulterebbero del resto contrastanti con quelle rese dallo stesso venditore dell'auto, e dalla teste dipendente del sig. , che Per_2 Testimone_2 Parte_1
avevano dichiarato, in sede di testimoniale, che, al momento dell'incarico per l'autentica di firma del
01.12.2016, non era presente . Rileva infine irrilevante che avesse Persona_1 Persona_1 effettuato l'acquisto dell'auto come mero consumatore, posto che a rivolgersi al era stato Parte_1 invece, coma da lui stesso riferito, il venditore, commerciante d'auto, certo non qualificabile Per_2
come consumatore e bene informato in merito alla normativa in tema di passaggio di proprietà di autovetture, che pure si era limitato a chiedere in data 01/12/2016 che la dichiarazione unilaterale di vendita fosse autenticata.
Il quindi aveva unicamente autenticato la firma dell' per la vendita del veicolo in data Parte_1 Per_2
01/12/2016, restituendo quindi l'atto al venditore.
A conferma di quanto innanzi assunto l'appellante rileva che dal libro giornale dell'Agenzia prodotto in primo grado l'operazione commissionata di autentica della firma (atto di vendita) risulta registrata in data 01/12/2016 con indicazione dell quale committente dell'operazione e di Per_2 Persona_1
quale intestatario della TT, e la stessa operazione commissionata di trascrizione del passaggio di proprietà risulta registrata solo in data 26/09/2018 con medesima indicazione dell quale Per_2
committente e del quale intestatario. La stessa teste aveva pure confermato che, nei CP_1 Tes_2
casi in cui venivano indicate due persone per la stessa operazione, il primo nominativo indicato era quello del committente ( in specie l' e il secondo nominativo era quello dell'intestatario della Per_2
TT (ossia ) . Persona_1
pagina 5 di 12 Con terzo motivo di gravame l'appellante lamenta altresì che il Tribunale abbia omesso ogni valutazione e pronuncia in merito all'eccezione sollevata in primo grado, di carenza di alcun nesso di causalità tra presunto inadempimento e danno posto che l'impossibilità di commerciare la TT dovrebbe in specie ritenersi ascrivibile semmai all'illegittima persistenza del fermo amministrativo posto dall'Agenzia delle Entrate di Alessandria sulla TT in questione e non alla tardiva trascrizione del trasferimento. Ed infatti, pure a seguito dell'atto di costituzione in mora inoltrato dal legale del in data 30-31/07/2018 e del ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promosso quindi CP_1
in data 12/11/2018, recante espressa indicazione che l'atto di vendita era precedente all'iscrizione dei gravami, l'Agenzia delle Entrate aveva illegittimamente mantenuto il vincolo sul veicolo sino al momento dell'estinzione della procedura esecutiva in data 03/10/2020, ponendo così in essere una condotta successiva a quella addebitata al e per sé idonea a pregiudicare le ragioni Parte_1 dell'attore.
Lamenta infine l'appellante, con quarto motivo di gravame, erronea quantificazione del danno in specie ravvisato, potendosi semmai stimare una perdita di valore annua dell'auto in questione, pure variabile in relazione alle condizioni dell'auto quali chilometraggio percorso o stato di usura, non superiore ad un importo di € 3.000,00 annui. Rileva peraltro come la presunta richiesta di acquisto dell'auto allegata dal , per un importo di € 35.000,00 non risulti in alcun modo CP_1
documentata, non essendone provata l'attendibilità e la provenienza, e risulterebbe comunque irrilevante per la valutazione del mero danno da svalutazione della TT, da stimarsi con criteri oggettivi. Rileva peraltro come la prova testimoniale dedotta dalla controparte in merito dovesse ritenersi in ogni caso inammissibile, come formulata in merito a circostanze in fatto tardivamente allegate sono in seconda memoria istruttoria. Chiede pertanto, in riforma dell'ordinanza istruttoria di ammissione delle prove dedotte dall'attore ai capitoli nn. 10 ed 11, in ordine a supposta proposta di acquisto dell'auto per il corrispettivo di € 35.000,00, dichiararsi inammissibile la prova orale in merito.
