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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le note da ultimo depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 533/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite di (c.f. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Raffaella P.IVA_2
Greco e Roberto Zucchi;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_2 P.IVA_3
liti, dall'Avv. Andrea Giommi;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 parte appellante: “dichiarare la nullità della sentenza impugnata per motivazioni errate e conclusioni non legittime, illogiche e carenti, così come argomentato e ricostruito in narrativa;
Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del predetto gravame: in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto ed in diritto innanzi dedotte, siccome supportate da adeguato ed inequivoco riscontro probatorio, - accertare e dichiarare l'erroneità, la contraddittorietà e l'illegittimità della sentenza che dovrà, pertanto, essere riformata, innanzitutto, dichiarando e confermando la titolarità della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione e la legittimazione attiva della relativa intimazione in capo alla società
e, per l'effetto, in rigetto integrale dell'avversaria opposizione, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 947/2019 del 01/10/2019, con conseguente condanna dell'odierna parte appellata al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1
somma ingiunta, così come compiutamente provata in atti;
- accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza per aver accolto l'opposizione in conseguenza di motivazioni errate, illogiche e solo parziali e, per l'effetto, ferma la conferma della statuizione di rigetto e di declaratoria di infondatezza delle domande di nullità, annullabilità del contratto di mutuo oggetto di causa nonché quella di cancellazione dell'ipoteca formulate dall'odierna appellata, rigettare in toto
l'avversaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 947/2019 del 01/10/2019, con conseguente condanna dell'odierna parte appellata al pagamento, in favore di Parte_1
della complessiva somma ingiunta, così come compiutamente provata in atti;
e, per
[...]
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 831/2022 del 19/12/2022, non notificata, resa nell'ambito del giudizio di I grado recante n. 92/2020 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte appellata innanzi al Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con conseguente integrale rigetto dell'avversaria opposizione al decreto ingiuntivo, conferma della legittimità, validità, fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 947/2019 del 01/10/2019, nonché condanna della società
Partita IVA: in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, il signor Codice fiscale: al Parte_2 C.F._1
pagamento, in favore di della complessiva somma ingiunta, così come Parte_1
2 compiutamente provata in atti, in accoglimento della domanda dell'odierna creditrice appellante;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge”; parte appellata: “piaccia all'Ill.ma Corte di Appello contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti nel merito rigettare l'appello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado impugnata. In via subordinata previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate nel presente giudizio, di seguito specificate A) Si chiede ammettersi e disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore di mercato degli immobili al momento della stipulazione del contratto di mutuo fondiario. La necessità del mezzo di prova è resa evidente dal materiale probatorio già allegato da cui emerge la violazione della disposizione che impone il rispetto della soglia di finanziabilità, essendo il valore dell'immobile e l'ammontare finanziato incompatibili con il rapporto percentuale fissato all'80%. Pertanto al fine di comprovare quanto già allegato e dimostrato dalla scrivente difesa si richiede un accertamento tecnico che possa fugare ogni dubbio circa il valore dell'immobile al momento della conclusione del contratto di finanziamento. Con specifica riserva di indicare in dettaglio i quesiti in sede di conferimento dell'incarico. Si specifica che l'immobile ha una superfice di
1970 mq circa. B) Si chiede ammettersi e disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare dall'inizio del rapporto di mutuo la sorte capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate con specifica indicazione delle competenze derivanti dai giorni di valuta, da interessi ultra-legali, da commissioni di massimo scoperto trimestrale, da anatocismo, da spese varie non convenute. Con determinazione altresì del tasso di interessi effettivo globale medio annuo, con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso legale di interesse senza capitalizzazione e della commissione di massimo scoperto, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei singoli importi. Indicando inoltre se gli interessi e le commissioni applicate siano corrispondenti alle pattuizioni contrattuali, ricostruendo indettagli le reciproche posizioni dare-avere tra le parti e quantificare l'esatto ammontare a debito o credito fra le parti. Determinando altresì se sono stati applicati interessi usurai, ai sensi e per gli effetti
