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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2015 tra:
, Parte_1 P.IVA con sede in Sant'Antioco, in persona P.IVA_1 dell'amministratore legale pro tempore, elettivamente domiciliato in
Selargius, nella via Brunelleschi n.8, presso lo studio dell'avvocato Alberto
Appeddu, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio
Parte attrice contro
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via
Cimarosa n.56, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Deriu, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta
Parte convenuta
Oggetto: inadempimento contrattuale – risarcimento del danno
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“In via principale: 1) previo accertamento, per i motivi esposti in fatto e in diritto, del grave inadempimento posto in essere dal Comune di , Provincia di CP_1
Carbonia Iglesias, nella misura in cui ha omesso di rimuovere i pregiudizi che consentissero la regolare esecuzione del contratto stipulato in data 21 aprile 2010, nonché in conseguenza di ogni altra condotta illecita, sia omissiva che commissiva, posta in essere a danno della ricorrente, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dalla Ditta ricorrente a causa delle predette condotte, e per l'effetto, a corrispondere la somma di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) o la maggiore o minore somma che
1 risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro;
2) condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, a favore della ricorrente delle spese, diritti e degli onorari Pt_2 relativi al presente giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Piaccia al Giudice del Tribunale intestato, contrariis reiectis, rigettare integralmente le domande della ditta attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e finanche nella scelta del rito, con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali, cassa forense ed IVA di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta ha Parte_1 proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere la condanna del al risarcimento del danno subito a causa del suo Controparte_1 inadempimento contrattuale.
A sostegno della sua pretesa, la parte ricorrente ha evidenziato:
- che in data 21/04/2010 aveva stipulato con il Comune di un contratto avente ad oggetto la fornitura gratuita delle targhe CP_1 viarie e dei numeri civici mancanti e la gestione degli spazi pubblicitari situati presso il territorio comunale;
- che la scrittura privata era stata sottoscritta dal proprio rappresentante legale e dal comandante della polizia Persona_1 municipale nella sua qualità di responsabile del settore Persona_2 vigilanza – commercio – suap;
- che in forza dell'art. 10 del contratto l'ente comunale le aveva concesso la gestione esclusiva di tutta la pubblicità collocata nel territorio comunale per la durata di dieci anni;
- che, a tal fine, il responsabile del settore area tributi, commercio, personale, entrate tributarie ed extratributarie con la Persona_2 determina n.590 del 7/10/2013, le aveva affidato la gestione esclusiva di tutti gli spazi pubblicitari e l'incarico del controllo di tutta la pubblicità presente nel territorio del Comune di;
CP_1
- che, in adempimento delle previsioni contrattuali, aveva avviato i lavori di posa e installazione dei manufatti pubblicitari nel territorio comunale e aveva consegnato all'ente 2.400 numeri civici e 10 pannelli/totem porta manifesti per necrologi;
- che il posizionamento della cartellonistica era avvenuto dietro controllo dell'amministrazione comunale, nella persona di , il Persona_2 quale nella sua dichiarazione di servizio aveva certificato che i lavori previsti nella convenzione erano stati eseguiti regolarmente;
2 - che, nonostante l'affidamento esclusivo della gestione di tutta la pubblicità presso il territorio comunale, nel medesimo ambito erano presenti impianti pubblicitari non autorizzati, in violazione delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dell'art. 49 d.lgs. 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio;
- che in data 5/09/2012 la ditta ricorrente aveva depositato un esposto (n.1315PL12) per denunciare la numerosa pubblicità non autorizzata presente nell'area municipale e costituente una chiara violazione della convenzione stipulata con l'ente comunale;
- che nonostante il lungo lasso di tempo decorso dal deposito dell'esposto, le autorità comunali non avevano fornito alcuna risposta;
- che le autorità comunali, anziché sanzionare gli autori della pubblicità abusiva, le avevano ordinato la rimozione dei cartelli pubblicitari posizionati in adempimento della convenzione;
- che, inoltre, la polizia municipale aveva redatto ventidue verbali di contestazione per la violazione dell'art. 23, commi 4 e 11 del codice della strada, per asserita carenza dell'apposita autorizzazione edilizia e paesaggistica;