Chiede comunque, in via di estremo subordine, disporsi CTU per la determinazione della svalutazione della TT AUDI A4 nei due anni compresi tra il 2018 e il 2020.
Rileva comunque errata la sentenza impugnata, non avendo il Tribunale ravvisato le condizioni per l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente riduzione del danno per concorso colposo del creditore. Evidenzia infatti che , padre dell'attore, aveva utilizzato per Persona_1
quasi due anni la TT senza accertare se fosse intervenuta voltura del passaggio di proprietà, imposta dall' art. 94 CDS: la condotta negligente del giustificherebbe quindi una congrua riduzione del CP_1
danno nella misura almeno pari al 75% o, comunque, in quella diversa ritenuta di giustizia.
pagina 6 di 12 Chiede pertanto accertarsi la carenza di legittimazione attiva di e, nel merito Controparte_1
respingersi ogni domanda attorea ovvero, in subordine, ridursi congruamente il ristoro riconosciuto all'attore, con diritto perciò alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata e con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Si è costituito nel gravame eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art Controparte_1
342 c.p.c., in quanto privo di corretta indicazione delle parti della sentenza impugnata e comunque ex art. 348 bis c.p.c., chiedendo conferma della sentenza impugnata.
Eccepisce anzitutto la tardività dell'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva poiché formulata solo in sede di comparsa conclusionale evidenziando comunque di aver offerto già con l'atto introduttivo prova documentale della propria qualità di erede, producendo certificato di morte del padre e dichiarazione di successione. Assume peraltro che parte appellante abbia finanche riconosciuto il rapporto parentale tra il de cuius, , e l' appellato, , come evidente Persona_1 Controparte_1
dalle difese svolte in primo grado.
Assume altresì di aver fornito prova testimoniale del conferimento dell'incarico di trascrizione dell'atto di vendita, richiamando in merito la deposizione della teste , non smentita dalle altre prove Tes_1 orali assunte, e sottolinea l'assenza di contrasto tra la testimonianza della sig.ra e le Tes_1
deposizioni degli altri testimoni escussi. Richiama inoltre il modulo di trascrizione precompilato nel
2016 e anticipato via fax al Sig. , con marca da bollo datata 29/11/2016. Persona_1
Con riferimento al terzo motivo rileva che le azioni esecutive intraprese dall'Agenzia delle Entrate erano state conseguenti all'esposizione debitoria del venditore, maturata nelle more della Persona_2
tardiva trascrizione, essendo questi rimasto perciò intestatario della TT. Assume quindi di aver correttamente esercitato la pretesa risarcitoria nei confronti del , stante la sussistenza del Parte_1
nesso di causalità tra la tardiva trascrizione del trasferimento, affidata appunto al , e il danno Parte_1
subito dall'appellato a causa dell'intervenuta svalutazione economica del mezzo.
Assume infine di aver fornito prova adeguata di tale svalutazione come quantificata nella somma di €
14.000,00, come da valutazioni “Eurotax”. Quanto all'eccezione ex art. 1127, primo comma c.c., ribadisce come fosse in possesso sin dal 02/12/2016 di carta di circolazione Persona_1
regolarmente aggiornata, non potendo egli avvedersi della mancata trascrizione del trasferimento del mezzo in sua proprietà.
Eccepisce infine l'inammissibilità dell'avversa istanza di riforma dell'ordinanza istruttoria del 17 novembre 2021, non formulata tempestivamente in primo grado.
pagina 7 di 12 Ritenuta la causa già matura per la definizione, previo deposito delle difese di rito, il
Consigliere Istruttore ne ha disposto perciò la rimessione in decisione per l' udienza ex artt. 352 e
127ter c.p.c. in data 6.11.2025.
Rileva preliminarmente la Corte che l'eccezione in questa sede formulata dall'appellante di inammissibilità della prova pure già ammessa con ordinanza 17.11.21 e quindi assunta in primo grado, in ordine alla proposta di acquisto dell'auto di cui si controverte pervenuta al Prigione per un corrispettivo di € 35.000,00, deve ritenersi certamente inammissibile come proposta nel gravame, non avendo l'odierno appellante contestato nel giudizio a quo l'ordinanza ammissiva, né subito dopo la sua pronuncia e neppure in sede di p.c.
