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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 192/2020 R.G.L. vertente
T R A rappresentata e difesa dall'Avv. Arcangelo Sannicandro per procura Parte_1 speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana Mostacchi e Domenico Longo, come da procura generale alle liti allegata in atti,
RESISTENTE
oggetto: indebito assistenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 9.1.2020 il ricorrente esponeva quanto segue in punto di fatto e diritto
“La signora è attualmente titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 5.4.2019 (all. n. 6). Parte_1
E' stato titolare di tale prestazione di invalidità civile anche in precedenza con prestazione n.07739709, con decorrenza 1 febbraio 2012 (all. n. 1). A seguito di visita di revisione dell'8.9.2017, l' pur confermando l'invalidità civile del CP_1
100%, aveva però attestato l'inesistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, a far data dal 2.11.2017 (all. n.
pagina 1 di 9 2). Cionondimeno l ha sempre continuato a liquidare l'indennità di accompagnamento in favore della Controparte_2 ricorrente, sino al mese di marzo 2019. Si era dunque venuta configurando una vera e propria situazione di affidamento della signora Tale affidamento era ingenerato dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della Parte_1 provvidenza da parte dell' Tale situazione di affidamento era riposto da una persona comunque invalida al 100%, CP_1 che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che non aveva mai subito un miglioramento delle condizioni sanitarie, anzi. Tanto vero è che, come già rilevato, attualmente la ricorrente è nuovamente beneficiario della indennità di accompagnamento. Né tale affidamento potrebbe essere escluso per il solo fatto che il verbale di revisione fosse stato recapitato all'indirizzo della signora e che questa presumibilmente fosse a conoscenza dell'esito negativo della Parte_1 precedente visita di verifica (ex multis, in tali termini, Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, n. 29419). Invero, come meglio si vedrà infra, la signora a gennaio 2018 è stata allontanata dal marito dalla casa coniugale sita in Parte_1
Contro
Canosa di Puglia alla Via Paolo Borsellino, n. 21 e non è tata messa a conoscenza del verbale di revisione inviato dall'ente previdenziale: l'ex marito, come peraltro era sua consuetudine fare anche prima della separazione, tratteneva la sua corrispondenza. Pertanto, in virtù di tale affidamento, la ricorrente ha utilizzato gli importi percepiti per soddisfare esigenze primarie di vita. L' che è tenuto, come meglio si dirà infra, alla sospensione immediata della prestazione ed CP_1 alla revoca entro i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica, solo;
dopo 2 anni informava la signora
“che la pensione numero 07739709 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere da 1 Parte_1 giugno 2017. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 marzo 2019, un debito a suo carico di euro 8.265,15”.(all. n. 3). Con lettera datata 6 marzo 2019, l' inviava lettera con cui pretendeva la restituzione dell'importo di euro 8.625,15, per CP_1
i seguenti motivi “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” (all. n. 4). A nulla è valso il ricorso amministrativo (all. n. 5). Per tali motivazioni, che meglio si illustreranno infra, il provvedimento è infondato in- fatto ed in diritto e la signora . Sulla della ricorrente In data Parte_2 Parte_3
09.09.2000 la signora contraeva matrimonio con il sig: Nel corso della convivenza Parte_1 Persona_1 matrimoniale lo ha “sempre «assunto condotte sistematicamente prevaricatorie ed irrispettose della personalità Per_1 dell'altro coniuge;
connotate da violenze psicologiche e gravi offese. La ricorrente, in fatti, è sempre stata privata di qualsiasi attenzione e cura da parte del marito, nonostante l'ictus che nel settembre del 2011 la colpiva. Il marito non le ha mai consentito di sottoporsi ad adeguate ed indispensabili terapie farmacologiche e riabilitative, che senza dubbio le avrebbero consentito una qualche forma di ripresa. Piuttosto il marito l'ha segregata in casa, privandola di qualsiasi forma di assistenza e anche della possibilità di contatti sociali. Le veniva anche privata la possibilità di accedere alla sua corrispondenza epistolare, che il marito sistematicamente tratteneva senza farne mai cenno. Già a gennaio 2018 il sig.
