CASS
Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/10/2024, n. 28100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28100 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso n. 3207-2019, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf. 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente CONTRO FERRITALIA SOC. COOP. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Camilli - Resistente Avverso la sentenza n. 868/02/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 2.07.2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15 maggio 2024 dal Consigliere dott. Francesco Federici, sentito il P.G., nella persona del dott. Stefano Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Dogane – ZI antidumping e sanzioni Civile Sent. Sez. 5 Num. 28100 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 31/10/2024 2 RGN 3207/2019 Consigliere est. Federici sentiti i difensori delle parti presenti, FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato la sentenza n. 868/02/2018, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con cui è stato respinto l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di primo grado, di annullamento dell’atto di rettifica del dazio e di quello relativo alla irrogazione delle sanzioni amministrative, notificati alla società Ferritalia s.c.a.r.l. ed al rappresentante indiretto CAD SE. Il contenzioso trae origine dalla importazione di una partita di tessuti in fibra di vetro, dichiarata il 2 agosto 2011 da Ferritalia, tramite il proprio rappresentante indiretto CAD Service, di provenienza malese. A seguito di indagine eseguita dall’OLAF in Malesia sul trasbordo nella zona franca di Port Klang di prodotti di origine cinese e successiva esportazione nell’UE, l’ufficio doganale di Genova notificò alla CAD un processo verbale di revisione di accertamento. Fu dunque rettificata l’origine della merce, da “Malesia preferenziale” a “Cina”, con applicazione dell’aliquota del 7%. A tale importo fu anche sommato il dazio antidumping e l’Iva. A seguito di ulteriori accertamenti fu poi notificato l’avviso d’accertamento suppletivo e di rettifica, sull’assunto che tutte le operazioni dovessero essere assoggettate a dazio antidumping. Seguì il contenzioso, introdotto dalla CAD e da Ferritalia, che chiesero, ciascuna, l’annullamento degli atti rettificativi e sanzionatori. Principalmente le società lamentavano che l’Agenzia non avesse tenuto conto che tutte le operazioni esulavano dal presupposto applicativo del dazio antidumping, perché precedenti l’emanazione del Regolamento n. 1135/2011, con il quale l’UE aveva imposto la registrazione delle operazioni di importazione di tessuti in fibra di vetro dalla Malesia, ai fini della eventuale successiva applicazione retroattiva del dazio antidumping, poi effettivamente istituito con Regolamento n. 672/2012. Con riguardo a Ferritalia, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 500/01/2015, e quella regionale della Liguria, con la sentenza ora al vaglio della Corte, hanno annullato gli atti impositivi. Il giudice d’appello, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che al momento della importazione, il 2 agosto 2011, non era ancora in corso alcun 3 RGN 3207/2019 Consigliere est. Federici accertamento volto ad estendere la normativa antidumping nei confronti della Malesia. L’Agenzia ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso. Nell’adunanza camerale del 19 aprile 2023 la causa è stata trattata. Considerato che Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente sull’assunto che, essendo stata esclusa, con separata sentenza, la responsabilità del CAD SE per le medesime contestazioni in ragione dell’esimente prevista dall’art. 220 CDC, il richiamo a quella pronuncia nella sentenza di primo grado in cui era ricorrente Ferritalia, non impugnato espressamente in appello dall’Amministrazione doganale, avrebbe determinato il formarsi di un giudicato sul tema, con conseguente carenza di interesse al presente giudizio. L’eccezione è irrilevante, perché in questa controversia la Corte è chiamata al vaglio della sentenza impugnata, le cui argomentazioni, come si chiarirà appresso, sono rivolte a questioni comunque distinte dall’esimente prevista dall’art. 220 cit., così che l’eventuale giudicato o ulteriori ragioni d’appello dovranno essere risolte dal giudice del rinvio, qualora accolto il presente ricorso. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La decisione della Commissione regionale sarebbe affetta da vizio di nullità perché, oltre a non contenere gli elementi richiesti dall’art. 36 cit., non consentirebbe di ricostruire l’iter logico-giuridico perché apparente. Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 4 RGN 3207/2019 Consigliere est. Federici 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166). Nel caso di specie la pronuncia, sebbene sintetica, è sorretta da una motivazione logica, che, a prescindere dalla sua condivisibilità e dalla sua correttezza, evidenzia il percorso argomentativo del giudice d’appello. Questi fonda in particolare la statuizione sulla considerazione che al momento dell’importazione non era ancora in corso alcuna indagine volta all’estensione della normativa antidumping nei confronti della Malesia. Il motivo va dunque rigettato. