TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 317/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 317 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2018 avente ad oggetto: “opposizione ex art. 615 c.p.c.”
TRA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale, ed elettivamente domiciliata in Padula (SA), alla via Nazionale n. 574
ATTRICE/OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresento e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Giuseppe Calabrò e Cesare Bifano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Sala Consilina (SA), alla via Trinità n. 239
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la società proponeva opposizione all'atto di precetto Parte_1 notificatole da a mezzo del quale si intimava il pagamento della somma di € Controparte_1
5.378,37 dovuta in forza dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 21/02/2017 resa dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito della procedura esecutiva avente R.G. n. 577/2016. Deduceva: che il dispositivo di detta ordinanza, passata in giudicato in quanto non impugnata, prevedeva testualmente:
“… si dispone che la presente ordinanza abbia esecuzione a decorrere dall'esaurimento di eventuali
pagina 1 di 5 trattenute già in corso per precedenti pignoramenti o cessioni, in mancanza delle quali si procederà all'immediato pagamento delle somme assegnate.”; che nella dichiarazione resa dal terzo pignorato
(odierna opponente) nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 577/2016 (all. 3) è stato chiaramente precisato che “il terzo ( è creditore del Sig. della somma di Parte_1 Parte_2
euro 5.000,00 (cinquemila/oo) che sarà restituita in n. 20° rate mensili di euro 250,00 cadauna a far data da gennaio 2017 giusto prestito con cessione di 1/5 dello stipendio sottoscritto in data 28 marzo
2016.”; che in pendenza della cessione di 1/5 delibata in data antecedente al pignoramento, al era inibita qualsivoglia procedura esecutiva in danno di parte attrice. Assumeva, quindi, CP_1
l'inefficacia del precetto, in violazione del giudicato di cui all'ordinanza del 21/02/2017, sulla base della dichiarazione del terzo pignorato nell'ambito della procedura esecutiva n. R.g. Parte_1
577/2016 anteriore all'atto di intervento del con la quale si rappresentava l'esistenza di una CP_1
cessione del quinto dello stipendio del debitore esecutato in favore della Pt_2 Parte_1
l'inesigibilità del titolo per violazione dell'art. 474 c.p.c.; la violazione dell'art. 68 del D.P.R. n.
180/1950 anche in relazione all'ordinanza di assegnazione del 21/02/2017, non impugnata, non potendo essere disposta l'assegnazione di somme pignorate in presenza di preesistenti cessioni perfezionatesi antecedentemente all'instaurando procedimento di esecuzione.
Sulla scorta di tanto, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata domanda;
-
Per l'effetto, previa declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare, per le motivazioni di diritto rassegnate, nulla e senza alcuna efficacia la pretesa di pagamento gravata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa opposizione. In particolare, Controparte_1
deduceva: che con ordinanza di assegnazione del 21/02/2017 nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi n. 577/2016 R.G. promosso dalla , creditore Parte_3
procedente, nei confronti di , debitore esecutato, e della terza pignorata, Parte_2 Parte_1 nel quale aveva spiegato intervento, il giudice dell'esecuzione aveva ordinato alla di Parte_1 corrispondere in favore della la somma di € 450,00 base/mese pari ad 1/5 della Controparte_2 somma percepita dall'esecutato per retribuzione mensile, nonché 1/5 di ogni altra indennità percepita a decorrere dalla data di notifica del pignoramento e dall'esaurimento di eventuali trattenute già in corso per precedenti pignoramenti o cessioni;
che l'ordinanza di assegnazione prevedeva che il pagamento dovesse essere effettuato, soddisfatto il creditore procedente, nei confronti dell'istante con le stesse modalità; che aveva richiesto alla ed alla di sapere se fossero stati effettuati Pt_3 Parte_1
versamenti delle somme trattenute in favore del creditore procedente, senza ottenere risposta;
che,
pagina 2 di 5 pertanto, aveva notificato alla atto di precetto intimandole di pagare in suo favore € Parte_1
5.378,37, in forza della citata ordinanza di assegnazione. Eccepiva, l'inammissibilità della proposta opposizione per l'avvenuta formazione del giudicato sull'ordinanza di assegnazione;
l'inopponibilità al creditore della cessione, per assenza di data certa anteriore al pignoramento;
la nullità del contratto di cessione intervenuto tra il e la , società non legittimata ad erogare finanziamenti contro Pt_2 Pt_1
cessione del quinto dello stipendio. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Giudicante: “In via pregiudiziale, revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, disposta inaudita altera parte in data 19 marzo 2018; Nel merito, in via preliminare, - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione per le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare in ogni caso
l'opposizione proposta ex adverso per le ragioni esposte in narrativa. Vittoria, in ogni caso, di spese, compenso professionale ed accessori di legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Incardinatosi il procedimento, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del precetto notificato dapprima inaudita altera parte e, successivamente, instaurato il contraddittorio, con ordinanza del
02/07/2018.