allontanava la ricorrente dalla casa coniugale così costringendola a trasferirsi presso l'abitazione dell'anziana Per_1 madre, signora Franceschina Reggio, sita in Trinitapoli alla Via Cavallotti, n. 46. Pertanto il verbale di revisione, con il quale l' comunicava di non confermare l'accertamento che le 'garantiva l'indennità di accompagnamento non è MAI CP_1 stato consegnato dal sig. alla signora Con ordinanza del 12.6.2018 il Tribunale di Trani ha Per_1 Parte_1 autorizzato i coniugi a vivere separati, anche se — come già anticipato — tanto accadeva di fatto sin dal mese di gennaio pagina 2 di 9 2018 (all. n.7). DIRITTO 1.Illegittimità del provvedimento di indebito, per violazione e falsa applicazione di legge e per violazione del principio di tutela dell'affidamento. Per quanto specificamente riguarda la suddetta tipologia di indebito, a tutela dell'invalido è normativamente stabilita la “immediatezza” con cui l' deve provvedere alla. ripetizione delle CP_1 somme indebitamente corrisposte, essendo tenuto, lo stesso, alla sospensione immediata della prestazione ed alla revoca entro, i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica. Infatti, l'art. 37 ('verifiche in materia di invalidità-civile”); comma 8, legge 448/1998, stabilisce che: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi dispone l'immediata sospensione CP_1 dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. Per tali motivi, sulla diversa disciplina tra indebito pensionistico
e indebito su prestazioni assistenziali, la stessa. Corte Costituzionale, con ordinanze n.448/2000 e n. 264/2004, si è espressa statuendo che non sussiste un'esigenza costituzionale di imporre per entrambi i tipi di indebito un'identica disciplina: la sospensione immediata. e la” revoca nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione fanno escludere, come affermato dalla Corte Costituzionale, la disparità di trattamento con la generale disciplina dell'indebito previdenziale, e rispetta l'art. 38, 1°comma, della Costituzione. Si evidenzia, inoltre, come la.disciplina dell'indebito assistenziale è derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 .c.c. in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli si importi “indebitamente” percepiti a soddisfare esigenze primarie di Vita;
infatti in tale materia trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la NON ADDEBITABILITA' AL PERCIPIENTE
DELLA EROGAZIONE NON DOVUTA ED UNA SITUAZIONE IDONEA A GENERARE
AFFIDAMENTO. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art.
38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio (l'invalido) che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscrimintata ripetizione di prestazioni naturaliter già 'consumate in correlazione — e nei limiti — della loro destinazione alimentare-(Corte Cost. n° 39/1993-e 431/1993). Peraltro, per quanto riguarda l'invalidità civile in particolare, sono irripetibili i crediti 'relativi a prestazioni poste in pagamento, anche per lunghi periodi, dopo la visita di revisione che ha disconosciuto il prescritto requisito sanitario: ciò in quanto la P. A. non può riformare retroattivamente un suo provvedimento facendo ricadere sull'ignaro «ed incolpevole 'cittadino gli effetti della inefficienza amministrativa,
«specialmente se si considera la buona. fede, l'affidamento del soggetto e la finalità delle provvidenze da invalidità civile.
Aggiungasi che l'art. 1227 c.c. prevede che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accertare l'illegittimità della ripetizione dell'indebito richiesta CP_ dall' per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto;
2) per l'effetto dichiarare l'irripetibilità della somma di euro
pagina 3 di 9 CP_ 8.265,15; 3) per l'effetto condannare l' alla restituzione alla ricorrente degli importi che in pendenza del giudizio
l' abbia trattenuto indebitamente, oltre accessori come per legge”. Vinte le spese di lite. CP_1
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendo in via CP_1 principale di dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza semestrale e, in via subordinata, nel merito, di rigettare il ricorso e per l'effetto dichiarare ripetibile l'importo di € 8.265,15 indebitamente percepito a titolo di indennità di accompagnamento e dichiarare tenuta la ricorrente alla restituzione del suddetto importo.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 17.9.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Appare opportuno, in primo luogo, fornire una ricostruzione generale delle coordinate ermeneutiche sottese al thema litis.