3 di cui all'art. 644 c.p., con riferimento all'usuale formula finanziaria (TAEG – tasso effettivo globale), indicata nei manuali di tecnica bancaria, in direttive comunitarie e in disposizioni legislative, ottenuta rapportando l'intero aggregato di interessi, anche moratori, commissioni e spese al credito medio concesso nel trimestre. Il tutto al fine di determinare il reale importo dovuto. Con specifica riserva di indicare in dettaglio i quesiti in sede di conferimento dell'incarico. Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e per l'effetto, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare per le ragioni sopra esposte l'inefficacia l'annullabilità e/o la nullità del contratto di mutuo fondiario descritto in atti, e per l'effetto dichiarare che la Parte_3
nulla deve alla Soc. e per mezzo della sua mandataria e per Parte_1 Controparte_3
essa alla Soc. - ordinare al competente Conservatore competente Controparte_4
la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 24/11/2005 presso l'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pesaro al reg. part. 5441 e reg. gen. 19094 per la somma di €
2.000.000,00. Con ogni provvedimento di ragione e di legge conseguente;
in subordine accertata l'usurarietà dei tassi, e/o la nullità, annullabilità delle clausole contrattuali, quantificato il danno subito dall'istante, tutto per le ragioni di cui sopra, operate le opportune compensazioni, rideterminare l'effettivo saldo creditore o debitore rispettivamente a favore o contro la ricorrente, per l'effetto dei rapporti contrattuali descritti in atti condannare la parte tenuta all'effettivo esborso;
con ogni provvedimento di ragione e di legge conseguente. in estremo subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto e, tenendo conto delle somme già versate e operate le opportune compensazioni, rideterminare la somma effettivamente dovuta.
Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
4 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione e delle eccezioni e domande riproposte da parte appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Pesaro nella parte in cui ha affermato che non ha provato di essere cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_1
nei confronti di sì da giungere all'accoglimento Parte_4 Controparte_2
dell'opposizione da quest'ultima formulata e, dunque, alla revoca del decreto ingiuntivo.
Il motivo è fondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede, salva diversa convenzione, il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023 ).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa opposta ha tempestivamente prodotto i seguenti documenti:
- copia del contratto di mutuo, stipulato tramite atto pubblico del 22.11.2005, tra
[...]
e ovvero la fonte negoziale del credito ingiunto;
Parte_4 Controparte_2
- copia della missiva del 13.3.2017 con cui ebbe a costituire in mora Parte_4
in ordine all'adempimento delle obbligazioni sorte dal contratto sopra Controparte_2
indicato;
- copia degli estratti del conto corrente ove era regolato il contratto di mutuo;
- copia dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.5.2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., ove si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente
5 e la cessionaria (anche) dei crediti Controparte_5 Controparte_6
riconducibili per tipologia al contratto di mutuo sopra indicato;
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento dell'articolato fenomeno successorio rappresentato da Controparte_6
Quest'ultima, invero, ha adeguatamente lumeggiato la sussistenza della cartolarizzazione ed ha dimostrato di avere la disponibilità dei documenti probatori del credito, in piena adesione a quanto previsto dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c., ciò che si risolve in una circostanza di sicuro valore persuasivo nel senso dell'avvenuto compimento della successione a titolo particolare.
Altresì, non risulta (la difesa opponente non ha compiuto alcuna deduzione in merito) che
(o altri aventi causa diversi da abbia agito, o stia Controparte_7 Controparte_6
agendo, nei confronti di onde conseguire l'adempimento delle obbligazioni Controparte_2
sorte dal contratto di mutuo.
Una simile inerzia del creditore originario, inizialmente attivo sul piano stragiudiziale, appare priva di ogni spiegazione logicamente accettabile (né la difesa opponente si è premurata di fornire una accettabile chiave di lettura in merito) mentre si palesa pienamente comprensibile allorquando, nel pieno sostegno della documentazione prodotta, abbia a postularsi la definitiva cessione del credito in favore di l'unico soggetto che, a seguito delle cessione e Controparte_6
dunque in assoluta coerenza logica con tale avvenimento, si è giudizialmente attivato.