- che i verbali erano stati annullati dal giudice di pace di
Sant'Antioco con sentenza passata in giudicato;
- che in data 25/09/2012 l'Ancitel, in risposta al quesito formulato dal sulla risolvibilità unilaterale della convenzione, CP_1 CP_1 aveva fornito un parere negativo e aveva confermando l'esatto adempimento della ditta;
Parte_1
- che in data 16/10/2012 era stato presentato un secondo esposto
(n.0011544);
- che in data 2/05/2014 aveva presentato un nuovo esposto
(n.0004860) corredato di documentazione fotografica attestante la massiccia presenza di cartellonistica pubblicitaria non a norma e in violazione della convenzione;
- che anche in occasione dell'evento GiroTonno, edizione 30 maggio – 2 giugno 2014, era stata raccolta ulteriore documentazione fotografica attestante la presenza di cartellonistica pubblicitaria abusiva;
- che, peraltro, in tale occasione l'amministrazione comunale aveva stipulato con società terze, nella specie la società FeedBack PSCARL, dei contratti implicanti, tra gli altri aspetti, la gestione di materiale promozionale e pubblicitario, in violazione della convenzione;
- che, nonostante tutte le segnalazioni, l'autorità comunale era rimasta inerte e tale condotta aveva cagionato un grave pregiudizio in termini di mancati guadagni e di sopravvenuta eccessiva onerosità del
3 contratto, in ragione del venir meno delle prospettive di guadagno derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari;
- che, in particolare, i danni subiti rappresentavano la conseguenza diretta ed immediata dell'immobilismo dell'autorità comunale di vigilanza, che aveva omesso di sanzionare e rimuovere i manufatti pubblicitari abusivi presenti nel territorio di;
CP_1
- che in data 4/11/2014 lo aveva comunicato Parte_1 all'ente comunale la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni subiti, quantificati in una somma pari ad euro 500.000,00, oltre spese legali ed interessi sino al saldo.
Tanto premesso, la ditta individuale Parte_1
ha evidenziato che la condotta dell'ente comunale – che,
[...] benché dotato di poteri autoritativi per la rimozione della raccolta pubblicitaria illecita ed abusiva, aveva omesso di esercitarli - aveva determinato l'impossibilità di adempiere correttamente al contratto, con conseguenti danni gravi e irreparabili.
La parte ricorrente ha evidenziato che il si era Controparte_1 reso inadempiente, oltre che alle singole previsioni contrattuali, anche ai generali obblighi di correttezza e buona fede, rendendo più gravosa l'esecuzione della prestazione contrattuale.
Per queste ragioni ha chiesto, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale del la sua condanna al Controparte_1 risarcimento del danno, così come quantificato sulla base dei criteri indicati nel ricorso introduttivo.
___
Si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1 contestato anzitutto la scelta del rito sommario.
Quanto al merito della controversia, l'ente comunale ha eccepito che la stessa si fondava su un evidente e macroscopico errore di interpretazione della convenzione da parte della ricorrente. Pt_2
In particolare, il Comune di ha evidenziato: CP_1
- che l'art. 2 (“gestione spazi pubblicitari”) della convenzione stipulata dalla ditta ricorrente e dal comandante della polizia municipale, senza che a ciò facesse seguito una deliberazione dell'ente, prevedeva non l'affidamento della gestione esclusiva di tutta la pubblicità commerciale svolta sull'isola, ma solo “l'installazione, nei punti individuati dalla ditta studio di promozione pubblicitaria e dall'amministrazione municipale, e senza alcun onere per il di impianti per la raccolta di cartelli CP_1 indicanti sia informazioni di carattere generale e di pubblico interesse sia quelle degli operatori commerciali”;
4 - che, in sostanza, la convenzione aveva ad oggetto l'esclusiva della sola pubblicità allocabile nei ventidue tabelloni pubblicitari distribuiti sul territorio della cittadina, come da planimetria allegata alla convenzione;
- che negli esposti depositati dalla ricorrente non vi era alcuna attestazione di altri tabelloni di raccolta pubblicitaria simili a quelli che la ricorrente aveva il diritto di installare e negli stessi erano invece ritratti, tra gli altri, tende parasole, cartelli per saldi o promozioni attaccati alle vetrine, menù di ristoranti e trattorie, porte e porte – finestre senza indicazione di via e numero civico, campanelli, portoni anonimi, insegne sovrastanti gli edifici commerciali e le vetrine, cavalletti con affisse le specialità del giorno dei bar e dei ristoranti, striscioni di grandi dimensioni;