L'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.
Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio,
l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ex lege n. 118/71, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità ex lege 222/84).
Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito assistenziale, poiché le trattenute sono state effettuate per importi indebitamente percepiti a titolo di indennità di accompagnamento.
La giurisprudenza formatasi con riguardo alla disciplina del suddetto indebito si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
In termini generali, la Corte di Cassazione ha sempre precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare nel medesimo affidamento.
Secondo il principio generale individuato, con una serie di statuizioni chiarificatrici, dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, deve escludersi la ripetizione dell'indebito assistenziale ove l'erogazione non sia addebitabile al percettore, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che dette prestazioni, pur indebite, sono pagina 4 di 9 normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass. 06 ottobre 2022, n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993).
Trattasi di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene nella sentenza n. 1446/2008 (est.
, riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del Per_2
21.05.2015), secondo cui le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Sulla esistenza di questo principio generale di settore si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Al riguardo, il Giudice delle leggi ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito assistenziale presenta, pertanto, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
La giurisprudenza di legittimità, esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta, dunque, ad affermare che:
1) l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme;
in particolare, mentre in tema d'indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2, L.
n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1.10.2015, n. 19638; Cass.
17.04.2014, n. 8970; Cass. 23.01.2008, n. 1446; Cass. 28.03.2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n.
850 del 1976, art. 3 ter, convertito nella L. n. 29 del 1977 (secondo cui «gli organi preposti alla pagina 5 di 9 concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte») (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771). Ne deriva che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall , del relativo rigoroso CP_1 doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. 13, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass.
n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle stesse, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn.
15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018);
2) può esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
3) in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il CP_1 provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
4) il dolo dell'accipiens - che, come visto, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale - non è configurabile nel caso in cui il medesimo sia in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali - modello 730 o modello Unico -, sicché in detta situazione, non potendosi escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta, l' non potrà richiedere la restituzione delle CP_1 somme erogate al beneficiario.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie pagina 6 di 9 esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).
2.3 Ciò posto, l'eccezione di decadenza sollevata dall' deve essere respinta. CP_1
CP_ In via preliminare, l' ha eccepito l'intervenuta decadenza semestrale dell'azione giudiziaria, sostenendo che la ricorrente non avrebbe proposto ricorso giudiziale avverso il verbale di seconda revisione da cui discende l'indebito de quo, e che, perciò non può “dolersi ora, tardivamente, del provvedimento di ripetizione del suddetto indebito notificatogli correttamente e pacificamente dall' presso la sua abitazione dalla CP_1 stessa ricorrente ritirato”.
Nel caso di specie la ricorrente ha proposto una azione giudiziaria distinta rispetto all'impugnazione del verbale collegiale, non avendo contestato il verbale di revisione in sé, bensì mirando all'accertamento dell'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' Si tratta, pertanto, di una azione autonoma CP_1 finalizzata a far valere l'irrepetibilità delle somme percepite secondo i principi propri dell'indebito assistenziale.
In conclusione non può trovare applicazione, come ritenuto dal resistente, il termine semestrale previsto per l'impugnazione dei verbali delle commissioni mediche, operando invece il termine ordinario di decadenza per l'azione di accertamento negativo dell'obbligo, che risulta pienamente rispettato.
2.4 Nel merito, la ricorrente ha percepito indebitamente l'indennità di accompagnamento dall'1.12.2017 al 31.3.2019, nonostante con verbale della commissione medica n.6015748300159 del 2.11.2017 CP_1 fosse stata riconosciuta invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa a decorrere dal mese di dicembre 2017, ma non le fosse stato confermato il diritto all'indennità di accompagnamento
(doc.n.
1-2 in uno al ricorso del ricorrente del 9.1.2020).
