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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9433/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9433/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIGHI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. FORMARO ANTONIO CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Controparte_3
ZURLO RAFFAELE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da atto introduttivo;
- Parte convenuta, come da comparsa di costituzione;
- Parte intervenuta, in via principale insiste per l'istanza di verificazione;
in via subordinata, come da comparsa di costituzione.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “debitore” o “ceduto”), con atto di citazione Parte_2 in opposizione, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale e per essa, quale Controparte_2 mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempor, al fine di vedere CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: <<...previe tutte le declaratorie del caso in rito e nel merito, ivi incluso l'accertamento dell'insussistenza totale o parziale del credito, peraltro non provato, così come azionato in sede monitoria dall'Opposta nonché la non liquidità e la non esigibilità di detto credito così come preteso in Decreto dalla medesima Opposta e la improcedibilità ex artt.5 e 6 D.Lgs 28/2010
In via preliminare di rito: sospendere la presente procedura e, prima della discussione sulla eventuale provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto, assegnare alle parti termine per lo svolgimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 fissando nuova prima udienza per la prosecuzione della procedura e disattendendo sino al relativo completamento ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto. In via di rito: disattendere ogni avversa richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del Decreto e dichiarare la improcedibilità In via ulteriore di rito: dichiarare il difetto di legittimazione attiva e processuale di e/o del suo procuratore CP_1 costituito e quindi revocare il Decreto. Nel merito in via principale: dichiarare inefficace e comunque revocare il Decreto opposto, respingere qualsiasi domanda di pagamento formulata dalla Opposta nei confronti di . Nel merito ed in via subordinata: dichiarare inefficace e revocare il Parte_1 Decreto opposto ed in ogni caso condannare l'Opponente al pagamento a favore della Parte_1 Opposta di quella diversa minor somma che sarà ritenuta provata e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria>>.
2. In particolare, parte opponente rappresenta e lamenta quanto segue. Preliminarmente eccepisce l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato espletamento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs.28/2010, nonché <<..che comunque non si riconosce debitore per le somme ingiunte, ravvisato grave incertezza sia in punto alla titolarità del preteso e contestato credito azionato in via monitoria sia in punto al soggetto che ha agito in giudizio dato che il ricorso, nella sua confusa formulazione, è dichiaratamente proposto da “ , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore (già e prima ancora CP_4 Controparte_5 a seguito di mutamento della denominazione sociale) ” per conto di e quindi da un Controparte_2 soggetto che, alla luce di quanto versato nel fascicolo del monitorio, non ha né la titolarità del credito né idonei poteri di rappresentanza del titolare di detto credito. Infatti ferma restando la contestazione in capo alla Opposta circa la legittimazione sostanziale per i l credito per la quale essa ha agito
(legittimazione il cui onere probatorio incombe su di essa e che in caso di mancato assolvimento dovrà comportare la revoca del Decreto), resta il fatto che la Opposta non risulterebbe avere idonea legittimazione processuale per la proposizione del Decreto. L'unico titolo legittimante versato in atti è una procura generale alle liti a ministero notaio in Verona repertorio 67847/18802 Persona_1 del 07.10.2010 conferita da “ all'avv. Filippo Romagnoli. Controparte_5
A tacere di altro: • non è giustificato e documentato il preteso potere di rappresentanza di CP_1 nell'interesse di • non è giustificato e documentato come la procura generale
[...] Controparte_2 versata in atti legittimi il patrono della Opposta per ed N e risulta che CP_1 Controparte_2 la procura alle liti in base alla quale ha agito in giudizio il patrono dell'Opposta è invalida non solo per difetto di legittimazione attiva ma anche per carenza di poteri del soggetto che l'ha materialmente conferita Ferma restando la qui eccepita invalidità della procura ed il difetto di legittimazione attiva del procuratore di a proporre il Decreto, a monte di ciò in Controparte_5 ogni caso neppure avrebbe ex lege la facoltà di agire in Controparte_5 giudizio quale mandataria di terzi ai sensi dell'art.115 TULPS su cui si basa la sua licenza. Ne consegue che andrà dichiarata la invalidità della procura alle liti con cui l'Opposta ha agito in giudizio, senza peraltro avere la titolarità e la disponibilità del preteso credito azionato in giudizio, e pagina 2 di 5 quindi la improcedibilità della domanda della Opposta, con ogni conseguenza in punto di fatto e di diritto, ivi inclusa la revoca del Decreto...>>. Nel merito, eccepisce <<...INFONDATEZZA DELLA
