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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2678 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Giardina ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via G. Bonomo n° 4
opponente
E
e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona nel vicolo S. Bernardino n° 5A
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, ( per essa ) Controparte_1 Controparte_2
ha agito in sede monitoria per ottenere da il pagamento Parte_1
dell'importo di € 14.907,75 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato in ragione di contratto di prestito personale originariamente stipulato dal con Santander Consumer Bank S.p.a., credito Pt_1
pervenuto quanto a titolarità dopo talune cessioni a Controparte_1
( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, va prioritariamente respinta la censura afferente la nullità della procura alle liti rilasciata in relazione alla domanda d'ingiunzione, atteso che risulta ex actis il conferimento da parte del legale rappresentante della CP_3
divenuta ( odierna mandataria della
[...] Controparte_2 [...]
) per effetto di un mero cambio di denominazione, all'avv. Controparte_1 [...]
con espressa attribuzione a costui del potere di conferire, come CP_4
avvenuto nella specie, sub procura alle liti.
Venendo al merito, parte opponente ha eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, l'inopponibilità del credito ingiunto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1264 c.c. in difetto di notificazione della cessione del credito del 25.03.17 operata da Santander Consumer Bank
S.p.a..
Invero, va innanzitutto osservato come emerga dalla documentazione prodotta da parte opposta ( sia quella allegata in sede monitoria che le integrazioni offerte nella presente fase di cognizione ) che a seguito di cessione pro soluto da parte di Santander Consumer Bank S.p.a. in favore di CP_5
diveniva dapprima titolare del credito quale conferitaria
[...] Controparte_1
del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di e poi, in ragione dell'intervenuto Controparte_5
mutamento di denominazione sociale di Controparte_1 Controparte_6
[..
[...] avendo, peraltro, parte opposta provveduto ad allegazione del credito
[...]
ceduto e azionato in via monitoria, così come evincesi dagli estratti, opportunamente omissati, dei relativi elenchi ( c.d. annex ) prodotti in copia.
Ora, ancorché sia stata effettuata ex art. 1264 c.c. al debitore comunicazione delle suddette cessioni, oltre che in parte con missive prodotte in sede monitoria, anche mediante notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto oggi opposto ( da ritenersi in tale ultimo caso equipollente alla comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. ), deve osservarsi come il contratto di cessione di credito abbia natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa,
a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11 ).
I principi sopra esposti, peraltro, sono da ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B. ( norma secondo cui la notizia dell'intervenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, invero verificatasi nella specie, o attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d'IT ), potendo validamente essere surrogata la pubblicazione ivi prevista dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ( v. ex multis Cass. civ. nn. 20495/20, 5997/16 ).
3 Va poi disattesa la doglianza afferente alla possibilità evocata dall'opponente che la società opposta ottenesse la soddisfazione del credito preteso mediante l'attivazione delle polizze assicurative sottoscritte dal contestualmente al Pt_1
contratto di finanziamento e ciò poiché avendo acquisito la società medesima esclusivamente un mero diritto di credito non è divenuta titolare del rapporto contrattuale dal quale detto diritto discende;
né, d'altro canto, parte opponente nel formulare simile doglianza ha dedotto o provato il verificarsi di alcuno degli eventi coperti da garanzia assicurativa.
Venendo poi alla eccepita usurarietà dei tassi applicati al contratto di finanziamento stipulati in relazione alle soglie vigenti all'epoca della sottoscrizione del medesimo, va osservato come non sia stata offerta se non una generica allegazione sul punto tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo.
Laddove si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla
L. n. 108/96, vi è, difatti, l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
La genericità della superiore contestazione, sfornita di idoneo supporto probatorio, ha precluso l'ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative
CP_
Rilevato, infine, come, a fronte della contestazione mossa ex adverso, abbia prodotto comunicazione relativa alla decadenza del beneficio del termine, va osservato che parte opposta, in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata, ha dimostrato la sussistenza della pretesa creditoria avanzata in sede
4 monitoria producendo oltre al contratto di finanziamento, completo delle relative condizioni generali e recanti le sottoscrizioni non disconosciute dall'opponente – documenti che, assunto carattere di incontestabilità, sono, conseguentemente, idonei a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall'opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite,
n. 13533/01 ) – piano di ammortamento, estratto conto analitico contenente la completa movimentazione afferente al dedotto rapporto e indicazione delle voci costitutive dell'esposizione debitoria, ivi compresi gli interessi come da dettagliato prospetto.
