Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03459/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento unico n. 6 del 30.10.2024 rilasciato dal Comune di San Giovanni La Punta alla controinteressata -OMISSIS-a seguito di conferenza di servizi, dei presupposti pareri preliminari, tra cui quelli della Città metropolitana di Catania (prot. n. 46438 del 10.8.2023), il nulla osta paesaggistico della Soprintendenza BBCCAA di Catania (prot. n. 20230176721), il parere della Polizia locale del Comune di San Giovanni La Punta (prot. n. 43483 del 16.10.2023) e, ove occorra e per quanto di interesse, degli altri pareri presupposti, richiamati negli atti e allegati al provvedimento principale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa AO NN ZZ e udito il difensore della parte controinteressata come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento unico n. 6/2024 rilasciato alla società controinteressata dal Comune di San Giovanni La Punta, rilevandone plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio, seppure ritualmente evocato.
3. Con atto di costituzione depositato il 6 febbraio 2025, si è costituita in giudizio la controinteressata.
4. In data 10 giugno 2025, parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio dell’udienza pubblica fissata per l’8 luglio 2025, rappresentando che erano in corso interlocuzioni tra le parti volte all’individuazione di una soluzione concordata idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.
5. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, su richiesta delle parti costituite, la causa è stata rinviata al 2 dicembre 2025.
6. Con dichiarazione congiunta depositata in data 21 ottobre 2025, il difensore del ricorrente e quello della controinteressata hanno rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, a seguito dell’intervenuto accordo tra le parti, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite.
7. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio non può che prendere atto dell'espressa dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, da cui consegue l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo in tali casi precluso al giudice il potere di decidere la controversia, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo (cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n.6612; C.G.A. 8 aprile 2024, n. 281).
9. Va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
10. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti costituite, tenuto anche conto delle richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e della denominazione della controinteressata.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG NN BA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AO NN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NN ZZ | AG NN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.