Avverso la predetta ordinanza, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Controparte_1
Con ordinanza del 04/12/2018, il Tribunale di Lagonegro in composizione collegiale rigettava il reclamo proposto.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, subendo diversi rinvii. Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato in data 30/11/2022, la causa veniva dapprima rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni e, successivamente, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. reso all'esito dell'udienza cartolare del 11/11/2024, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, con riferimento ai profili di opposizione sollevati da parte opponente si rileva che, attesa la cessione in essere sullo stipendio del debitore esecutato alla data della notifica del titolo esecutivo e dell'opposto precetto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
L'ordinanza di assegnazione delle somme disposta dal giudice dell'esecuzione in data 21/02/2017, non impugnata e, dunque, passata in giudicato statuisce espressamente: “dispone che la presente ordinanza abbia esecuzione a decorrere dall'esaurimento di eventuali trattenute già in corso per precedenti pignoramenti o cessioni, in mancanza delle quali il terzo provvederà all'immediato pagamento delle somme assegnate in relazione alle retribuzioni già maturate dal pignoramento alla presente ordinanza…”.
pagina 3 di 5 Ebbene, giova in proposito richiamare le considerazioni espresse da questo Tribunale in composizione collegiale nell'ambito del giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di sospensione emessa dal precedente istruttore in data 02/07/2018. Ed invero, come condivisibilmente sostenuto in tale sede dal Tribunale, in assenza di specificazione del termine “cessione” appare ragionevole ritenere che esso debba ritenersi esteso non solo alla cessione del credito, in relazione alla quale, in ogni caso, è direttamente l'art. 2914 n. 2 c.c. a prevederne l'opponibilità al creditore pignorante o al terzo intervenuto, qualora sia stata notificata al debitore ceduto o da questo accettata in data anteriore al pignoramento, ma anche alla cessione del quinto dello stipendio che, come noto, costituisce una forma di finanziamento espressamente previsto e regolato dall'art. 5, D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180, erogabile dagli istituti ammessi nei confronti di lavoratori dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici statali o parastatali, o di aziende private.
Inoltre, come già evidenziato nel richiamato provvedimento collegiale, a prescindere da ogni contestazione al contenuto dell'ordinanza in questione, ritiene questo Tribunale che la locuzione
“precedenti pignoramenti o cessioni” vada interpretata in armonia con il principio prior in tempore, potior in iure, riguardando solo ed esclusivamente i pignoramenti o le cessioni, inclusa quella del quinto dello stipendio, opponibili al pignoramento presso terzi in cui l'ordinanza del 21/02/2017 è stata emanata.