Alla luce delle argomentazioni suesposte e rilevato come nessuna specifica censura sia stata mossa dall'odierno opponente in ordine alla avvenuta erogazione dei finanziamenti oggetto del relativo contratto da questi sottoscritto, né è stata offerta con riguardo all'inadempimento ex adverso dedotto prova di segno contrario, dovrà rigettarsi l'opposizione proposta e per l'effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_1
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere alla Parte_1
società opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato avverso il decreto ingiuntivo n. 5968/21 emesso, su ricorso di
[...]
dal Tribunale di Palermo in data 30.12.21, che per l'effetto Controparte_1
conferma;
5 - condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 23.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2678 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Giardina ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via G. Bonomo n° 4
opponente
E
e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona nel vicolo S. Bernardino n° 5A
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, ( per essa ) Controparte_1 Controparte_2
ha agito in sede monitoria per ottenere da il pagamento Parte_1
dell'importo di € 14.907,75 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato in ragione di contratto di prestito personale originariamente stipulato dal con Santander Consumer Bank S.p.a., credito Pt_1
pervenuto quanto a titolarità dopo talune cessioni a Controparte_1
( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, va prioritariamente respinta la censura afferente la nullità della procura alle liti rilasciata in relazione alla domanda d'ingiunzione, atteso che risulta ex actis il conferimento da parte del legale rappresentante della CP_3
divenuta ( odierna mandataria della
[...] Controparte_2 [...]
) per effetto di un mero cambio di denominazione, all'avv. Controparte_1 [...]
con espressa attribuzione a costui del potere di conferire, come CP_4
avvenuto nella specie, sub procura alle liti.
Venendo al merito, parte opponente ha eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, l'inopponibilità del credito ingiunto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1264 c.c. in difetto di notificazione della cessione del credito del 25.03.17 operata da Santander Consumer Bank
S.p.a..
Invero, va innanzitutto osservato come emerga dalla documentazione prodotta da parte opposta ( sia quella allegata in sede monitoria che le integrazioni offerte nella presente fase di cognizione ) che a seguito di cessione pro soluto da parte di Santander Consumer Bank S.p.a. in favore di CP_5
diveniva dapprima titolare del credito quale conferitaria
[...] Controparte_1
del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di e poi, in ragione dell'intervenuto Controparte_5
mutamento di denominazione sociale di Controparte_1 Controparte_6
[..
[...] avendo, peraltro, parte opposta provveduto ad allegazione del credito
[...]
ceduto e azionato in via monitoria, così come evincesi dagli estratti, opportunamente omissati, dei relativi elenchi ( c.d. annex ) prodotti in copia.
Ora, ancorché sia stata effettuata ex art. 1264 c.c. al debitore comunicazione delle suddette cessioni, oltre che in parte con missive prodotte in sede monitoria, anche mediante notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto oggi opposto ( da ritenersi in tale ultimo caso equipollente alla comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. ), deve osservarsi come il contratto di cessione di credito abbia natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa,
a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11 ).
I principi sopra esposti, peraltro, sono da ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B. ( norma secondo cui la notizia dell'intervenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, invero verificatasi nella specie, o attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d'IT ), potendo validamente essere surrogata la pubblicazione ivi prevista dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ( v. ex multis Cass. civ. nn. 20495/20, 5997/16 ).
3 Va poi disattesa la doglianza afferente alla possibilità evocata dall'opponente che la società opposta ottenesse la soddisfazione del credito preteso mediante l'attivazione delle polizze assicurative sottoscritte dal contestualmente al Pt_1
contratto di finanziamento e ciò poiché avendo acquisito la società medesima esclusivamente un mero diritto di credito non è divenuta titolare del rapporto contrattuale dal quale detto diritto discende;
né, d'altro canto, parte opponente nel formulare simile doglianza ha dedotto o provato il verificarsi di alcuno degli eventi coperti da garanzia assicurativa.
Venendo poi alla eccepita usurarietà dei tassi applicati al contratto di finanziamento stipulati in relazione alle soglie vigenti all'epoca della sottoscrizione del medesimo, va osservato come non sia stata offerta se non una generica allegazione sul punto tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo.
Laddove si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla
L. n. 108/96, vi è, difatti, l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
La genericità della superiore contestazione, sfornita di idoneo supporto probatorio, ha precluso l'ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative
CP_
Rilevato, infine, come, a fronte della contestazione mossa ex adverso, abbia prodotto comunicazione relativa alla decadenza del beneficio del termine, va osservato che parte opposta, in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata, ha dimostrato la sussistenza della pretesa creditoria avanzata in sede
4 monitoria producendo oltre al contratto di finanziamento, completo delle relative condizioni generali e recanti le sottoscrizioni non disconosciute dall'opponente – documenti che, assunto carattere di incontestabilità, sono, conseguentemente, idonei a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall'opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite,
n. 13533/01 ) – piano di ammortamento, estratto conto analitico contenente la completa movimentazione afferente al dedotto rapporto e indicazione delle voci costitutive dell'esposizione debitoria, ivi compresi gli interessi come da dettagliato prospetto.
Alla luce delle argomentazioni suesposte e rilevato come nessuna specifica censura sia stata mossa dall'odierno opponente in ordine alla avvenuta erogazione dei finanziamenti oggetto del relativo contratto da questi sottoscritto, né è stata offerta con riguardo all'inadempimento ex adverso dedotto prova di segno contrario, dovrà rigettarsi l'opposizione proposta e per l'effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_1
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere alla Parte_1
società opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato avverso il decreto ingiuntivo n. 5968/21 emesso, su ricorso di
[...]
dal Tribunale di Palermo in data 30.12.21, che per l'effetto Controparte_1
conferma;
5 - condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 23.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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