- che tali manifestazioni pubblicitarie, se anche fossero state effettuate senza corresponsione dei relativi tributi, non avrebbero violato il diritto di detenere in esclusiva i ventidue pannelli su cui pubblicare le informazioni commerciali;
- che del tutto inconferente era la produzione fotografica inerente alla manifestazione del GiroTonno, la cui promozione era stata affidata alla società FeedBack PSCARL di Palermo, senza alcuna violazione della convenzione in esame;
- che la convenzione era economicamente molto interessante per la ditta ricorrente, che aveva stipulato ben 133 contratti quadriennali e si era garantita un'esclusiva decennale di raccolta pubblicitaria, a fronte di una prestazione resa al Comune di valore economico modesto;
- che non corrispondeva al vero che la ditta ricorrente avesse posizionato i totem “dietro controllo e giudizio di conformità della pubblica amministrazione comunale”;
- che la ditta individuale non aveva mai provveduto a munirsi delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche per il posizionamento dei cartelli pubblicitari nel centro abitato, in violazione degli artt.4, comma 2 e 7 della convenzione del 21/04/2010, dell'art. 10 delle NdA del piano particolareggiato del centro storico, dell'art. 49 d.lgs. 42/2004 e dell'art. 23 c.d.s.;
- che, per tali ragioni, il aveva contestato le violazioni CP_1 dell'art. 23 c.d.s., aveva ordinato la demolizione dei ventidue totem a cura e spese della ditta ricorrente e aveva poi provveduto alla rimozione degli stessi nel mese di maggio 2014;
- che non corrispondeva al vero che i ventidue verbali di contestazione fossero stati annullati dall'autorità giudiziaria, perché il aveva tempestivamente impugnato la sentenza del giudice di pace CP_1
e il giudizio di appello risultava pendente presso questo stesso tribunale;
5 - che a seguito della presentazione degli esposti da parte della ditta ricorrente erano state eseguite le opportune verifiche, all'esito delle quali erano stati sanzionati soltanto alcuni esercenti attività commerciali;
- che la produzione di cui al doc. 9 di parte ricorrente era del tutto inconferente e palesemente illegale, in quanto proveniente da una piattaforma gestita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) denominata Ancitel alla quale possono accedere soltanto gli aderenti all'associazione, ossia i comuni italiani, per ottenere risposte ai quesiti più vari in tema di amministrazione;
- che non essendo stata presentata alcuna istanza di accesso da parte della ditta ricorrente, tale documento era stato evidentemente sottratto in modo illecito dai propri uffici;
- che la pretesa risarcitoria appariva del tutto priva di fondamento in quanto a seguito della rimozione dei totem avvenuta nel mese di maggio
2014, la ditta ricorrente non aveva mai richiesto successivamente le autorizzazioni per reinstallare gli impianti e per continuare l'attività di promozione in modo conforme alla legge.
Per queste ragioni, il ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 avverse pretese, in quanto del tutto prive di fondamento.
Con provvedimento emesso a conclusione della prima udienza del
22/09/2015, è stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
___
All'esito del giudizio le domande di parte attrice sono risultate prive di fondamento e, pertanto, devono essere rigettate per le seguenti ragioni.
La ditta individuale Pt_1 Parte_1 ha sostenuto che, in forza della convenzione stipulata in data
[...]
21/04/2010 con il di , era divenuta affidataria della CP_1 CP_1 gestione esclusiva di tutta la pubblicità collocata nel territorio comunale per la durata di dieci anni.
Ha quindi lamentato che l'amministrazione comunale avesse omesso di esercitare i suoi poteri repressivi nei confronti della pubblicità non autorizzata presente nell'area comunale, in violazione delle obbligazioni derivanti dal contratto e al canone di buona fede, e ha chiesto contestualmente il risarcimento del danno subito.
Il ha rilevato che l'interpretazione delle Controparte_1 clausole del contratto proposta dalla controparte non fosse corretta, perché la convenzione aveva ad oggetto l'uso dei totem e non di tutti gli spazi pubblicitari presenti nell'isola, “non foss'altro perché il poteva sì CP_1 cedere l'esclusiva gestione dei suoi diritti nel campo dell'attività in questione ma non poteva, certamente, cedere quella dei terzi (i
6 commercianti dell'isola) che rimanevano, dunque, liberi, di gestire i loro messaggi pubblicitari sia direttamente che tramite altre ditte concorrenti della ricorrente” (v. comparse conclusionali di parte convenuta).
Il ha poi eccepito che la ditta affidataria aveva violato le CP_1 norme contenute nell'art. 4, commi 2 e 7 della convenzione, in quanto non si era munita dell'autorizzazione paesistica e dell'autorizzazione di cui all'art. 23 c.d.s. per il posizionamento degli impianti nelle zone del territorio comunale.