Il verbale di revisione in questione è stato depositato dal resistente e risulta essere stato notificato in data
15.11.2017 (doc.n. 3 e 3 bis in uno alla memoria di costituzione del resistente del 20.4.2021).
Successivamente, con decorrenza dal 5.4.2019 è stata ripristinata in favore della ricorrente l'indennità di accompagnamento (doc. n.6 in uno al ricorso del ricorrente del 9.1.2020).
pagina 7 di 9 Dunque escludendo il periodo precedente e quello successivo, la presente controversia ha ad oggetto la somma indebitamente percepita a titolo di indennità di accompagnamento relativa al periodo che va dall'1.12.2017 al 31.3.2019.
Sul punto la ricorrente ha invocato il legittimo affidamento, evidenziando che “tale situazione di affidamento era riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che non aveva mai subito un miglioramento delle condizioni sanitarie, anzi. Tanto vero è che, come già rilevato, attualmente la ricorrente
è nuovamente beneficiaria della indennità di accompagnamento” e che la stessa non era stata messa a conoscenza dell'esito sfavorevole della revisione medica, poiché era consuetudine dell'ex marito quella di “trattenere la sua corrispondenza”.
Dalla documentazione versata in atti e prodotta dall è provato documentalmente che la ricorrente CP_1 fosse a conoscenza dell'esito sfavorevole del verbale di revisione, essendole stato comunicato mediante raccomandata A/R in data 15.11.2017 (doc.n. 3 e 3 bis- in uno alla memoria di costituzione e risposta del 20.4.2021).
La sottoscrizione autografa apposta sull'attestazione di consegna costituisce prova certa e idonea dell'avvenuta notifica del verbale di revisione, nonché della piena conoscenza da parte dell'interessata dell'esito sfavorevole dell'accertamento sanitario.
Con riguardo alla mancata comunicazione della revoca della prestazione, occorre precisare che vanno distinti i profili della mancata comunicazione della revoca della prestazione economica sottesa all'accertamento del grado d'invalidità e quella della mancata comunicazione del verbale collegiale con il quale, nel caso di specie, è stato accertato, a seguito di revisione, uno stato invalidante non più compatibile con la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Sebbene, in atti, non sia stato prodotto, dall' il predetto verbale, ma soltanto la nota di CP_1 comunicazione del verbale e la relativa prova di ricezione, da parte della ricorrente, di tale missiva, può ritenersi pacifico, tra le parti, che l'accertamento sanitario, in sede di revisione, abbia ridimensionato il requisito invalidante.
Deve altresì precisarsi che, a seguito della costituzione dell'Ente, la parte ricorrente non ha esplicitamente contestato di aver ricevuto tale verbale.
Analogamente, le affermazioni contenute nel ricorso, secondo cui l'ex coniuge avrebbe sottratto la corrispondenza indirizzata alla ricorrente e che la stessa “a gennaio 2018 è stata allontanata dal marito dalla casa coniugale” risultano manifestamente infondate, non provate e comunque irrilevanti, atteso che la comunicazione risulta regolarmente notificata, come detto, mediante raccomandata A/R in data
15.11.2017, allorquando la ricorrente risiedeva ancora presso l'abitazione coniugale.
pagina 8 di 9 Dunque, l' resistente, con la missiva di contestazione dell'indebito, ha correttamente chiesto la CP_1 restituzione dell'importo di € 8.264,15, essendo stata corrisposta “una prestazione di invalidità civile non spettante” (doc.n.
4- in uno al ricorso del ricorrente del 9.1.2020).
Per tali ragioni non può essere invocato il legittimo affidamento e si dichiara la legittimità dell'indebito dalla data di comunicazione del verbale collegiale (15.11.2017) e, conseguentemente, il diritto dell' a ripetere le somme corrisposte da tale data, oltre accessori di legge. CP_1
Per tutte le considerazioni sopra esposto il ricorso va rigettato.