Nondimeno, alla luce delle complessive risultanze acquisite nel primo giudizio, l'appello in esame si appalesa almeno in parte fondato, seppure non meriti accoglimento la prima censura formulata dall'appellante, nel lamentare che il Tribunale abbia omesso di pronunciare in alcun modo sull'eccezione da lui formulata in primo grado di carenza di prova della legittimazione attiva del rispetto alla domanda risarcitoria svolta nel giudizio. CP_1
Nel costituirsi nel giudizio a quo l'odierno appellato non ebbe infatti a contestare in alcun modo la legittimazione attiva della controparte, che aveva dichiarato in citazione di agire come figlio di Per_1
, producendo quindi dichiarazione di successione del padre, nella quale egli risulta individuato
[...]
come figlio, unitamente al fratello . Neppure in seguito, sino alla precisazione delle conclusioni, Per_3
il ha peraltro mai eccepito la carenza di legittimazione attiva del . Solo in sede di Parte_1 CP_1
comparsa conclusionale, allorché maturate ormai le preclusioni istruttorie, egli ha invece contestato la legittimazione attorea rispetto alla domanda formulata in causa, evidenziando anche trattarsi di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio.
Il Tribunale, nel pronunciare in merito alla domanda attorea, ha evidentemente ritenuto, pure implicitamente, infondata l'eccezione.
Orbene, se è vero che “la titolarità” – del diritto fatto valere nel giudizio -, “costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.”, tuttavia, “il primo comma del medesimo articolo 167 chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda”, seppur “tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice (…)”. “Tuttavia, la presa di posizione assunta dal pagina 8 di 12 convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” ( Cass.
Civ. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 ).
Ed infatti “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025 ).
In specie l'odierno appellante, nel costituirsi in primo grado, ed anche in seguito sino alla precisazione delle conclusioni, ha apertamente riconosciuto che agisse quale figlio di Controparte_1 Per_1
ed ha svolto le sue difese in merito, senza porre in alcun modo in dubbio la titolarità in capo
[...]
alla controparte del diritto vantato nel giudizio, contestando piuttosto di essersi reso inadempiente ad incarico di tempestiva trascrizione dell'atto di vendita autenticato nel dicembre 2016 e comunque di aver ricevuto incarico alcuno dal;
il convenuto non ha dato perciò motivo alla controparte di CP_1
integrare la documentazione prodotta a conforto della sua qualità di erede del padre, che deve pertanto ritenersi ormai compiutamente accertata nel giudizio per effetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Deve ritenersi per contro fondato il secondo motivo di gravame svolto dall'odierno appellante, giacché, riesaminate criticamente le risultanze documentali e testimoniali acquisite in causa, pare carente in effetti la prova che abbia personalmente affidato alcun incarico al Persona_1
in relazione all'auto acquistata nel dicembre 2016 e che lo stesso venditore, Parte_1 Persona_2
avesse affidato al incarico non già solo di provvedere al trasferimento del mezzo Parte_1
all'acquirente autenticando la firma del venditore sull'atto di vendita, ma anche di curare la trascrizione del trasferimento presso il P.R.A.
Ed infatti nel libro giornale dell'agenzia di pratiche auto gestita dal l'operazione è registrata Parte_1
in data 1.12.2016 come “atto di vendita” con indicazione di come committente e Persona_2 Per_1
come intestatario della TT, mentre l'operazione successiva di “voltura con cdp –
[...]
certificato di proprietà - + aggiornamento carta di circolazione è registrata solo in data 29.06.2018 con identica indicazione di come committente e come intestatario del mezzo Persona_2 Persona_1
( v. documenti nn. 1 e 3 di parte convenuta in primo grado ).
Escusso in sede testimoniale ha dichiarato di aver venduto la macchina al sig. Persona_2 Parte_3
in qualità di commerciante e di aver ritirato l'atto di vendita, con la propria sottoscrizione
[...]
autenticata dal . Egli ha quindi aggiunto “la macchina era intestata a me;
avendo avuto dei Parte_1
pagina 9 di 12 problemi economici non ho fatto il passaggio di proprietà; quando ho avuto i soldi ho provveduto incaricando il di chiudere la pratica, ma essendo ignaro che vi fosse un fermo amministrativo Parte_1
sulla macchina. Adr negli anni precedenti ho subito dei fermi amministrativi ma su altre auto. Appena ho avuto i soldi senza essere sollecitato da alcuno ho pagato il passaggio”.