Alla data in questione era già stata prodotta in atti dichiarazione del terzo pignorato , dalla quale Pt_1 risulta che sullo stipendio del era in corso, alla data del 13/10/2016, trattenuta di € 250,00 a Pt_2
titolo di quinto dello stipendio in favore del datore di lavoro nonché scrittura privata del 28/03/2016, sottoscritta dal e dalla , autorizzativa di detta trattenuta. Pt_2 Pt_1
Tale scrittura, non integrando alcuno dei negozi la cui opponibilità al pignoramento successivamente intervenuto è espressamente regolamentata dagli artt. 2912 ss. c.c., non realizzando una cessione del credito nel senso previsto dagli artt. 1260 ss. c.c. deve, infatti, ritenersi assistita da data certa, pur non essendo autenticata e anche in difetto di registrazione, essendo stata espressamente richiamata nella dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. resa dalla in data 13/10/2016, ed Parte_1 integrando tale dichiarazione, resa nell'ambito della procedura esecutiva e, dunque, portata a conoscenza sia del giudice dell'esecuzione che dei creditori intervenuti, un fatto tale da stabilire, comunque, in modo certo, ex art. 2704 c.c., l'anteriorità della formazione della cessione, avvenuta il
28/03/2016, all'originario pignoramento presso terzi avvenuto, come risulta dalla stessa dichiarazione del terzo, il 05/10/2016.
Alla luce di quanto dedotto, nel caso di specie attesa l'inefficacia del titolo legittimante l'esecuzione,
l'opposizione non può che ritenersi fondata.
pagina 4 di 5 Ogni altra questione resta così assorbita per il c.d. principio processuale della “ragione più liquida”
(Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (così anche Cass. Civ. sez.
6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi, tenuto conto del valore della causa - ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 - e della natura meramente documentale della stessa, con riduzione del 50%, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto:
2. dichiara l'insussistenza del diritto di di agire in via esecutiva nei Controparte_1
confronti della sulla base del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto;
Parte_1
3. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Parte_1
2.540,00 per competenze professionali ed € 271,40 per esborsi oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lagonegro, 04/02/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 317 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2018 avente ad oggetto: “opposizione ex art. 615 c.p.c.”
TRA
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale, ed elettivamente domiciliata in Padula (SA), alla via Nazionale n. 574
ATTRICE/OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresento e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Giuseppe Calabrò e Cesare Bifano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Sala Consilina (SA), alla via Trinità n. 239
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la società proponeva opposizione all'atto di precetto Parte_1 notificatole da a mezzo del quale si intimava il pagamento della somma di € Controparte_1
5.378,37 dovuta in forza dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 21/02/2017 resa dal Tribunale di Lagonegro nell'ambito della procedura esecutiva avente R.G. n. 577/2016. Deduceva: che il dispositivo di detta ordinanza, passata in giudicato in quanto non impugnata, prevedeva testualmente:
“… si dispone che la presente ordinanza abbia esecuzione a decorrere dall'esaurimento di eventuali
pagina 1 di 5 trattenute già in corso per precedenti pignoramenti o cessioni, in mancanza delle quali si procederà all'immediato pagamento delle somme assegnate.”; che nella dichiarazione resa dal terzo pignorato
(odierna opponente) nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 577/2016 (all. 3) è stato chiaramente precisato che “il terzo ( è creditore del Sig. della somma di Parte_1 Parte_2
euro 5.000,00 (cinquemila/oo) che sarà restituita in n. 20° rate mensili di euro 250,00 cadauna a far data da gennaio 2017 giusto prestito con cessione di 1/5 dello stipendio sottoscritto in data 28 marzo
2016.”; che in pendenza della cessione di 1/5 delibata in data antecedente al pignoramento, al era inibita qualsivoglia procedura esecutiva in danno di parte attrice. Assumeva, quindi, CP_1
l'inefficacia del precetto, in violazione del giudicato di cui all'ordinanza del 21/02/2017, sulla base della dichiarazione del terzo pignorato nell'ambito della procedura esecutiva n. R.g. Parte_1
577/2016 anteriore all'atto di intervento del con la quale si rappresentava l'esistenza di una CP_1
cessione del quinto dello stipendio del debitore esecutato in favore della Pt_2 Parte_1
l'inesigibilità del titolo per violazione dell'art. 474 c.p.c.; la violazione dell'art. 68 del D.P.R. n.