3.Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att. c.p.c
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 192/2020, proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA AR Ricucci)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 192/2020 R.G.L. vertente
T R A rappresentata e difesa dall'Avv. Arcangelo Sannicandro per procura Parte_1 speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana Mostacchi e Domenico Longo, come da procura generale alle liti allegata in atti,
RESISTENTE
oggetto: indebito assistenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 9.1.2020 il ricorrente esponeva quanto segue in punto di fatto e diritto
“La signora è attualmente titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 5.4.2019 (all. n. 6). Parte_1
E' stato titolare di tale prestazione di invalidità civile anche in precedenza con prestazione n.07739709, con decorrenza 1 febbraio 2012 (all. n. 1). A seguito di visita di revisione dell'8.9.2017, l' pur confermando l'invalidità civile del CP_1
100%, aveva però attestato l'inesistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, a far data dal 2.11.2017 (all. n.
pagina 1 di 9 2). Cionondimeno l ha sempre continuato a liquidare l'indennità di accompagnamento in favore della Controparte_2 ricorrente, sino al mese di marzo 2019. Si era dunque venuta configurando una vera e propria situazione di affidamento della signora Tale affidamento era ingenerato dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della Parte_1 provvidenza da parte dell' Tale situazione di affidamento era riposto da una persona comunque invalida al 100%, CP_1 che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che non aveva mai subito un miglioramento delle condizioni sanitarie, anzi. Tanto vero è che, come già rilevato, attualmente la ricorrente è nuovamente beneficiario della indennità di accompagnamento. Né tale affidamento potrebbe essere escluso per il solo fatto che il verbale di revisione fosse stato recapitato all'indirizzo della signora e che questa presumibilmente fosse a conoscenza dell'esito negativo della Parte_1 precedente visita di verifica (ex multis, in tali termini, Cassazione civile sez. lav., 15/11/2018, n. 29419). Invero, come meglio si vedrà infra, la signora a gennaio 2018 è stata allontanata dal marito dalla casa coniugale sita in Parte_1
Contro
Canosa di Puglia alla Via Paolo Borsellino, n. 21 e non è tata messa a conoscenza del verbale di revisione inviato dall'ente previdenziale: l'ex marito, come peraltro era sua consuetudine fare anche prima della separazione, tratteneva la sua corrispondenza. Pertanto, in virtù di tale affidamento, la ricorrente ha utilizzato gli importi percepiti per soddisfare esigenze primarie di vita. L' che è tenuto, come meglio si dirà infra, alla sospensione immediata della prestazione ed CP_1 alla revoca entro i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica, solo;
dopo 2 anni informava la signora
“che la pensione numero 07739709 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere da 1 Parte_1 giugno 2017. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 marzo 2019, un debito a suo carico di euro 8.265,15”.(all. n. 3). Con lettera datata 6 marzo 2019, l' inviava lettera con cui pretendeva la restituzione dell'importo di euro 8.625,15, per CP_1
i seguenti motivi “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” (all. n. 4). A nulla è valso il ricorso amministrativo (all. n. 5). Per tali motivazioni, che meglio si illustreranno infra, il provvedimento è infondato in- fatto ed in diritto e la signora . Sulla della ricorrente In data Parte_2 Parte_3
09.09.2000 la signora contraeva matrimonio con il sig: Nel corso della convivenza Parte_1 Persona_1 matrimoniale lo ha “sempre «assunto condotte sistematicamente prevaricatorie ed irrispettose della personalità Per_1 dell'altro coniuge;
connotate da violenze psicologiche e gravi offese. La ricorrente, in fatti, è sempre stata privata di qualsiasi attenzione e cura da parte del marito, nonostante l'ictus che nel settembre del 2011 la colpiva. Il marito non le ha mai consentito di sottoporsi ad adeguate ed indispensabili terapie farmacologiche e riabilitative, che senza dubbio le avrebbero consentito una qualche forma di ripresa. Piuttosto il marito l'ha segregata in casa, privandola di qualsiasi forma di assistenza e anche della possibilità di contatti sociali. Le veniva anche privata la possibilità di accedere alla sua corrispondenza epistolare, che il marito sistematicamente tratteneva senza farne mai cenno. Già a gennaio 2018 il sig.