PRETESA CREDITORIA FATTA VALERE IN SEDE MONITORIA...>> ritenendo insufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto la documentazione prodotta dalla Opposta ovverosia i seguenti documenti: 2) contratto 3) piano di ammortamento 4) estratto conto certificato ex art. 50 tub;
5) contratto 6) piano di ammortamento << Fermo restando che l'Opponente disconosce formalmente i documenti 3) e 6) che infatti non sono sottoscritti dalle parti e sono una stampa apocrifa>>. Secondo
l'opponente <la citata documentazione non è idonea a fornire la prova dell'esistenza (i) di un debito in capo (ii) né credito certo, liquido ed esigibile all'opposta>>. Parte_1
Allega, per l'effetto, la mancanza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si è costituita (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “banca” o “cedente”) rassegnando CP_2 le seguenti conclusioni: << IN VIA PREGIUDIZIALE: alla luce del principio di diritto espresso recentemente dalle Sezioni Unite (Sentenza n.19596 del 18.09.2020), consapevole che l'onere di iniziare il procedimento di mediazione grava sulla parte creditrice opposta, chiede, sin da ora, che venga concesso termine per l'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione e comunque si riserva di procedere immediatamente all'attivazione della mediazione;
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare il difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2501/2023 (R.G. 6818/2023) emesso in data 18.05.2023 dal Tribunale di Bologna, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
NEL MERITO: rigettare tutte le domande ed eccezioni sollevate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2501/2023 (R.G. 6818/2023)>>.
4. E' intervenuta, quale cessionaria (in virtù di atto di cessione successivo al ricorso monitorio),
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “cessionaria”) rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: <voglia l'ill.mo giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via pregiudiziale, di rito - dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
2501/2023, R.G. n. 6818/2023, del 18/05/2023 emesso dal Tribunale di Bologna, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2501/2023, R.G. n. 6818/2023, del 18/05/2023 emesso dal
Tribunale di Bologna In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.>>.
5. Con ordinanza a verbale dell'1.2.24, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevatosi che < e sono stesso soggetto come emerge dalla CP_6 CP_1 circostanza che hanno stesso numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona (trattandosi di mero cambio di destinazione) e stesso codice fiscale , vista anche la costituzione nel P.IVA_1 presente giudizio della banca mandante titolare del credito, ratificante l'attività svolta dalla propria mandataria, e rilevatasi l'irrilevanza ai fini di causa della documentazione oggetto di disconoscimento (piani di ammortamento). Istruita documentalmente la causa, previo espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio, le parti hanno precisato le conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.4.25.
6. Nel merito, l'opposizione non può essere accolta per i seguenti motivi. Il credito monitoriamente azionato dalla Banca, pari ad euro 88.025,74, deriva dalle esposizioni debitorie di due finanziamenti chirografari al consumo e in particolare quantificate da parte ingiungente in:
pagina 3 di 5 saldo debitore del finanziamento n. 4119739 concesso per l'importo complessivo di euro 57.200,00; Euro 42.582,50 quale saldo debitore del finanziamento n. 3928800 concesso per l'importo complessivo di euro 57.199,49. Parte opposta, ex art. 2697 c.1 c.c. ha idoneamente provato il proprio titolo, con il deposito dei seguenti documenti in particolare: o doc. 2 e 3, fascicolo monitorio: copia contratto di finanziamento n. 4119739 e relativo piano di ammortamento;
o doc. 4 fascicolo monitorio: estratti conto certificati ex art. 50 TUB;
o doc. 5 e 6 fascicolo monitorio: finanziamento n. 3928800 con relativo piano di ammortamento. Parte attrice opponente, convenuta sostanziale, non ha idoneamente provato elementi estintivi o modificativi dei predetti titoli, non avendo disconosciuto le firme apposte ai contratti, ma solo gli allegati piani di ammortamento che, come evidenziato dalla convenuta opposta, sono privi di sottoscrizione, non necessitandone, essendo mera rappresentazione degli accordi giuridico/economici già contenute nei mutui suddetti e relativa rateizzazione della fase esecutivo- restitutoria (v. C,Cass. n. 12922 del 26 giugno 2020 secondo cui “il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto. Nel caso di specie, anche nella parte normativa della quietanza – oltre che nell'allegato – è ben definita la cadenza semestrale delle rate e il termine di
15 anni per la rateizzazione. Essendo indicato il tasso di periodo e nell'allegato il capitale del periodo sussistono tutti gli elementi per quantificare la rata” “La predisposizione di un piano di ammortamento certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Al più, in caso di reale omissione, potrebbe valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità. Non può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”; v. conforme, anche, ex multis, T. Mantova, sentenza n.133 del 13.2.24, in www.expartecreditoris.it.).