Per queste ragioni, il convenuto ha chiesto il rigetto delle CP_1 avverse pretese, in quanto prive di fondamento.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che in data
21/04/2010 il Comune di e la ditta individuale CP_1 [...]
avevano stipulato una convenzione in forza della Parte_1 quale la ditta si era impegnata a “fornire le targhe viarie e i numeri civici mancanti nel vostro Comune (per tutta la durata della convenzione) in cambio della gestione esclusiva per dieci anni di tutti gli spazi pubblicitari situati in tutto il territorio di ”(art. 1 della convenzione di cui al CP_1 doc. 1 di parte attrice).
In particolare, nell'art. 2 della convenzione le parti avevano chiarito che “alla ditta sopra individuata è affidata la gestione in esclusiva di tutti gli spazi pubblicitari del Comune di . La gestione prevede CP_1
l'installazione, nei punti individuati dalla Ditta Studio di Promozione Pubblicitaria e dall'Amministrazione Municipale, e senza alcun onere per il di impianti per la raccolta di cartelli indicanti sia informazioni CP_1 di carattere generale e di pubblico interesse sia quelle degli operatori commerciali. Così come delle strutture idonee per supportare qualsiasi forma di pubblicità cartacea, il tutto in base alla esigenza del Comune”. Inoltre, le parti avevano previsto che l'ubicazione degli impianti sarebbe stata definita con delibera della giunta municipale adottata a norma del codice della strada e che “La Ditta Parte_1 provvederà di propria iniziativa e a propria cura e spese a munirsi dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada per il posizionamento degli impianti nelle zone da concordarsi con il servizio di Polizia Municipale” (art. 4 della convenzione).
L'esatta interpretazione del contratto deve essere condotta sulla base dei criteri previsti dall'art. 1362 c.c. e, in particolare, di quelli della comune intenzione delle parti, dell'interpretazione complessiva e sistematica delle clausole e della lettura secondo buona fede, che concorrono e integrano la regola dell'interpretazione sulla base del tenore letterale della norma contrattuale.
7 Nel caso di specie, la previsione contrattuale secondo cui oggetto della convenzione era la “gestione in esclusiva di tutti gli spazi pubblicitari” deve essere più correttamente interpretata alla luce dei richiamati criteri ermeneutici.
E allora, non può che ritenersi che con tale generica espressione le parti contraenti avevano inteso affidare alla ditta individuale di Parte_1 la gestione degli spazi pubblicitari, nel territorio comunale, di proprietà comunale.
In tal senso depone, in primo luogo, l'esame congiunto delle clausole di cui agli artt. 1 e 2 della convenzione.
Infatti, l'oggetto della convenzione, genericamente individuato dal primo articolo negli “spazi pubblicitari situati in tutto il territorio di
”, era stato poi meglio delineato nella disposizione contrattuale CP_1 seguente, in cui le parti avevano specificato che l'affidamento aveva ad oggetto gli “impianti per la raccolta di cartelli indicanti sia informazioni di carattere generale e di pubblico interesse sia quelle di operatori commerciali”.
In altri termini, le parti avevano pattuito che la ditta individuale addetta alla promozione pubblicitaria avrebbe installato gli impianti per la raccolta di cartelli (c.d. totem) nel territorio comunale, al fine di raggruppare le indicazioni di carattere generale e quelle pubblicitarie.
Con tale pattuizione le parti avevano disposto della gestione esclusiva della sola cartellonistica pubblicitaria di proprietà comunale, senza eliminare completamente le altre forme di pubblicità individuale dei singoli esercenti le attività commerciali presenti nel territorio comunale.
Tale conclusione appare supportata da due diverse considerazioni.
In primo luogo, appare evidente che il non Controparte_1 aveva la legittimazione a disporre di tutti gli impianti pubblicitari presenti nel territorio, ivi comprese le insegne e le forme di pubblicità degli operatori commerciali privati identificative delle sedi delle attività.
Ancora, come già evidenziato, proprio dalla lettura congiunta delle clausole contrattuali si desume che oggetto della convenzione di affidamento degli impianti pubblicitari era l'installazione dei totem, ossia degli impianti per la raccolta dei cartelli indicanti sia informazioni di carattere generale e di pubblico interesse sia quelle degli operatori commerciali che avessero deciso di aderire a tale forma di promozione pubblicitaria.