allontanava la ricorrente dalla casa coniugale così costringendola a trasferirsi presso l'abitazione dell'anziana Per_1 madre, signora Franceschina Reggio, sita in Trinitapoli alla Via Cavallotti, n. 46. Pertanto il verbale di revisione, con il quale l' comunicava di non confermare l'accertamento che le 'garantiva l'indennità di accompagnamento non è MAI CP_1 stato consegnato dal sig. alla signora Con ordinanza del 12.6.2018 il Tribunale di Trani ha Per_1 Parte_1 autorizzato i coniugi a vivere separati, anche se — come già anticipato — tanto accadeva di fatto sin dal mese di gennaio pagina 2 di 9 2018 (all. n.7). DIRITTO 1.Illegittimità del provvedimento di indebito, per violazione e falsa applicazione di legge e per violazione del principio di tutela dell'affidamento. Per quanto specificamente riguarda la suddetta tipologia di indebito, a tutela dell'invalido è normativamente stabilita la “immediatezza” con cui l' deve provvedere alla. ripetizione delle CP_1 somme indebitamente corrisposte, essendo tenuto, lo stesso, alla sospensione immediata della prestazione ed alla revoca entro, i successivi 90 giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica. Infatti, l'art. 37 ('verifiche in materia di invalidità-civile”); comma 8, legge 448/1998, stabilisce che: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi dispone l'immediata sospensione CP_1 dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. Per tali motivi, sulla diversa disciplina tra indebito pensionistico
e indebito su prestazioni assistenziali, la stessa. Corte Costituzionale, con ordinanze n.448/2000 e n. 264/2004, si è espressa statuendo che non sussiste un'esigenza costituzionale di imporre per entrambi i tipi di indebito un'identica disciplina: la sospensione immediata. e la” revoca nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione fanno escludere, come affermato dalla Corte Costituzionale, la disparità di trattamento con la generale disciplina dell'indebito previdenziale, e rispetta l'art. 38, 1°comma, della Costituzione. Si evidenzia, inoltre, come la.disciplina dell'indebito assistenziale è derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 .c.c. in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli si importi “indebitamente” percepiti a soddisfare esigenze primarie di Vita;
infatti in tale materia trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la NON ADDEBITABILITA' AL PERCIPIENTE
DELLA EROGAZIONE NON DOVUTA ED UNA SITUAZIONE IDONEA A GENERARE
AFFIDAMENTO. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art.
38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio (l'invalido) che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscrimintata ripetizione di prestazioni naturaliter già 'consumate in correlazione — e nei limiti — della loro destinazione alimentare-(Corte Cost. n° 39/1993-e 431/1993). Peraltro, per quanto riguarda l'invalidità civile in particolare, sono irripetibili i crediti 'relativi a prestazioni poste in pagamento, anche per lunghi periodi, dopo la visita di revisione che ha disconosciuto il prescritto requisito sanitario: ciò in quanto la P. A. non può riformare retroattivamente un suo provvedimento facendo ricadere sull'ignaro «ed incolpevole 'cittadino gli effetti della inefficienza amministrativa,
«specialmente se si considera la buona. fede, l'affidamento del soggetto e la finalità delle provvidenze da invalidità civile.
Aggiungasi che l'art. 1227 c.c. prevede che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accertare l'illegittimità della ripetizione dell'indebito richiesta CP_ dall' per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto;
2) per l'effetto dichiarare l'irripetibilità della somma di euro
pagina 3 di 9 CP_ 8.265,15; 3) per l'effetto condannare l' alla restituzione alla ricorrente degli importi che in pendenza del giudizio
l' abbia trattenuto indebitamente, oltre accessori come per legge”. Vinte le spese di lite. CP_1
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendo in via CP_1 principale di dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza semestrale e, in via subordinata, nel merito, di rigettare il ricorso e per l'effetto dichiarare ripetibile l'importo di € 8.265,15 indebitamente percepito a titolo di indennità di accompagnamento e dichiarare tenuta la ricorrente alla restituzione del suddetto importo.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 17.9.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Appare opportuno, in primo luogo, fornire una ricostruzione generale delle coordinate ermeneutiche sottese al thema litis.