Parte opponente, infatti, si è limitata a generiche doglianze in parte qua, non lamentando specificamente, ad esempio, l'assenza, nei contratti oggetto di causa, di elementi essenziali quali ad esempio le clausole relative all'ammontare degli interessi, nonché alla durata ed al numero delle rate, rispetto a cui i piani precitati sono mera rappresentazione.
7. Come eccepito da parte convenuta, <non colgono nel segno le eccezioni attoree contenute a pag. 7 dell'atto di opposizione dove si legge che: “per quanto attiene al saldo (preteso negativo) del conto corrente la opposta pretende quantificare il proprio credito con certificazione ex art. 50 tub omettendo produrre i movimenti ed contratto apertura corrente”, difatti cp_7 decreto ingiuntivo oggetto non ha azionato alcun intestato debitore ma solo esclusivamente due prestiti consumo ovvero finanziamento n. 4119739 e
3928800>>.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
9. Si prende, inoltre, atto della medio tempore intervenuta cessione del credito monitoriamente azionato a favore dell'intervenuta.
10. Assorbita ogni altra questione, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte attrice nei confronti di parte convenuta, in ragione del valore di causa (tra euro 52.000,01 ed €
260.000,00), nella misura media per le prime tre fasi, con assorbimento (vista la contrazione della fasse4 istruttoria) in esse della fase di mediazione, ed in misura minima per la iv fase (vista la contrazione di tale fase ex art. 281 vi c.p.c.); vista l'intervenuta cessione, successiva al deposito del ricorso, risultano sussistere i presupposti per la compensazione delle spese tra le altre parti tutte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2501/2023, R.G. n. 6818/2023, del 18/05/2023 che dichiara definitivamente esecutivo. pagina 4 di 5 Condanna altresì a rimborsare a , in persona del l.r.p.t., le spese di lite, Parte_1 CP_2 che si liquidano in € 11.976,5 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.. Spese di lite compensate tra le altre parti
Bologna, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9433/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIGHI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. FORMARO ANTONIO CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Controparte_3
ZURLO RAFFAELE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da atto introduttivo;
- Parte convenuta, come da comparsa di costituzione;
- Parte intervenuta, in via principale insiste per l'istanza di verificazione;
in via subordinata, come da comparsa di costituzione.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “debitore” o “ceduto”), con atto di citazione Parte_2 in opposizione, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale e per essa, quale Controparte_2 mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempor, al fine di vedere CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: <<...previe tutte le declaratorie del caso in rito e nel merito, ivi incluso l'accertamento dell'insussistenza totale o parziale del credito, peraltro non provato, così come azionato in sede monitoria dall'Opposta nonché la non liquidità e la non esigibilità di detto credito così come preteso in Decreto dalla medesima Opposta e la improcedibilità ex artt.5 e 6 D.Lgs 28/2010
In via preliminare di rito: sospendere la presente procedura e, prima della discussione sulla eventuale provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto, assegnare alle parti termine per lo svolgimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 fissando nuova prima udienza per la prosecuzione della procedura e disattendendo sino al relativo completamento ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto. In via di rito: disattendere ogni avversa richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del Decreto e dichiarare la improcedibilità In via ulteriore di rito: dichiarare il difetto di legittimazione attiva e processuale di e/o del suo procuratore CP_1 costituito e quindi revocare il Decreto. Nel merito in via principale: dichiarare inefficace e comunque revocare il Decreto opposto, respingere qualsiasi domanda di pagamento formulata dalla Opposta nei confronti di . Nel merito ed in via subordinata: dichiarare inefficace e revocare il Parte_1 Decreto opposto ed in ogni caso condannare l'Opponente al pagamento a favore della Parte_1 Opposta di quella diversa minor somma che sarà ritenuta provata e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria>>.