La stessa , moglie del , escussa dapprima all'udienza del 16.11.2022, non ha Testimone_1 CP_1
saputo riferire nulla allorché sentita in merito alle vicende relative alla consegna dell'atto di vendita autenticato dal . Solo all'udienza successiva del 29.03.2023, allorché nuovamente escussa su Parte_1
capitoli di prova dapprima non ammessi di parte attrice, ha riferito invece, con sorprendente memoria delle vicende in precedenza riconosciute come non note ( non so ), di essere stata “presente” al conferimento dell'incarico non già da parte dell ma del suocero, , “perché lo Per_2 Persona_1 avevo accompagnato;
ha incaricato l'Agenzia di fare tutte le pratiche per l'acquisto della macchina;
si è parlato anche della trascrizione anche se non ricordo i dettagli per il tempo trascorso;
lo ho accompagnato almeno un paio di volte a Valenza in Agenzia, non ricordo se mattina o pomeriggio;
ha fatto la pratica solo per questa auto con l'Agenzia in questione;
non ricordo la data del secondo incontro sarà stato circa un mese dopo;
non so per quale motivo vi siano stati due incontri non sono entrata nei dettagli;
non ricordo se nella seconda occasione il sig. si è lamentato di qualcosa o CP_1
no”.
Ritiene tuttavia la Corte che la deposizione così resa da persona legata da vincolo di coniugio ad una delle parti, quale moglie del , debba necessariamente valutarsi criticamente e con estrema CP_1
prudenza e risulti così in effetti assai poco attendibile, sia per la sua tardiva integrazione rispetto alla precedente deposizione resa dalla stessa teste, che aveva ammesso di non conoscere le circostanze della consegna dell'atto di vendita dell'auto in questione, sia perché del tutto contraddittoria rispetto alle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal venditore dell'auto, peraltro del tutto conformi Persona_2
a dichiarazione scritta da lui stesso in precedenza rilasciata al ( v. documento n. 4 di parte Parte_1
convenuta in primo grado ) ed ammissive di circostanze semmai sfavorevoli al dichiarante, pure estraneo al presente giudizio, nel riconoscere di avere provveduto solo tardivamente a dare incarico al di provvedere anche alla trascrizione del trasferimento in questione, non avendo il danaro Parte_1
per provvedervi già all'atto della vendita.
Manca perciò prova alcuna sia del fatto che alcun incarico sia stato in effetti conferito da Per_1
– e non già solo da – all'odierno appellante in relazione alle pratiche necessarie
[...] Persona_2
per il trasferimento dell'auto in questione, sia del fatto che tale incarico comprendesse sin dall'epoca del disposto trasferimento, nel dicembre 2016, anche la trascrizione dell'atto di vendita presso il pagina 10 di 12 P.R.A. Non può configurarsi pertanto alcun inadempimento a carico dell'odierno appellante per tardiva esecuzione di detta trascrizione.
Restano perciò assorbiti gli ulteriori motivi di gravame formulati dall'appellante, in quanto relativi al nesso di causalità tra supposto inadempimento - che si viene in effetti a ritenere non provato – ed il danno denunciato dall'attore in primo grado ed all'entità di tale danno.
Addivenendosi, dunque, a radicale riforma della sentenza gravata, le spese dell'intero giudizio devono porsi quindi a carico della parte ora appellata. Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Dette spese si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti, per le quattro fasi tabellarmente previste nel primo giudizio e, nel gravame, per le sole fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello in esame ed in totale riforma della sentenza impugnata, n.
237/2024 del Tribunale di Alessandria in data 01/03/2024, rigetta integralmente le domande formulate da in primo grado;
Controparte_1
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese dei due Controparte_1 Parte_1
gradi del giudizio, che liquida, per il giudizio innanzi al Tribunale, in complessivi € 5.077,00 e pagina 11 di 12 per il gravame in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12