L'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.
Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio,
l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ex lege n. 118/71, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità ex lege 222/84).
Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito assistenziale, poiché le trattenute sono state effettuate per importi indebitamente percepiti a titolo di indennità di accompagnamento.
La giurisprudenza formatasi con riguardo alla disciplina del suddetto indebito si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
In termini generali, la Corte di Cassazione ha sempre precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare nel medesimo affidamento.
Secondo il principio generale individuato, con una serie di statuizioni chiarificatrici, dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, deve escludersi la ripetizione dell'indebito assistenziale ove l'erogazione non sia addebitabile al percettore, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che dette prestazioni, pur indebite, sono pagina 4 di 9 normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass. 06 ottobre 2022, n. 29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993).
Trattasi di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene nella sentenza n. 1446/2008 (est.
, riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del Per_2
21.05.2015), secondo cui le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Sulla esistenza di questo principio generale di settore si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, in virtù del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Al riguardo, il Giudice delle leggi ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito assistenziale presenta, pertanto, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
La giurisprudenza di legittimità, esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta, dunque, ad affermare che:
1) l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme;
in particolare, mentre in tema d'indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2, L.
n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1.10.2015, n. 19638; Cass.
17.04.2014, n. 8970; Cass. 23.01.2008, n. 1446; Cass. 28.03.2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n.
850 del 1976, art. 3 ter, convertito nella L. n. 29 del 1977 (secondo cui «gli organi preposti alla pagina 5 di 9 concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte») (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771). Ne deriva che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall , del relativo rigoroso CP_1 doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. 13, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte di recente Cass.
n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, senza possibilità di adottare un'interpretazione analogica delle stesse, in quanto aventi carattere eccezionale (Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn.
15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018);
2) può esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
3) in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il CP_1 provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
4) il dolo dell'accipiens - che, come visto, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale - non è configurabile nel caso in cui il medesimo sia in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali - modello 730 o modello Unico -, sicché in detta situazione, non potendosi escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta, l' non potrà richiedere la restituzione delle CP_1 somme erogate al beneficiario.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie pagina 6 di 9 esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).
2.3 Ciò posto, l'eccezione di decadenza sollevata dall' deve essere respinta. CP_1
CP_ In via preliminare, l' ha eccepito l'intervenuta decadenza semestrale dell'azione giudiziaria, sostenendo che la ricorrente non avrebbe proposto ricorso giudiziale avverso il verbale di seconda revisione da cui discende l'indebito de quo, e che, perciò non può “dolersi ora, tardivamente, del provvedimento di ripetizione del suddetto indebito notificatogli correttamente e pacificamente dall' presso la sua abitazione dalla CP_1 stessa ricorrente ritirato”.
Nel caso di specie la ricorrente ha proposto una azione giudiziaria distinta rispetto all'impugnazione del verbale collegiale, non avendo contestato il verbale di revisione in sé, bensì mirando all'accertamento dell'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' Si tratta, pertanto, di una azione autonoma CP_1 finalizzata a far valere l'irrepetibilità delle somme percepite secondo i principi propri dell'indebito assistenziale.
In conclusione non può trovare applicazione, come ritenuto dal resistente, il termine semestrale previsto per l'impugnazione dei verbali delle commissioni mediche, operando invece il termine ordinario di decadenza per l'azione di accertamento negativo dell'obbligo, che risulta pienamente rispettato.
2.4 Nel merito, la ricorrente ha percepito indebitamente l'indennità di accompagnamento dall'1.12.2017 al 31.3.2019, nonostante con verbale della commissione medica n.6015748300159 del 2.11.2017 CP_1 fosse stata riconosciuta invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa a decorrere dal mese di dicembre 2017, ma non le fosse stato confermato il diritto all'indennità di accompagnamento
(doc.n.