2. In particolare, parte opponente rappresenta e lamenta quanto segue. Preliminarmente eccepisce l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato espletamento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs.28/2010, nonché <<..che comunque non si riconosce debitore per le somme ingiunte, ravvisato grave incertezza sia in punto alla titolarità del preteso e contestato credito azionato in via monitoria sia in punto al soggetto che ha agito in giudizio dato che il ricorso, nella sua confusa formulazione, è dichiaratamente proposto da “ , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore (già e prima ancora CP_4 Controparte_5 a seguito di mutamento della denominazione sociale) ” per conto di e quindi da un Controparte_2 soggetto che, alla luce di quanto versato nel fascicolo del monitorio, non ha né la titolarità del credito né idonei poteri di rappresentanza del titolare di detto credito. Infatti ferma restando la contestazione in capo alla Opposta circa la legittimazione sostanziale per i l credito per la quale essa ha agito
(legittimazione il cui onere probatorio incombe su di essa e che in caso di mancato assolvimento dovrà comportare la revoca del Decreto), resta il fatto che la Opposta non risulterebbe avere idonea legittimazione processuale per la proposizione del Decreto. L'unico titolo legittimante versato in atti è una procura generale alle liti a ministero notaio in Verona repertorio 67847/18802 Persona_1 del 07.10.2010 conferita da “ all'avv. Filippo Romagnoli. Controparte_5
A tacere di altro: • non è giustificato e documentato il preteso potere di rappresentanza di CP_1 nell'interesse di • non è giustificato e documentato come la procura generale
[...] Controparte_2 versata in atti legittimi il patrono della Opposta per ed N e risulta che CP_1 Controparte_2 la procura alle liti in base alla quale ha agito in giudizio il patrono dell'Opposta è invalida non solo per difetto di legittimazione attiva ma anche per carenza di poteri del soggetto che l'ha materialmente conferita Ferma restando la qui eccepita invalidità della procura ed il difetto di legittimazione attiva del procuratore di a proporre il Decreto, a monte di ciò in Controparte_5 ogni caso neppure avrebbe ex lege la facoltà di agire in Controparte_5 giudizio quale mandataria di terzi ai sensi dell'art.115 TULPS su cui si basa la sua licenza. Ne consegue che andrà dichiarata la invalidità della procura alle liti con cui l'Opposta ha agito in giudizio, senza peraltro avere la titolarità e la disponibilità del preteso credito azionato in giudizio, e pagina 2 di 5 quindi la improcedibilità della domanda della Opposta, con ogni conseguenza in punto di fatto e di diritto, ivi inclusa la revoca del Decreto...>>. Nel merito, eccepisce <<...INFONDATEZZA DELLA
PRETESA CREDITORIA FATTA VALERE IN SEDE MONITORIA...>> ritenendo insufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto la documentazione prodotta dalla Opposta ovverosia i seguenti documenti: 2) contratto 3) piano di ammortamento 4) estratto conto certificato ex art. 50 tub;
5) contratto 6) piano di ammortamento << Fermo restando che l'Opponente disconosce formalmente i documenti 3) e 6) che infatti non sono sottoscritti dalle parti e sono una stampa apocrifa>>. Secondo
l'opponente <la citata documentazione non è idonea a fornire la prova dell'esistenza (i) di un debito in capo (ii) né credito certo, liquido ed esigibile all'opposta>>. Parte_1
Allega, per l'effetto, la mancanza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si è costituita (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “banca” o “cedente”) rassegnando CP_2 le seguenti conclusioni: << IN VIA PREGIUDIZIALE: alla luce del principio di diritto espresso recentemente dalle Sezioni Unite (Sentenza n.19596 del 18.09.2020), consapevole che l'onere di iniziare il procedimento di mediazione grava sulla parte creditrice opposta, chiede, sin da ora, che venga concesso termine per l'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione e comunque si riserva di procedere immediatamente all'attivazione della mediazione;
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare il difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2501/2023 (R.G. 6818/2023) emesso in data 18.05.2023 dal Tribunale di Bologna, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
NEL MERITO: rigettare tutte le domande ed eccezioni sollevate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2501/2023 (R.G. 6818/2023)>>.
4. E' intervenuta, quale cessionaria (in virtù di atto di cessione successivo al ricorso monitorio),
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “cessionaria”) rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: <voglia l'ill.mo giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via pregiudiziale, di rito - dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
2501/2023, R.G. n. 6818/2023, del 18/05/2023 emesso dal Tribunale di Bologna, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2501/2023, R.G. n. 6818/2023, del 18/05/2023 emesso dal
Tribunale di Bologna In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.>>.