II. Il secondo motivo, lungi dall'attingere capi della sentenza del Tribunale di Pesaro che abbiano un qualche effetto nocumentoso per si risolve nella preventiva Parte_1
contestazione delle domande formulate da volte a conseguire l'accertamento Controparte_2
della invalidità del contratto di mutuo da cui origina il credito veicolato in via monitoria, e non accolte dal giudice di primo grado.
Il motivo, che deve essere vagliato alla luce delle difese svolte nel presente grado da
è carente di interesse. Controparte_2
Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “riguardo alla domanda di nullità o annullabilità del contratto di mutuo fondiario, che parte opponente ha proposto - non al solo
6 fine di paralizzare la domanda attorea, ma anche con l'intento di conseguire un effetto ulteriore, ossia la cancellazione della garanzia reale, oggetto di espressa pretesa – ne va rilevata l'infondatezza in ragione della carenza di titolarità passiva del rapporto controverso, che com'è noto è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 2016 n.
2951). Parte opponente propone, infatti, la domanda di nullità/annullabilità del contratto di mutuo nei confronti della società convenuta, che è ad esso estranea, essendo parte mutuante altro soggetto ( vd. doc. 8 opposta). La stessa convenuta opposta è, Parte_4
dunque, priva della prescritta legittimazione passiva. Per tali ragioni, la domanda di nullità/annullabilità e quella consequenziale di cancellazione dell'ipoteca vanno respinte. La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare le spese di lite”.
Vi è, pertanto, che il Tribunale di Pesaro, lungi dal limitarsi a dare atto dell'avvenuto assorbimento, si è espresso nel senso dell'infondatezza delle domande di nullità e di annullabilità del contratto di mutuo, giungendo finanche ad affermare la reciprocità della soccombenza, sì da operare l'integrale compensazione delle spese del grado.
In ragione di tale esito del giudizio, appunto soccombente rispetto alle Controparte_2
domande da essa formulate onde conseguire la caducazione della fonte negoziale del credito ingiunto, avrebbe dovuto proporre appello incidentale.
invece, si è limitata a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tali domande, o Controparte_2
comunque le eccezioni riconvenzionali incentrate sui medesimi profili, ricorrendo, dunque, ad un rimedio sterile a fronte della formazione del giudicato interno quale conseguenza della mancata impugnazione.
Ne consegue, da una parte, il rigetto di tali eccezioni, poiché appunto il giudicato interno ne preclude l'esame (esse, peraltro, sono infondate poiché il contratto di mutuo si sottrae ad ogni profilo di invalidità) e, dall'altra, la carenza di interesse all'esame di un motivo di doglianza che si confronta con un capo di sentenza di rigetto delle domande riconvenzionali.
III. L'accoglimento dell'appello principale e la formazione del giudicato interno in ordine al rigetto delle domande volte a conseguire la ineducazione della fonte negoziale dell'obbligazione, conducono alla riforma della sentenza impugnata.
7 Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., Controparte_2
deve essere condannata all'immediato pagamento, in favore di della domma Parte_1
di euro 1.180.511,46, oltre interessi moratori, come da contratto di mutuo stipulato tramite atto notarile del 22.11.2005, dal 14.3.2017 al saldo.