1-2 in uno al ricorso del ricorrente del 9.1.2020).
Il verbale di revisione in questione è stato depositato dal resistente e risulta essere stato notificato in data
15.11.2017 (doc.n. 3 e 3 bis in uno alla memoria di costituzione del resistente del 20.4.2021).
Successivamente, con decorrenza dal 5.4.2019 è stata ripristinata in favore della ricorrente l'indennità di accompagnamento (doc. n.6 in uno al ricorso del ricorrente del 9.1.2020).
pagina 7 di 9 Dunque escludendo il periodo precedente e quello successivo, la presente controversia ha ad oggetto la somma indebitamente percepita a titolo di indennità di accompagnamento relativa al periodo che va dall'1.12.2017 al 31.3.2019.
Sul punto la ricorrente ha invocato il legittimo affidamento, evidenziando che “tale situazione di affidamento era riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che non aveva mai subito un miglioramento delle condizioni sanitarie, anzi. Tanto vero è che, come già rilevato, attualmente la ricorrente
è nuovamente beneficiaria della indennità di accompagnamento” e che la stessa non era stata messa a conoscenza dell'esito sfavorevole della revisione medica, poiché era consuetudine dell'ex marito quella di “trattenere la sua corrispondenza”.
Dalla documentazione versata in atti e prodotta dall è provato documentalmente che la ricorrente CP_1 fosse a conoscenza dell'esito sfavorevole del verbale di revisione, essendole stato comunicato mediante raccomandata A/R in data 15.11.2017 (doc.n. 3 e 3 bis- in uno alla memoria di costituzione e risposta del 20.4.2021).
La sottoscrizione autografa apposta sull'attestazione di consegna costituisce prova certa e idonea dell'avvenuta notifica del verbale di revisione, nonché della piena conoscenza da parte dell'interessata dell'esito sfavorevole dell'accertamento sanitario.
Con riguardo alla mancata comunicazione della revoca della prestazione, occorre precisare che vanno distinti i profili della mancata comunicazione della revoca della prestazione economica sottesa all'accertamento del grado d'invalidità e quella della mancata comunicazione del verbale collegiale con il quale, nel caso di specie, è stato accertato, a seguito di revisione, uno stato invalidante non più compatibile con la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Sebbene, in atti, non sia stato prodotto, dall' il predetto verbale, ma soltanto la nota di CP_1 comunicazione del verbale e la relativa prova di ricezione, da parte della ricorrente, di tale missiva, può ritenersi pacifico, tra le parti, che l'accertamento sanitario, in sede di revisione, abbia ridimensionato il requisito invalidante.
Deve altresì precisarsi che, a seguito della costituzione dell'Ente, la parte ricorrente non ha esplicitamente contestato di aver ricevuto tale verbale.
Analogamente, le affermazioni contenute nel ricorso, secondo cui l'ex coniuge avrebbe sottratto la corrispondenza indirizzata alla ricorrente e che la stessa “a gennaio 2018 è stata allontanata dal marito dalla casa coniugale” risultano manifestamente infondate, non provate e comunque irrilevanti, atteso che la comunicazione risulta regolarmente notificata, come detto, mediante raccomandata A/R in data
15.11.2017, allorquando la ricorrente risiedeva ancora presso l'abitazione coniugale.
pagina 8 di 9 Dunque, l' resistente, con la missiva di contestazione dell'indebito, ha correttamente chiesto la CP_1 restituzione dell'importo di € 8.264,15, essendo stata corrisposta “una prestazione di invalidità civile non spettante” (doc.n.
4- in uno al ricorso del ricorrente del 9.1.2020).
Per tali ragioni non può essere invocato il legittimo affidamento e si dichiara la legittimità dell'indebito dalla data di comunicazione del verbale collegiale (15.11.2017) e, conseguentemente, il diritto dell' a ripetere le somme corrisposte da tale data, oltre accessori di legge. CP_1
Per tutte le considerazioni sopra esposto il ricorso va rigettato.
3.Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att. c.p.c
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 192/2020, proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA AR Ricucci)
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