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del Reg. CE 138/2011, 24 e 25 Reg CEE n. 2913/92 (CDC), 78 Reg. CEE 5 RGN 3207/2019 Consigliere est. Federici 2913/92, 11 d.lgs. n. 374/90, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La Commissione regionale avrebbe erroneamente applicato la disciplina richiamata, perché nel caso di specie l’Amministrazione doganale non aveva proceduto alla rettifica del dazio sulla base del Reg.to CE 1135/2011, istitutivo della inchiesta indetta dalla Commissione UE, volta ad appurare l’eventuale elusione attraverso la Malesia del dazio antidumping imposto sulle importazioni di merce (fibra di vetro) dalla Cina, pubblicato effettivamente nella GUCE solo nel novembre 2011 (poi definitivamente istituito con Reg. n. 672/2012), ossia in data successiva all’importazione. Invece, la rettifica del dazio e l’applicazione del dazio antidumping, al contrario di quanto prospettato ed evidentemente condiviso dal giudice di merito, era stata operata sulla base del Reg. UE 138/2011, del 16 febbraio 2011, istitutivo del dazio antidumping per merci provenienti dalla Cina. In altri termini l’ufficio ricorrente sostiene che non vi è stata alcuna applicazione retroattiva della disciplina estensiva alla Malesia del dazio applicato alla Cina, ma solo l’accertamento della provenienza dalla Cina della predetta merce, perché mai trasformata in Malesia e semplicemente transitata da tale Stato -per un breve lasso di tempo e senza attività di trasformazione- attraverso il mero trasbordo nella zona franca di Port Klang, merce dunque a tutti gli effetti di origine cinese. Il motivo è fondato. L’atto di rettifica del dazio, e poi l’applicazione del dazio antidumping, trova causa non già in quella parte dell’inchiesta dell’Olaf, dai cui esiti è poi scaturito il Reg. n. 672/2012, inerente l’estensione dei dazi a prodotti di origine malese, bensì nel pregresso Reg. UE 138/2011 del febbraio 2011, risalente ad epoca anteriore all’importazione della merce (fibra di vetro per cui è causa), perché ne era stata accertata, sempre attraverso indagini dell’Olaf, la effettiva provenienza dalla Cina, mediante un meccanismo, di natura elusiva, di mero trasbordo da Port Klang. Il giudice regionale ha dunque del tutto confuso, sotto questo profilo, la base giuridica sulla quale la rettifica dei dazi era stata operata, così errando nelle conclusioni cui è pervenuto con le statuizioni qui impugnate. Il motivo va pertanto accolto. 6 RGN 3207/2019 Consigliere est. Federici Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 11 Reg. 883/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’Amministrazione doganale si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui viene posta in discussione l’efficacia delle indagini OLAF. Il motivo è infondato, quando non incomprensibile, perché nella sintetica pronuncia impugnata mancano passaggi argomentativi nei quali il giudice regionale abbia messo in discussione la valenza probatoria delle suddette indagini. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo. La sentenza va per l’effetto cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria della Liguria, che in diversa composizione, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà al riesame dell’appello.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, rigettati il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024
Dogane – ZI antidumping e sanzioni Civile Sent. Sez. 5 Num. 28100 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 31/10/2024 2 RGN 3207/2019 Consigliere est. Federici sentiti i difensori delle parti presenti, FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato la sentenza n. 868/02/2018, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con cui è stato respinto l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di primo grado, di annullamento dell’atto di rettifica del dazio e di quello relativo alla irrogazione delle sanzioni amministrative, notificati alla società Ferritalia s.c.a.r.l. ed al rappresentante indiretto CAD SE. Il contenzioso trae origine dalla importazione di una partita di tessuti in fibra di vetro, dichiarata il 2 agosto 2011 da Ferritalia, tramite il proprio rappresentante indiretto CAD Service, di provenienza malese. A seguito di indagine eseguita dall’OLAF in Malesia sul trasbordo nella zona franca di Port Klang di prodotti di origine cinese e successiva esportazione nell’UE, l’ufficio doganale di Genova notificò alla CAD un processo verbale di revisione di accertamento. Fu dunque rettificata l’origine della merce, da “Malesia preferenziale” a “Cina”, con applicazione dell’aliquota del 7%. A tale importo fu anche sommato il dazio antidumping e l’Iva. A seguito di ulteriori accertamenti fu poi notificato l’avviso d’accertamento suppletivo e di rettifica, sull’assunto che tutte le operazioni dovessero essere assoggettate a dazio antidumping. Seguì il contenzioso, introdotto dalla CAD e da Ferritalia, che chiesero, ciascuna, l’annullamento degli atti rettificativi e sanzionatori. Principalmente le società lamentavano che l’Agenzia non avesse tenuto conto che tutte le operazioni esulavano dal presupposto applicativo del dazio antidumping, perché precedenti l’emanazione del Regolamento n. 1135/2011, con il quale l’UE aveva imposto la registrazione delle operazioni di importazione di tessuti in fibra di vetro dalla Malesia, ai fini della eventuale successiva applicazione retroattiva del dazio antidumping, poi effettivamente istituito con Regolamento n. 672/2012. Con riguardo a Ferritalia, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 500/01/2015, e quella regionale della Liguria, con la sentenza ora al vaglio della Corte, hanno annullato gli atti impositivi. Il giudice d’appello, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che