Articolo 2089 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2089. Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare 1. I militari di leva e i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un Corpo, di un'Arma o di una specialita', o comunque di menomare la loro incondizionata idoneita' al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli dal 157 al 163 del codice penale militare di pace e dall' articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.
Nota all'art. 2089:
- Per il testo degli artt. 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 e 163, del codice penale militare di pace e
per il testo dell' art. 115 del codice penale militare di guerra, si vedano le note all'articolo 2078.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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