IV. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di parte opposta ha svolto attività difensiva in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Nel presente grado, la difesa di parte appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio e introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, risoltasi nella succinta reiterazione degli argomenti difensivi già prospettati nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1
domma di euro 1.180.511,46, oltre interessi moratori, come da contratto di mutuo stipulato tramite atto notarile del 22.11.2005, dal 14.3.2017 al saldo;
8 - condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese del primo grado, che si liquidano in euro 29.154,00 per compenso ed euro 870,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese del presente grado, che si liquidano in euro 17.898,00 per compenso ed euro 2.556,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 14.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le note da ultimo depositate dalle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 533/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite di (c.f. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Raffaella P.IVA_2
Greco e Roberto Zucchi;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_2 P.IVA_3
liti, dall'Avv. Andrea Giommi;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 parte appellante: “dichiarare la nullità della sentenza impugnata per motivazioni errate e conclusioni non legittime, illogiche e carenti, così come argomentato e ricostruito in narrativa;
Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del predetto gravame: in accoglimento di tutte le motivazioni in fatto ed in diritto innanzi dedotte, siccome supportate da adeguato ed inequivoco riscontro probatorio, - accertare e dichiarare l'erroneità, la contraddittorietà e l'illegittimità della sentenza che dovrà, pertanto, essere riformata, innanzitutto, dichiarando e confermando la titolarità della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione e la legittimazione attiva della relativa intimazione in capo alla società
e, per l'effetto, in rigetto integrale dell'avversaria opposizione, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 947/2019 del 01/10/2019, con conseguente condanna dell'odierna parte appellata al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1
somma ingiunta, così come compiutamente provata in atti;
- accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza per aver accolto l'opposizione in conseguenza di motivazioni errate, illogiche e solo parziali e, per l'effetto, ferma la conferma della statuizione di rigetto e di declaratoria di infondatezza delle domande di nullità, annullabilità del contratto di mutuo oggetto di causa nonché quella di cancellazione dell'ipoteca formulate dall'odierna appellata, rigettare in toto
l'avversaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 947/2019 del 01/10/2019, con conseguente condanna dell'odierna parte appellata al pagamento, in favore di Parte_1
della complessiva somma ingiunta, così come compiutamente provata in atti;
e, per
[...]
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 831/2022 del 19/12/2022, non notificata, resa nell'ambito del giudizio di I grado recante n. 92/2020 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte appellata innanzi al Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con conseguente integrale rigetto dell'avversaria opposizione al decreto ingiuntivo, conferma della legittimità, validità, fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 947/2019 del 01/10/2019, nonché condanna della società
Partita IVA: in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, il signor Codice fiscale: al Parte_2 C.F._1
pagamento, in favore di della complessiva somma ingiunta, così come Parte_1
2 compiutamente provata in atti, in accoglimento della domanda dell'odierna creditrice appellante;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge”; parte appellata: “piaccia all'Ill.ma Corte di Appello contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti nel merito rigettare l'appello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado impugnata. In via subordinata previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate nel presente giudizio, di seguito specificate A) Si chiede ammettersi e disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore di mercato degli immobili al momento della stipulazione del contratto di mutuo fondiario. La necessità del mezzo di prova è resa evidente dal materiale probatorio già allegato da cui emerge la violazione della disposizione che impone il rispetto della soglia di finanziabilità, essendo il valore dell'immobile e l'ammontare finanziato incompatibili con il rapporto percentuale fissato all'80%. Pertanto al fine di comprovare quanto già allegato e dimostrato dalla scrivente difesa si richiede un accertamento tecnico che possa fugare ogni dubbio circa il valore dell'immobile al momento della conclusione del contratto di finanziamento. Con specifica riserva di indicare in dettaglio i quesiti in sede di conferimento dell'incarico. Si specifica che l'immobile ha una superfice di