180/1950 anche in relazione all'ordinanza di assegnazione del 21/02/2017, non impugnata, non potendo essere disposta l'assegnazione di somme pignorate in presenza di preesistenti cessioni perfezionatesi antecedentemente all'instaurando procedimento di esecuzione.
Sulla scorta di tanto, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata domanda;
-
Per l'effetto, previa declaratoria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare, per le motivazioni di diritto rassegnate, nulla e senza alcuna efficacia la pretesa di pagamento gravata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa opposizione. In particolare, Controparte_1
deduceva: che con ordinanza di assegnazione del 21/02/2017 nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi n. 577/2016 R.G. promosso dalla , creditore Parte_3
procedente, nei confronti di , debitore esecutato, e della terza pignorata, Parte_2 Parte_1 nel quale aveva spiegato intervento, il giudice dell'esecuzione aveva ordinato alla di Parte_1 corrispondere in favore della la somma di € 450,00 base/mese pari ad 1/5 della Controparte_2 somma percepita dall'esecutato per retribuzione mensile, nonché 1/5 di ogni altra indennità percepita a decorrere dalla data di notifica del pignoramento e dall'esaurimento di eventuali trattenute già in corso per precedenti pignoramenti o cessioni;
che l'ordinanza di assegnazione prevedeva che il pagamento dovesse essere effettuato, soddisfatto il creditore procedente, nei confronti dell'istante con le stesse modalità; che aveva richiesto alla ed alla di sapere se fossero stati effettuati Pt_3 Parte_1
versamenti delle somme trattenute in favore del creditore procedente, senza ottenere risposta;
che,
pagina 2 di 5 pertanto, aveva notificato alla atto di precetto intimandole di pagare in suo favore € Parte_1
5.378,37, in forza della citata ordinanza di assegnazione. Eccepiva, l'inammissibilità della proposta opposizione per l'avvenuta formazione del giudicato sull'ordinanza di assegnazione;
l'inopponibilità al creditore della cessione, per assenza di data certa anteriore al pignoramento;
la nullità del contratto di cessione intervenuto tra il e la , società non legittimata ad erogare finanziamenti contro Pt_2 Pt_1
cessione del quinto dello stipendio. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Giudicante: “In via pregiudiziale, revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, disposta inaudita altera parte in data 19 marzo 2018; Nel merito, in via preliminare, - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione per le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare in ogni caso
l'opposizione proposta ex adverso per le ragioni esposte in narrativa. Vittoria, in ogni caso, di spese, compenso professionale ed accessori di legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Incardinatosi il procedimento, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del precetto notificato dapprima inaudita altera parte e, successivamente, instaurato il contraddittorio, con ordinanza del
02/07/2018.
Avverso la predetta ordinanza, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Controparte_1
Con ordinanza del 04/12/2018, il Tribunale di Lagonegro in composizione collegiale rigettava il reclamo proposto.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, subendo diversi rinvii. Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato in data 30/11/2022, la causa veniva dapprima rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni e, successivamente, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. reso all'esito dell'udienza cartolare del 11/11/2024, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, con riferimento ai profili di opposizione sollevati da parte opponente si rileva che, attesa la cessione in essere sullo stipendio del debitore esecutato alla data della notifica del titolo esecutivo e dell'opposto precetto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
L'ordinanza di assegnazione delle somme disposta dal giudice dell'esecuzione in data 21/02/2017, non impugnata e, dunque, passata in giudicato statuisce espressamente: “dispone che la presente ordinanza abbia esecuzione a decorrere dall'esaurimento di eventuali trattenute già in corso per precedenti pignoramenti o cessioni, in mancanza delle quali il terzo provvederà all'immediato pagamento delle somme assegnate in relazione alle retribuzioni già maturate dal pignoramento alla presente ordinanza…”.