In sostanza, a titolo esemplificativo, sulla base di quanto statuito in contratto lo avrebbe potuto installare dei totem Parte_1 contenenti le indicazioni per le spiagge, per i monumenti di interesse pubblico ovvero per il supermercato, le attività di ristorazione o gli altri esercizi commerciali privati che avessero voluto inserire la propria
8 pubblicità negli impianti individuati in base alla planimetria allegata alla convenzione.
D'altronde, la stessa ditta individuale attrice aveva pubblicizzato i propri servizi nel listino prezzi 2010, ritraendo un totem con i diversi spazi a disposizione dei clienti (doc. 12 di parte attrice).
Non può invece desumersi che, sulla base di quelle previsioni contrattuali, i totem dovessero sostituire integralmente qualsiasi altra forma di promozione commerciale e che ogni altra forma di pubblicità individuale
(opportunamente regolata e sottoposta a tassazione comunale) fosse diventata illegittima.
Tale interpretazione, oltre che coerente e logica per le ragioni sinora esposte, è ragionevole anche se si considera che per ciascun esercizio commerciale è necessario che l'insegna e la promozione dell'attività si svolga anche – e soprattutto – presso la sede dello stesso, e non a distanza in un totem posizionato in alcuni punti strategici del territorio comunale.
Le considerazioni sinora svolte, oltre che funzionali alla esatta individuazione dell'oggetto della convenzione, appaiono determinanti al fine di valutare il grave inadempimento imputato all'ente comunale.
La ditta individuale ha sostenuto di avere presentato diversi esposti presso l'amministrazione comunale al fine di sollecitare l'esercizio di poteri repressivi ed inibitori nei confronti degli autori della pubblicità abusiva.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio (v. in particolare doc. 4 – 5 di parte attrice) non emerge però alcuna promozione effettuata in violazione delle disposizioni convenzionali.
Infatti, le fotografie allegate attestano, essenzialmente, la presenza di insegne, targhe e slogan pubblicitari apposti presso gli esercizi commerciali degli operatori privati, che nulla hanno a che vedere con l'oggetto della convenzione (non trattandosi di totem pubblicitari di proprietà comunale).
Peraltro, se anche queste forme di pubblicità fossero state illegittime perché occupavano abusivamente il suolo pubblico, ciò non avrebbe comunque comportato una violazione delle obbligazioni contrattuali.
Per le stesse ragioni, anche la promozione dell'evento “GiroTonno” (doc. 6 di parte attrice) nulla ha a che vedere con l'oggetto della convenzione, trattandosi di una manifestazione che, per portata e rilevanza, necessitava di una forma di pubblicità eccezionale e, dunque, diversa e ulteriore rispetto a quella ordinaria dei totem comunali.
Per queste ragioni, non emergono elementi dai quali desumere l'esistenza di un grave inadempimento imputabile al . CP_1 CP_1
In assenza del presupposto del grave inadempimento, alcuna pretesa risarcitoria può ritenersi meritevole di accoglimento.
9 Peraltro, nelle more del presente giudizio è emerso che la ditta individuale ricorrente non aveva adempiuto all'obbligazione negoziale di munirsi dell'autorizzazione paesaggistica necessaria per l'installazione dei cartelli pubblicitari, di cui all'art. 4 della convenzione in esame.
Infatti, con sentenza n.2226/2020 pubblicata il 22/10/2020 di cui al fascicolo distinto nel R.G. al n.1000155/2013 questo tribunale ha rigettato l'opposizione avverso i verbali di contestazione e accertamento emessi per la mancata richiesta da parte della ditta odierna attrice dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 4 della convenzione stipulata con il CP_1 di . CP_1
Pertanto, risultano fondate le deduzioni dell'ente comunale in merito all'inadempimento contrattuale imputabile alla ditta individuale, posto anche a fondamento delle contestazioni elevate dalla polizia municipale e del provvedimento di rimozione degli impianti pubblicitari.
___
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza per cui, nel caso di specie, considerato che la pretesa della parte attrice è risultata infondata, devono essere poste a carico della stessa, come liquidato in dispositivo.
Si ritiene equo e ragionevole disporre la liquidazione delle spese in base allo scaglione minimo per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione della natura documentale della controversia e della semplicità e unicità della questione risolutiva della controversia, e in base ai valori medi le restanti fasi.
Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M.
147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna la parte attrice Parte_1 al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto
[...]
che si liquidano in euro 14.170,00 per competenze Controparte_1 di avvocato, oltre spese generali, cpa ed iva come dovute per legge.
Cagliari, 29/05/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
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