1970 mq circa. B) Si chiede ammettersi e disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare dall'inizio del rapporto di mutuo la sorte capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate con specifica indicazione delle competenze derivanti dai giorni di valuta, da interessi ultra-legali, da commissioni di massimo scoperto trimestrale, da anatocismo, da spese varie non convenute. Con determinazione altresì del tasso di interessi effettivo globale medio annuo, con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso legale di interesse senza capitalizzazione e della commissione di massimo scoperto, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei singoli importi. Indicando inoltre se gli interessi e le commissioni applicate siano corrispondenti alle pattuizioni contrattuali, ricostruendo indettagli le reciproche posizioni dare-avere tra le parti e quantificare l'esatto ammontare a debito o credito fra le parti. Determinando altresì se sono stati applicati interessi usurai, ai sensi e per gli effetti
3 di cui all'art. 644 c.p., con riferimento all'usuale formula finanziaria (TAEG – tasso effettivo globale), indicata nei manuali di tecnica bancaria, in direttive comunitarie e in disposizioni legislative, ottenuta rapportando l'intero aggregato di interessi, anche moratori, commissioni e spese al credito medio concesso nel trimestre. Il tutto al fine di determinare il reale importo dovuto. Con specifica riserva di indicare in dettaglio i quesiti in sede di conferimento dell'incarico. Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e per l'effetto, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare per le ragioni sopra esposte l'inefficacia l'annullabilità e/o la nullità del contratto di mutuo fondiario descritto in atti, e per l'effetto dichiarare che la Parte_3
nulla deve alla Soc. e per mezzo della sua mandataria e per Parte_1 Controparte_3
essa alla Soc. - ordinare al competente Conservatore competente Controparte_4
la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 24/11/2005 presso l'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pesaro al reg. part. 5441 e reg. gen. 19094 per la somma di €
2.000.000,00. Con ogni provvedimento di ragione e di legge conseguente;
in subordine accertata l'usurarietà dei tassi, e/o la nullità, annullabilità delle clausole contrattuali, quantificato il danno subito dall'istante, tutto per le ragioni di cui sopra, operate le opportune compensazioni, rideterminare l'effettivo saldo creditore o debitore rispettivamente a favore o contro la ricorrente, per l'effetto dei rapporti contrattuali descritti in atti condannare la parte tenuta all'effettivo esborso;
con ogni provvedimento di ragione e di legge conseguente. in estremo subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto e, tenendo conto delle somme già versate e operate le opportune compensazioni, rideterminare la somma effettivamente dovuta.
Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
4 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione e delle eccezioni e domande riproposte da parte appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Pesaro nella parte in cui ha affermato che non ha provato di essere cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_1
nei confronti di sì da giungere all'accoglimento Parte_4 Controparte_2
dell'opposizione da quest'ultima formulata e, dunque, alla revoca del decreto ingiuntivo.
Il motivo è fondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede, salva diversa convenzione, il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023 ).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa opposta ha tempestivamente prodotto i seguenti documenti:
- copia del contratto di mutuo, stipulato tramite atto pubblico del 22.11.2005, tra
[...]
e ovvero la fonte negoziale del credito ingiunto;
Parte_4 Controparte_2
- copia della missiva del 13.3.2017 con cui ebbe a costituire in mora Parte_4
in ordine all'adempimento delle obbligazioni sorte dal contratto sopra Controparte_2
indicato;
- copia degli estratti del conto corrente ove era regolato il contratto di mutuo;
- copia dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.5.2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., ove si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente
5 e la cessionaria (anche) dei crediti Controparte_5 Controparte_6
riconducibili per tipologia al contratto di mutuo sopra indicato;
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento dell'articolato fenomeno successorio rappresentato da Controparte_6
Quest'ultima, invero, ha adeguatamente lumeggiato la sussistenza della cartolarizzazione ed ha dimostrato di avere la disponibilità dei documenti probatori del credito, in piena adesione a quanto previsto dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c., ciò che si risolve in una circostanza di sicuro valore persuasivo nel senso dell'avvenuto compimento della successione a titolo particolare.
Altresì, non risulta (la difesa opponente non ha compiuto alcuna deduzione in merito) che
(o altri aventi causa diversi da abbia agito, o stia Controparte_7 Controparte_6
agendo, nei confronti di onde conseguire l'adempimento delle obbligazioni Controparte_2
sorte dal contratto di mutuo.
Una simile inerzia del creditore originario, inizialmente attivo sul piano stragiudiziale, appare priva di ogni spiegazione logicamente accettabile (né la difesa opponente si è premurata di fornire una accettabile chiave di lettura in merito) mentre si palesa pienamente comprensibile allorquando, nel pieno sostegno della documentazione prodotta, abbia a postularsi la definitiva cessione del credito in favore di l'unico soggetto che, a seguito delle cessione e Controparte_6
dunque in assoluta coerenza logica con tale avvenimento, si è giudizialmente attivato.