5. Con ordinanza a verbale dell'1.2.24, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevatosi che < e sono stesso soggetto come emerge dalla CP_6 CP_1 circostanza che hanno stesso numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona (trattandosi di mero cambio di destinazione) e stesso codice fiscale , vista anche la costituzione nel P.IVA_1 presente giudizio della banca mandante titolare del credito, ratificante l'attività svolta dalla propria mandataria, e rilevatasi l'irrilevanza ai fini di causa della documentazione oggetto di disconoscimento (piani di ammortamento). Istruita documentalmente la causa, previo espletamento del procedimento di mediazione obbligatorio, le parti hanno precisato le conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.4.25.
6. Nel merito, l'opposizione non può essere accolta per i seguenti motivi. Il credito monitoriamente azionato dalla Banca, pari ad euro 88.025,74, deriva dalle esposizioni debitorie di due finanziamenti chirografari al consumo e in particolare quantificate da parte ingiungente in:
pagina 3 di 5 saldo debitore del finanziamento n. 4119739 concesso per l'importo complessivo di euro 57.200,00; Euro 42.582,50 quale saldo debitore del finanziamento n. 3928800 concesso per l'importo complessivo di euro 57.199,49. Parte opposta, ex art. 2697 c.1 c.c. ha idoneamente provato il proprio titolo, con il deposito dei seguenti documenti in particolare: o doc. 2 e 3, fascicolo monitorio: copia contratto di finanziamento n. 4119739 e relativo piano di ammortamento;
o doc. 4 fascicolo monitorio: estratti conto certificati ex art. 50 TUB;
o doc. 5 e 6 fascicolo monitorio: finanziamento n. 3928800 con relativo piano di ammortamento. Parte attrice opponente, convenuta sostanziale, non ha idoneamente provato elementi estintivi o modificativi dei predetti titoli, non avendo disconosciuto le firme apposte ai contratti, ma solo gli allegati piani di ammortamento che, come evidenziato dalla convenuta opposta, sono privi di sottoscrizione, non necessitandone, essendo mera rappresentazione degli accordi giuridico/economici già contenute nei mutui suddetti e relativa rateizzazione della fase esecutivo- restitutoria (v. C,Cass. n. 12922 del 26 giugno 2020 secondo cui “il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto. Nel caso di specie, anche nella parte normativa della quietanza – oltre che nell'allegato – è ben definita la cadenza semestrale delle rate e il termine di
15 anni per la rateizzazione. Essendo indicato il tasso di periodo e nell'allegato il capitale del periodo sussistono tutti gli elementi per quantificare la rata” “La predisposizione di un piano di ammortamento certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Al più, in caso di reale omissione, potrebbe valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità. Non può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”; v. conforme, anche, ex multis, T. Mantova, sentenza n.133 del 13.2.24, in www.expartecreditoris.it.).
Parte opponente, infatti, si è limitata a generiche doglianze in parte qua, non lamentando specificamente, ad esempio, l'assenza, nei contratti oggetto di causa, di elementi essenziali quali ad esempio le clausole relative all'ammontare degli interessi, nonché alla durata ed al numero delle rate, rispetto a cui i piani precitati sono mera rappresentazione.
7. Come eccepito da parte convenuta, <non colgono nel segno le eccezioni attoree contenute a pag. 7 dell'atto di opposizione dove si legge che: “per quanto attiene al saldo (preteso negativo) del conto corrente la opposta pretende quantificare il proprio credito con certificazione ex art. 50 tub omettendo produrre i movimenti ed contratto apertura corrente”, difatti cp_7 decreto ingiuntivo oggetto non ha azionato alcun intestato debitore ma solo esclusivamente due prestiti consumo ovvero finanziamento n. 4119739 e
3928800>>.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
9. Si prende, inoltre, atto della medio tempore intervenuta cessione del credito monitoriamente azionato a favore dell'intervenuta.
10. Assorbita ogni altra questione, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte attrice nei confronti di parte convenuta, in ragione del valore di causa (tra euro 52.000,01 ed €
260.000,00), nella misura media per le prime tre fasi, con assorbimento (vista la contrazione della fasse4 istruttoria) in esse della fase di mediazione, ed in misura minima per la iv fase (vista la contrazione di tale fase ex art. 281 vi c.p.c.); vista l'intervenuta cessione, successiva al deposito del ricorso, risultano sussistere i presupposti per la compensazione delle spese tra le altre parti tutte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2501/2023, R.G. n. 6818/2023, del 18/05/2023 che dichiara definitivamente esecutivo. pagina 4 di 5 Condanna altresì a rimborsare a , in persona del l.r.p.t., le spese di lite, Parte_1 CP_2 che si liquidano in € 11.976,5 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.. Spese di lite compensate tra le altre parti
Bologna, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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