pagina 3 di 5 Ebbene, giova in proposito richiamare le considerazioni espresse da questo Tribunale in composizione collegiale nell'ambito del giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di sospensione emessa dal precedente istruttore in data 02/07/2018. Ed invero, come condivisibilmente sostenuto in tale sede dal Tribunale, in assenza di specificazione del termine “cessione” appare ragionevole ritenere che esso debba ritenersi esteso non solo alla cessione del credito, in relazione alla quale, in ogni caso, è direttamente l'art. 2914 n. 2 c.c. a prevederne l'opponibilità al creditore pignorante o al terzo intervenuto, qualora sia stata notificata al debitore ceduto o da questo accettata in data anteriore al pignoramento, ma anche alla cessione del quinto dello stipendio che, come noto, costituisce una forma di finanziamento espressamente previsto e regolato dall'art. 5, D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180, erogabile dagli istituti ammessi nei confronti di lavoratori dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici statali o parastatali, o di aziende private.
Inoltre, come già evidenziato nel richiamato provvedimento collegiale, a prescindere da ogni contestazione al contenuto dell'ordinanza in questione, ritiene questo Tribunale che la locuzione
“precedenti pignoramenti o cessioni” vada interpretata in armonia con il principio prior in tempore, potior in iure, riguardando solo ed esclusivamente i pignoramenti o le cessioni, inclusa quella del quinto dello stipendio, opponibili al pignoramento presso terzi in cui l'ordinanza del 21/02/2017 è stata emanata.
Alla data in questione era già stata prodotta in atti dichiarazione del terzo pignorato , dalla quale Pt_1 risulta che sullo stipendio del era in corso, alla data del 13/10/2016, trattenuta di € 250,00 a Pt_2
titolo di quinto dello stipendio in favore del datore di lavoro nonché scrittura privata del 28/03/2016, sottoscritta dal e dalla , autorizzativa di detta trattenuta. Pt_2 Pt_1
Tale scrittura, non integrando alcuno dei negozi la cui opponibilità al pignoramento successivamente intervenuto è espressamente regolamentata dagli artt. 2912 ss. c.c., non realizzando una cessione del credito nel senso previsto dagli artt. 1260 ss. c.c. deve, infatti, ritenersi assistita da data certa, pur non essendo autenticata e anche in difetto di registrazione, essendo stata espressamente richiamata nella dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. resa dalla in data 13/10/2016, ed Parte_1 integrando tale dichiarazione, resa nell'ambito della procedura esecutiva e, dunque, portata a conoscenza sia del giudice dell'esecuzione che dei creditori intervenuti, un fatto tale da stabilire, comunque, in modo certo, ex art. 2704 c.c., l'anteriorità della formazione della cessione, avvenuta il
28/03/2016, all'originario pignoramento presso terzi avvenuto, come risulta dalla stessa dichiarazione del terzo, il 05/10/2016.
Alla luce di quanto dedotto, nel caso di specie attesa l'inefficacia del titolo legittimante l'esecuzione,
l'opposizione non può che ritenersi fondata.
pagina 4 di 5 Ogni altra questione resta così assorbita per il c.d. principio processuale della “ragione più liquida”
(Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (così anche Cass. Civ. sez.
6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi, tenuto conto del valore della causa - ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 - e della natura meramente documentale della stessa, con riduzione del 50%, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto:
2. dichiara l'insussistenza del diritto di di agire in via esecutiva nei Controparte_1
confronti della sulla base del titolo esecutivo azionato con il precetto opposto;
Parte_1
3. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Parte_1
2.540,00 per competenze professionali ed € 271,40 per esborsi oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lagonegro, 04/02/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
pagina 5 di 5