II. Il secondo motivo, lungi dall'attingere capi della sentenza del Tribunale di Pesaro che abbiano un qualche effetto nocumentoso per si risolve nella preventiva Parte_1
contestazione delle domande formulate da volte a conseguire l'accertamento Controparte_2
della invalidità del contratto di mutuo da cui origina il credito veicolato in via monitoria, e non accolte dal giudice di primo grado.
Il motivo, che deve essere vagliato alla luce delle difese svolte nel presente grado da
è carente di interesse. Controparte_2
Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “riguardo alla domanda di nullità o annullabilità del contratto di mutuo fondiario, che parte opponente ha proposto - non al solo
6 fine di paralizzare la domanda attorea, ma anche con l'intento di conseguire un effetto ulteriore, ossia la cancellazione della garanzia reale, oggetto di espressa pretesa – ne va rilevata l'infondatezza in ragione della carenza di titolarità passiva del rapporto controverso, che com'è noto è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 2016 n.
2951). Parte opponente propone, infatti, la domanda di nullità/annullabilità del contratto di mutuo nei confronti della società convenuta, che è ad esso estranea, essendo parte mutuante altro soggetto ( vd. doc. 8 opposta). La stessa convenuta opposta è, Parte_4
dunque, priva della prescritta legittimazione passiva. Per tali ragioni, la domanda di nullità/annullabilità e quella consequenziale di cancellazione dell'ipoteca vanno respinte. La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare le spese di lite”.
Vi è, pertanto, che il Tribunale di Pesaro, lungi dal limitarsi a dare atto dell'avvenuto assorbimento, si è espresso nel senso dell'infondatezza delle domande di nullità e di annullabilità del contratto di mutuo, giungendo finanche ad affermare la reciprocità della soccombenza, sì da operare l'integrale compensazione delle spese del grado.
In ragione di tale esito del giudizio, appunto soccombente rispetto alle Controparte_2
domande da essa formulate onde conseguire la caducazione della fonte negoziale del credito ingiunto, avrebbe dovuto proporre appello incidentale.
invece, si è limitata a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tali domande, o Controparte_2
comunque le eccezioni riconvenzionali incentrate sui medesimi profili, ricorrendo, dunque, ad un rimedio sterile a fronte della formazione del giudicato interno quale conseguenza della mancata impugnazione.
Ne consegue, da una parte, il rigetto di tali eccezioni, poiché appunto il giudicato interno ne preclude l'esame (esse, peraltro, sono infondate poiché il contratto di mutuo si sottrae ad ogni profilo di invalidità) e, dall'altra, la carenza di interesse all'esame di un motivo di doglianza che si confronta con un capo di sentenza di rigetto delle domande riconvenzionali.
III. L'accoglimento dell'appello principale e la formazione del giudicato interno in ordine al rigetto delle domande volte a conseguire la ineducazione della fonte negoziale dell'obbligazione, conducono alla riforma della sentenza impugnata.
7 Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., Controparte_2
deve essere condannata all'immediato pagamento, in favore di della domma Parte_1
di euro 1.180.511,46, oltre interessi moratori, come da contratto di mutuo stipulato tramite atto notarile del 22.11.2005, dal 14.3.2017 al saldo.
IV. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di parte opposta ha svolto attività difensiva in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Nel presente grado, la difesa di parte appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio e introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, risoltasi nella succinta reiterazione degli argomenti difensivi già prospettati nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1
domma di euro 1.180.511,46, oltre interessi moratori, come da contratto di mutuo stipulato tramite atto notarile del 22.11.2005, dal 14.3.2017 al saldo;
8 - condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese del primo grado, che si liquidano in euro 29.154,00 per compenso ed euro 870,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese del presente grado, che si liquidano in euro 17.898,00 per compenso ed euro 2.556,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 14.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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