al momento della importazione, il 2 agosto 2011, non era ancora in corso alcun 3 RGN 3207/2019 Consigliere est. Federici accertamento volto ad estendere la normativa antidumping nei confronti della Malesia. L’Agenzia ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso. Nell’adunanza camerale del 19 aprile 2023 la causa è stata trattata. Considerato che Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente sull’assunto che, essendo stata esclusa, con separata sentenza, la responsabilità del CAD SE per le medesime contestazioni in ragione dell’esimente prevista dall’art. 220 CDC, il richiamo a quella pronuncia nella sentenza di primo grado in cui era ricorrente Ferritalia, non impugnato espressamente in appello dall’Amministrazione doganale, avrebbe determinato il formarsi di un giudicato sul tema, con conseguente carenza di interesse al presente giudizio. L’eccezione è irrilevante, perché in questa controversia la Corte è chiamata al vaglio della sentenza impugnata, le cui argomentazioni, come si chiarirà appresso, sono rivolte a questioni comunque distinte dall’esimente prevista dall’art. 220 cit., così che l’eventuale giudicato o ulteriori ragioni d’appello dovranno essere risolte dal giudice del rinvio, qualora accolto il presente ricorso. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La decisione della Commissione regionale sarebbe affetta da vizio di nullità perché, oltre a non contenere gli elementi richiesti dall’art. 36 cit., non consentirebbe di ricostruire l’iter logico-giuridico perché apparente. Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 4 RGN 3207/2019 Consigliere est. Federici 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166). Nel caso di specie la pronuncia, sebbene sintetica, è sorretta da una motivazione logica, che, a prescindere dalla sua condivisibilità e dalla sua correttezza, evidenzia il percorso argomentativo del giudice d’appello. Questi fonda in particolare la statuizione sulla considerazione che al momento dell’importazione non era ancora in corso alcuna indagine volta all’estensione della normativa antidumping nei confronti della Malesia. Il motivo va dunque rigettato. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del Reg. CE 138/2011, 24 e 25 Reg CEE n. 2913/92 (CDC), 78 Reg. CEE 5 RGN 3207/2019 Consigliere est. Federici 2913/92, 11 d.lgs. n. 374/90, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La Commissione regionale avrebbe erroneamente applicato la disciplina richiamata, perché nel caso di specie l’Amministrazione doganale non aveva proceduto alla rettifica del dazio sulla base del Reg.to CE 1135/2011, istitutivo della inchiesta indetta dalla Commissione UE, volta ad appurare l’eventuale elusione attraverso la Malesia del dazio antidumping imposto sulle importazioni di merce (fibra di vetro) dalla Cina, pubblicato effettivamente nella GUCE solo nel novembre 2011 (poi definitivamente istituito con Reg. n. 672/2012), ossia in data successiva all’importazione. Invece, la rettifica del dazio e l’applicazione del dazio antidumping, al contrario di quanto prospettato ed evidentemente condiviso dal giudice di merito, era stata operata sulla base del Reg. UE 138/2011, del 16 febbraio 2011, istitutivo del dazio antidumping per merci provenienti dalla Cina. In altri termini l’ufficio ricorrente sostiene che non vi è stata alcuna applicazione retroattiva della disciplina estensiva alla Malesia del dazio applicato alla Cina, ma solo l’accertamento della provenienza dalla Cina della predetta merce, perché mai trasformata in Malesia e semplicemente transitata da tale Stato -per un breve lasso di tempo e senza attività di trasformazione- attraverso il mero trasbordo nella zona franca di Port Klang, merce dunque a tutti gli effetti di origine cinese. Il motivo è fondato. L’atto di rettifica del dazio, e poi l’applicazione del dazio antidumping, trova causa non già in quella parte dell’inchiesta dell’Olaf, dai cui esiti è poi scaturito il Reg. n. 672/2012, inerente l’estensione dei dazi a prodotti di origine malese, bensì nel pregresso Reg. UE 138/2011 del febbraio 2011, risalente ad epoca anteriore all’importazione della merce (fibra di vetro per cui è causa), perché ne era stata accertata, sempre attraverso indagini dell’Olaf, la effettiva provenienza dalla Cina, mediante un meccanismo, di natura elusiva, di mero trasbordo da Port Klang. Il giudice regionale ha dunque del tutto confuso, sotto questo profilo, la base giuridica sulla quale la rettifica dei dazi era stata operata, così errando nelle conclusioni cui è pervenuto con le statuizioni qui impugnate. Il motivo va pertanto accolto. 6 RGN 3207/2019 Consigliere est. Federici Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 11 Reg. 883/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’Amministrazione doganale si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui viene posta in discussione l’efficacia delle indagini OLAF. Il motivo è infondato, quando non incomprensibile, perché nella sintetica pronuncia impugnata mancano passaggi argomentativi nei quali il giudice regionale abbia messo in discussione la valenza probatoria delle suddette indagini. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo. La sentenza va per l’effetto cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria della Liguria, che in diversa composizione, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà al riesame dell’appello.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, rigettati il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024